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Decisione

15.2024.90

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escussa nella comunione ereditaria del padre. Conseguenze della rinuncia di un erede legale all’eredità

6 dicembre 2024Italiano12 min

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.90

Lugano

6 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 26 agosto 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede

di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI 2, __________

nella comunione ereditaria del

padre fu PI 1 († 2020), composta, oltreché dal­l’escussa, anche

di

PI 3, __________

PI 4, __________

nelle due esecuzioni del

gruppo n. 2 promosse nei confronti di PI 2 da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

1 è deceduto il 5 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria

(CE) la vedova PI 3 e i figli PI 2, coniugata __________, PI 4 e PI 7.

B. In

due esecuzioni formanti il gruppo n. 2, promosse nel 2023 nei confronti di PI 2

per fr. 9'083.30 (al 3 settembre 2024), il 2 agosto 2023 la sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa

nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento l’UE ha indicato quali beni

appartenenti alla comunione “in

particolare” l’unità __________7 sul fondo n. __________6

RFD __________, nonché i fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9

intavolati nello stesso Registro; alla quota ereditaria dell’escussa, ha

attribuito un valore di stima pari a 1⁄6 del valore di stima ufficiale, ovvero fr. 24'037.71.

C. Avendo

i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio

li ha convocati a un’udienza da tenersi il 28 maggio 2024 a norma dell’art. 9

dell’Or­­dinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41).

D. Il 4 maggio 2024, PI 7 ha comunicato all’UE di

avere rinunciato all’eredità di PI 1, ciò di cui l’Ufficio ha avu­to conferma

il 7 maggio seguente ricevendo dalla Pretura del Distretto di Lugano la

dichiarazione di rinuncia del 19 gennaio 2022.

E. In

occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta,

giacché nessuno si era presentato. Il verbale non riporta alcuna indicazione né

sulla composizione della comunione ereditaria, né sull’asse ereditario e sul

suo valore.

F. Poiché la conciliazione era fallita, il 29 maggio

2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per

presentare even­tuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non

è pervenuta alcuna proposta.

G. Il

26 agosto 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dell’interessenza pignorata. Vista la rinuncia di PI 7 all’eredità di PI 1, l’UE ha

attribuito alla quota ereditaria di PI 2 un valore di stima di fr. 36'056.55,

pari a ¼ del totale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunio­ne sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 10, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2024.38

del 4 ottobre 2024, consid. 1).

2.

Occorre

anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escussa è

sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei

suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

2.1

Il

verbale dell’udienza di conciliazione non riporta alcuna indicazione sulla

composizione dell’asse ereditario né sul suo valore.

Dal verbale di

pignoramento, agl’interessati doveva però essere chiaro ch’esso si compone

della PPP n. __________7 sul fondo n. __________6 RFD __________, nonché dei

fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9 intavolati nello

stesso Registro, e che il loro valore complessivo, stimato dalla sede di

Locarno, è di fr. 144'226.20, giacché il valore della quota ereditaria di PI

2.

nella CE del padre, di fr. 24'037.70, è pari a 1⁄6 del totale (fr. 24'037.70 x 6 = fr. 144'226.20); nell’istanza,

l’UE ha peraltro implicitamente confermato il valore complessivo dei fondi nell’indicare

il valore dell’in­­teressenza dell’escussa in fr. 36'056.55, che corrisponde a ¼ del totale (fr. 36'056.55 x 4 = fr. 144'226.20). Ora, poiché nessuno ha contestato la composizione dell’asse ereditario

né il suo valore, non c’è motivo di discostarsene, ancorché si tratti

ovviamente di un valore minimo, visto che la sede di Lugano, in due esecuzioni

dirette contro la CE, conclusesi il 3 novembre 2023 con il ritiro delle domande

di realizzazione del (solo) fondo n. __________8, l’ha stima-to in fr. 344'930.–,

senza tuttavia che tale valore fosse poi palesato agl’interessati nella procedura di conciliazione organizzata dalla sede di Locarno. Non è ad ogni modo necessario chiedere

approfondimenti all’UE al riguardo, poiché il motivo per escludere il modo di

realizzazione della quota dell’escussa mediante asta sarebbe anzi rafforzato se

il valore degli attivi della successione fosse più alto di quello stabilito

dalla sede di Locarno (sotto consid. 2.3).

2.2

Nel

verbale di pignoramento, l’UE ha stabilito che l’interessenza dell’escussa è

pari a 1⁄6 del totale, aumentato

nell’istanza a ¼ in ragione della rinuncia di PI 7.

2.2.1

Ora,

tale rinuncia è intervenuta il 19 gennaio 2022 (data della dichiarazione di

rinuncia) più di un anno dopo la morte del defunto, il 5 novembre 2020, ossia

fuori dal termine di tre mesi stabilito dall’art. 567 cpv. 1 CC. Non pare

quindi efficace, perlomeno quale mezzo per l’erede di evitare di rispondere dei

debiti del defunto e dell’eredità. Ci si potrebbe chiedere se la rinuncia

rimarrebbe comunque valida per gli attivi successori. La domanda può però

restare senza risposta nel caso in esame.

2.2.2

In

effetti, se vi si desse una risposta negativa, la quota ereditaria di PI 7 nella CE del padre, come quella delle

sorelle PI 2 e PI 4, sarebbe di 1⁄6 (quota di ½ dei discendenti in concorso con quella

del coniuge superstite [art. 462 n. 1 CC] divisa per tre in base al principio

di parità delle quote dei discendenti [art. 457 cpv. 2 CC]), sicché il valore

di stima dell’interessenza di ognu­no dei discendenti sarebbe di fr. 24'037.70

(fr. 144'226.20 ÷ 6).

2.2.3

Se

invece la rinuncia fosse efficace, dato che il defunto non ha lasciato disposizioni

a causa di morte e che non tutti i discendenti hanno rinunciato all’eredità, l’interessenza

del rinunciante, di 1⁄6 del totale, sarebbe devoluta come se egli fosse

premorto (art. 572 cpv. 1 CC) e andrebbe quindi ad aggiungersi all’interessenza

della madre in proporzione della quota di lei, ovvero nella misura di 1⁄12 (1⁄6 x

½) (art. 462 n. 1 CC), e a quelle delle sorelle in ragione di 1⁄24 (1⁄6 x

½ x ½) ciascuna (art. 457 cpv. 2 cum 462 n. 1 CC), sicché l’interessenza dell’escussa salirebbe a 5⁄24 (1⁄6 + 1⁄24)

e il suo valore a fr. 30'047.10 (5⁄24 di fr. 144'226.20) (Schwander

in:

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 8, lett. c, ad art. 572

CC; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz

in: Eigenmann/Rouiller [a cura di], Commentaire du droit des successions, 2a

ed. 2023, n. 2 ad art. 572 CC; Göksu

in: Arnet et al. [a cura di], Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht – Erbrecht, 4a ed. 2023, n. 6 ad art. 572 CC; Müller/Stamm

in: Kren Kostkiewicz et al. [a cura di], Kom­mentar ZGB, 4a

ed. 2021, n. 3 ad art. 572 CC; Bürgi,

in: Schwei-zerisches ZGB, 2a ed.

2018, n. 3 ad art. 572 CC; Sandoz in: Commentaire romand, Code

civil II, 2016, n. 5 ad art. 572 CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015,

n. 987).

2.3

Vista la differenza contenuta del valore

della quota dell’escussa a seconda che la rinuncia del fratello sia da ritenere

valida o no, pari a circa fr. 6'000.– (fr. 30'047.10 ./. fr. 24'037.70),

si può ritenere tale valore sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10.

cpv. 3 ODiC (sopra consid. 1) per scegliere tra la vendita all’asta della

quota o lo scioglimento della comunione ereditaria. In un’ipotesi come nell’altra,

tuttavia, la prima opzione va scartata poiché l’im­­porto totale

dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza,

di fr. 9'083.30,

è nettamente inferiore al valore di stima di quella spettante all’escussa,

di almeno fr. 24'037.70.

La soluzione

alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giu­sta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è d’altronde esclusa quando si

tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a

fronte del valore dell’interessenza, le spe­se connesse alla divisione della

successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13

cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità

competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle

esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) –, lo scioglimento della comunione e la

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e il rinvio).

È

comunque fatta salva la possibilità per la madre, la sorella e il fratello (ove

la sua rinuncia sia inefficace) dell’escussa di evitare lo scioglimento pagando

i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata pignorata oppure formulando un’of­­ferta

di vendita della quota a trattative private

che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escussa (art.

130.

LEF; v. Bettschart, op. cit.,

n. 15 ad art. 132).

2.4

Incomberà

quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto

la vigilanza di questa Camera, intervenire,

in rappresentanza e nell’interesse di

PI 2 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle

comunioni ereditarie del padre e la divisione del patrimonio comune,

chiedendo, qualora i coeredi dovesse opporvisi, la divisione delle successioni

alla competente autorità (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38

consid. 3.4; 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e

4.3.1).

2.5

In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento

della comunione ereditaria e di divisione del patrimonio comune,

limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’e­-scusso e alla

prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai

creditori, pena la vendita agl’incanti

pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC),

tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di

ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a

suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui

l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata

anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in

comunione pignorati (citate 15.2024.38 consid. 3.5 e 15.2023.122 consid. 5.3).

Nel

caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e

le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e

il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato

(sopra consid. 2.3 e 2.3.1), sicché non si giustifica di prevedere la

conseguenza dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché

non è dato di sapere se i coeredi si opporranno alla divisione. L’Ufficiale

potrà sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione doves­se

effettivamente porsi in futuro.

3.

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,

l’Ufficio procederà poi, nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il

rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano

al pignoramento dell’interessenza.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità

giusta l’art. 609 CC, d’intervenire in rappresentanza di PI 2 e dei suoi

creditori in modo da ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria

fu PI 1 e la divisione del patrimonio comune, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione

quanto ottenuto per conto di PI 2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e, per il

suo tramite, all’escussa, ai coeredi e a tutti i creditori facenti parte di

gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione dell’interessenza.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.