15.2024.93
Minimo di esistenza. Considerazione ai fini del calcolo della media mensile del salario variabile percepito dal debitore. Premi di cassa malati e costi di trasferta mediante l’autoveicolo
18 ottobre 2024Italiano8 min
diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dall’PI
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Incarto n.
15.2024.93
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 settembre 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6 promosse nei
confronti del ricorrente da
PI 1,
PI 2,
PI 3,
PI 4,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dall’PI
3 e dall’PI 4 nei confronti di RI 1, il 27 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
6'484.35
Totale
fr.
6'484.35
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
874.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte in motoveicolo
fr.
148.00
247 km/mese a 0.60 fr./km
Contributi di mantenimento
fr.
2'367.00
Totale
fr.
4'800.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 5 con sede a , la parte del salario
eccedente fr. 4'800.– (indicativamente fr. 1'684.35) dal 27
agosto 2024.
B. Con ricorso del 5 settembre 2024 RI 1 chiede di “rivedere” il calcolo, tenendo conto della sua
situazione particolare.
C. Mediante
osservazioni del 16 settembre 2024 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 agosto 2024 dall’UE, il ricorso
presentato il 5 settembre 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà es-sere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Il
ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha considerato il suo reddito mensile
medio nel calcolo del minimo d’esistenza anziché quello ch’egli percepisce
effettivamente di mese in mese, sostenendo che se deve versare mensilmente circa
fr. 1'700.–, non è più in grado di vivere. Egli fa pure notare che con un
salario netto che varia dai fr. 5'300.– ai fr. 5'600.– gli resta un
minimo vitale di circa fr. 1'200.–, a volte anche solo fr. 500.– al
mese o addirittura va “in saldo negativo”.
Tale
censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota
fissa, come sembra aver frainteso RI 1, bensì la parte del reddito netto
eccedente il minimo d’esistenza di fr. 4'800.–, sicché la sua datrice di
lavoro è tenuta a versare all’UE unicamente la quota di salario che supera tale
cifra (sentenza della CEF 15.2023.133 del 27 marzo 2024, consid. 3 e rinvio).
Ciò permette in particolare di tener debitamente conto della variabilità dello
stipendio dell’escusso, come emerge dai conteggi presenti agli atti relativi al
periodo da gennaio a luglio 2024, i cui importi – va rilevato – sono comunque
sempre stati superiori al minimo esistenziale di fr. 4'800.–. A ogni modo,
su richiesta del debitore l’UE è tenuto a restituirgli eventuali ammanchi mensili
con le relative eccedenze versate durante il periodo pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza
15.2019.98
del 19 dicembre 2018, pag. 2).
4.
L’insorgente
fa valere altresì che il suo minimo vitale è composto di fr. 870.– per l’affitto,
di fr. 500.– per la cassa malati, di fr. 550.– per l’automobile, di fr. 200.–
per la benzina, di fr. 2'100.– per contributi alimentari, di fr. 100.–
per la TV e il telefono, per un totale di circa fr. 4'300.– al mese. Rileva
anche di non riuscire neppure a pagare le imposte, motivo per cui ne ha chiesto
il condono ed è in attesa di ricevere una risposta.
4.1
Ora,
a parte il fatto che l’Ufficio ha stabilito un minimo vitale di fr. 4'800.–
mensili, che quindi nel risultato è superiore a quello preteso dal debitore,
nel computo sono già stati considerati sia l’affitto di fr. 874.– sia il
contributo di mantenimento di fr. 2'367.– a favore della sua ex moglie. Va
inoltre ricordato che i costi di telefonia privati e di allacciamento
radio/TV/internet sono già inclusi nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.–
per il debitore che vive da solo (Tabella, ad I/1; sentenza della CEF
15.2023.59
del 18 ottobre 2023, consid. 8 i.f.),
ragione per cui non si possono computare una seconda volta.
4.2
Per
quanto attiene ai premi di cassa malati, l’Ufficio ha osservato di non averli
presi in considerazione, siccome RI 1 non ha prodotto alcun giustificativo di
pagamento (v. osservazioni, pag. 2).
Neppure in sede di ricorso egli ha fornito siffatta prova, sicché il
provvedimento dell’UE si rivela corretto anche sotto questo profilo, nel
calcolo potendo invero essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.). Rimane però
all’escusso la possibilità di chiedere all’UE, fornendogli la necessaria
documentazione, di utilizzare le trattenute per pagare direttamente all’assicuratore
i premi correnti dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventuali partecipazioni ai
costi (art. 93 cpv. 4 nLEF).
4.3
Riguardo
alle spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato fatte valere dal
ricorrente (in fr. 550.– per il leasing e fr. 200.– per il
carburante), nelle osservazioni l’organo esecutivo ha spiegato di non averle
riconosciute, giacché in base a verifiche svolte presso l’Ufficio della
circolazione di Camorino non risultano autoveicoli intestati al debitore e
costui nemmeno ne ha dimostrato l’assoluta esigenza. L’UE ha però computato fr. 148.–
per le trasferte di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro di RI 1 mediante
il suo motoveicolo privato. Ora, il ricorrente non ha contestato le motivazioni
dell’Ufficio né comprovato, neppure in questa sede, di essere detentore di un
autoveicolo e di averne l’assoluta necessità per recarsi al lavoro anziché con
il suo motoveicolo. Anche su questo punto il ricorso s’avvera privo di
fondamento e il suo destino è quindi segnato.
4.4
A
scanso di equivoci, occorre ricordare infine che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano
le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non
sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri
crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (citata 15.2023.133,
consid. 6.2 e rimando), motivo per cui nella fattispecie l’UE non le ha
considerate nel minimo esistenziale.
5.
Stante
il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso
agli escutenti (art. 9 cpv. 2 LPR).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.