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Decisione

15.2024.93

Minimo di esistenza. Considerazione ai fini del calcolo della media mensile del salario variabile percepito dal debitore. Premi di cassa malati e costi di trasferta mediante l’autoveicolo

18 ottobre 2024Italiano8 min

diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dal­l’PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.93

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 settembre 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6 promosse nei

confronti del ricorrente da

PI 1,

PI 2,

PI 3,

PI 4,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dal­l’PI

3 e dall’PI 4 nei confronti di RI 1, il 27 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’ese­­cuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’e­­scusso

sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

6'484.35

Totale

fr.

6'484.35

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

874.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte in motoveicolo

fr.

148.00

247 km/mese a 0.60 fr./km

Contributi di mantenimento

fr.

2'367.00

Totale

fr.

4'800.00

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 5 con sede a , la par­te del salario

eccedente fr. 4'800.– (indicativamente fr. 1'684.35) dal 27

agosto 2024.

B. Con ricorso del 5 settembre 2024 RI 1 chiede di “rivedere” il calcolo, tenendo conto della sua

situazione particolare.

C. Mediante

osservazioni del 16 settembre 2024 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare

la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 agosto 2024 dall’UE, il ricorso

presentato il 5 settembre 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà es-sere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Il

ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha considerato il suo reddito mensile

medio nel calcolo del minimo d’esistenza anziché quello ch’egli percepisce

effettivamente di mese in mese, sostenendo che se deve versare mensilmente circa

fr. 1'700.–, non è più in grado di vivere. Egli fa pure notare che con un

salario netto che varia dai fr. 5'300.– ai fr. 5'600.– gli resta un

minimo vitale di circa fr. 1'200.–, a volte anche solo fr. 500.– al

mese o addirittura va “in saldo negativo”.

Tale

censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota

fissa, come sembra aver frainteso RI 1, bensì la parte del reddito netto

eccedente il minimo d’esisten­­za di fr. 4'800.–, sicché la sua datrice di

lavoro è tenuta a versare all’UE unicamente la quota di salario che supera tale

cifra (sentenza della CEF 15.2023.133 del 27 marzo 2024, consid. 3 e rinvio).

Ciò permette in particolare di tener debitamente conto della variabilità dello

stipendio dell’escusso, come emerge dai conteggi presenti agli atti relativi al

periodo da gennaio a luglio 2024, i cui importi – va rilevato – sono comunque

sempre stati superiori al minimo esistenziale di fr. 4'800.–. A ogni modo,

su richiesta del debitore l’UE è tenuto a restituirgli eventuali ammanchi mensili

con le relative eccedenze versate durante il periodo pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza

15.2019.98

del 19 di­cembre 2018, pag. 2).

4.

L’insorgente

fa valere altresì che il suo minimo vitale è composto di fr. 870.– per l’affitto,

di fr. 500.– per la cassa malati, di fr. 550.– per l’automobile, di fr. 200.–

per la benzina, di fr. 2'100.– per contributi alimentari, di fr. 100.–

per la TV e il telefono, per un totale di circa fr. 4'300.– al mese. Rileva

anche di non riuscire neppure a pagare le imposte, motivo per cui ne ha chiesto

il condono ed è in attesa di ricevere una risposta.

4.1

Ora,

a parte il fatto che l’Ufficio ha stabilito un minimo vitale di fr. 4'800.–

mensili, che quindi nel risultato è superiore a quello preteso dal debitore,

nel computo sono già stati considerati sia l’affitto di fr. 874.– sia il

contributo di mantenimento di fr. 2'367.– a favore della sua ex moglie. Va

inoltre ricordato che i costi di telefonia privati e di allacciamento

radio/TV/internet sono già inclusi nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.–

per il debitore che vive da solo (Tabella, ad I/1; sentenza della CEF

15.2023.59

del 18 ottobre 2023, consid. 8 i.f.),

ragione per cui non si possono computare una seconda volta.

4.2

Per

quanto attiene ai premi di cassa malati, l’Ufficio ha osservato di non averli

presi in considerazione, siccome RI 1 non ha prodotto alcun giustificativo di

pagamento (v. osservazioni, pag. 2).

Neppure in sede di ricorso egli ha fornito siffatta prova, sicché il

provvedimento dell’UE si rivela corretto anche sotto questo profilo, nel

calcolo potendo invero essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.). Rimane però

all’escusso la possibilità di chiedere all’UE, fornendogli la necessaria

documentazione, di utilizzare le trattenute per pagare direttamente all’assicuratore

i premi correnti dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed even­tuali partecipazioni ai

costi (art. 93 cpv. 4 nLEF).

4.3

Riguardo

alle spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato fat­te valere dal

ricorrente (in fr. 550.– per il leasing e fr. 200.– per il

carburante), nelle osservazioni l’organo esecutivo ha spiegato di non averle

riconosciute, giacché in base a verifiche svolte presso l’Ufficio della

circolazione di Camorino non risultano autoveicoli intestati al debitore e

costui nemmeno ne ha dimostrato l’assoluta esigenza. L’UE ha però computato fr. 148.–

per le trasferte di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro di RI 1 mediante

il suo motoveicolo privato. Ora, il ricorrente non ha contestato le motivazioni

dell’Ufficio né comprovato, neppure in questa sede, di essere detentore di un

autoveicolo e di averne l’asso­luta necessità per recarsi al lavoro anziché con

il suo motoveicolo. Anche su questo punto il ricorso s’avvera privo di

fondamento e il suo destino è quindi segnato.

4.4

A

scanso di equivoci, occorre ricordare infine che per costante

giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano

le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non

sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri

crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (citata 15.2023.133,

consid. 6.2 e rimando), motivo per cui nella fattispecie l’UE non le ha

considerate nel minimo esistenziale.

5.

Stante

il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso

agli escutenti (art. 9 cpv. 2 LPR).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.