15.2024.90
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escussa nella comunione ereditaria del padre. Conseguenze della rinuncia di un erede legale all’eredità
6 dicembre 2024Italiano12 min
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.90
Lugano
6 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 26 agosto 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede
di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 2, __________
nella comunione ereditaria del
padre fu PI 1 († 2020), composta, oltreché dall’escussa, anche
di
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle due esecuzioni del
gruppo n. 2 promosse nei confronti di PI 2 da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
1 è deceduto il 5 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria
(CE) la vedova PI 3 e i figli PI 2, coniugata __________, PI 4 e PI 7.
B. In
due esecuzioni formanti il gruppo n. 2, promosse nel 2023 nei confronti di PI 2
per fr. 9'083.30 (al 3 settembre 2024), il 2 agosto 2023 la sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa
nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento l’UE ha indicato quali beni
appartenenti alla comunione “in
particolare” l’unità __________7 sul fondo n. __________6
RFD __________, nonché i fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9
intavolati nello stesso Registro; alla quota ereditaria dell’escussa, ha
attribuito un valore di stima pari a 1⁄6 del valore di stima ufficiale, ovvero fr. 24'037.71.
C. Avendo
i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza da tenersi il 28 maggio 2024 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41).
D. Il 4 maggio 2024, PI 7 ha comunicato all’UE di
avere rinunciato all’eredità di PI 1, ciò di cui l’Ufficio ha avuto conferma
il 7 maggio seguente ricevendo dalla Pretura del Distretto di Lugano la
dichiarazione di rinuncia del 19 gennaio 2022.
E. In
occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta,
giacché nessuno si era presentato. Il verbale non riporta alcuna indicazione né
sulla composizione della comunione ereditaria, né sull’asse ereditario e sul
suo valore.
F. Poiché la conciliazione era fallita, il 29 maggio
2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per
presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non
è pervenuta alcuna proposta.
G. Il
26 agosto 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza pignorata. Vista la rinuncia di PI 7 all’eredità di PI 1, l’UE ha
attribuito alla quota ereditaria di PI 2 un valore di stima di fr. 36'056.55,
pari a ¼ del totale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96.
III 10, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2024.38
del 4 ottobre 2024, consid. 1).
2.
Occorre
anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escussa è
sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei
suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).
2.1
Il
verbale dell’udienza di conciliazione non riporta alcuna indicazione sulla
composizione dell’asse ereditario né sul suo valore.
Dal verbale di
pignoramento, agl’interessati doveva però essere chiaro ch’esso si compone
della PPP n. __________7 sul fondo n. __________6 RFD __________, nonché dei
fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9 intavolati nello
stesso Registro, e che il loro valore complessivo, stimato dalla sede di
Locarno, è di fr. 144'226.20, giacché il valore della quota ereditaria di PI
2.
nella CE del padre, di fr. 24'037.70, è pari a 1⁄6 del totale (fr. 24'037.70 x 6 = fr. 144'226.20); nell’istanza,
l’UE ha peraltro implicitamente confermato il valore complessivo dei fondi nell’indicare
il valore dell’interessenza dell’escussa in fr. 36'056.55, che corrisponde a ¼ del totale (fr. 36'056.55 x 4 = fr. 144'226.20). Ora, poiché nessuno ha contestato la composizione dell’asse ereditario
né il suo valore, non c’è motivo di discostarsene, ancorché si tratti
ovviamente di un valore minimo, visto che la sede di Lugano, in due esecuzioni
dirette contro la CE, conclusesi il 3 novembre 2023 con il ritiro delle domande
di realizzazione del (solo) fondo n. __________8, l’ha stima-to in fr. 344'930.–,
senza tuttavia che tale valore fosse poi palesato agl’interessati nella procedura di conciliazione organizzata dalla sede di Locarno. Non è ad ogni modo necessario chiedere
approfondimenti all’UE al riguardo, poiché il motivo per escludere il modo di
realizzazione della quota dell’escussa mediante asta sarebbe anzi rafforzato se
il valore degli attivi della successione fosse più alto di quello stabilito
dalla sede di Locarno (sotto consid. 2.3).
2.2
Nel
verbale di pignoramento, l’UE ha stabilito che l’interessenza dell’escussa è
pari a 1⁄6 del totale, aumentato
nell’istanza a ¼ in ragione della rinuncia di PI 7.
2.2.1
Ora,
tale rinuncia è intervenuta il 19 gennaio 2022 (data della dichiarazione di
rinuncia) più di un anno dopo la morte del defunto, il 5 novembre 2020, ossia
fuori dal termine di tre mesi stabilito dall’art. 567 cpv. 1 CC. Non pare
quindi efficace, perlomeno quale mezzo per l’erede di evitare di rispondere dei
debiti del defunto e dell’eredità. Ci si potrebbe chiedere se la rinuncia
rimarrebbe comunque valida per gli attivi successori. La domanda può però
restare senza risposta nel caso in esame.
2.2.2
In
effetti, se vi si desse una risposta negativa, la quota ereditaria di PI 7 nella CE del padre, come quella delle
sorelle PI 2 e PI 4, sarebbe di 1⁄6 (quota di ½ dei discendenti in concorso con quella
del coniuge superstite [art. 462 n. 1 CC] divisa per tre in base al principio
di parità delle quote dei discendenti [art. 457 cpv. 2 CC]), sicché il valore
di stima dell’interessenza di ognuno dei discendenti sarebbe di fr. 24'037.70
(fr. 144'226.20 ÷ 6).
2.2.3
Se
invece la rinuncia fosse efficace, dato che il defunto non ha lasciato disposizioni
a causa di morte e che non tutti i discendenti hanno rinunciato all’eredità, l’interessenza
del rinunciante, di 1⁄6 del totale, sarebbe devoluta come se egli fosse
premorto (art. 572 cpv. 1 CC) e andrebbe quindi ad aggiungersi all’interessenza
della madre in proporzione della quota di lei, ovvero nella misura di 1⁄12 (1⁄6 x
½) (art. 462 n. 1 CC), e a quelle delle sorelle in ragione di 1⁄24 (1⁄6 x
½ x ½) ciascuna (art. 457 cpv. 2 cum 462 n. 1 CC), sicché l’interessenza dell’escussa salirebbe a 5⁄24 (1⁄6 + 1⁄24)
e il suo valore a fr. 30'047.10 (5⁄24 di fr. 144'226.20) (Schwander
in:
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 8, lett. c, ad art. 572
CC; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz
in: Eigenmann/Rouiller [a cura di], Commentaire du droit des successions, 2a
ed. 2023, n. 2 ad art. 572 CC; Göksu
in: Arnet et al. [a cura di], Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht – Erbrecht, 4a ed. 2023, n. 6 ad art. 572 CC; Müller/Stamm
in: Kren Kostkiewicz et al. [a cura di], Kommentar ZGB, 4a
ed. 2021, n. 3 ad art. 572 CC; Bürgi,
in: Schwei-zerisches ZGB, 2a ed.
2018, n. 3 ad art. 572 CC; Sandoz in: Commentaire romand, Code
civil II, 2016, n. 5 ad art. 572 CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015,
n. 987).
2.3
Vista la differenza contenuta del valore
della quota dell’escussa a seconda che la rinuncia del fratello sia da ritenere
valida o no, pari a circa fr. 6'000.– (fr. 30'047.10 ./. fr. 24'037.70),
si può ritenere tale valore sufficientemente determinato ai sensi dell’art.
10.
cpv. 3 ODiC (sopra consid. 1) per scegliere tra la vendita all’asta della
quota o lo scioglimento della comunione ereditaria. In un’ipotesi come nell’altra,
tuttavia, la prima opzione va scartata poiché l’importo totale
dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza,
di fr. 9'083.30,
è nettamente inferiore al valore di stima di quella spettante all’escussa,
di almeno fr. 24'037.70.
La soluzione
alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è d’altronde esclusa quando si
tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a
fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della
successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13
cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità
competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle
esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) –, lo scioglimento della comunione e la
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e il rinvio).
È
comunque fatta salva la possibilità per la madre, la sorella e il fratello (ove
la sua rinuncia sia inefficace) dell’escussa di evitare lo scioglimento pagando
i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata pignorata oppure formulando un’offerta
di vendita della quota a trattative private
che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escussa (art.
130.
LEF; v. Bettschart, op. cit.,
n. 15 ad art. 132).
2.4
Incomberà
quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto
la vigilanza di questa Camera, intervenire,
in rappresentanza e nell’interesse di
PI 2 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle
comunioni ereditarie del padre e la divisione del patrimonio comune,
chiedendo, qualora i coeredi dovesse opporvisi, la divisione delle successioni
alla competente autorità (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38
consid. 3.4; 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e
4.3.1).
2.5
In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento
della comunione ereditaria e di divisione del patrimonio comune,
limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’e-scusso e alla
prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai
creditori, pena la vendita agl’incanti
pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC),
tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di
ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a
suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui
l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata
anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in
comunione pignorati (citate 15.2024.38 consid. 3.5 e 15.2023.122 consid. 5.3).
Nel
caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e
le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e
il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato
(sopra consid. 2.3 e 2.3.1), sicché non si giustifica di prevedere la
conseguenza dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché
non è dato di sapere se i coeredi si opporranno alla divisione. L’Ufficiale
potrà sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione dovesse
effettivamente porsi in futuro.
3.
Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,
l’Ufficio procederà poi, nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il
rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano
al pignoramento dell’interessenza.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità
giusta l’art. 609 CC, d’intervenire in rappresentanza di PI 2 e dei suoi
creditori in modo da ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria
fu PI 1 e la divisione del patrimonio comune, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione
quanto ottenuto per conto di PI 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e, per il
suo tramite, all’escussa, ai coeredi e a tutti i creditori facenti parte di
gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione dell’interessenza.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.