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Decisione

15.2024.92

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso pignorati nella comunione ereditaria della zia e, implicitamente, della madre

8 gennaio 2025Italiano16 min

comunione ereditaria (CE) i nipoti PI 1, PI 3, poi coniugata __________, e PI 4,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.92

Lugano

8 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 30 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede

di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

nella comunione ereditaria della zia fu PI 2

(† 2014) e, implicitamente, della madre PI 11 († 2020),

composte, oltreché dell’escusso, anche di

PI 3, __________

PI 4, __________

(patrocinate dall’avv. PA 3, __________)

nelle undici esecuzioni dei

gruppi n. 8, 9 e 10 promosse nei confronti di PI 1 da

PI 8, __________

Comune di PI 7, __________

(rappresentato talvolta dalla RA

2, __________,

talaltra dalla propria

Esattoria comunale, __________)

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 10, __________

(rappresentata dalla RA 3, __________)

PI 9, __________

(rappresentata dalla RA 4, __________,

e patrocinata dall’avv. PA 2,

__________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI 2 è deceduta l’11

dicembre 2014. In base a un testamento del 25 giugno 1997, le sono succeduti in

comunione ereditaria (CE) i nipoti PI 1, PI 3, poi coniugata __________, e PI 4,

poi coniugata __________, tutti figli della sorella PI 11. Quest’ultima è

deceduta il 27 dicembre 2020. Poiché il 22 marzo 2021 il vedovo, PI 14, ha rinunciato

alla sua eredità, gli unici successori sono i tre figli, sempre in comunione.

B. Nelle

undici esecuzioni formanti i gruppi n. 8 (quattro), 9 (tre) e

10

(quattro), promosse dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 756'005.35

(all’8 ottobre 2024), il 29 agosto 2023, l’11

gennaio e il 28 maggio 2024 la sede di Locarno dell’Ufficio d’e­­secuzione

(UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria

della zia e, mediante i due ultimi provvedimen­ti, anche la quota del reddito dell’escusso eccedente il suo

minimo vitale.

In

tutti i verbali di pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione l’UE ha indicato le due quote di comproprietà di 15⁄36 e 21⁄36 del fondo

n. __________6 RFD __________, il fondo n. __________5 RFD __________ e i fondi

n. __________2 e __________3 RFD __________-__________. Ha precisato che la CE

è composta dell’escusso e delle due sorelle per quanto concerne i fondi

n. __________6 e __________3, e inoltre della defunta madre per quanto

concerne i fondi n. __________5 e __________2. Fissata l’interessenza dell’escusso

in ⅓ nella

comunione con tre membri e in 1⁄6 in quella con quattro membri, ne ha stabilito il “valore di stima ufficiale” in complessivi fr. 269'828.23 (rispettivamente

fr. 198'469.05, 58'567.84, 6'824.– e 5'967.34), pre­cisando che sul primo immobile grava una cartella

ipotecaria (CI) registrale di fr. 460'000.– e sul secondo ne gravano tre,

sempre di fr. 460'000.– in totale.

C. Poiché

i creditori di PI 1 avevano chiesto la realizzazione della sua quota ereditaria,

l’Ufficio li ha convocati, insieme alle sorelle, a un’udienza da tenersi il 20

marzo 2024 a nor­ma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la

realizzazione di diritti in comunione (ODiC,

RS 281.41). Con lettera del 6 marzo 2024, la PI 10 ha preannunciato la propria

assenza e, quale modo di realizzazione dell’interessenza, ha chiesto lo

scioglimento della comunione ereditaria. In occasione dell’udienza,

nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti

unicamente gli eredi, il Comune di PI 7 e la PI 9. Gli eredi hanno chiesto tempo

fino alla fine di aprile 2024 per la “preparazione

di una proposta, documentando il tutto (perizia e l’ammontare ipotecario

attuale)”, incontrando l’accordo dei creditori presenti.

D. Con

lettera del 30 aprile 2024, l’escusso ha informato l’UE e i creditori che la CE

aveva potuto “accertare” che il valore del fondo __________6 è di fr. 2'000'000.–,

leggermente inferiore a quello risultante da una perizia del 2014, in cui era

quantificato in fr. 2'250'000.–, quello del fondo n. __________5 di fr. 1'000'000.–,

anch’esso leggermente inferiore a quello stabilito in una perizia del 2014, in

cui era quantificato in fr. 1'150'000.–, quello del fondo n. __________2 di

fr. 40'000.– e quello del fondo n. __________3 di fr. 20'000.–. Ha rilevato

che la propria interessenza ammonta dunque pressappoco a fr. 450'000.–. Ha

pertanto proposto agli escutenti di riconoscere l’intero credito (di

complessivi fr. 7'124.85) ai tre di loro che “non sono in grado di accettare una riduzione del

capitale preteso” (Canton Ticino, PI 8 e

Confederazione Svizzera) e di versare il 60% dell’importo del credito dei tre

altri escutenti dietro cessione di ogni loro titolo di credito nei suoi

confronti, vincolando i pagamenti a tutta una serie di atti, tra cui la

sottoscrizione di atti di divisione ereditaria. Ne è seguita una trattativa tra

gli eredi e la (sola) PI 9, conclusasi però con esito negativo.

E. A

richiesta dell’UE del 18 luglio 2024, PI 1 ha trasmesso le perizie, da cui

risulta che il fondo n. __________6 vale(va) fr. 2'800'000.– (la perizia

risale però al 2013) e il fondo n. __________5 fr. 1'150'000.–.

F. Il

31 luglio 2024, l’Ufficio ha assegnato a tutti gl’interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria.

G. Il

23 agosto 2024, l’UE ha chiesto alle sorelle dell’escusso d’infor­­marlo circa

l’aggravio ipotecario effettivo dei fondi n. __________6 e __________5. Dagli

estratti conto prodotti, risulta che alla fine del 2023 l’aggravio per il primo

fondo era di fr. 369'138.88 e quello per il secondo di fr. 302'025.–,

interessi compresi (rispettivamente di fr. 1'138.88 e fr. 8'275.–).

H. Con istanza del 30 luglio

2024, ma pervenuta a questa Camera il 2 settembre, l’Ufficio le ha chiesto di

determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria pignorata. Ha

ribadito gli elementi dell’asse ereditario, di cui ha quantificato il valore, sempre

di “stima ufficiale”,

in complessivi fr. 1'839'230.– (fr. 1'428'__________6] + fr. 351'407.– [fondo n. __________5]

+ fr. 40'944.– [fondo n. __________2] + fr. 17'902.– [fondo n. __________3]), indicando in fr. 661'750.–

in totale (ossia fr. 368'000.– + fr. 293'750.–) l’aggravio dovuto,

rispettivamente, alla CI gravante sul primo immobile e alle tre gravanti sul

secondo. Ha precisato che la CE fu PI 2 è composta (unicamente) di PI 1, PI 3 e PI 4. Fissata l’interessenza dell’escus­so in ⅓ nella comunione (a prescindere dal fondo), ne ha stimato

il valore in fr. 613'076.64 globali (fr. 476'325.67 [primo immobile] + fr. 117'135.67 [secondo] + fr. 13'648.– [terzo] + fr. 5'967.30

[quarto]).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude

quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente

determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della

seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il

resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità

di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC

tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10,

consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di

stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.

In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta

ha supera­to l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio

concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo

valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio,

dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’even­-tuale eccedenza all’escusso

(sentenza della CEF 15.2024.38 del 4 ottobre 2024, consid. 1).

2.

Occorre

anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è sufficientemente

determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i

quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

2.1

Nei

verbali di pignoramento e nell’istanza, l’UE ha indicato che della sostanza

ereditaria di PI 2 fanno parte i fondi n. __________6 RFD __________, n. __________5

RFD __________ e n. __________2 e __________3 RFD __________ – __________. Poiché

nessuno l’ha contestata, l’indicazione è da ritenersi corretta, perlomeno da un

punto di vista economico (citata

15.2024.38

consid. 3.2, come pure sentenze 15.2023.66 del 15 dicembre 2023

consid. 3 e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2]); dal punto di vista giuridico, essa merita però una

precisazione.

2.1.1

Tra

il decesso di PI 2 e quello di PI 11, quest’ultima è stata comproprietaria di

una quota (B) di 21⁄36 sul

fondo n. __________6, mentre i tre figli sono stati proprietari in comune della

restante quota (A) di 15⁄36.

Alla morte della madre, avvenuta il 27 dicembre 2020, i figli sono diventati

proprietari in comune anche della quota B, prima con il padre e dal 22 marzo

2021.

senza di lui in seguito alla sua rinuncia all’eredità della moglie. Da

quel momento, economicamente, esiste una sola comunione ereditaria, giacché il

fondo è uno solo; giuridicamente, invece, esisto­no due comunioni, giacché

vertono su due beni diversi (quote di comproprietà A e B). Ciò posto, poiché

tutti i pignoramenti dell’in­­teressenza sono avvenuti dopo tale

“consolidamento” (il primo, per esempio, il 29 agosto 2023), si deve ritenere

che l’Ufficio abbia sempre pignorato entrambe le interessenze, sia quella nella

CE della zia, sia quella nella CE della madre, ancorché nei verbali di

pignoramento abbia indicato solo la prima. Nell’istanza, tuttavia, l’UE non ha

più fatto menzione della quota della madre e ha scritto che l’ammontare di

quella dell’escusso ammonta a ⅓, ma sull’in­­tero fondo

n. __________6. In assenza di contestazioni degli interessati, si può ritenere

che il pignoramento verta, implicitamente, anche sui diritti dell’escusso nella

CE fu PI 11.

2.1.2

Un

discorso analogo vale per i fondi n. __________5 e __________2. Alla morte

della madre, i figli sono diventati proprietari in comune anche delle quote di

lei. Anche in questo caso, per i motivi anzidetti, si deve ritenere che l’UE abbia

pignorato, implicitamente, anche l’interes­­senza dell’escusso nell’eredità

della madre, stabilita nell’istanza in ⅓.

2.2

Nei

verbali di pignoramento, l’UE ha stabilito l’interessenza dell’e­­scusso in ⅓ nella comunione con

tre membri (comproprietaria, in comune, di una quota del fondo n. __________6 e

proprietaria in comune dell’intero n. __________3) e in 1⁄6 in quella con quattro membri (proprietaria in

comune degl’interi fondi n. __________5 e __________2); nei verbali, ha invece

fissato la quota ereditaria in ⅓ a prescindere dal fondo. La

seconda frazione, da un punto di vista economico (sopra consid. 2.1), è quella

corretta. Per quanto noto alla Camera, infatti, il testamento del 25 giugno

1997.

di PI 2 attribuisce i suoi beni ai nipoti senza fissare frazioni e non

esistono disposizioni mortis

cau­sa della madre, alla cui eredità il vedovo ha

rinunciato. Ciò posto, in una CE come nell’altra, i figli hanno ereditato nella

misura prevista dalla legge, in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC), ovvero ⅓

ciascuno.

2.3

Nei

verbali di pignoramento, l’UE ha quantificato il valore dell’inte­­ressenza

di PI 1 in complessivi fr. 269'828.23, precisando

che l’aggravio ipotecario totale è di fr. 920'000.–. Nell’i­­stanza, esso

ha invece quantificato, dapprima, il valore dei fondi in fr. 1'839'230.– in totale, quindi, quello dell’interessenza dell’escus­­so in fr. 613'076.64 globali, sempre ricordando l’esistenza delle CI, però con un importo complessivo

di fr. 661'750.–.

2.3.1

Orbene, fatta eccezione per l’aggravio totale,

che risulta dagli estrat­ti conto agli

atti, le indicazioni dei verbali sono manifestamente errate o, perlomeno,

ambigue (non si capisce infatti se il valore del­l’interessenza tenga già

conto, oppure no delle cartelle ipotecarie), mentre le indicazioni dell’istanza

sono errate, poiché coincidono con le valutazioni ufficiali (o fiscali),

notoriamente anche di molto inferiori a quelle venali (o di realizzazione) e

non tengono conto delle perizie, pure agli atti, relative ai fondi n. __________6

e __________5. Per la sua valutazione, la Camera si fonderà su un valore dei

fondi delle due CE di fr. 3'347'096.– totali, pari al valore di stima peritale dei

fondi n. __________6 di fr. 2'800'000.– e n. __________5 di fr. 1'150'000.–,

più il valore di stima ufficiale – e dell’UE – dei fondi n. __________2 di fr. 40'944.–

e n. __________3 di fr. 17'902.–, dedotto l’importo globale dell’onere ipotecario, di fr. 661'750.–,

di cui ⅓

(fr. 1'115'698.65) spetta all’escusso.

2.3.2

Ne

segue che il valore delle interessenze da realizzare supera ampiamente l’importo

totale dei crediti per cui ne è stato ottenuto il pignoramento, di fr. 756'005.35,

sicché con la licitazione delle quote si rischierebbe una vendita a vil prezzo.

Va dunque preferito l’altro modo di realizzazione previsto dall’art. 10 ODiC,

ovvero lo scioglimento delle comunioni ereditarie (sopra consid. 1). La

soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di

quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del

valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione –

da saldare con quanto otterrà l’e­­scusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC)

– appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità competente ai

sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96

cpv. 2 LAC) – di procedere in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni

e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; sotto

consid. 2.5; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e sentenza

15.2008.80

del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).

È

comunque fatta salva la possibilità per le sorelle dell’escusso (e per

eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento delle successioni pagando i crediti per i quali le quote di

PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle

quote a trattative private che possa

trovare l’adesione di tutti i creditori pignoranti e dell’escusso (art. 130

LEF; v. Bettschart, op. cit., n.

15.

ad art. 132).

2.4

Incomberà

quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto

la vigilanza di questa Camera, intervenire, in rappresentanza dell’escusso e

nel suo interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da

ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie della madre e della

zia, e la divisione dei patrimoni comuni, chiedendo, qualora le coeredi dovessero opporvisi, la divisione delle

successioni alla competente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2

ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.4).

2.5

In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento

delle comunioni ereditarie e di divisione dei patrimoni comuni, limitatamente

a quanto attiene alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione degli

anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la

vendita agl’incanti pubblici dei diritti in

comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il

valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota

spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte

rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza

può statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la

rinuncia alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 15.2024.38 consid. 3.5).

Nel

caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e

le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e

il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato

(sopra consid. 2.3), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza dell’art.

10.

cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di sapere se

le sorelle dell’escusso si oppongono alla divisione; viste le trattative già

intercorse, parrebbe, anzi, che vi sia interesse alla divisione. L’Ufficiale

potrà sempre interpellare la Camera al riguar­do ove la questione dovesse

effettivamente porsi in futuro.

3.

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,

l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) in cui

almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione, e

all’interno di es­si nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio

dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al

pignoramento delle interessenze.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale

delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire,

in rappresentanza di PI 1 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo

scioglimento delle comunioni ereditarie fu PI 11 e fu PI 2, e la divisione dei

patrimoni comuni, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione quanto ottenuto per

conto di PI 1.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il

suo tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46

cpv. 2 LTF.