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Decisione

15.2024.89

Aggiudicazione in un’asta pubblica di un autoveicolo i cui chilometri effettivi sono in realtà inferiori a quelli indicati nella descrizione della pubblicazione dell’incanto. Errore essenziale negato per la mancanza della condizione oggettiva posta dall’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO

17 gennaio 2025Italiano13 min

entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di riconsiderazione dell’Ufficio,

Source ti.ch

Incarti n.

15.2024.89

15.2024.98

Lugano

17 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 luglio

2024 (inc. 15.2024.89) di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro l’aggiudicazio­ne di un autoveicolo nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei

confronti di

PI 5,

e sul ricorso (inc. 15.2024.98) presentato il 12 settembre 2024 dall’escutente

PI 1,

contro la decisione di riconsiderazione 23 agosto 2024 dell’Ufficio d’esecuzione,

procedure che interessano anche gli altri escutenti

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

PI 2,

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in

fatto:

A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________

promosse da PI 1, dalla PI 4, dalla PI 2 e dallo Stato del Canton Ticino nei

confronti di PI 5, con avviso del 12 giugno 2024 la sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha fissa­to in particolare l’incanto pubblico di un

autoveicolo dell’escusso per il 18 luglio 2024 alle ore 10:00 presso il

deposito dell’Ufficio a Giubiasco. L’UE ha pure pubblicato la descrizione dell’automobile

posta in vendita sul sito internet delle aste online del Cantone (https:// www4.ti.ch/di/dg/uef/aste/aste/), indicando quanto segue:

“Oggetti da vendere

1.

Un’automobile marca

VW BEETLE 2.0TSI, cilindrata cm3 1984, potenza KW 155.00, colore bianco, 1. entrata in circolazione __________2013, km

~145'000, telaio n. __________ matr.

n. __________.

2.

[…]

Sarà possibile visionare gli oggetti in vendita, il

giorno dell’asta, dalle ore 09:45 alle ore 10:00”.

B. Il

18 luglio 2024 l’UE ha aggiudicato il veicolo in questione a RI 1 per fr. 7'200.–.

C. Con

e-mail del 24 luglio 2024 RI 1 ha contestato il chilometraggio della vettura,

chiedendo all’Ufficio il rimborso del prezzo pagato dietro restituzione del

veicolo.

D. Trattando

tale e-mail quale ricorso giusta l’art. 132a LEF contro l’aggiudicazione, mediante decisione di

riconsiderazione del 23 ago­sto 2024 l’organo esecutivo l’ha annullata e

ha disposto il rimborso a favore di RI 1 del prezzo di fr. 7'200.– e delle

spese sostenute di fr. 84.60 per il trasferimento delle targhe.

E. Tramite

scritto del 4 settembre 2024 inoltrato all’UE, RI 1 ha chiesto il conferimento

dell’effetto sospensivo al suo gravame, nel senso di sospendere la ripartizione

del ricavo della vendita.

F. Il

12 settembre 2024 PI 1 ha presentato ricorso contro la decisione di

riconsiderazione, domandandone l’annullamento, la revoca o la dichiarazione di

nullità. Ella chiede inoltre di far ordine all’UE di procedere al riparto.

G. Con

osservazioni del 21 ottobre 2024 l’organo esecutivo postula la reiezione del gravame. Le altre parti

interessate sono invece ri­maste silenti.

Considerando

in diritto: 1. La realizzazione può essere contestata solo con un ricorso all’au­­torità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in

cui il ricorrente ha avuto conoscen­za dell’atto contestato e poteva conoscere

Fatti

i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 1 e 2 LEF). Interposto entro

dieci giorni dall’aggiu­­dicazione avvenuta il 18 luglio 2024, il gravame di RI

1 presentato il 24 luglio 2024 è ricevibile da questo punto di vista (art. 17

cpv. 2 LEF).

Pure

tempestivo si rivela il ricorso di PI 1 presentato il 12 settembre 2024, ovvero

entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di riconsiderazione dell’Ufficio,

avvenuta il 2 settembre 2024.

2. Stante

l’esito del ricorso di PI 1, è inutile esaminare dettagliatamente le censure formali ch’ella rivolge al ricorso di RI

1. Ad ogni modo, esse sono infondate, giacché l’assenza di firma sull’e-mail

del 24 luglio 2024 va considerata sanata con lo scritto del 4 settembre 2024,

da lui firmato, con cui ha chiesto la concessione

dell’effetto sospensivo al suo ricorso, e l’assenza d’in­­dicazione dei

mezzi di prova “già

disponibili” non è di rilievo, sicco­me il numero di

chilometri effettivo era noto all’UE, sicché non era necessario impartirgli un termine per rimediare a tali informalità giu­sta

l’art. 7 cpv. 5 LPR. D’altronde, la contestazione del chilometraggio della

vettura costituiva una motivazione “sommaria” (art. 7 cpv. 3 LPR) sufficiente per

entrare nel merito del ricorso, tanto che l’UE ha compreso senza difficoltà il

senso della doglianza, ossia la differenza tra chilometri indicati nel bando d’asta

e chilometri effettivi, come risulta dalla decisione di riconsiderazione.

3. Nella

decisione di riconsiderazione, l’organo esecutivo ha spiega­to in particolare

che il dato relativo ai chilometri dell’autoveicolo è stato comunicato dal

debitore PI 5 in occasione del sequestro eseguito il 14 dicembre 2022, allorché

l’automobile non era funzionante e non era quindi possibile rilevare il dato

dal contachilometri digitale del veicolo. L’UE ha specificato altresì che nel

pomeriggio del giorno dell’incanto RI 1 si è presentato sul luogo di deposito

dell’automobile per il suo ritiro e dopo averlo avviato tramite un “avviatore booster”, egli e l’Ufficio hanno potuto con­statare che i chilometri indicati dal contachilometri erano superiori di “ca. 18'000” rispetto

ai circa 145'000 che figurano nella pubblicazione dell’asta. Per tale motivo,

aderendo al ricorso di RI 1, che si è proprio lamentato della differenza

riscontrata tra i chi-lometri indicati dal veicolo e quelli menzionati nel

descrittivo della pubblicazione dell’incanto, l’Ufficio ha annullato l’aggiudicazione

e disposto la restituzione all’aggiudicatario del prezzo di fr. 7'200.– da

lui pagato e delle spese di fr. 84.60 sostenute per la registrazione delle

targhe.

4. Nel

suo ricorso, PI 1 fa valere anzitutto che la decisione di riconsiderazione è

tardiva, giacché l’UE non ha osservato gli art. 9 e 11 LPR, omettendo d’inviare

il gravame di RI 1 al­l’autorità di vigilanza e di fissare alle parti

interessate un termine per presentare osservazioni. Stante l’esito del giudizio

odierno, la censura è senza rilievo e in ogni caso è infondata, poiché l’Ufficio

ha solo fatto uso della facoltà di annullare o modificare il provvedimento

impugnato fino all’invio della sua risposta nel senso del­l’art. 17 cpv. 4 LEF,

sicché non era necessario assegnare dappri­ma il termine per presentare

osservazioni al ricorso alle parti interessate, le quali hanno ricevuto la

decisione di riconsiderazione e avuto così l’occasione d’impugnarla ed

esprimersi sul ricorso, come d’altronde fatto da PI 1 in modo diffuso.

5. Nel

merito, PI 1 sostiene che i chilometri non influiscono sul prezzo di un’auto,

siccome esso è sostanzialmente determina­to dall’anno di fabbricazione e di

messa in circolazione. Ella è dunque del parere che la questione sollevata dall’aggiudicatario

fa riferimento semmai a errori commessi dall’UE, il quale non ha verificato

quanto comunicato dal debitore, rispettivamente all’omessa verifica da parte

dell’acquirente, circostanze che, secondo l’insor­­gente, esulano dalle ipotesi

previste dall’art. 132a LEF e che tutt’al più potrebbero giustificare un’azione

di responsabilità nei confronti del Cantone. PI 1 fa pure valere che il noto autoveicolo

è valutato dai principali siti specializzati in Svizzera in fr. 10'000.–,

come risulta dalle diverse pubblicazioni su internet ch’ella ha prodotto con il

ricorso. A suo parere, l’aggiudicatario può quindi essere solo contento del

prezzo inferiore pagato per un’auto che va­le molto di più sul mercato.

Dal canto suo, l’Ufficio osserva che l’indicazione

dei chilometri per­corsi da un autoveicolo è un elemento essenziale per

i potenziali acquirenti, siccome serve a stabilire il valore venale del bene in

questione. Esso è del parere che, come risulta da rinomate piattaforme online di rivendita

di autoveicoli, gli aspetti più importanti da considerare per valutare un’auto

usata sono lo storico, l’allesti­­mento, il chilometraggio, lo stato della meccanica

e carrozzeria, la marca e il modello del veicolo. In particolare, l’organo

esecutivo reputa che il chilometraggio determina il più delle volte l’usura del­-l’autoveicolo.

Per tali motivi, ritiene di aver agito correttamente e si riconferma nel proprio

provvedimento di riconsiderazione.

5.1 Mediante

ricorso contro l’aggiudicazione giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicatario

può prevalersi anche di un vizio di volontà, quale un errore essenziale giusta

l’art. 23 CO (DTF 129 III 363 consid. 5). La pubblicazione dell’asta, o

meglio la descrizione degli oggetti posti in vendita, non deve invero fornire

informazioni errate, suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino –

se sono date le condizioni dell’art. 24 CO – di provocare l’annullamento dell’asta

(sentenza della CEF 15.2020.22 del 15 aprile 2020, consid. 2.1 e riferimenti

citatati).

5.1.1 Giusta

l’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore

essenziale. L’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO prevede che vi è segnatamente un errore

essenziale quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la

parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo

la buona fe­de negli affari. Affinché si possa parlare di errore essenziale,

occorre anzitutto che il contraente possa in buona fede rendersi con­to che l’errore

dell’altra parte riguarda un fatto che era oggettivamente idoneo a indurla a

concludere il contratto o concluderlo alle condizioni pattuite; è inoltre

necessario, dal punto di vista della parte in errore, che si possa ammettere

soggettivamente che l’er­­rore l’ha effettivamente indotta a concludere il

contratto o a concluderlo alle condizioni pattuite (DTF 135 III 537 consid. 2.2

e sentenze citate). In tale evenienza, i fatti cui fa riferimento l’errore

devono essere certi (v. le versioni del testo in italiano e in tedesco: “una determinata condizione di fatto”, “einen bestimmten Sachver­halt”).

Sono dunque escluse le fattispecie di natura speculativa e aleatoria che sono

oggetto di speranza, fortuna o sfortuna, ma non di errore essenziale (DTF 109

Considerandi

II 105 consid. 4/b/aa, pag. 111; Schmidlin/Campi in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 3a ed. 2021, n. 35 ad art. 23-24 CO).

5.1.2

Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv.

1.

n. 4 CO, anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità

del negozio giuridico (art. 26 CO). Tuttavia, se una parte non si preoccupa al

momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che

manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa fosse priva d’importanza

per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3/b; citata 15.2020.22, consid. 2.1.2).

5.2

Si

evince dagli atti che secondo le verifiche svolte dopo l’asta da RI 1 e dall’UE,

il contachilometri del veicolo indicava in re-altà km 163'018 (v.

documentazione fotografica agli atti) anziché il valore approssimativo di “km ~145'000”

menzionato dall’UE nel descrittivo pubblicato sul sito internet delle aste

online del Cantone, pari quindi a una differenza di “+ ca. 18'000” km, come

rilevato nella decisione di riconsiderazione (sopra, consid. 5). È vero che la

tilde (il simbolo “~”), anteposta al dato in questione esprime approssimazione, ma dalla documentazione dell’incarto

risulta che l’UE ha inteso semplicemente arrotondare il dato di “km 145'200” già indicato nel verbale di sequestro del 15 dicembre 2022 e nel

verbale di pignoramento del 16 gennaio 2024. Ne segue che l’or­­gano esecutivo ha effettivamente fornito un’informazione

errata sul­l’oggetto posto in vendita, suscettibile in principio di

trarre in inganno il pubblico. Occorre nondimeno verificare se linformazione

errata costituisce un errore oggettivamente e soggettivamente essenziale giusta

l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, suscettibile di provocare l’annullamento dell’asta

(sopra, consid. 5.1).

5.2.1

Per

quanto attiene all’aspetto oggettivo dell’errore essenziale, va rilevato che,

nonostante la differenza di chilometri riscontrata in casu, superiore del 12.4%

rispetto alla quantità indicata dall’Uffi­­cio, l’impatto ch’essa ha sul valore

di mercato dell’autovettura è in realtà molto limitato. Secondo il sito comparis.ch, che

offre la possibilità di stimare il prezzo di mercato di un autoveicolo usato in

funzione del mese e anno d’immatricolazione, della marca e del modello, nonché

del chilometraggio del veicolo (“https://it.comparis.ch/carfinder/vehicleevaluation/create”), una VW Beetle 2.0 TSI GSR immatricolata nel novembre 2013 con km 145'000

è valutata in fr. 9'981.–, mentre lo stesso veicolo con invece km 163'000

in fr. 9'235.–. La differenza di prezzo è pertanto di appena fr. 746.–,

pari a circa il 7.5% del valore superiore. A fronte di tale circostan­za, non

si può desumere che oggettivamente, secondo la buona fede nei rapporti d’affari,

l’invocato errore costituisse nel caso concreto un elemento essenziale del

contratto, la differenza di chilometri avendo di fatto un’incidenza molto

contenuta sul valore del veicolo. Del resto l’aggiudicatario non ha fatto

valere né dimostra­to nel ricorso né in seguito a quello di PI 1 che la

differenza di chilometri comporta in concreto un’importante diminuzio­ne di

valore del veicolo. Non si può infine non rilevare che l’UE, secondo l’uso, ha

escluso ogni garanzia sui beni messi all’asta (art. 234 CO; 7° trattino delle

condizioni d’asta). Nessun oblatore poteva pertanto validamente fondare la sua

offerta solo sul dato chilometrico, senza riguardo allo stato del veicolo, per

il quale non è stata fornita alcuna garanzia. Ne segue che non sono dati in

concreto tutti i presupposti perché RI 1 possa invocare un errore essenziale

nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione

giusta l’art. 132a cpv. 1 LEF.

5.2.2

In

queste circostanze, non è necessario verificare se l’errore è da considerare

essenziale anche dal punto di vista soggettivo. Va tuttavia osservato che RI 1

si è aggiudicato l’automobile per fr. 7'200.–, ossia per un prezzo

sensibilmente inferiore a quello presumibile di mercato corrispondente al dato

chilometrico effettivo (di fr. 9'235.–, sopra consid. 5.2.1), e che stante

l’esclusione di garanzia si è, comunque sia, assunto un certo rischio che esclu­derebbe

che il suo errore possa essere considerato come essenziale (sopra, consid.

5.1.1

i.f.).

6.

Per

i motivi che precedono, l’UE non avrebbe dovuto riconsiderare l’aggiudicazione,

annullandola. In accoglimento del ricorso di PI 1, va dunque annullata la

decisione di riconsiderazione impugnata. Per le stesse ragioni, va invece

respinto il ricorso di RI 1. Infine, stante l’esito del giudizio odierno, la sua doman­da di

concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, come la censura di pretesa tardività di quella domanda sollevata da PI 1 (ad ogni

modo fuori luogo, v. Flavio Cometta,

Com­mentario alla LPR, 1998, n. 2.1/a ad art. 10

LPR). Per legge (art. 144 cpv. 4 LEF), gl’interessi di mora dei crediti posti

in esecuzione verranno calcolati fino al giorno della realizzazione del veicolo

e potranno semmai essere contestati in sede di ripartizione.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di PI 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la

decisione di riconsiderazione 23 agosto 2024 della sede di Bellinzona dell’UE.

2.

Il

ricorso di RI 1 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.