15.2024.92
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti dell’escusso pignorati nella comunione ereditaria della zia e, implicitamente, della madre
8 gennaio 2025Italiano16 min
comunione ereditaria (CE) i nipoti PI 1, PI 3, poi coniugata __________, e PI 4,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.92
Lugano
8 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 30 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede
di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
nella comunione ereditaria della zia fu PI 2
(† 2014) e, implicitamente, della madre PI 11 († 2020),
composte, oltreché dell’escusso, anche di
PI 3, __________
PI 4, __________
(patrocinate dall’avv. PA 3, __________)
nelle undici esecuzioni dei
gruppi n. 8, 9 e 10 promosse nei confronti di PI 1 da
PI 8, __________
Comune di PI 7, __________
(rappresentato talvolta dalla RA
2, __________,
talaltra dalla propria
Esattoria comunale, __________)
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 10, __________
(rappresentata dalla RA 3, __________)
PI 9, __________
(rappresentata dalla RA 4, __________,
e patrocinata dall’avv. PA 2,
__________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI 2 è deceduta l’11
dicembre 2014. In base a un testamento del 25 giugno 1997, le sono succeduti in
comunione ereditaria (CE) i nipoti PI 1, PI 3, poi coniugata __________, e PI 4,
poi coniugata __________, tutti figli della sorella PI 11. Quest’ultima è
deceduta il 27 dicembre 2020. Poiché il 22 marzo 2021 il vedovo, PI 14, ha rinunciato
alla sua eredità, gli unici successori sono i tre figli, sempre in comunione.
B. Nelle
undici esecuzioni formanti i gruppi n. 8 (quattro), 9 (tre) e
10
(quattro), promosse dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 756'005.35
(all’8 ottobre 2024), il 29 agosto 2023, l’11
gennaio e il 28 maggio 2024 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria
della zia e, mediante i due ultimi provvedimenti, anche la quota del reddito dell’escusso eccedente il suo
minimo vitale.
In
tutti i verbali di pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione l’UE ha indicato le due quote di comproprietà di 15⁄36 e 21⁄36 del fondo
n. __________6 RFD __________, il fondo n. __________5 RFD __________ e i fondi
n. __________2 e __________3 RFD __________-__________. Ha precisato che la CE
è composta dell’escusso e delle due sorelle per quanto concerne i fondi
n. __________6 e __________3, e inoltre della defunta madre per quanto
concerne i fondi n. __________5 e __________2. Fissata l’interessenza dell’escusso
in ⅓ nella
comunione con tre membri e in 1⁄6 in quella con quattro membri, ne ha stabilito il “valore di stima ufficiale” in complessivi fr. 269'828.23 (rispettivamente
fr. 198'469.05, 58'567.84, 6'824.– e 5'967.34), precisando che sul primo immobile grava una cartella
ipotecaria (CI) registrale di fr. 460'000.– e sul secondo ne gravano tre,
sempre di fr. 460'000.– in totale.
C. Poiché
i creditori di PI 1 avevano chiesto la realizzazione della sua quota ereditaria,
l’Ufficio li ha convocati, insieme alle sorelle, a un’udienza da tenersi il 20
marzo 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (ODiC,
RS 281.41). Con lettera del 6 marzo 2024, la PI 10 ha preannunciato la propria
assenza e, quale modo di realizzazione dell’interessenza, ha chiesto lo
scioglimento della comunione ereditaria. In occasione dell’udienza,
nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti
unicamente gli eredi, il Comune di PI 7 e la PI 9. Gli eredi hanno chiesto tempo
fino alla fine di aprile 2024 per la “preparazione
di una proposta, documentando il tutto (perizia e l’ammontare ipotecario
attuale)”, incontrando l’accordo dei creditori presenti.
D. Con
lettera del 30 aprile 2024, l’escusso ha informato l’UE e i creditori che la CE
aveva potuto “accertare” che il valore del fondo __________6 è di fr. 2'000'000.–,
leggermente inferiore a quello risultante da una perizia del 2014, in cui era
quantificato in fr. 2'250'000.–, quello del fondo n. __________5 di fr. 1'000'000.–,
anch’esso leggermente inferiore a quello stabilito in una perizia del 2014, in
cui era quantificato in fr. 1'150'000.–, quello del fondo n. __________2 di
fr. 40'000.– e quello del fondo n. __________3 di fr. 20'000.–. Ha rilevato
che la propria interessenza ammonta dunque pressappoco a fr. 450'000.–. Ha
pertanto proposto agli escutenti di riconoscere l’intero credito (di
complessivi fr. 7'124.85) ai tre di loro che “non sono in grado di accettare una riduzione del
capitale preteso” (Canton Ticino, PI 8 e
Confederazione Svizzera) e di versare il 60% dell’importo del credito dei tre
altri escutenti dietro cessione di ogni loro titolo di credito nei suoi
confronti, vincolando i pagamenti a tutta una serie di atti, tra cui la
sottoscrizione di atti di divisione ereditaria. Ne è seguita una trattativa tra
gli eredi e la (sola) PI 9, conclusasi però con esito negativo.
E. A
richiesta dell’UE del 18 luglio 2024, PI 1 ha trasmesso le perizie, da cui
risulta che il fondo n. __________6 vale(va) fr. 2'800'000.– (la perizia
risale però al 2013) e il fondo n. __________5 fr. 1'150'000.–.
F. Il
31 luglio 2024, l’Ufficio ha assegnato a tutti gl’interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria.
G. Il
23 agosto 2024, l’UE ha chiesto alle sorelle dell’escusso d’informarlo circa
l’aggravio ipotecario effettivo dei fondi n. __________6 e __________5. Dagli
estratti conto prodotti, risulta che alla fine del 2023 l’aggravio per il primo
fondo era di fr. 369'138.88 e quello per il secondo di fr. 302'025.–,
interessi compresi (rispettivamente di fr. 1'138.88 e fr. 8'275.–).
H. Con istanza del 30 luglio
2024, ma pervenuta a questa Camera il 2 settembre, l’Ufficio le ha chiesto di
determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria pignorata. Ha
ribadito gli elementi dell’asse ereditario, di cui ha quantificato il valore, sempre
di “stima ufficiale”,
in complessivi fr. 1'839'230.– (fr. 1'428'__________6] + fr. 351'407.– [fondo n. __________5]
+ fr. 40'944.– [fondo n. __________2] + fr. 17'902.– [fondo n. __________3]), indicando in fr. 661'750.–
in totale (ossia fr. 368'000.– + fr. 293'750.–) l’aggravio dovuto,
rispettivamente, alla CI gravante sul primo immobile e alle tre gravanti sul
secondo. Ha precisato che la CE fu PI 2 è composta (unicamente) di PI 1, PI 3 e PI 4. Fissata l’interessenza dell’escusso in ⅓ nella comunione (a prescindere dal fondo), ne ha stimato
il valore in fr. 613'076.64 globali (fr. 476'325.67 [primo immobile] + fr. 117'135.67 [secondo] + fr. 13'648.– [terzo] + fr. 5'967.30
[quarto]).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude
quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente
determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della
seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il
resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità
di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC
tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10,
consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di
stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.
In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta
ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio
concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo
valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio,
dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’even-tuale eccedenza all’escusso
(sentenza della CEF 15.2024.38 del 4 ottobre 2024, consid. 1).
2.
Occorre
anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è sufficientemente
determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i
quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).
2.1
Nei
verbali di pignoramento e nell’istanza, l’UE ha indicato che della sostanza
ereditaria di PI 2 fanno parte i fondi n. __________6 RFD __________, n. __________5
RFD __________ e n. __________2 e __________3 RFD __________ – __________. Poiché
nessuno l’ha contestata, l’indicazione è da ritenersi corretta, perlomeno da un
punto di vista economico (citata
15.2024.38
consid. 3.2, come pure sentenze 15.2023.66 del 15 dicembre 2023
consid. 3 e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2]); dal punto di vista giuridico, essa merita però una
precisazione.
2.1.1
Tra
il decesso di PI 2 e quello di PI 11, quest’ultima è stata comproprietaria di
una quota (B) di 21⁄36 sul
fondo n. __________6, mentre i tre figli sono stati proprietari in comune della
restante quota (A) di 15⁄36.
Alla morte della madre, avvenuta il 27 dicembre 2020, i figli sono diventati
proprietari in comune anche della quota B, prima con il padre e dal 22 marzo
2021.
senza di lui in seguito alla sua rinuncia all’eredità della moglie. Da
quel momento, economicamente, esiste una sola comunione ereditaria, giacché il
fondo è uno solo; giuridicamente, invece, esistono due comunioni, giacché
vertono su due beni diversi (quote di comproprietà A e B). Ciò posto, poiché
tutti i pignoramenti dell’interessenza sono avvenuti dopo tale
“consolidamento” (il primo, per esempio, il 29 agosto 2023), si deve ritenere
che l’Ufficio abbia sempre pignorato entrambe le interessenze, sia quella nella
CE della zia, sia quella nella CE della madre, ancorché nei verbali di
pignoramento abbia indicato solo la prima. Nell’istanza, tuttavia, l’UE non ha
più fatto menzione della quota della madre e ha scritto che l’ammontare di
quella dell’escusso ammonta a ⅓, ma sull’intero fondo
n. __________6. In assenza di contestazioni degli interessati, si può ritenere
che il pignoramento verta, implicitamente, anche sui diritti dell’escusso nella
CE fu PI 11.
2.1.2
Un
discorso analogo vale per i fondi n. __________5 e __________2. Alla morte
della madre, i figli sono diventati proprietari in comune anche delle quote di
lei. Anche in questo caso, per i motivi anzidetti, si deve ritenere che l’UE abbia
pignorato, implicitamente, anche l’interessenza dell’escusso nell’eredità
della madre, stabilita nell’istanza in ⅓.
2.2
Nei
verbali di pignoramento, l’UE ha stabilito l’interessenza dell’escusso in ⅓ nella comunione con
tre membri (comproprietaria, in comune, di una quota del fondo n. __________6 e
proprietaria in comune dell’intero n. __________3) e in 1⁄6 in quella con quattro membri (proprietaria in
comune degl’interi fondi n. __________5 e __________2); nei verbali, ha invece
fissato la quota ereditaria in ⅓ a prescindere dal fondo. La
seconda frazione, da un punto di vista economico (sopra consid. 2.1), è quella
corretta. Per quanto noto alla Camera, infatti, il testamento del 25 giugno
1997.
di PI 2 attribuisce i suoi beni ai nipoti senza fissare frazioni e non
esistono disposizioni mortis
causa della madre, alla cui eredità il vedovo ha
rinunciato. Ciò posto, in una CE come nell’altra, i figli hanno ereditato nella
misura prevista dalla legge, in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC), ovvero ⅓
ciascuno.
2.3
Nei
verbali di pignoramento, l’UE ha quantificato il valore dell’interessenza
di PI 1 in complessivi fr. 269'828.23, precisando
che l’aggravio ipotecario totale è di fr. 920'000.–. Nell’istanza, esso
ha invece quantificato, dapprima, il valore dei fondi in fr. 1'839'230.– in totale, quindi, quello dell’interessenza dell’escusso in fr. 613'076.64 globali, sempre ricordando l’esistenza delle CI, però con un importo complessivo
di fr. 661'750.–.
2.3.1
Orbene, fatta eccezione per l’aggravio totale,
che risulta dagli estratti conto agli
atti, le indicazioni dei verbali sono manifestamente errate o, perlomeno,
ambigue (non si capisce infatti se il valore dell’interessenza tenga già
conto, oppure no delle cartelle ipotecarie), mentre le indicazioni dell’istanza
sono errate, poiché coincidono con le valutazioni ufficiali (o fiscali),
notoriamente anche di molto inferiori a quelle venali (o di realizzazione) e
non tengono conto delle perizie, pure agli atti, relative ai fondi n. __________6
e __________5. Per la sua valutazione, la Camera si fonderà su un valore dei
fondi delle due CE di fr. 3'347'096.– totali, pari al valore di stima peritale dei
fondi n. __________6 di fr. 2'800'000.– e n. __________5 di fr. 1'150'000.–,
più il valore di stima ufficiale – e dell’UE – dei fondi n. __________2 di fr. 40'944.–
e n. __________3 di fr. 17'902.–, dedotto l’importo globale dell’onere ipotecario, di fr. 661'750.–,
di cui ⅓
(fr. 1'115'698.65) spetta all’escusso.
2.3.2
Ne
segue che il valore delle interessenze da realizzare supera ampiamente l’importo
totale dei crediti per cui ne è stato ottenuto il pignoramento, di fr. 756'005.35,
sicché con la licitazione delle quote si rischierebbe una vendita a vil prezzo.
Va dunque preferito l’altro modo di realizzazione previsto dall’art. 10 ODiC,
ovvero lo scioglimento delle comunioni ereditarie (sopra consid. 1). La
soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di
quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del
valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione –
da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC)
– appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità competente ai
sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96
cpv. 2 LAC) – di procedere in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni
e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; sotto
consid. 2.5; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e sentenza
15.2008.80
del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).
È
comunque fatta salva la possibilità per le sorelle dell’escusso (e per
eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento delle successioni pagando i crediti per i quali le quote di
PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle
quote a trattative private che possa
trovare l’adesione di tutti i creditori pignoranti e dell’escusso (art. 130
LEF; v. Bettschart, op. cit., n.
15.
ad art. 132).
2.4
Incomberà
quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto
la vigilanza di questa Camera, intervenire, in rappresentanza dell’escusso e
nel suo interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da
ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie della madre e della
zia, e la divisione dei patrimoni comuni, chiedendo, qualora le coeredi dovessero opporvisi, la divisione delle
successioni alla competente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2
ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.4).
2.5
In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento
delle comunioni ereditarie e di divisione dei patrimoni comuni, limitatamente
a quanto attiene alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione degli
anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la
vendita agl’incanti pubblici dei diritti in
comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il
valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota
spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte
rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza
può statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la
rinuncia alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 15.2024.38 consid. 3.5).
Nel
caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e
le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e
il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato
(sopra consid. 2.3), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza dell’art.
10.
cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di sapere se
le sorelle dell’escusso si oppongono alla divisione; viste le trattative già
intercorse, parrebbe, anzi, che vi sia interesse alla divisione. L’Ufficiale
potrà sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione dovesse
effettivamente porsi in futuro.
3.
Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,
l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) in cui
almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione, e
all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio
dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al
pignoramento delle interessenze.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale
delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire,
in rappresentanza di PI 1 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo
scioglimento delle comunioni ereditarie fu PI 11 e fu PI 2, e la divisione dei
patrimoni comuni, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione quanto ottenuto per
conto di PI 1.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il
suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46
cpv. 2 LTF.