15.2024.86
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Azione di annullamento dell’esecu-zione. Sospensione dell’esecuzione. Perenzione. Anticipazione spese
28 novembre 2024Italiano11 min
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.86
Lugano
28 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 agosto 2024 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 giugno 2024
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
IT-__________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2022 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________,
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 29'500.– oltre agli interessi
del 5% dal 31 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “rifusione delle spese legali (spese
processuali e ripetibili) secondo dispositivi no 3, 4 e 8 della sentenza del 31
gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.
Inc. n. 14.2021.89 e 14.2021.90”, nonché per fr. 2'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 marzo 2022 per “rifusione ripetibili decreto stralcio 17.3.2022
Pretura Lugano”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2022, con
istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Statuendo con decisione del 17 maggio
2023, il Pretore ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione
(e respinto l’opposizione al sequestro).
Mediante sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera,
nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto
il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione pretorile, riformandola nel
senso di una limitazione del rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 29'800.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.–
e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–, ponendo le spese processuali di primo grado relative al rigetto, di fr. 100.–,
a carico di CO 1 per 1⁄20 e per i rimanenti 19⁄20 a carico di RE 1, tenuta a
rifondergli fr. 675.– per ripetibili ridotte, e le spese processuali di
secondo grado, di fr. 400.– a carico della reclamante
in ragione di 19⁄20 e per il restante 1⁄20 a carico di CO 1, al quale RE 1 è stata condannata a
versare fr. 1'600.– per ripetibili ridotte.
C. Il
1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio
2024 (per quella di fr. 27'800.–) PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE
ha emesso l’avviso di pignoramento, spedito all’escussa al suo preteso
domicilio di __________ in via di rogatoria internazionale.
D. Con
ricorso del 12 agosto 2024, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” l’avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.
E. Con
osservazioni preliminari del 14 agosto 2024, l’UE ha trasmesso il ricorso alla
Camera per la decisione sulla domanda di effetto sospensivo, rimettendosi al
suo giudizio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 2 agosto 2024 a __________, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente fa valere di aver chiesto l’annullamento dell’esecuzione a norma
dell’art. 85a LEF il 12 giugno 2024 e, nella causa (inc. 12.2024.87) ora
pendente alla seconda Camera civile del Tri-bunale d’appello (II CCA), di
essere in attesa della decisione sull’effetto sospensivo, sicché l’UE non
potrebbe procedere al pignoramento prima di saperne l’esito.
2.1
La
decisione contro cui RI 1 ha ricorso alla II CCA è la decisione 17 giugno 2024
(inc. OR.2024.113) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha
stabilito che il suo scritto intitolato "Azione di accertamento dell’inesistenza
e dell’estinzione del debito (art. 85a LEF)" è inammissibile e le va
pertanto retrocesso con i documenti annessi al medesimo in virtù dell’art. 132
CPC, “stante le sconvenienze
che lo farciscono a 360 gradi e l’incomprensibilità
degli argomenti proposti nello stesso”. Ora, la II CCA ha nel frattempo respinto il
ricorso (mediante sentenza del 17 ottobre 2024) e, comunque sia, anche se la sua domanda di effetto sospensivo fosse stata accolta, sarebbero stati sospesi solo gli effetti
della decisione pretorile d’inammissibilità e non ancora l’esecuzione
n. 3236987. Ad ogni modo, l’UE le ha
correttamente risposto nelle e-mail del 5 agosto 2024 (doc. B e C) che
la sospensione dell’esecuzione necessita imperativamente una decisione
(effettiva) del giudice.
2.2
D’altronde, una sospensione provvisoria dell’esecuzione
nel senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF, subordinata alla condizione che il
giudice ritenga la domanda “molto verosimilmente fondata”, può essere
ordinata al più presto prima della realizzazione, ovvero dopo il pignoramento (sentenze
del Tribunale federale 5A_580/2019 del 20 aprile
2021.
consid. 3.3 e della CEF 15.2007.62 del 14 giugno 2007 pag. 2, di cui RI 1
era destinataria quale patrocinatrice della madre). Non permette pertanto di scansare
il pignoramento e ancor meno di contestare il precedente avviso di
pignoramento.
2.3
Infine,
l’azione di sospensione o annullamento dell’esecuzione a norma dell’art. 85a
LEF non consente di rimettere in discussione una
decisione passata in giudicato, com’è il caso delle decisioni di questa Camera e della Pretura di
Lugano citate nel precetto esecutivo per quanto attiene
alle spese giudiziarie, se non per fatti avvenuti dopo il passaggio in
giudicato (ad esempio il pagamento) o su difese derivanti dalla decisione
stessa (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 9C_492/2019
del 24 ottobre 2019 consid. 4), motivi che RI 1 non pare aver fatto valere nella
fattispecie.
2.4
Per
tutti questi (tre) motivi, la censura va respinta.
3.
La ricorrente allega che l’esecuzione è perenta per la pretesa di fr. 2'000.–
fondata sul decreto di stralcio della Pretura di Lugano, siccome per tale
pretesa la Camera non aveva concesso l’effetto sospensivo al reclamo da lei
inoltrato contro la decisione pretorile di rigetto dell’opposizione del 17 maggio 2023. Asserisce
d’altronde che la domanda di continuazione dell’esecuzione del 1° febbraio
2024.
contenuta nel fascicolo dell’UE vi è stata inserita “ex post” dopo
ch’ella aveva eccepito la perenzione dell’esecuzione poiché manca la busta dell’invio
della domanda e il relativo timbro di ricezione dell’UE.
3.1
La ricorrente misconosce che la domanda di continuazione dell’esecuzione
figurante nell’incarto dell’UE, che reca la data del 1° febbraio 2024 ed è
limitata alla pretesa di fr. 2'000.–, fa parte dei (otto) documenti
acclusi alla “raccomandata a
mano” del 1° febbraio 2024, pure presente nel
fascicolo, e sulla quale è apposto il timbro dell’Ufficio di stessa data. L’assenza
di busta non ha pertanto nulla di sospetto visto che la domanda è stata presentata
allo sportello “a mano”. Non manca neppure il timbro dell’UE, che risulta
apposto sulla lettera. Che non lo sia anche sulla domanda non è di rilievo per
la questione della prova della data d’inoltro della domanda. La DTF 106 III 49
citata dalla ricorrente riguarda solo l’ipotesi dell’invio della domanda per
via postale, che nel caso in esame non si avvera. La legge non vieta la
presentazione della domanda direttamente
all’ufficio, persino solo oralmente (art. 3 cpv. 2 del regolamento sui formulari e registri da impiegare in
tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità [Rform, RS 281.31]). Gl’indizi
menzionati da RI 1 a sostegno della sua tesi di un inserimento “ex post” della
domanda del 1° febbraio 2024 nel fascicolo dell’UE sono senza fondamento.
3.2
Ritenuto che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è
iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo a RI 1 (DTF 125 III 45 consid. 3/b), il 16 agosto 2022, ed
è stato sospeso dalla data d’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione
(il 22 novembre 2022) fino a quello
in cui la decisione pretorile di rigetto dell’opposizione è pervenuta all’escutente
(DTF 106 III 51 consid. 3; art. 88 cpv. 2, 2° periodo LEF), ossia il 23 maggio 2023 (doc. 5 accluso alla domanda del 1° febbraio
2024), il termine di perenzione di un anno, che senza sospensione sarebbe
scaduto il 16 agosto 2023, è stato sospeso durante 182 giorni e sarebbe così
scaduto il 14 febbraio 2024. La domanda del 1° febbraio 2024 è pertanto
tempestiva e la censura di perenzione infondata.
4.
RI
1.
afferma che non è provata la data d’invio della domanda di continuazione dell’esecuzione
del 15 maggio 2024 relativa alla
pretesa di fr. 27'800.–. Pretende di essere ragionevolmente autorizzata a dubitare che la busta "rimediata" nell’incarto contenesse quella (seconda) domanda, poiché è di
un formato (C4) trop-po grande per contenere la domanda e una sentenza,
e "l’etichetta della raccomandata pare stata
manipolata",
nel senso che risulta “re-incollata (cfr. presenza di un piccolo orecchio
nell’angolo in alto a destra spelacchiato)”. Ritiene
non dimostrato il rispetto del termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF
dalla pronuncia di questa Camera.
4.1
Come
risulta dallo scritto accompagnatorio del 15 maggio 2024 contenuto nella busta, sul quale figura sia l’indirizzo
che il timbro dell’UE del 16 maggio 2024, oltre alla (seconda) domanda
di continuazione dell’esecuzione, limitata
alla pretesa di fr. 27'800.–, PI 1 aveva allegato altri sette
documenti, debitamente elencati nello
scritto accompagnatorio, ciò che giustifica, se ce ne fosse bisogno, l’uso
di una busta di formato C4. Il timbro dell’UE basta a dimostrare che il plico
gli è giunto il 16 maggio 2024 (per il tramite del funzionario __________,
secondo il tracciamento “IPLAR” della raccomandata) e comunque trova conferma sia
dall’etichetta apposta sulla busta, sia dal timbro postale in mezzo ai due
francobolli, che ne attestano l’invio il 15 maggio 2024 e sconfessano le
illazioni della ricorrente in merito a una manipolazione della raccomandata.
4.2
La
(seconda) domanda è pertanto stata inoltrata, il 15 maggio 2024, entro il
termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF, decorso dalla notifica della
sentenza 14.2023.61 di questa Camera, pervenuta a PI 1 il 6 maggio 2024 (doc. 3
accluso allo scritto accompagnatorio del 15 maggio). Anche su questo punto il
ricorso è infondato.
5.
RI
1.
si duole infine che l’UE non abbia dimostrato l’anticipazione delle spese di
notificazione degli atti esecutivi in Croazia da parte dell’escutente.
5.1
La
reclamante non spiega però quale sia il proprio interesse concreto a sollevare
tale censura. Il disposto dell’art. 68 cpv. 1 LEF mira a salvaguardare gl’interessi
dello Stato, evitando all’ufficio di dover escutere il creditore eventualmente
renitente ove le spese non fossero né anticipate né prelevate su pagamenti
fatti dal debitore all’ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza della
CEF 15.2022.89 del 5 dicembre 2022 consid. 2). La censura è pertanto
irricevibile.
5.2
Ad
ogni modo si evince dalla contabilità dell’UE, consultata d’ufficio dalla
Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), che i fr. 988.– anticipati da PI
1.
il 17 maggio 2022 sono bastati a coprire le spese della procedura di
sequestro e di esecuzione a convalida dello stesso maturate finora.
6.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
7.
Pur facendo astrazione dei seri dubbi sul
fatto che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei
indicato sul ricorso (cfr. sentenza
della CEF 14.2024.62 del 25 settembre 2024 consid. 3.2), anche perché pure
nel caso in esame ella ha spedito il ricorso da __________ facendo capo al
servizio My Post 24 (tracciamento della raccomandata n. 98.40.416196.00074324),
il quale è riservata a persone fisiche domiciliate in Svizzera (secondo il sito
internet della Posta svizzera), ad ogni modo la sentenza odierna può essere
notificata al recapito di __________ usato recentemente senza intoppi in altre
procedure (in ultimo luogo per la già citata 14.2024.62), motivo per cui un
invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140 CPC applicabile
in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta superfluo (sentenza
15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022, pag. 5).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.