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Decisione

15.2024.91

Ricorso contro il pignoramento. Designazione incompleta dell’escusso (omessi due nomi). Pignorabilità illimitata di redditi risparmiati. Riserva dell’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF

22 novembre 2024Italiano11 min

cassetta delle lettere dove sto di casa una busta indirizzata al Signor E__________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.91

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2024 di

RI 1, __________ (__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramen­to di un credito

disposto il 25 luglio 2024 nelle quattro esecuzioni promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________ e __________)

PI 2, __________ (es. n. __________)

(rappresentata dal suo __________, __________)

Confederazione Svizzera, Berna

(es. n. __________)

(rappr. dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni, Berna)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________, promossa nel 2023 dall’PI 1 nei

confronti di “J__________ RI 1”, il 19 ottobre 2023 la sede di Acquarossa dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha notificato un avviso di pignoramento all’escusso;

che

Fatti

il 9 novembre 2023, J__________ E__________ P__________ RI 1 ha scrit­to all’UE

di aver “ritrovato nella

cassetta delle lettere dove sto di casa una busta indirizzata al Signor E__________

RI 1 che riporta un avviso di pignoramento; la sintassi di questo nome sembra

corrispondere ad una ditta individuale e non a una persona fisica (vedi

differenza sintassi nell’estratto di registro di commercio allegato); secondo i

vostri statuti chiamati ’leggi’, ’ordinanze’, … Il nome di una persona del­lo

stato civile non può essere “tradotto, invertito né abbreviato” (OSC Sez.3 art.

24, Nomi, paragrafo 4). Inoltre, non ho in mio possesso e non mi è stato

conferito alcun titolo di ’Signore’ (che dai dizionari sembra essere il titolo

più basso nel sistema feudale). Siccome non ho registrato la persona/ditta

individuale, E__________ RI 1

mi richia­mo estraneo a questa corrispondenza e quindi, la ritorno al mittente

già aperta per sbaglio. Ogni ulteriore lettera a destinatari estranei verrà

eliminata senza disonore, inoltre, sarebbe opportuno avvisare tutti i

creditori. Per tanto, lo scrivente, si ritiene altresì estraneo a tutto quanto

messo nella suddetta buca lettere proveniente dal vostro ufficio ed i loro

avventori nei decenni passati, presenti e/o futuri. Il Signor E__________ RI 1

non so chi sia. Se sugli atti originali emanati da ipotetici creditori, è stato

riportato il nome del Signor E__________ RI 1, violando di fatto e

deliberatamente l’articolo di legge succitato, sarebbe bene liberare quanto

prima il mio essere sa tali vincoli poiché assolutamente nulli, eliminando e cancellando

dunque tutta la lista di precetti ed attestati di carenza di credito”;

che

nelle quattro esecuzioni in ingresso, promosse nel 2023 e nel 2024, il 6 giugno 2024 l’UE ha invitato l’escusso

a presentarsi pres­so i propri locali per procedere al pignoramento dei

suoi redditi;

che

nei giorni successivi, la busta contenente l’invito è tornata al­l’Ufficio con

un’etichetta della Posta riportante la menzione “rinvio da parte del destinatario”, nonché le annotazioni manoscritte “OSC Art. 24” e “CP Art. 179”;

che

in risposta a una richiesta dell’UE, il 23 luglio 2024 la PI 3 gli ha trasmesso

l’estratto relativo a un conto corrente intestato a J__________ E__________ P__________

RI 1 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 22 luglio 2024, da cui risultano,

segnatamente, accrediti per circa complessivi fr. 31'400.–, da parte del­l’__________

e di varie persone fisiche (queste ultime per lavori edili svolti dal titolare

del conto);

che

il 25 luglio 2024, l’Ufficio ha pignorato gli averi di J__________ RI 1 presso

la PI 3, fino a concorrenza di fr. 6'000.– oltre agl’interessi e alle

spese;

che

con ricorso dell’11 agosto 2024, RI 1 si aggrava contro il pignoramento,

chiedendone l’annullamento “entro

e non oltre 24 ore”;

che

con osservazioni del 9 settembre 2024, l’UE chiede alla Camera la reiezione del

ricorso, precisando di non averlo notificato agli escutenti;

che

il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel

Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 Legge sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato (art. 17

cpv. 1 LEF);

che

nella fattispecie RI 1 non precisa quando è venuto a conoscenza del

provvedimento, ma la questione può rimanere indecisa poiché l’impugnativa è

comunque destinata all’in­successo;

che

un complemento di ricorso presentato dopo la scadenza del termine di ricorso

dell’art. 17 cpv. 2 LEF è irricevibile, se il ricorso conteneva una

motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art. 7 cpv.

3 lett. b LPR (sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3);

che lo scritto di RI 1 del 23 settembre 2024, presentato

manifestamente oltre il termine di ricorso, è pertanto irricevibile;

che

il ricorrente afferma di non essere la “persona/finzione giuridica o ditta individuale” J__________ RI 1 indicata dall’UE e si duole del pignoramento del

conto corrente intestato alla persona fisica J__________ E__________ P__________

RI 1 senza una preventiva corretta comunicazione e in violazione del segreto

bancario, della legge sulla protezione dei dati (LPD), degli art. 10 e 13 della

Costituzione federale, 305ter, 313 e 314 CP e 24 OSC (RS

211.112.2), chiedendo l’annullamento del provvedimento “entro e non oltre 24 ore”;

che

un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF può tendere

unicamente a far annullare o riformare un provvedimento di un ufficio d’esecuzione

o di un ufficio fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento;

che

la Camera non è pertanto competente per accertare l’even­tuale esistenza di

reati penali o di violazioni della LPD, del segreto bancario o dell’ordinanza

sullo stato civile (OSC);

che

ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione è tenuto a procedere

sen­za indugio al pignoramento, non appena ricevuta la domanda di continuazione

(art. 89 LEF), anche in assenza dell’escusso, se quest’ultimo è stato

regolarmente avvisato (DTF 130 III 661 consid. 1.2; 112 III 14 consid.

5/a), sicché sotto questo profilo il provvedimento impugnato è ineccepibile;

che

il ricorrente non può seriamente, in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario dell’invito

a presentarsi al­l’ufficio del 6

giugno 2024, poiché nessun altro J__________ RI 1, con oppure senza secondo o

Considerandi

terzo nome, risulta essere domiciliato a __________, né egli pretende il

contrario, di modo che è reputato essere stato regolarmente informato dell’imminente

pignoramento;

che del resto la designazione

inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte in un

provvedimento esecutivo non ne pregiudica la validità se, come nella

fattispecie, non comporti alcun rischio di confusione (cfr. sentenza della

CEF 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.2.1 e i rinvii);

che l’escusso è tenuto a

indicare tutti i suoi beni (compresi eventuali crediti) a concorrenza di quanto

sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF),

sicché non può trincerarsi dietro al segreto bancario o invocare la protezione

della propria sfera privata (DTF 146 III 435 consid. 4.1.1; sentenza della CEF

15.2024.29

del 23 agosto 2024, consid. 2.5) per rifiutare d’in­formare l’ufficio

sui propri crediti, ciò che vale anche per i suoi debitori (ad esempio una banca presso la quale egli

ha un conto), tenuti allo stesso obbligo d’informazione di lui (art. 91 cpv. 4 LEF);

che l’art. 91 LEF costituisce

una base legale sufficiente, giusta l’art. 36 Cost., per

limitare la sfera privata (art. 13 Cost.) e la libertà personale (art. 10

Cost.) del ricorrente (come di tutti gli escussi) circa i suoi beni

suscettibili di essere pignorati;

che d’altronde la LPD non si applica

ai procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali (art. 2 cpv. 3),

tra cui figura anche la LEF (Messaggio del Consiglio

federale alla LPD, FF 2017 5939, 6005 3° §; Métille/di Tria,

Commentaire romand de la LPD, 2023, n. 62 ad art. 2 LPD);

che contrariamente a quanto

ritiene il ricorrente, la firma digitalizzata dell’Ufficiale è conforme

alla legge (Circolare CEF n. 11/1998; cfr. pure art. 6 Rform [RS 281.31] che autorizza l’uso di timbri “facsimili”;

sentenze del Tribunale federale 5A_356/2023 del 13

febbraio 2024 consid. 3.3.1 e della

CEF 15.2014.60 del 2 settembre 2014 consid. 5, e i rinvii);

che

in merito all’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF citato

dal ricorrente, se-condo cui sono impignorabili le “provviste di vitto e di combustibile necessarie al

debitore e alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili

per acquistarli”, va ricordato che redditi

impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF), se sono stati risparmiati, ovvero

se l’escusso non li ha utilizzati per far fronte alle spese necessarie, per il

pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione,

sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che i risparmi possano

poi diventare indispensabili al suo mantenimento (sentenza della CEF

15.2023.125

del 15 gennaio 2024, pag. 3 e i rinvii);

che

nel caso in esame l’UE poteva dunque legittimamente ritenere che la parte del

saldo di fr. 10'207.31 al 22 luglio 2024 non necessaria alla copertura

delle spese esistenziali dell’escusso per il me­se in corso era un risparmio

illimitatamente pignorabile (cfr. senten­za della CEF 15.2016.101 dell’11

gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60 c, consid. 4);

che

siccome il pignoramento è stato limitato a fr. 6'000.– (pari alle pretese

degli escutenti), si può ritenere che il saldo a disposizione dell’escusso, di

oltre fr. 4'000.–, fosse sufficiente per sostenere le spese vitali fino

alla fine del mese (atteso che per i mesi successivi egli avrebbe potuto far

capo ai redditi della sua attività da muratore indipendente);

che

per il resto il ricorrente non ha provato che la somma a sua disposizione (di oltre

fr. 4'000.–) non bastasse, unitamente ai redditi professionali, a comprare

le provviste di vitto e di combustibile necessarie per i due mesi

successivi al pignoramento;

che

pure la censura fondata sull’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF è quindi priva di pregio;

che

il ricorrente ritiene infine che la comminatoria di accompagnamento forzato da

parte della polizia contenuta nell’invito del 6 giugno 2024 a presentarsi

presso i locali dell’UE costituisce una minaccia secondo l’art. 180 cpv. 1 CP e

la comminatoria di una multa (giusta l’art. 292 CP) un reato di usura (art. 157

CP);

che,

come già precisato, la cognizione della Camera non si esten­de agli eventuali

aspetti penali della vertenza;

che

sia come sia, l’art. 91 cpv. 2 LEF dà la competenza all’ufficio d’esecuzione di ordinare l’accompagnamento dell’escusso

per mez­zo della polizia ove ometta di presentarsi senza giustificazione

sufficiente e obbliga l’organo esecutivo a ricordare il suo obbligo di assistere

al pignoramento e le conseguenze penali dell’inosser­vanza (art. 91 cpv. 6 LEF),

previste invero nella norma speciale dell’art. 323 n. 1 CP, la quale però

prevede la sanzione della multa come l’art. 292 CP;

che stante quanto precede non si giustifica l’apertura

di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari che hanno gestito

la procedura, mentre la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato

(art. 5 LEF), d’acchito teorica in assenza di violazioni di norme legali, sfugge anch’essa alla cognizione

della Camera (sen­tenza della CEF

15.2020.20

del 10 aprile 2020, consid. 1);

che

nella limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva il ricorso va

respinto, ragion per cui non è necessario notificare agli escutenti né il

ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, __________,

__________ (__________).

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.