15.2024.9
Ricorso contro l’elenco oneri. Notifica dell’insinuazione tramite la Messaggeria governativa. Ipoteche legali a garanzie di crediti fiscali cantonali e comunali, anche verso l’usufruttuario. Opponibilità ai creditori chirografari
28 marzo 2024Italiano20 min
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.9
Lugano
28 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2024 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, Mendrisio)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri depositato il 15 gennaio 2024 nelle esecuzioni del
gruppo n. 7, tra cui la n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2019 dalla sede
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
di fr. 14'324.45 oltre agli accessori.
B. A favore del gruppo n. 7 composto di cinque
esecuzioni tra cui quella della RI 1, il 5 giugno 2020, l’UE ha
proceduto al pignoramento della particella n. __________4 RFD di __________, di
proprietà dell’escusso.
C. Il
15 gennaio 2024, l’UE ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo pignorato.
Vi è menzionato un valore di stima peritale di fr. 2'300'000.–.
Tra
i crediti garantiti da pegno immobiliare, figurano le ipoteche legali a favore
dell’Ufficio esazione e condoni (UEC) – recte dello Stato del Cantone
Ticino – per le imposte cantonali del 2018 a carico di PI 3 (di fr. 8'309.80)
e quelle dal 2019 al 2024 a carico dell’escusso
PI 1 (di fr. 100'224.25 complessivi, con la menzione che le
imposte del 2023 e 2024 sono “provvisorie” e che “le ipoteche
legali per gli anni 2015-2024 verranno iscritte dal creditore nel corso di
gennaio 2024. In caso contrario le imposte superiori a CHF 1'000.00 verranno
postergate dopo la posizione 2, in pari grado con la posizione 3”.
Sono
pure iscritti i crediti della PI 2 di fr. 1'748'593.10 (“ipoteca”) e fr. 30'010.05
(“prestito variabile”), garantiti da nove cartelle ipotecarie di fr. 1'955'000.–
complessivi dal 1° al 9° grado.
In
terza posizione sono iscritti i crediti del Comune PI 4 per le imposte comunali dal 2012 al 2024, di
complessivi fr. 117'069.80, con
la menzione “Ipoteche legali non estinte e non iscritte tempestivamente nel RF, in applicazione analogica
dell’art. 34 cpv. 2 RFF, cui rinvia l’art. 102 RFF. Le stesse verranno prese in
considerazione solo se e in quanto i creditori in buona fede iscritti in precedenza
siano stati interamente soddisfatti. I crediti insinuati danno eguale diritto
di essere soddisfatti”.
D. Con
ricorso del 26 gennaio 2024, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, in via principale l’annullamento dell’elenco oneri e la sua
modifica nel senso dello stralcio delle pretese dell’UEC e del Comune PI 4, e
in via subordinata l’annullamento dell’elenco oneri e il rinvio dell’incarto
all’UE per nuova definizione, in ogni ipotesi protestate tasse, spese e ripetibili.
E. Con
ordinanza del 31 gennaio 2024, il presidente della Camera ha assegnato allo
Stato del Cantone Ticino un termine di dieci giorni per precisare per ognuna
delle pretese indicate nella sua insinuazione del 4 dicembre 2023 (e non citate
tra quelle ritirate nella comunicazione del 12 gennaio 2024) a quale tipo o
quali tipi d’imposta si riferiscono. Il 7 febbraio 2024 la ricorrente ha
comunicato di non concordare sulla decisione di non impartire lo stesso termine
al Comune PI 4.
F. Con
osservazioni del 12 febbraio 2024, lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato di
aver rivisto gl’importi insinuati, calcolati per apprezzamento, in base a nuove
informazioni e ha limitato la sua pretesa a fr. 48'178.25 (compresi gl’interessi
fino al 22 febbraio 2024) per quanto attiene alle imposte dell’escusso e
confermato quella diretta verso PI 3. Ha concluso per la concessione dell’effetto
sospensivo e l’accoglimento parziale del ricorso nel senso dell’iscrizione dei
crediti per gli anni dal 2018 al 2021 in grado posteriore e del mantenimento di
quelle per gli anni dal 2022 al 2024 in
grado privilegiato, ma limitatamente a fr. 22'622.85 complessivi.
G. Con
osservazioni del 13 febbraio 2024, l’UE ha comunicato di aver annullato l’asta
prevista per il 22 febbraio, di associarsi alle osservazioni dell’UEC e di rimettersi
al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 gennaio 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Secondo l’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF, l’ufficio d’esecuzione “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che
figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli” e neppure “esigere la produzione di prove”. L’ufficio
deve quindi tenere conto dell’insinuazione pure per quanto riguarda il grado,
ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di
difformità, deve però menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel
registro (art. 34 cpv. 1 lett. b, terzo periodo RFF; sentenza della CEF 15.2022.50/51
del 20 settembre 2022 consid. 3.5 e i rinvii).
2.1
L’ufficio
deve però rifiutare l’iscrizione nell’elenco
oneri delle “pretese
insinuate tardivamente o che non implicano
oneri reali per il fondo” (art. 36 cpv. 1, primo periodo RFF). È in
particolare il caso delle pretese per le quali risulta manifesta l’assenza
di una base legale che le pongano al beneficio dell’ipoteca legale fatta valere
nell’insinuazione (DTF 117 III 38 consid.
3; sentenza della CEF 15.2021. 29 del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021
II 780 n. 54c).
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio
a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF).
2.2
L’ufficio
d’esecuzione deve verificare che la pretesa insinuata sia sufficientemente
designata perché possa esaminare se implica un onere reale per il fondo da
realizzare. La base legale sulla quale poggia l’ipoteca legale rivendicata
dovrebbe essere menzionata per poter essere verificata (cfr. Stéphane Abbet, L’hypothèque légale en garantie des créances de droit cantonal – Étude
des législations des cantons romands, not@lex 2017, pag. 147 ad C). Non
è il caso dell’insinuazione con cui il Cantone Ticino si limiti a indicare le
sue pretese come "imposta cantonale", senza precisarne il tipo o i
tipi. In effetti, non tutte le imposte cantonali sono garantite da ipoteca
legale. Fra le imposte “con una relazione particolare con l’immobile” di un contribuente, la legge tributaria (LT, RL 640.100),
la giurisprudenza e la dottrina annoverano in particolare l’imposta
sugli utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare
comunale delle persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul
reddito delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone
giuridiche (art. 67 segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla
sostanza delle persone fisiche e l’imposta di successione e donazione
limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti
che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza
della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i rinvii). Se il tipo d’imposta
non è precisato, l’ufficio non può tuttavia respingere tout court l’insinuazione, ma deve dare l’occasione
al suo autore di rimediare al vizio, impartendogli un termine per specificare
per ogni pretesa quale tipo o tipi d’imposta concerne (citata 15.2022.50/51, consid.
4.1-4.3 e 6), qual è la base legale dell’ipoteca legale rivendicata (sopra
consid. 2.1) e se è esigibile o no (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b RFF; Kuhn in: Commentaire ORFI, traduzione
francese, 2012, n. 18 ad art. 34 RFF).
3.
Nella
fattispecie, la ricorrente contesta le pretese di diritto pubblico iscritte
nell’elenco oneri a beneficio d’ipoteche legali. Per quanto riguarda l’imposta
cantonale del 2018 posta a carico di PI 3, essa rileva che l’escusso PI 1 è
proprietario dell’immobile dal 2010, sicché afferma di non capire la ragione
per cui le pretese di un terzo debbano essere garantite dal fondo dell’escusso.
Nelle osservazioni, lo Stato rileva di aver calcolato l’imposta cantonale del
2018.
sul reddito della particella n. __________4 RFD __________ e di averla
posta a carico di PI 3 nella sua qualità di usufruttuario del fondo in quel
periodo, precisando che la stessa risulta garantita dal fondo vista la sua
relazione particolare con il medesimo. L’osservazione risulta inappuntabile (cfr. art.
20.
cpv. 1 lett. a-b LT) e del resto non è stata contestata dalla ricorrente.
Non spetta ad ogni modo né all’UE né a questa Camera determinarsi sull’esistenza
o sul quantum del credito (sopra consid. 2.1). Basta constatare che l’imposta
ha una relazione particolare con il fondo nel senso dell’art. 836 CC dal
momento che verte sui redditi derivanti dallo stesso (cfr. sopra consid.
2.2). Nella limitata misura in cui è ricevibile, su questo punto il ricorso è
infondato.
4.
La ricorrente ritiene inoltre tardiva l’insinuazione
delle imposte cantonali poste a carico dell’escusso e ad ogni modo
troppo generica rispetto alle esigenze formali di questa Camera, siccome sono
designate solo come "imposta
cantonale".
4.1
Per la determinazione della tempestività dell’insinuazione
dello Stato è determinante la data di consegna dell’atto all’UE o, all’indirizzo
di questo, alla posta svizzera (cfr. art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Nella fattispecie, non è contestato che l’insinuazione è
stata trasmessa all’UE tramite la Messaggeria governativa ed è giunta a questo
il 6 dicembre 2023 (timbro dell’UE sul doc. F accluso al ricorso). Ora, la
Messaggeria governativa è simultaneamente il luogo di consegna della posta
interna e il luogo di ricezione della medesima, sicché gli atti destinati all’Ufficio
di esecuzione (il cui circondario si estende oggi all’intero Cantone) sono da
reputare consegnatigli al momento della loro consegna alla Messaggeria
governativa (sentenze della Corte dei ricorsi penali [CRP] 60.2005.182 del 7
luglio 2005, RtiD 2006 I 21 n. 8 e della seconda Camera civile [II CCA]
12.2008.173
del 23 marzo 2009 consid. 8). Nel caso in esame, la ricorrente non
ha contestato il fatto che l’insinuazione sia stata trasmessa alla Messaggeria
dello Stato alla data indicata sull’atto stesso, ossia il 4 dicembre 2023 (doc.
F). Non vi sono quindi motivi per dubitare della sua tempestività.
4.2
Entro
il termine impartito dalla Camera con l’ordinanza del 31 gennaio 2024, lo Stato
ha precisato nelle sue osservazioni del 12 febbraio
2024.
che le pretese indicate nella sua insinuazione del 4 dicembre 2023
(e non citate tra quelle ritirate nella comunicazione del 12 gennaio 2024) sono
state calcolate in base ai redditi stimati del fondo n. __________4 RFD __________.
Orbene, è notorio che l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile, è garantita da ipoteca
legale (sopra consid. 2.2). La critica della ricorrente è dunque diventata
senza oggetto.
5.
A
mente della ricorrente la richiesta d’iscrizione delle ipoteche legali dello
Stato nel registro fondiario formulata solo il 14 gennaio 2024 non gli conferisce
alcun privilegio perché esse non erano iscritte al momento del deposito dell’elenco
oneri. Allega che la sua buona fede non può essere messa in discussione.
5.1
Secondo
il tenore dell’art. 836 CC in vigore dal 1° gennaio 2012, “se
il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un
pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale
pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario”
(cpv. 1). “Scaduti i termini
di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000
franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono
opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se
non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su
cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso” (cpv. 2).
5.2
L’ipoteca
legale (diretta) a garanzia delle imposte cantonali e comunali (art. 252 LT e
836.
cpv. 2 CC) nasce senza iscrizione nel registro
fondiario contemporaneamente al credito fiscale (art. 183a cpv. 1
della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC, RL
211.100), di cui è l’accessorio (Claudio Allidi, La costituzione della garanzia
e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale,
in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, pag. 337 ad 5), ossia
progressivamente durante l’intero periodo fiscale, e ciò indipendentemente dall’intimazione
del conteggio che la quantifica (giusta l’art. 253 LT) e dal passaggio in
giudicato della tassazione definitiva (sentenze della Camera di diritto
tributario n. 285 del 4 dicembre 1992, citata in Allidi, op. cit., pag.
335.
i.f., e della CEF 15.2002.55 del 25 giugno 2002 consid. 3.3 [per l’imposta
immobiliare] e 4.3 [per l’imposta ordinaria]). Anche gli acconti
sono pertanto garantiti e possono essere riscossi non appena sono esigibili,
ovvero scaduto il termine di pagamento di trenta giorni successivi alla
scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) ove il contribuente sia stato diffidato (art. 244
cpv. 1 LT), a meno ch’egli non sia domiciliato in Svizzera
o che i suoi beni siano stati sequestrati (art. 244 cpv. 2 LT).
Le tre rate d’acconto delle imposte ordinarie scadono il 1° maggio, 1° luglio
e 1° settembre, e il conguaglio con l’intimazione della tassazione definitiva e
del conteggio, ma al più presto dal 1° gennaio dell’anno successivo (Art. 1 del
Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2023 (RL 640.310); citata 15.2002.55, consid.
3.2; Allidi, op. cit., pag. 281;),
fermo restando che i crediti d’acconto
si estinguono al più tardi con la notifica della tassazione “definitiva” e
della bolletta a conguaglio (cfr. art. 241 cpv. 3 e 4 LT), che determina
una nuova scadenza per eventuali acconti non interamente pagati e per gli
interessi di ritardo, che sono conglobati nel conguaglio.
5.2.1
L’ipoteca
legale che non viene iscritta nel registro fondiario quattro mesi dopo l’esigibilità
del credito garantito, ma al più tardi due anni dopo la sua nascita, non si
estingue, ma cessa di essere opponibile ai terzi di buona fede (citata 15.2022.50/51,
consid. 5.1; Bovey in:
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 16 ad art. 836 CC; Thurnherr in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 20 e 21 ad art. 836 CC; Abbet, op. cit., pag. 138).
La pretesa insinuata dal fisco va quindi iscritta nell’elenco oneri senza
necessità di preventiva emissione del conteggio dell’ipoteca legale né della
tassazione definitiva (ad esempio: sentenza della CEF 15.2011.11, consid. 8.4; citata
15.2002.55, consid. 3.3). L’ufficio d’esecuzione deve però menzionare nell’elenco
oneri che a favore della pretesa non è (ancora) iscritta alcuna ipoteca legale
nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1
lett. b, 3° periodo RFF; citata 15.2022.50/51 consid. 5.3).
Ove
l’ente pubblico non rivendichi alcun privilegio rispetto agli altri creditori
pignoratizi, l’ufficio deve iscriverne le pretese dopo i diritti di pegno
iscritti a registro fondiario con la menzione della sua inopponibilità agli
altri pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC (citata 15.2022.50/51,
consid. 5.4.1 e 5.4.2). Se invece l’ente pubblico lo rivendica nell’insinuazione,
l’ipoteca legale va iscritta con un grado (“LEG” o “0”) prevalente agli altri
pegni immobiliari convenzionali (art. 252 cpv. 2 LT) e con lo stesso grado
delle altre ipoteche legali privilegiate (art. 183a cpv. 4 LAC), ma sempre
con la menzione dell’assenza d’iscrizione nel registro fondiario.
5.2.2
Per
“terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario” nel senso dell’art.
836.
CC si devono comprendere i “terzi che intendono acquistare diritti su
fondi” giusta l’art. 973 CC (Thurnherr, op. cit., n.
17.
ad art. 836; Riccardo Varini,
Ipoteche legali di diritto pubblico alla luce del nuovo art. 836 CC, RtiD 2012
I 862 ad 6.1). Dai lavori preparatori risulta
infatti che il legislatore ha voluto sopprimere (almeno in parte) la deroga al
principio di pubblicità del registro fondiario, che permetteva l’art. 836 vCC
nella sua versione anteriore al 2012 a favore delle ipoteche legali occulte
del diritto cantonale, così da tutelare la
buona fede dei terzi ai sensi dell’art. 973 CC (cfr. FF 2007, 4881: “Queste ipoteche legali nascono
quindi «extra tabulas» e possono essere opposte al proprietario fondiario
contro cui è diretta la procedura di realizzazione del pegno e all’acquirente
in mala fede anche senza iscrizione nel registro fondiario. Se non sono
iscritte entro il termine stabilito, non sono tuttavia più opponibili ai terzi
di buona fede”). Sono pertanto protetti solo gli “acquirenti” in buona fede
di diritti reali o personali annotati (Varini,
op. cit., pagg. 862 seg. ad 6.1; cfr. Abbet,
op. cit., pag. 138 prima della nota 22). Del resto, fatti salvi i
mezzi di revocazione (art. 285 segg. LEF), i creditori pignoranti non hanno
sugli attivi del loro debitore più diritti
di quest’ultimo, il quale non può essere un “terzo” ai sensi dell’art.
836.
CC e quindi non può mai invocare l’inopponibilità prevista da siffatta
norma. Ne segue che i creditori chirografari non sono protetti dall’art. 836 CC.
5.2.3
L’ipoteca
legale è così sempre opponibile ai creditori chirografari (ossia non garantiti
da pegno) anche se è iscritta solo dopo l’esecuzione del pignoramento del
fondo, purché il credito garantito venga tempestivamente insinuato (art. 138
cpv. 2 n. 3 LEF; DTF 101 III 36 consid. 2 e 3; Thurnherr, op. cit., n. 34 ad art. 836;
Abbet, op. cit., pag. 147 ad C). Non sono applicabili gli art. 34 cpv. 2 e
102.
RFF, che sono fondati sul principio della nullità degli atti di
disposizione dei beni pignorati (art. 96 cpv. 2 LEF) o che sono gravati da un
pegno per cui è stata chiesta un’annotazione giusta l’art. 90 cpv. 1 RFF o la
realizzazione (art. 97 cpv. 1 RFF). Infatti, l’ipoteca legale nasce erga omnes per l’effetto
della legge, senza che sia necessario un negozio giuridico tra fisco e contribuente.
5.3
Da
quanto precede si evince che le pretese dello Stato prevalgono su quelle chirografarie
della reclamante, a prescindere dalla sua buona fede. Il ricorso è dunque
infondato al riguardo.
5.4
Che le ipoteche legali dello Stato siano state
iscritte o no nel registro fondiario prima che la reclamante abbia acquistato
il proprio diritto (relativo) nei confronti di PI 1 è senza rilievo, giacché
esse esistono indipendentemente dalla loro iscrizione (sopra consid. 5.1.1).
Per quanto attiene alle imposte iscritte nell’elenco oneri come provvisorie
(2023 e 2024), potranno esservi registrate definitivamente solo dopo che la
tassazione sarà diventata definitiva, a condizione che siano esigibili al
momento dell’asta (ciò che è già il caso dell’imposta per il 2023), posto che
le imposte allora esistenti ma non ancora scadute andranno assegnate all’aggiudicatario
senza imputazione sul prezzo di vendita (art. 49 cpv. 1 lett. b RFF; citata 15.2002.55 consid. 3.2/d; Abbet,
op. cit., pagg. 147 seg. ad C).
A
scanso di equivoci, va precisato che le ipoteche legali iscritte (a giornale,
v. Varini, op. cit., pag. 863 ad
6.1) dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’art. 836 CC sono inopponibili
agli acquirenti in buona fede di diritti reali o personali annotati iscritti
nel registro fondiario prima dell’iscrizione dell’ipoteca. È pertanto pressoché
inutile l’iscrizione dell’ipoteca legale dopo il deposito dell’elenco oneri ove
i termini dell’art. 836 CC siano scaduti. Essa sarebbe infatti opponibile solo
a terzi che per ipotesi avessero fatto iscrivere il proprio diritto
successivamente, ciò che è praticamente ipotizzabile solo se l’asta viene poi
annullata. Qualora il creditore di diritto pubblico chieda lo stesso l’iscrizione
nell’elenco oneri dell’ipoteca legale iscritta dopo il pignoramento del fondo,
l’ufficio vi procederà, ma menzionando l’avvertenza
che la pretesa potrà esser presa in considerazione solo se ed in quanto i
creditori ipotecari in buona fede siano stati interamente soddisfatti (cfr. art.
34.
cpv. 2 RFF per analogia).
6.
La
reclamante contesta infine anche le pretese del Comune __________ in quanto esso
non ha indicato chi è il contribuente né il tipo d’imposta fatta valere (l’insinuazione
le designa come "imposta comunale"), e censura inoltre la mancata
osservanza dei termini d’iscrizione delle ipoteche legali prescritti dall’art.
836.
CC, rammentando d’altronde il termine quinquennale di prescrizione del
diritto di tassare.
6.1
Contrariamente
a quanto rilevato per svista nell’ordinanza del 31 gennaio 2024 (a causa di una
confusione con la comunicazione dell’ammontare
della presumibile imposta sull’utile immobiliare dovuta in caso di realizzazione
del fondo) l’insinuazione del Comune __________ è effettivamente
insufficientemente designata, dal momento che non tutte le imposte comunali
sono garantite da ipoteca legale (sopra consid. 2.2). Dal momento che l’UE dovrà
comunque, in base alle osservazioni presentate dallo Stato il 12 febbraio 2024,
depositare nuovamente l’elenco oneri dopo aver retrogradato le pretese
insinuate dallo Stato per gli anni dal 2018 al 2021 dietro a quelle della banca
e limitato quelle per gli anni dal 2022 al
2024.
a complessivi fr. 22'622.85, conviene rimandargli anche l’incombenza
di fissare un termine al Comune per precisare per ogni pretesa annua il tipo o i
tipi d’imposte e se è esigibile, con l’avvertenza
della loro esclusione dall’elenco oneri in caso d’inosservanza del
termine. In questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto su questo punto.
6.2
Sulla questione dei termini d’iscrizione delle ipoteche legali si può
rinviare a quanto esposto per le pretese dello Stato. Nella misura in cui siano
garantite da ipoteca legale, ciò che l’UE determinerà in base alle
specificazioni fornite dall’ente pubblico, le pretese del Comune prevalgono su
quelle chirografarie della reclamante, a prescindere dal fatto che le ipoteche
legali siano iscritte nel registro fondiario (sopra consid. 5.3).
6.3
La
censura relativa alla prescrizione del diritto di tassare concerne il merito
delle pretese fiscali e sfugge pertanto di principio al potere di cognizione
dell’UE e di questa Camera (sopra consid. 2.1) e andrebbe semmai proposta con
un’azione di contestazione dell’elenco oneri presso il giudice civile
(DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza
della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4 e i rinvii),
ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale
2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3). Ad
ogni modo, la censura è prematura poiché, entro il termine che gl’impartirà l’UE,
il Comune potrebbe anche, come lo Stato, rinunciare ad alcune delle sue pretese
o ridurne l’importo.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che all’Ufficio d’esecuzione è fatto ordine di procedere come
indicato al considerando 6.1 e successivamente di depositare nuovamente l’elenco
oneri.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona;
– PI 4, __________
:
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.