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Decisione

15.2024.86

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Azione di annullamento dell’esecu-zione. Sospensione dell’esecuzione. Perenzione. Anticipazione spese

28 novembre 2024Italiano11 min

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.86

Lugano

28 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 agosto 2024 di

RI 1 c/o __________,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 giugno 2024

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

IT-__________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2022 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________,

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 29'500.– oltre agli interessi

del 5% dal 31 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “rifusio­ne delle spese legali (spese

processuali e ripetibili) secondo dispositivi no 3, 4 e 8 della sentenza del 31

gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.

Inc. n. 14.2021.89 e 14.2021.90”, nonché per fr. 2'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 17 marzo 2022 per “rifusione ripetibili decreto stralcio 17.3.2022

Pretura Lugano”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2022, con

istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Statuendo con decisione del 17 maggio

2023, il Pretore ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione

(e respinto l’opposizione al sequestro).

Mediante sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera,

nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto

il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione pretorile, riformandola nel

senso di una limitazione del rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 29'800.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.–

e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–, ponendo le spese processuali di primo grado relative al rigetto, di fr. 100.–,

a carico di CO 1 per 1⁄20 e per i rimanenti 19⁄20 a carico di RE 1, tenuta a

rifondergli fr. 675.– per ripetibili ridotte, e le spese processuali di

secondo grado, di fr. 400.– a carico della reclaman­te

in ragione di 19⁄20 e per il restante 1⁄20 a carico di CO 1, al quale RE 1 è stata condannata a

versare fr. 1'600.– per ripetibili ridotte.

C. Il

1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio

2024 (per quella di fr. 27'800.–) PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE

ha emes­so l’avviso di pignoramento, spedito all’escussa al suo preteso

domicilio di __________ in via di rogatoria internazionale.

D. Con

ricorso del 12 agosto 2024, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichia­rare nullo e/o di nessun effetto” l’avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.

E. Con

osservazioni preliminari del 14 agosto 2024, l’UE ha trasmes­so il ricorso alla

Camera per la decisione sulla domanda di effetto sospensivo, rimettendosi al

suo giudizio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 2 agosto 2024 a __________, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente fa valere di aver chiesto l’annullamento dell’esecu­zione a norma

dell’art. 85a LEF il 12 giugno 2024 e, nella causa (inc. 12.2024.87) ora

pendente alla seconda Camera civile del Tri-bunale d’appello (II CCA), di

essere in attesa della decisione sul­l’effetto sospensivo, sicché l’UE non

potrebbe procedere al pignoramento prima di saperne l’esito.

2.1

La

decisione contro cui RI 1 ha ricorso alla II CCA è la decisione 17 giugno 2024

(inc. OR.2024.113) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha

stabilito che il suo scritto intitolato "Azione di accertamento dell’inesistenza

e dell’estinzione del debito (art. 85a LEF)" è inammissibile e le va

pertanto retrocesso con i documenti annessi al medesimo in virtù dell’art. 132

CPC, “stante le sconvenienze

che lo farciscono a 360 gradi e l’in­comprensibilità

degli argomenti proposti nello stesso”. Ora, la II CCA ha nel frattempo respinto il

ricorso (mediante sentenza del 17 ottobre 2024) e, comunque sia, anche se la sua domanda di effetto sospensivo fosse stata accolta, sarebbero stati sospesi solo gli effetti

della decisione pretorile d’inammissibilità e non ancora l’ese­cuzione

n. 3236987. Ad ogni modo, l’UE le ha

correttamente risposto nelle e-mail del 5 agosto 2024 (doc. B e C) che

la sospensione dell’esecuzione necessita imperativamente una decisione

(effettiva) del giudice.

2.2

D’altronde, una sospensione provvisoria dell’esecuzione

nel senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF, subordinata alla condizione che il

giudice ritenga la domanda “molto verosimilmente fondata”, può essere

ordinata al più presto prima della realizzazione, ovvero dopo il pignoramento (sentenze

del Tribunale federale 5A_580/2019 del 20 aprile

2021.

consid. 3.3 e della CEF 15.2007.62 del 14 giugno 2007 pag. 2, di cui RI 1

era destinataria quale patrocinatrice della madre). Non permette pertanto di scansare

il pignoramento e ancor meno di contestare il precedente avviso di

pignoramento.

2.3

Infine,

l’azione di sospensione o annullamento dell’esecuzione a norma dell’art. 85a

LEF non consente di rimettere in discussione una

decisione passata in giudicato, com’è il caso delle decisioni di questa Camera e della Pretura di

Lugano citate nel precetto ese­cutivo per quanto attiene

alle spese giudiziarie, se non per fatti avvenuti dopo il passaggio in

giudicato (ad esempio il pagamento) o su difese derivanti dalla decisione

stessa (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 9C_492/2019

del 24 ottobre 2019 consid. 4), motivi che RI 1 non pare aver fatto valere nella

fattispecie.

2.4

Per

tutti questi (tre) motivi, la censura va respinta.

3.

La ricorrente allega che l’esecuzione è perenta per la pretesa di fr. 2'000.–

fondata sul decreto di stralcio della Pretura di Lugano, siccome per tale

pretesa la Camera non aveva concesso l’effetto sospensivo al reclamo da lei

inoltrato contro la decisione pretorile di rigetto dell’opposizione del 17 maggio 2023. Asserisce

d’altron­­de che la domanda di continuazione dell’esecuzione del 1° febbraio

2024.

contenuta nel fascicolo dell’UE vi è stata inserita “ex post” dopo

ch’ella aveva eccepito la perenzione dell’esecuzione poiché manca la busta dell’invio

della domanda e il relativo timbro di ricezione dell’UE.

3.1

La ricorrente misconosce che la domanda di continuazione del­l’e­secuzione

figurante nell’incarto dell’UE, che reca la data del 1° febbraio 2024 ed è

limitata alla pretesa di fr. 2'000.–, fa parte dei (otto) documenti

acclusi alla “raccomandata a

mano” del 1° febbraio 2024, pure presente nel

fascicolo, e sulla quale è apposto il timbro dell’Ufficio di stessa data. L’assenza

di busta non ha pertanto nulla di sospetto visto che la domanda è stata presentata

allo sportello “a mano”. Non manca neppure il timbro dell’UE, che risulta

apposto sulla lettera. Che non lo sia anche sulla domanda non è di rilievo per

la questione della prova della data d’inoltro della domanda. La DTF 106 III 49

citata dalla ricorrente riguarda solo l’ipotesi dell’invio della domanda per

via postale, che nel caso in esame non si avvera. La legge non vieta la

presentazione della domanda direttamente

all’ufficio, persino solo oralmente (art. 3 cpv. 2 del regolamento sui formulari e registri da impiegare in

tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità [Rform, RS 281.31]). Gl’indizi

menzionati da RI 1 a sostegno della sua tesi di un inserimento “ex post” della

domanda del 1° febbraio 2024 nel fascicolo dell’UE sono senza fondamento.

3.2

Ritenuto che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è

iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo a RI 1 (DTF 125 III 45 consid. 3/b), il 16 agosto 2022, ed

è stato sospeso dalla data d’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione

(il 22 novembre 2022) fino a quello

in cui la decisione pretorile di rigetto dell’opposizione è pervenuta all’escutente

(DTF 106 III 51 consid. 3; art. 88 cpv. 2, 2° periodo LEF), ossia il 23 maggio 2023 (doc. 5 accluso alla domanda del 1° febbraio

2024), il termine di perenzione di un anno, che senza sospensione sarebbe

scaduto il 16 agosto 2023, è stato sospeso durante 182 giorni e sarebbe così

scaduto il 14 febbraio 2024. La domanda del 1° febbraio 2024 è pertanto

tempestiva e la censura di perenzione infondata.

4.

RI

1.

afferma che non è provata la data d’invio della domanda di continuazione dell’esecuzione

del 15 maggio 2024 relativa alla

pretesa di fr. 27'800.–. Pretende di essere ragionevolmen­te autorizzata a dubitare che la busta "rimediata" nell’incarto contenesse quella (seconda) domanda, poiché è di

un formato (C4) trop­-po grande per contenere la domanda e una sentenza,

e "l’etichetta della raccomandata pare stata

manipolata",

nel senso che risulta “re-incollata (cfr. presenza di un piccolo orecchio

nell’angolo in alto a destra spelacchiato)”. Ritiene

non dimostrato il rispetto del termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF

dalla pronuncia di questa Camera.

4.1

Come

risulta dallo scritto accompagnatorio del 15 maggio 2024 contenuto nella busta, sul quale figura sia l’indirizzo

che il timbro dell’UE del 16 maggio 2024, oltre alla (seconda) domanda

di continuazione dell’esecuzione, limitata

alla pretesa di fr. 27'800.–, PI 1 aveva allegato altri sette

documenti, debitamente elencati nello

scritto accompagnatorio, ciò che giustifica, se ce ne fosse bisogno, l’uso

di una busta di formato C4. Il timbro dell’UE basta a dimostrare che il plico

gli è giunto il 16 maggio 2024 (per il tramite del funzionario __________,

secondo il tracciamento “IPLAR” della raccomandata) e comunque trova conferma sia

dal­l’etichetta apposta sulla busta, sia dal timbro postale in mezzo ai due

francobolli, che ne attestano l’invio il 15 maggio 2024 e sconfessano le

illazioni della ricorrente in merito a una manipolazione della raccomandata.

4.2

La

(seconda) domanda è pertanto stata inoltrata, il 15 maggio 2024, entro il

termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF, decorso dalla notifica della

sentenza 14.2023.61 di questa Camera, pervenuta a PI 1 il 6 maggio 2024 (doc. 3

accluso allo scritto accompagnatorio del 15 maggio). Anche su questo punto il

ricorso è infondato.

5.

RI

1.

si duole infine che l’UE non abbia dimostrato l’antici­pazione delle spese di

notificazione degli atti esecutivi in Croazia da parte dell’escutente.

5.1

La

reclamante non spiega però quale sia il proprio interesse concreto a sollevare

tale censura. Il disposto dell’art. 68 cpv. 1 LEF mira a salvaguardare gl’interessi

dello Stato, evitando all’ufficio di dover escutere il creditore eventualmente

renitente ove le spese non fossero né anticipate né prelevate su pagamenti

fatti dal debitore all’ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza della

CEF 15.2022.89 del 5 dicembre 2022 consid. 2). La censura è pertanto

irricevibile.

5.2

Ad

ogni modo si evince dalla contabilità dell’UE, consultata d’uffi­cio dalla

Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), che i fr. 988.– anticipati da PI

1.

il 17 maggio 2022 sono bastati a coprire le spese della procedura di

sequestro e di esecuzione a convalida dello stesso maturate finora.

6.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

7.

Pur facendo astrazione dei seri dubbi sul

fatto che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei

indicato sul ricorso (cfr. sentenza

della CEF 14.2024.62 del 25 settembre 2024 consid. 3.2), anche perché pure

nel caso in esame ella ha spedito il ricorso da __________ facendo capo al

servizio My Post 24 (tracciamento della raccomandata n. 98.40.416196.00074324),

il quale è riservata a persone fisiche domiciliate in Svizzera (secondo il sito

internet della Posta svizzera), ad ogni modo la sentenza odierna può essere

notificata al recapito di __________ usato recentemen­te senza intoppi in altre

procedure (in ultimo luogo per la già citata 14.2024.62), motivo per cui un

invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140 CPC applicabile

in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta superfluo (sentenza

15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022, pag. 5).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.