15.2024.87
Ricorso contro gli avvisi di pignoramento al terzo comproprietario dei fondi pignorati. Ordine di pignoramento di conti bancari posti sotto sequestro penale
28 agosto 2024Italiano7 min
pretese di risarcimento compensatorio, ciò che non dà alcun privilegio all’autorità
Source ti.ch
Incarti n.
15.2024.87
15.2024.88
Lugano
28 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui
ricorsi 29 luglio e 12 agosto 2024 di
RI 1, __________
RI 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro gli avvisi di pignoramento alla comproprietaria
dei fondi pignorati, emessi il 12 e il 30 luglio 2024 nelle quaranta esecuzioni
(n. __________ ecc.) dirette nei confronti di RI 2 relativi, il primo, alla
quota “B” di ⅓ dell’unità di
proprietà per piani (PPP) n. __________ __________ RFD di Coldrerio,
rispettivamente alla quota “B” di ⅓ della
particella n. __________ RFD
di __________, entrambe di proprietà di RI 2 (mentre le quote “A” di ⅔ appartengono
alla madre RI 1);
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che i ricorrenti contestato gli avvisi di pignoramenti dei due fondi
appena menzionati, pignorati a favore di quaranta esecuzioni dirette contro RI
2 per quasi fr. 150'000.– complessivi, facendo valere che l’escusso è
titolare di un conto di € 98'460.– e di un conto titoli con un saldo al 25
marzo 2022 di fr. 420'296.71 presso la PI 1, noti all’UE, nonché di
risparmi a contanti di fr. 55'000.– e € 52'000.– depositati nella sua cassetta di sicurezza presso la PI 2
(ora in liquidazione);
che
Fatti
i ricorrenti invocano una violazione dell’art. 95 cpv. 2 LEF, sostenendo che i
sequestri penali che gravano sugli attivi bancari non ricadono sotto l’art. 95
cpv. 3 LEF, secondo cui sono pignorati per ultimi i beni rivendicati da terzi o
sequestrati;
che
per gl’insorgenti gli attivi in questione non sono provento di reato e dunque
non verranno confiscati, ma sono stati sequestrati unicamente a garanzia delle
pretese di risarcimento compensatorio, ciò che non dà alcun privilegio all’autorità
penale (in rappresentanza dello Stato) rispetto agli altri creditori (art. 71
cpv. 3 CP e 281 cpv. 3 LEF), se non il diritto di partecipare al pignoramento
in via provvisoria (art. 281 cpv. 1 LEF; DTF 142 III 174 segg.);
che
i ricorrenti chiedono pertanto di “cancellare” il pignoramento dei beni
immobiliari e di procedere al pignoramento “provvisorio” del conto di
deposito titoli “o altri averi
liquidi” dell’escusso;
che
RI 1 non indica precisamente quale sia il proprio interesse a contestare il
pignoramento dei beni che appartengono esclusivamente
al figlio (le due quote “B”);
che i ricorsi sono di conseguenza
irricevibili nella misura in cui sono presentati a suo
nome (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1);
che
ad ogni modo, vista l’assimilazione del sequestro penale al sequestro LEF fatta
dal Tribunale federale sotto il profilo dell’art. 281 degli art. 271 segg. LEF
nella sentenza citata dai ricorrenti (DTF 142 III 174 segg.), i due tipi di
sequestro devono anche essere sussunti sotto l’art. 95 cpv. 3 LEF, nel senso
che i beni colpiti da sequestro penale devono essere pignorati per ultimi (così:
sentenza della CEF 15.2021.119 del 17 febbraio 2022, RtiD 2022 II 730 n. 45c, consid.
3.3; cfr. pure Foëx/Martin-Rivara
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF, che escludono l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3 LEF
alle misure provvisionali dell’art. 178 CC perché non conferiscono ai coniugi
alcun privilegio particolare nell’esecuzione
forzata, neppure quello dell’art. 281 cpv. 1 LEF);
che
i ricorrenti non dimostrano, comunque sia, che la confisca penale degli averi
bancari sia esclusa – non producono invero neppure il decreto di sequestro
penale;
che contrariamente a quanto essi allegano in modo
temerario, l’UE ha, già l’11 aprile 2024, interpellato il procuratore pubblico
competente prima di eseguire i pignoramenti;
che il magistrato ha risposto
il 23 aprile di non essergli possibile autorizzare il
dissequestro dei conti di RI 2, in quanto gli stessi sono suscettibili di
confisca ai sensi sia dell’art. 70 che dell’art. 71 CP;
che
i provvedimenti impugnati resistono quindi alla critica, anche in
considerazione del fatto che l’ipotesi di una confisca degli averi bancari
giusta l’art. 70 CP è da assimilare a una rivendicazione di terzi nel senso
dell’art. 95 cpv. 3 LEF (come “altro diritto incompatibile con il pignoramento”
giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF, cfr. Gilliéron,
Considerandi
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 52 ad art. 95 e n. 15 ad art. 106 LEF), ciò che costituisce un ulteriore motivo per pignorarli solo dopo i
beni immobiliari;
che, a dispetto di quanto insegnano alcuni autori
(ad esempio: Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 106
LEF), a ben vedere il sequestro penale non impedisce il pignoramento né il
sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF dei beni sequestrati – ma solo la loro
realizzazione –, finché non ne è stata decretata la confisca (art. 44 LEF),
siccome non si può escludere che il sequestro penale venga poi revocato, specie
nell’ipotesi in cui non dovessero essere accertati
i presupposti per la loro confisca (sentenze della CEF 15.2022.119 del 29
novembre 2022 e 15.2023.90 del 7 settembre 2023 consid. 2.2);
che,
tuttavia, dalla ratio legis dell’art. 95
cpv. 3 LEF – evitare controversie che ritardano inutilmente il corso del
procedimento esecutivo (DTF 79 III 18) – si
deve dedurre che anche i beni la cui confisca penale appare ancora
possibile devono essere pignorati in ultimo luogo onde evitare all’ufficio d’esecuzione,
in caso di confisca, di dover pignorare
altri beni, di cui l’escusso potrebbe del resto già aver disposto nel
frattempo;
che
– sia precisato a scanso di equivoci – un pignoramento provvisorio degli attivi
bancari giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF non si giustifica al momento attuale, giacché
lo Stato non ha ancora chiesto la prosecuzione di un’esecuzione volta per
ipotesi a incassare la pretesa di risarcimento e la norma non trova
applicazione nella fattispecie, finché i beni sequestrati non sono stati
pignorati;
che
per quanto attiene ai contanti, i ricorrenti non forniscono alcuna prova della
loro esistenza né del fatto che siano stati posti sotto sequestro;
che
di conseguenza i ricorsi di RI 2 vanno respinti;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
stante l’esito del giudizio odierno, la notifica dei ricorsi agli escutenti non
era necessaria e pertanto l’errore contenuto nel primo invito (indicazione
come atto impugnato dell’avviso d’incanto anziché di pignoramento) rimane senza
conseguenze a prescindere dall’ovvietà dell’inavvertenza;
che
pure la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta ora senza
oggetto.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi di RI 1 sono irricevibili.
2.
I
ricorsi di RI 2 sono respinti.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione all’
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.