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Decisione

15.2024.87

Ricorso contro gli avvisi di pignoramento al terzo comproprietario dei fondi pignorati. Ordine di pignoramento di conti bancari posti sotto sequestro penale

28 agosto 2024Italiano7 min

pretese di risarcimento compensatorio, ciò che non dà alcun privilegio all’autorità

Source ti.ch

Incarti n.

15.2024.87

15.2024.88

Lugano

28 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui

ricorsi 29 luglio e 12 ago­sto 2024 di

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro gli avvisi di pignoramento alla comproprietaria

dei fondi pignorati, emessi il 12 e il 30 luglio 2024 nelle quaranta esecuzioni

(n. __________ ecc.) dirette nei confronti di RI 2 relativi, il primo, alla

quota “B” di ⅓ dell’unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________ __________ RFD di Coldrerio,

rispettivamente alla quota “B” di ⅓ della

particella n. __________ RFD

di __________, entrambe di proprietà di RI 2 (mentre le quote “A” di ⅔ appartengono

alla madre RI 1);

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che i ricorrenti contestato gli avvisi di pignoramenti dei due fondi

appena menzionati, pignorati a favore di quaranta esecuzioni dirette contro RI

2 per quasi fr. 150'000.– complessivi, facendo valere che l’escusso è

titolare di un conto di € 98'460.– e di un conto titoli con un saldo al 25

marzo 2022 di fr. 420'296.71 presso la PI 1, noti all’UE, nonché di

risparmi a contanti di fr. 55'000.– e € 52'000.– depositati nella sua cassetta di sicurezza presso la PI 2

(ora in liquidazione);

che

Fatti

i ricorrenti invocano una violazione dell’art. 95 cpv. 2 LEF, sostenendo che i

sequestri penali che gravano sugli attivi bancari non ricadono sotto l’art. 95

cpv. 3 LEF, secondo cui sono pignorati per ultimi i beni rivendicati da terzi o

sequestrati;

che

per gl’insorgenti gli attivi in questione non sono provento di reato e dunque

non verranno confiscati, ma sono stati sequestrati unicamente a garanzia delle

pretese di risarcimento compensatorio, ciò che non dà alcun privilegio all’autorità

penale (in rappresentanza dello Stato) rispetto agli altri creditori (art. 71

cpv. 3 CP e 281 cpv. 3 LEF), se non il diritto di partecipare al pignoramento

in via provvisoria (art. 281 cpv. 1 LEF; DTF 142 III 174 segg.);

che

i ricorrenti chiedono pertanto di “cancellare” il pignoramento dei beni

immobiliari e di procedere al pignoramento “provvisorio” del conto di

deposito titoli “o altri averi

liquidi” dell’escusso;

che

RI 1 non indica precisamente quale sia il proprio interesse a contestare il

pignoramento dei beni che appartengono esclusivamente

al figlio (le due quote “B”);

che i ricorsi sono di conseguenza

irricevibili nella misura in cui so­no presentati a suo

nome (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1);

che

ad ogni modo, vista l’assimilazione del sequestro penale al sequestro LEF fatta

dal Tribunale federale sotto il profilo dell’art. 281 degli art. 271 segg. LEF

nella sentenza citata dai ricorrenti (DTF 142 III 174 segg.), i due tipi di

sequestro devono anche essere sussunti sotto l’art. 95 cpv. 3 LEF, nel senso

che i beni colpiti da sequestro penale devono essere pignorati per ultimi (così:

sentenza della CEF 15.2021.119 del 17 febbraio 2022, RtiD 2022 II 730 n. 45c, consid.

3.3; cfr. pure Foëx/Martin-Rivara

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF, che escludono l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3 LEF

alle misure provvisionali dell’art. 178 CC perché non conferiscono ai coniugi

alcun privilegio particolare nell’esecuzione

forzata, neppure quello dell’art. 281 cpv. 1 LEF);

che

i ricorrenti non dimostrano, comunque sia, che la confisca penale degli averi

bancari sia esclusa – non producono invero neppure il decreto di sequestro

penale;

che contrariamente a quanto essi allegano in modo

temerario, l’UE ha, già l’11 aprile 2024, interpellato il procuratore pubblico

competente prima di eseguire i pignoramenti;

che il magistrato ha risposto

il 23 aprile di non essergli possibile autorizzare il

dissequestro dei conti di RI 2, in quanto gli stessi sono suscettibili di

confisca ai sensi sia dell’art. 70 che dell’art. 71 CP;

che

i provvedimenti impugnati resistono quindi alla critica, anche in

considerazione del fatto che l’ipotesi di una confisca degli averi bancari

giusta l’art. 70 CP è da assimilare a una rivendicazione di terzi nel senso

dell’art. 95 cpv. 3 LEF (come “altro diritto incompatibile con il pignoramento”

giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF, cfr. Gillié­ron,

Considerandi

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 52 ad art. 95 e n. 15 ad art. 106 LEF), ciò che costituisce un ulteriore motivo per pignorarli solo dopo i

beni immobiliari;

che, a dispetto di quanto insegnano alcuni autori

(ad esempio: Stae­helin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 106

LEF), a ben vedere il sequestro penale non impedisce il pignoramento né il

sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF dei beni sequestrati – ma solo la loro

realizzazione –, finché non ne è stata decretata la confisca (art. 44 LEF),

siccome non si può escludere che il sequestro penale venga poi revocato, specie

nell’ipotesi in cui non dovessero essere accertati

i presupposti per la loro confisca (sentenze della CEF 15.2022.119 del 29

novembre 2022 e 15.2023.90 del 7 settembre 2023 consid. 2.2);

che,

tuttavia, dalla ratio legis dell’art. 95

cpv. 3 LEF – evitare controversie che ritardano inutilmente il corso del

procedimento esecutivo (DTF 79 III 18) – si

deve dedurre che anche i beni la cui con­fisca penale appare ancora

possibile devono essere pignorati in ultimo luogo onde evitare all’ufficio d’esecuzione,

in caso di confisca, di dover pignorare

altri beni, di cui l’escusso potrebbe del resto già aver disposto nel

frattempo;

che

– sia precisato a scanso di equivoci – un pignoramento provvisorio degli attivi

bancari giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF non si giustifica al momento attuale, giacché

lo Stato non ha ancora chiesto la prosecuzione di un’esecuzione volta per

ipotesi a incassare la pretesa di risarcimento e la norma non trova

applicazione nella fattispecie, finché i beni sequestrati non sono stati

pignorati;

che

per quanto attiene ai contanti, i ricorrenti non forniscono alcuna prova della

loro esistenza né del fatto che siano stati posti sotto sequestro;

che

di conseguenza i ricorsi di RI 2 vanno respinti;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

stante l’esito del giudizio odierno, la notifica dei ricorsi agli escutenti non

era necessaria e pertanto l’errore contenuto nel pri­mo invito (indicazione

come atto impugnato dell’avviso d’incanto anziché di pignoramento) rimane senza

conseguenze a prescindere dall’ovvietà dell’inavvertenza;

che

pure la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta ora senza

oggetto.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi di RI 1 sono irricevibili.

2.

I

ricorsi di RI 2 sono respinti.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione all’

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.