15.2024.91
Ricorso contro il pignoramento. Designazione incompleta dell’escusso (omessi due nomi). Pignorabilità illimitata di redditi risparmiati. Riserva dell’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF
22 novembre 2024Italiano11 min
cassetta delle lettere dove sto di casa una busta indirizzata al Signor E__________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.91
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2024 di
RI 1, __________ (__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramento di un credito
disposto il 25 luglio 2024 nelle quattro esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. __________ e __________)
PI 2, __________ (es. n. __________)
(rappresentata dal suo __________, __________)
Confederazione Svizzera, Berna
(es. n. __________)
(rappr. dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni, Berna)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________, promossa nel 2023 dall’PI 1 nei
confronti di “J__________ RI 1”, il 19 ottobre 2023 la sede di Acquarossa dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha notificato un avviso di pignoramento all’escusso;
che
Fatti
il 9 novembre 2023, J__________ E__________ P__________ RI 1 ha scritto all’UE
di aver “ritrovato nella
cassetta delle lettere dove sto di casa una busta indirizzata al Signor E__________
RI 1 che riporta un avviso di pignoramento; la sintassi di questo nome sembra
corrispondere ad una ditta individuale e non a una persona fisica (vedi
differenza sintassi nell’estratto di registro di commercio allegato); secondo i
vostri statuti chiamati ’leggi’, ’ordinanze’, … Il nome di una persona dello
stato civile non può essere “tradotto, invertito né abbreviato” (OSC Sez.3 art.
24, Nomi, paragrafo 4). Inoltre, non ho in mio possesso e non mi è stato
conferito alcun titolo di ’Signore’ (che dai dizionari sembra essere il titolo
più basso nel sistema feudale). Siccome non ho registrato la persona/ditta
individuale, E__________ RI 1
mi richiamo estraneo a questa corrispondenza e quindi, la ritorno al mittente
già aperta per sbaglio. Ogni ulteriore lettera a destinatari estranei verrà
eliminata senza disonore, inoltre, sarebbe opportuno avvisare tutti i
creditori. Per tanto, lo scrivente, si ritiene altresì estraneo a tutto quanto
messo nella suddetta buca lettere proveniente dal vostro ufficio ed i loro
avventori nei decenni passati, presenti e/o futuri. Il Signor E__________ RI 1
non so chi sia. Se sugli atti originali emanati da ipotetici creditori, è stato
riportato il nome del Signor E__________ RI 1, violando di fatto e
deliberatamente l’articolo di legge succitato, sarebbe bene liberare quanto
prima il mio essere sa tali vincoli poiché assolutamente nulli, eliminando e cancellando
dunque tutta la lista di precetti ed attestati di carenza di credito”;
che
nelle quattro esecuzioni in ingresso, promosse nel 2023 e nel 2024, il 6 giugno 2024 l’UE ha invitato l’escusso
a presentarsi presso i propri locali per procedere al pignoramento dei
suoi redditi;
che
nei giorni successivi, la busta contenente l’invito è tornata all’Ufficio con
un’etichetta della Posta riportante la menzione “rinvio da parte del destinatario”, nonché le annotazioni manoscritte “OSC Art. 24” e “CP Art. 179”;
che
in risposta a una richiesta dell’UE, il 23 luglio 2024 la PI 3 gli ha trasmesso
l’estratto relativo a un conto corrente intestato a J__________ E__________ P__________
RI 1 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 22 luglio 2024, da cui risultano,
segnatamente, accrediti per circa complessivi fr. 31'400.–, da parte dell’__________
e di varie persone fisiche (queste ultime per lavori edili svolti dal titolare
del conto);
che
il 25 luglio 2024, l’Ufficio ha pignorato gli averi di J__________ RI 1 presso
la PI 3, fino a concorrenza di fr. 6'000.– oltre agl’interessi e alle
spese;
che
con ricorso dell’11 agosto 2024, RI 1 si aggrava contro il pignoramento,
chiedendone l’annullamento “entro
e non oltre 24 ore”;
che
con osservazioni del 9 settembre 2024, l’UE chiede alla Camera la reiezione del
ricorso, precisando di non averlo notificato agli escutenti;
che
il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 Legge sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato (art. 17
cpv. 1 LEF);
che
nella fattispecie RI 1 non precisa quando è venuto a conoscenza del
provvedimento, ma la questione può rimanere indecisa poiché l’impugnativa è
comunque destinata all’insuccesso;
che
un complemento di ricorso presentato dopo la scadenza del termine di ricorso
dell’art. 17 cpv. 2 LEF è irricevibile, se il ricorso conteneva una
motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art. 7 cpv.
3 lett. b LPR (sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3);
che lo scritto di RI 1 del 23 settembre 2024, presentato
manifestamente oltre il termine di ricorso, è pertanto irricevibile;
che
il ricorrente afferma di non essere la “persona/finzione giuridica o ditta individuale” J__________ RI 1 indicata dall’UE e si duole del pignoramento del
conto corrente intestato alla persona fisica J__________ E__________ P__________
RI 1 senza una preventiva corretta comunicazione e in violazione del segreto
bancario, della legge sulla protezione dei dati (LPD), degli art. 10 e 13 della
Costituzione federale, 305ter, 313 e 314 CP e 24 OSC (RS
211.112.2), chiedendo l’annullamento del provvedimento “entro e non oltre 24 ore”;
che
un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF può tendere
unicamente a far annullare o riformare un provvedimento di un ufficio d’esecuzione
o di un ufficio fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento;
che
la Camera non è pertanto competente per accertare l’eventuale esistenza di
reati penali o di violazioni della LPD, del segreto bancario o dell’ordinanza
sullo stato civile (OSC);
che
ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione è tenuto a procedere
senza indugio al pignoramento, non appena ricevuta la domanda di continuazione
(art. 89 LEF), anche in assenza dell’escusso, se quest’ultimo è stato
regolarmente avvisato (DTF 130 III 661 consid. 1.2; 112 III 14 consid.
5/a), sicché sotto questo profilo il provvedimento impugnato è ineccepibile;
che
il ricorrente non può seriamente, in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario dell’invito
a presentarsi all’ufficio del 6
giugno 2024, poiché nessun altro J__________ RI 1, con oppure senza secondo o
Considerandi
terzo nome, risulta essere domiciliato a __________, né egli pretende il
contrario, di modo che è reputato essere stato regolarmente informato dell’imminente
pignoramento;
che del resto la designazione
inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte in un
provvedimento esecutivo non ne pregiudica la validità se, come nella
fattispecie, non comporti alcun rischio di confusione (cfr. sentenza della
CEF 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.2.1 e i rinvii);
che l’escusso è tenuto a
indicare tutti i suoi beni (compresi eventuali crediti) a concorrenza di quanto
sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF),
sicché non può trincerarsi dietro al segreto bancario o invocare la protezione
della propria sfera privata (DTF 146 III 435 consid. 4.1.1; sentenza della CEF
15.2024.29
del 23 agosto 2024, consid. 2.5) per rifiutare d’informare l’ufficio
sui propri crediti, ciò che vale anche per i suoi debitori (ad esempio una banca presso la quale egli
ha un conto), tenuti allo stesso obbligo d’informazione di lui (art. 91 cpv. 4 LEF);
che l’art. 91 LEF costituisce
una base legale sufficiente, giusta l’art. 36 Cost., per
limitare la sfera privata (art. 13 Cost.) e la libertà personale (art. 10
Cost.) del ricorrente (come di tutti gli escussi) circa i suoi beni
suscettibili di essere pignorati;
che d’altronde la LPD non si applica
ai procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali (art. 2 cpv. 3),
tra cui figura anche la LEF (Messaggio del Consiglio
federale alla LPD, FF 2017 5939, 6005 3° §; Métille/di Tria,
Commentaire romand de la LPD, 2023, n. 62 ad art. 2 LPD);
che contrariamente a quanto
ritiene il ricorrente, la firma digitalizzata dell’Ufficiale è conforme
alla legge (Circolare CEF n. 11/1998; cfr. pure art. 6 Rform [RS 281.31] che autorizza l’uso di timbri “facsimili”;
sentenze del Tribunale federale 5A_356/2023 del 13
febbraio 2024 consid. 3.3.1 e della
CEF 15.2014.60 del 2 settembre 2014 consid. 5, e i rinvii);
che
in merito all’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF citato
dal ricorrente, se-condo cui sono impignorabili le “provviste di vitto e di combustibile necessarie al
debitore e alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili
per acquistarli”, va ricordato che redditi
impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF), se sono stati risparmiati, ovvero
se l’escusso non li ha utilizzati per far fronte alle spese necessarie, per il
pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione,
sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che i risparmi possano
poi diventare indispensabili al suo mantenimento (sentenza della CEF
15.2023.125
del 15 gennaio 2024, pag. 3 e i rinvii);
che
nel caso in esame l’UE poteva dunque legittimamente ritenere che la parte del
saldo di fr. 10'207.31 al 22 luglio 2024 non necessaria alla copertura
delle spese esistenziali dell’escusso per il mese in corso era un risparmio
illimitatamente pignorabile (cfr. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11
gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60 c, consid. 4);
che
siccome il pignoramento è stato limitato a fr. 6'000.– (pari alle pretese
degli escutenti), si può ritenere che il saldo a disposizione dell’escusso, di
oltre fr. 4'000.–, fosse sufficiente per sostenere le spese vitali fino
alla fine del mese (atteso che per i mesi successivi egli avrebbe potuto far
capo ai redditi della sua attività da muratore indipendente);
che
per il resto il ricorrente non ha provato che la somma a sua disposizione (di oltre
fr. 4'000.–) non bastasse, unitamente ai redditi professionali, a comprare
le provviste di vitto e di combustibile necessarie per i due mesi
successivi al pignoramento;
che
pure la censura fondata sull’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF è quindi priva di pregio;
che
il ricorrente ritiene infine che la comminatoria di accompagnamento forzato da
parte della polizia contenuta nell’invito del 6 giugno 2024 a presentarsi
presso i locali dell’UE costituisce una minaccia secondo l’art. 180 cpv. 1 CP e
la comminatoria di una multa (giusta l’art. 292 CP) un reato di usura (art. 157
CP);
che,
come già precisato, la cognizione della Camera non si estende agli eventuali
aspetti penali della vertenza;
che
sia come sia, l’art. 91 cpv. 2 LEF dà la competenza all’ufficio d’esecuzione di ordinare l’accompagnamento dell’escusso
per mezzo della polizia ove ometta di presentarsi senza giustificazione
sufficiente e obbliga l’organo esecutivo a ricordare il suo obbligo di assistere
al pignoramento e le conseguenze penali dell’inosservanza (art. 91 cpv. 6 LEF),
previste invero nella norma speciale dell’art. 323 n. 1 CP, la quale però
prevede la sanzione della multa come l’art. 292 CP;
che stante quanto precede non si giustifica l’apertura
di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari che hanno gestito
la procedura, mentre la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato
(art. 5 LEF), d’acchito teorica in assenza di violazioni di norme legali, sfugge anch’essa alla cognizione
della Camera (sentenza della CEF
15.2020.20
del 10 aprile 2020, consid. 1);
che
nella limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva il ricorso va
respinto, ragion per cui non è necessario notificare agli escutenti né il
ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI 1, __________,
__________ (__________).
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.