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Decisione

15.2024.9

Ricorso contro l’elenco oneri. Notifica dell’insinuazione tramite la Messaggeria governativa. Ipoteche legali a garanzie di crediti fiscali cantonali e comunali, anche verso l’usufruttuario. Opponibilità ai creditori chirografari

28 marzo 2024Italiano20 min

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.9

Lugano

28 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2024 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, Mendrisio)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri de­positato il 15 gennaio 2024 nelle esecuzioni del

gruppo n. 7, tra cui la n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti

di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2019 dalla sede

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso

di fr. 14'324.45 oltre agli accessori.

B. A favore del gruppo n. 7 composto di cinque

esecuzioni tra cui quel­la della RI 1, il 5 giugno 2020, l’UE ha

proceduto al pignoramento della particella n. __________4 RFD di __________, di

proprietà dell’escusso.

C. Il

15 gennaio 2024, l’UE ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo pignorato.

Vi è menzionato un valore di stima peritale di fr. 2'300'000.–.

Tra

i crediti garantiti da pegno immobiliare, figurano le ipoteche legali a favore

dell’Ufficio esazione e condoni (UEC) – recte dello Stato del Cantone

Ticino – per le imposte cantonali del 2018 a carico di PI 3 (di fr. 8'309.80)

e quelle dal 2019 al 2024 a carico dell’escusso

PI 1 (di fr. 100'224.25 com­plessivi, con la menzione che le

imposte del 2023 e 2024 sono “provvisorie” e che “le ipoteche

legali per gli anni 2015-2024 verranno iscritte dal creditore nel corso di

gennaio 2024. In caso contrario le imposte superiori a CHF 1'000.00 verranno

postergate dopo la posizione 2, in pari grado con la posizione 3”.

Sono

pure iscritti i crediti della PI 2 di fr. 1'748'593.10 (“ipoteca”) e fr. 30'010.05

(“prestito variabile”), garantiti da nove cartelle ipotecarie di fr. 1'955'000.–

complessivi dal 1° al 9° grado.

In

terza posizione sono iscritti i crediti del Comune PI 4 per le imposte comunali dal 2012 al 2024, di

complessivi fr. 117'069.80, con

la menzione “Ipoteche legali non estinte e non iscritte tempestivamente nel RF, in applicazione analogica

dell’art. 34 cpv. 2 RFF, cui rinvia l’art. 102 RFF. Le stesse verranno prese in

considerazione solo se e in quanto i creditori in buona fede iscritti in precedenza

siano stati interamente soddisfatti. I crediti insinuati danno eguale diritto

di essere soddisfatti”.

D. Con

ricorso del 26 gennaio 2024, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, in via principale l’an­­nullamento dell’elenco oneri e la sua

modifica nel senso dello stralcio delle pretese dell’UEC e del Comune PI 4, e

in via subordinata l’annullamento dell’elenco oneri e il rinvio dell’incarto

all’UE per nuova definizione, in ogni ipotesi protestate tasse, spe­se e ripetibili.

E. Con

ordinanza del 31 gennaio 2024, il presidente della Camera ha assegnato allo

Stato del Cantone Ticino un termine di dieci giorni per precisare per ognuna

delle pretese indicate nella sua insinuazione del 4 dicembre 2023 (e non citate

tra quelle ritirate nella comunicazione del 12 gennaio 2024) a quale tipo o

quali tipi d’imposta si riferiscono. Il 7 febbraio 2024 la ricorrente ha

comunicato di non concordare sulla decisione di non impartire lo stesso termine

al Comune PI 4.

F. Con

osservazioni del 12 febbraio 2024, lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato di

aver rivisto gl’importi insinuati, calcolati per apprezzamento, in base a nuove

informazioni e ha limitato la sua pretesa a fr. 48'178.25 (compresi gl’interessi

fino al 22 febbraio 2024) per quanto attiene alle imposte dell’escusso e

confermato quella diretta verso PI 3. Ha concluso per la concessione dell’effetto

sospensivo e l’accoglimento parziale del ricorso nel senso dell’iscrizione dei

crediti per gli anni dal 2018 al 2021 in grado posteriore e del mantenimento di

quelle per gli anni dal 2022 al 2024 in

grado privilegiato, ma limitatamente a fr. 22'622.85 complessivi.

G. Con

osservazioni del 13 febbraio 2024, l’UE ha comunicato di aver annullato l’asta

prevista per il 22 febbraio, di associarsi alle osservazioni dell’UEC e di rimettersi

al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 gennaio 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Secondo l’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF, l’ufficio d’esecuzione “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che

figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il

termine, né modificar­li, né contestarli” e neppure “esigere la produzione di prove”. L’ufficio

deve quindi tenere conto dell’insinuazione pure per quanto riguar­da il grado,

ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di

difformità, deve però menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel

registro (art. 34 cpv. 1 lett. b, terzo periodo RFF; sentenza della CEF 15.2022.50/51

del 20 settembre 2022 consid. 3.5 e i rinvii).

2.1

L’ufficio

deve però rifiutare l’iscrizione nell’elenco

oneri delle “pretese

insinuate tardivamente o che non implicano

oneri reali per il fon­do” (art. 36 cpv. 1, primo periodo RFF). È in

particolare il caso delle pretese per le quali risulta manifesta l’assenza

di una base legale che le pongano al beneficio dell’ipoteca legale fatta valere

nell’in­­sinuazione (DTF 117 III 38 consid.

3; sentenza della CEF 15.2021. 29 del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021

II 780 n. 54c).

Dubbi sul­l’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’uf­­ficio

a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF).

2.2

L’ufficio

d’esecuzione deve verificare che la pretesa insinuata sia sufficientemente

designata perché possa esaminare se implica un onere reale per il fondo da

realizzare. La base legale sulla quale poggia l’ipoteca legale rivendicata

dovrebbe essere menzionata per poter essere verificata (cfr. Stéphane Abbet, L’hypothèque légale en garantie des créances de droit cantonal – Étude

des légis­lations des cantons romands, not@lex 2017, pag. 147 ad C). Non

è il caso dell’insinuazione con cui il Cantone Ticino si limiti a indicare le

sue pretese come "imposta cantonale", senza precisarne il tipo o i

tipi. In effetti, non tutte le imposte cantonali sono garantite da ipoteca

legale. Fra le imposte “con una relazione particolare con l’immobile” di un contribuente, la legge tributaria (LT, RL 640.100),

la giurisprudenza e la dottrina annoverano in particolare l’imposta

sugli utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’im­­posta immobiliare

cantonale delle persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare

comunale delle persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul

reddito delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone

giuridiche (art. 67 segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla

sostanza delle persone fisiche e l’imposta di successione e donazione

limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti

che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza

della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i rinvii). Se il tipo d’imposta

non è precisato, l’ufficio non può tuttavia respingere tout court l’insinuazione, ma deve dare l’occasione

al suo autore di rimediare al vizio, impartendogli un termine per specificare

per ogni pretesa quale tipo o tipi d’imposta concerne (citata 15.2022.50/51, consid.

4.1-4.3 e 6), qual è la base legale dell’ipo­teca legale rivendicata (sopra

consid. 2.1) e se è esigibile o no (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b RFF; Kuhn in: Commentaire ORFI, traduzione

francese, 2012, n. 18 ad art. 34 RFF).

3.

Nella

fattispecie, la ricorrente contesta le pretese di diritto pubblico iscritte

nell’elenco oneri a beneficio d’ipoteche legali. Per quanto riguarda l’imposta

cantonale del 2018 posta a carico di PI 3, essa rileva che l’escusso PI 1 è

proprietario dell’immobile dal 2010, sicché afferma di non capire la ragione

per cui le pretese di un terzo debbano essere garantite dal fondo del­l’escusso.

Nelle osservazioni, lo Stato rileva di aver calcolato l’im­­posta cantonale del

2018.

sul reddito della particella n. __________4 RFD __________ e di averla

posta a carico di PI 3 nella sua qualità di usufruttuario del fondo in quel

periodo, precisando che la stessa risulta garantita dal fondo vista la sua

relazione particolare con il medesimo. L’osservazione risulta inappuntabile (cfr. art.

20.

cpv. 1 lett. a-b LT) e del resto non è stata contestata dalla ricorrente.

Non spetta ad ogni modo né all’UE né a questa Camera determinarsi sull’esistenza

o sul quantum del credito (sopra consid. 2.1). Basta constatare che l’imposta

ha una relazione particolare con il fondo nel senso dell’art. 836 CC dal

momento che verte sui redditi derivanti dallo stesso (cfr. sopra consid.

2.2). Nella limitata misura in cui è ricevibile, su questo punto il ricorso è

infondato.

4.

La ricorrente ritiene inoltre tardiva l’insinuazione

delle imposte can­tonali poste a carico dell’escusso e ad ogni modo

troppo generica rispetto alle esigenze formali di questa Camera, siccome sono

designate solo come "imposta

cantonale".

4.1

Per la determinazione della tempestività dell’insinuazione

dello Sta­to è determinante la data di consegna dell’atto all’UE o, all’indirizzo

di questo, alla posta svizzera (cfr. art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Nella fattispecie, non è contestato che l’insinuazione è

stata trasmessa all’UE tramite la Messaggeria governativa ed è giunta a questo

il 6 dicembre 2023 (timbro dell’UE sul doc. F accluso al ricorso). Ora, la

Messaggeria governativa è simultaneamente il luogo di consegna della posta

interna e il luogo di ricezione della medesima, sicché gli atti destinati all’Ufficio

di esecuzione (il cui circondario si estende oggi all’intero Cantone) sono da

reputare consegnatigli al momento della loro consegna alla Messaggeria

governativa (sentenze della Corte dei ricorsi penali [CRP] 60.2005.182 del 7

luglio 2005, RtiD 2006 I 21 n. 8 e della seconda Camera civile [II CCA]

12.2008.173

del 23 marzo 2009 consid. 8). Nel caso in esame, la ricorrente non

ha contesta­to il fatto che l’insinuazione sia stata trasmessa alla Messaggeria

dello Stato alla data indicata sull’atto stesso, ossia il 4 dicembre 2023 (doc.

F). Non vi sono quindi motivi per dubitare della sua tempestività.

4.2

Entro

il termine impartito dalla Camera con l’ordinanza del 31 gennaio 2024, lo Stato

ha precisato nelle sue osservazioni del 12 febbraio

2024.

che le pretese indicate nella sua insinuazione del 4 di­cembre 2023

(e non citate tra quelle ritirate nella comunicazione del 12 gennaio 2024) sono

state calcolate in base ai redditi stimati del fondo n. __________4 RFD __________.

Orbene, è notorio che l’imposta sul reddito delle persone fisiche,

limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile, è garantita da ipoteca

legale (sopra consid. 2.2). La critica della ricorrente è dunque diventata

senza oggetto.

5.

A

mente della ricorrente la richiesta d’iscrizione delle ipoteche legali dello

Stato nel registro fondiario formulata solo il 14 gennaio 2024 non gli conferisce

alcun privilegio perché esse non erano iscritte al momento del deposito dell’elenco

oneri. Allega che la sua buona fede non può essere messa in discussione.

5.1

Secondo

il tenore dell’art. 836 CC in vigore dal 1° gennaio 2012, “se

il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un

pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale

pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario”

(cpv. 1). “Scaduti i termini

di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000

franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono

opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se

non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su

cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso” (cpv. 2).

5.2

L’ipoteca

legale (diretta) a garanzia delle imposte cantonali e comunali (art. 252 LT e

836.

cpv. 2 CC) nasce senza iscrizione nel registro

fondiario contemporaneamente al credito fiscale (art. 183a cpv. 1

della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC, RL

211.100), di cui è l’accessorio (Claudio Al­lidi, La costituzione della garanzia

e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale,

in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, pag. 337 ad 5), ossia

progressivamente durante l’intero periodo fiscale, e ciò indipendentemente dall’intimazione

del conteggio che la quantifica (giusta l’art. 253 LT) e dal passaggio in

giudicato della tassazione definitiva (sentenze della Camera di diritto

tributario n. 285 del 4 dicembre 1992, citata in Allidi, op. cit., pag.

335.

i.f., e della CEF 15.2002.55 del 25 giugno 2002 consid. 3.3 [per l’imposta

immobiliare] e 4.3 [per l’imposta ordinaria]). Anche gli acconti

sono pertanto garantiti e possono essere riscossi non appena sono esigibili,

ovvero scaduto il termine di pagamento di trenta giorni successivi alla

scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) ove il contribuente sia stato diffidato (art. 244

cpv. 1 LT), a meno ch’egli non sia domiciliato in Svizzera

o che i suoi beni siano stati sequestrati (art. 244 cpv. 2 LT).

Le tre rate d’acconto delle imposte ordinarie scadono il 1° maggio, 1° luglio

e 1° settembre, e il conguaglio con l’intimazione della tassazione definitiva e

del conteggio, ma al più presto dal 1° gennaio dell’anno successivo (Art. 1 del

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle

imposte cantonali valevole per il 2023 (RL 640.310); citata 15.2002.55, consid.

3.2; Allidi, op. cit., pag. 281;),

fermo restando che i crediti d’acconto

si estinguono al più tardi con la notifica della tassazione “definitiva” e

della bolletta a conguaglio (cfr. art. 241 cpv. 3 e 4 LT), che determina

una nuova scadenza per eventuali acconti non interamente pagati e per gli

interessi di ritardo, che sono conglobati nel conguaglio.

5.2.1

L’ipoteca

legale che non viene iscritta nel registro fondiario quattro mesi dopo l’esigibilità

del credito garantito, ma al più tardi due anni dopo la sua nascita, non si

estingue, ma cessa di essere opponibile ai terzi di buona fede (citata 15.2022.50/51,

consid. 5.1; Bo­vey in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 16 ad art. 836 CC; Thurnherr in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 20 e 21 ad art. 836 CC; Abbet, op. cit., pag. 138).

La pretesa insinuata dal fisco va quindi iscritta nell’elenco oneri sen­za

necessità di preventiva emissione del conteggio dell’ipoteca legale né della

tassazione definitiva (ad esempio: sentenza della CEF 15.2011.11, consid. 8.4; citata

15.2002.55, consid. 3.3). L’uf­­ficio d’esecuzione deve però menzionare nell’elenco

oneri che a favore della pretesa non è (ancora) iscritta alcuna ipoteca legale

nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1

lett. b, 3° periodo RFF; citata 15.2022.50/51 consid. 5.3).

Ove

l’ente pubblico non rivendichi alcun privilegio rispetto agli altri creditori

pignoratizi, l’ufficio deve iscriverne le pretese dopo i diritti di pegno

iscritti a registro fondiario con la menzione della sua inopponibilità agli

altri pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC (citata 15.2022.50/51,

consid. 5.4.1 e 5.4.2). Se invece l’ente pubblico lo rivendica nell’insinuazione,

l’ipoteca legale va iscritta con un grado (“LEG” o “0”) prevalente agli altri

pegni immobiliari convenzionali (art. 252 cpv. 2 LT) e con lo stesso grado

delle altre ipoteche legali privilegiate (art. 183a cpv. 4 LAC), ma sempre

con la menzione dell’assenza d’iscrizione nel registro fondiario.

5.2.2

Per

“terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario” nel senso dell’art.

836.

CC si devono comprendere i “terzi che intendono acquistare diritti su

fondi” giusta l’art. 973 CC (Thurnherr, op. cit., n.

17.

ad art. 836; Riccardo Varini,

Ipoteche legali di diritto pubblico alla luce del nuovo art. 836 CC, RtiD 2012

I 862 ad 6.1). Dai lavori preparatori risulta

infatti che il legislatore ha voluto sopprimere (almeno in parte) la deroga al

principio di pubblicità del registro fondiario, che permetteva l’art. 836 vCC

nella sua versio­ne anteriore al 2012 a favore delle ipoteche legali occulte

del diritto cantonale, così da tutelare la

buona fede dei terzi ai sensi del­l’art. 973 CC (cfr. FF 2007, 4881: “Queste ipoteche legali nascono

quindi «extra tabulas» e possono essere opposte al proprietario fondiario

contro cui è diretta la procedura di realizzazione del pegno e all’acquirente

in mala fede anche senza iscrizione nel registro fondiario. Se non sono

iscritte entro il termine stabilito, non sono tuttavia più opponibili ai terzi

di buona fede”). Sono pertanto protetti solo gli “acquirenti” in buona fede

di diritti reali o personali annotati (Varini,

op. cit., pagg. 862 seg. ad 6.1; cfr. Abbet,

op. cit., pag. 138 prima della nota 22). Del resto, fatti salvi i

mezzi di revocazione (art. 285 segg. LEF), i creditori pignoranti non hanno

sugli attivi del loro debitore più diritti

di quest’ultimo, il quale non può essere un “terzo” ai sensi dell’art.

836.

CC e quindi non può mai invocare l’inopponibilità prevista da siffatta

norma. Ne segue che i creditori chirografari non sono protetti dall’art. 836 CC.

5.2.3

L’ipoteca

legale è così sempre opponibile ai creditori chirografari (ossia non garantiti

da pegno) anche se è iscritta solo dopo l’ese­cuzione del pignoramento del

fondo, purché il credito garantito venga tempestivamente insinuato (art. 138

cpv. 2 n. 3 LEF; DTF 101 III 36 consid. 2 e 3; Thurnherr, op. cit., n. 34 ad art. 836;

Abbet, op. cit., pag. 147 ad C). Non sono applicabili gli art. 34 cpv. 2 e

102.

RFF, che sono fondati sul principio della nullità degli atti di

disposizione dei beni pignorati (art. 96 cpv. 2 LEF) o che sono gravati da un

pegno per cui è stata chiesta un’annotazione giusta l’art. 90 cpv. 1 RFF o la

realizzazione (art. 97 cpv. 1 RFF). Infatti, l’ipoteca legale nasce erga omnes per l’effetto

della legge, senza che sia necessario un negozio giuridico tra fisco e contribuente.

5.3

Da

quanto precede si evince che le pretese dello Stato prevalgono su quelle chirografarie

della reclamante, a prescindere dalla sua buona fede. Il ricorso è dunque

infondato al riguardo.

5.4

Che le ipoteche legali dello Stato siano state

iscritte o no nel registro fondiario prima che la reclamante abbia acquistato

il proprio diritto (relativo) nei confronti di PI 1 è senza rilievo, giacché

esse esistono indipendentemente dalla loro iscrizione (sopra consid. 5.1.1).

Per quanto attiene alle imposte iscritte nell’elenco oneri come provvisorie

(2023 e 2024), potranno esservi registrate definitivamente solo dopo che la

tassazione sarà diventata definitiva, a condizione che siano esigibili al

momento dell’asta (ciò che è già il caso dell’imposta per il 2023), posto che

le imposte allora esistenti ma non ancora scadute andranno assegnate all’aggiudicatario

sen­za imputazione sul prezzo di vendita (art. 49 cpv. 1 lett. b RFF; citata 15.2002.55 consid. 3.2/d; Abbet,

op. cit., pagg. 147 seg. ad C).

A

scanso di equivoci, va precisato che le ipoteche legali iscritte (a giornale,

v. Varini, op. cit., pag. 863 ad

6.1) dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’art. 836 CC sono inopponibili

agli acquirenti in buona fede di diritti reali o personali annotati iscritti

nel registro fondiario prima dell’iscrizione dell’ipoteca. È pertanto pressoché

inutile l’iscrizione dell’ipoteca legale dopo il deposito dell’elenco oneri ove

i termini dell’art. 836 CC siano scaduti. Essa sarebbe infatti opponibile solo

a terzi che per ipotesi avessero fatto iscrivere il proprio diritto

successivamente, ciò che è praticamente ipotizzabile solo se l’asta viene poi

annullata. Qualora il creditore di diritto pubblico chieda lo stesso l’iscrizione

nell’elenco oneri dell’i­poteca legale iscritta dopo il pignoramento del fondo,

l’ufficio vi procederà, ma menzionando l’avvertenza

che la pretesa potrà esser presa in considerazione solo se ed in quanto i

creditori ipotecari in buona fede siano stati interamente soddisfatti (cfr. art.

34.

cpv. 2 RFF per analogia).

6.

La

reclamante contesta infine anche le pretese del Comune __________ in quanto esso

non ha indicato chi è il contribuente né il tipo d’imposta fatta valere (l’insinuazione

le designa come "imposta comunale"), e censura inoltre la mancata

osservanza dei termini d’iscrizione delle ipoteche legali prescritti dall’art.

836.

CC, rammentando d’altronde il termine quinquennale di prescrizione del

diritto di tassare.

6.1

Contrariamente

a quanto rilevato per svista nell’ordinanza del 31 gennaio 2024 (a causa di una

confusione con la comunicazione dell’ammontare

della presumibile imposta sull’utile immobiliare do­vuta in caso di realizzazione

del fondo) l’insinuazione del Comune __________ è effettivamente

insufficientemente designata, dal momento che non tutte le imposte comunali

sono garantite da ipoteca legale (sopra consid. 2.2). Dal momento che l’UE dovrà

comunque, in base alle osservazioni presentate dallo Stato il 12 febbraio 2024,

depositare nuovamente l’elenco oneri dopo aver retrogradato le pretese

insinuate dallo Stato per gli anni dal 2018 al 2021 dietro a quelle della banca

e limitato quelle per gli anni dal 2022 al

2024.

a complessivi fr. 22'622.85, conviene rimandargli anche l’incombenza

di fissare un termine al Comune per precisare per ogni pretesa annua il tipo o i

tipi d’imposte e se è esigibile, con l’avvertenza

della loro esclusione dall’elenco oneri in caso d’inos­servanza del

termine. In questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto su questo punto.

6.2

Sulla questione dei termini d’iscrizione delle ipoteche legali si può

rinviare a quanto esposto per le pretese dello Stato. Nella misura in cui siano

garantite da ipoteca legale, ciò che l’UE determinerà in base alle

specificazioni fornite dall’ente pubblico, le pretese del Comune prevalgono su

quelle chirografarie della reclamante, a prescindere dal fatto che le ipoteche

legali siano iscritte nel registro fondiario (sopra consid. 5.3).

6.3

La

censura relativa alla prescrizione del diritto di tassare concerne il merito

delle pretese fiscali e sfugge pertanto di principio al potere di cognizione

dell’UE e di questa Camera (sopra consid. 2.1) e andrebbe semmai proposta con

un’azione di contestazione dell’e­­lenco oneri presso il giudice civile

(DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza

della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4 e i rinvii),

ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale

2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3). Ad

ogni modo, la censura è prematura poiché, entro il termine che gl’impartirà l’UE,

il Comune potrebbe anche, come lo Stato, rinunciare ad alcune delle sue pretese

o ridurne l’importo.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che all’Ufficio d’esecuzione è fatto ordine di procedere come

indicato al considerando 6.1 e successivamente di depositare nuovamente l’elenco

oneri.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona;

– PI 4, __________

:

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.