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Decisione

15.2024.94

Verbale di pignoramento. Stima di opere d’arte. Pignorabilità di una provisio ad litem. Minimo di esistenza. Spesa per la videosorveglianza di un’abitazione

27 dicembre 2024Italiano26 min

sulla petizione unilaterale presentata l’11 maggio 2020 dalla moglie, con sentenza

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.94

Lugano

27 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 26 agosto 2024 di

RI 1, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’8

agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________ [__________])

ritenuto

in fatto: A. Con precetto

esecutivo n. __________0 emesso il 23 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso la

moglie RI 1 per l’incasso di fr. 37'755.– (in­dicando quale causa

del credito la “Restituzione contributi

alimentari pagati di troppo, sentenza TA 17.02.2022 rispetto alla decisione pretorile 25 novembre 2020”), di fr. 20'000.– (per la “Restituzione pro­visio ad litem, sentenza TA

17.02.2022”), di fr. 3'000.–

(per la “Rifusio­ne ripetibili appello RI 1,

sentenza TA 17.02.2022”) e di fr. 2'000.–

(per la “Rifusione ripetibili appello PI 1, sentenza TA

17.02.2022”), per tutte le

poste, oltre agl’interessi del 5% dal 21 marzo 2022.

Fatti

B. Statuendo

sulla petizione unilaterale presentata l’11 maggio 2020 dalla moglie, con sentenza

del 6 giugno 2023 (DM.__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha pronunciato il divorzio di RI 1 e PI 1. Mediante appello del 14 luglio

2023 (inc. 11.2023.79), RI 1 ha impugnato la sentenza alla prima Camera civile

del Tribunale d’appello (ICCA). Con decreto del 24 luglio 2023, il presidente

della ICCA ha ingiun­to all’appellante di versare un anticipo delle presumibili

spese processuali di fr. 40'000.– entro il 2 ottobre 2023, termine poi

prorogato fino al 6 novembre 2023. Su istanza 25 ottobre 2023 di RI 1, il 21

dicembre 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato PI 1

a versare all’ap­­pellante una provisio

ad litem di fr. 40'000.– per coprire le spese

della procedura d’appello (inc. SO.2023.5057).

C. Nel frattempo, con precetto esecutivo n. __________5 emesso dall’UE il 31

gennaio 2024, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso della provisio ad litem di fr. 40'000.–

oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023. L’escusso ha interposto

opposizione. Il 15 marzo 2024, il presidente della ICCA ha prorogato il termine

per anticipare la provvigione fino al 16 settembre 2024 e successivamente fino

al 31 dicembre 2024.

D. Nell’esecuzione n. __________0, proseguita a domanda di PI 1 il

14 dicembre 2023 dopo l’eliminazione dell’oppo­­sizione interposta dalla

moglie, l’8 agosto 2024 l’UE ha pignorato

il diritto di comproprietà di lei, di

½, sulle seguenti opere d’arte, valutate

complessivamente in fr. 6'750.–:

– un quadro in stile “dinamica visiva” di

Alberto Biasi, valutato fr. 2'000.–;

– un

quadro a olio di M. Serrano, denominato “natura morta”, fr. 400.–;

– quattro

quadri a olio di “Marco” Schifano, denominati “Prove d’autore”, fr. 800.–;

– un

quadro a olio di “Mario” Schifano, denominato “Prova d’au­tore”, fr. 300.–

– un

quadro a olio di M. Soneira, raffigurante un tramonto, fr. 400.–;

– un

quadro acrilico di Marcio (sic!) Moreira, astratto, fr. 400.–;

– la

rielaborazione di una fotografia di Serena Maisto, raffigurante “Basquiat”,

fr. 1'000.–;

– un

(altro) quadro a olio di “Mario Schifano”, pure denominato “Prova d’au­­tore”,

fr. 300.–;

– una

serigrafia di Andy Warhol, raffigurante Marilyn (Monroe), fr. 300.–;

– una

litografia di “Mario Schifano”, raffigurante il marchio della Coca-Cola,

fr. 600.–;

– una

stampa, raffigurante ragazze, fr. 50.–;

– una

scultura di bronzo di M. Serrano, raffigurante divinità, fr. 200.–.

L’Ufficio ha inoltre

pignorato, come credito “contestato”, la provisio ad litem di fr. 40'000.–, vantata dall’escussa, stimandola in fr. 1.–,

e ha determinato la quota pignorabile dei redditi di

lei sulla base del seguente computo:

Redditi

Contributo di mantenimento

fr.

3'573.60

a favore di RI 1

Contributo di mantenimento

fr.

1'670.00

a favore del figlioPI 2

Minimo

d’esistenza

debitrice

Importo di base

fr.

1'350.00

figlio

Supplemento per figlio

di oltre 10 anni

fr.

0.00

tutte le spese di mantenimento del figlio sono

coperte dagli alimenti versati dal padre […] come da sentenza di divorzio

debitrice

Premio di assicurazione malattia

fr.

392.70

LaMal

debitrice

Spese mediche e dentali

fr.

116.00

partecipazione CM + franchigia

debitrice

Altro

fr.

807.50

spese condominiali

Totale

fr.

2'666.20

Da

quello stesso giorno, l’Ufficio ha quindi pignorato presso PI 1 fr. 907.40

mensili, pari alla differenza tra il reddito del­l’e­­scussa (fr. 3'573.60)

e il suo minimo esistenziale (fr. 2'666.20).

E. Con

ricorso del 26 agosto 2024, RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento,

chiedendone la riforma, nel senso di stralciarne la provisio ad litem e i redditi

pignorati, di accertare in fr. 3'728.45 il minimo esistenziale di lei, e

per il resto ne postula l’annullamento e il rinvio all’UE, affinché accerti, con

l’ausilio di un perito, il valore delle opere d’arte, protestate spese, tasse e

ripetibili.

F. Con

osservazioni del 6 settembre 2024, PI 1 chiede la reiezione del ricorso,

protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue del 12 settembre seguente l’UE

si riconferma nel proprio provvedimento. Nella replica e nella duplica spontanee

del 30 settembre e 11 ottobre 2024, le parti ribadiscono le rispettive

conclusioni.

G. Con

ordinanza del 23 ottobre 2024, poi sostituita il 28 ottobre con una uguale ma

da intimare direttamente alle parti (e non tramite l’UE), il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto l’istan­­za

volta alla concessione dell’effetto sospensivo formulata con la replica, nel

senso che fino alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure

esecutivi dopo il pignoramento impugnato.

H. Il

26 novembre 2024, RI 1 ha trasmesso alla Camera copia della decisione (SO.__________) del 20 novembre prece­dente, con

cui il Pretore ha, tra l’altro, parzialmente accolto l’istanza di lei volta

al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________5, limitatamente a fr. 38'500.– (anziché fr. 40'000.–)

oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023. Il 29 novembre 2024, PI 1 ha

impugnato la sentenza con un reclamo a questa Camera (inc. 14.2024.167).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2024 dall’UE, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

RI

1.

sostiene nel ricorso che il credito posto in esecuzione si

è in realtà ridotto, di fr. 22'792.–, già prima del pignoramento in base

all’accordo raggiunto dalle parti al dibattimento del 25 maggio 2023, secondo

cui PI 1 avrebbe ottenuto di versare un contributo di

mantenimento per la moglie e il figlio di fr. 5'443.–, anziché fr. 6'479.60,

la differenza di fr. 1'036.60 valen­do quale compensazione della pretesa

di lui in restituzione degli alimenti precedentemente versati in troppo (di cui

all’esecuzione n. __________0). La ricorrente

ritiene dunque che l’UE abbia violato l’art. 97 cpv. 2 LEF, nella misura in cui

non ha limitato il pignoramento a una somma non superiore a fr. 21'335.30.

PI 1 ribatte che dal verbale citato dalla ricorrente non risulta quanto da

lei affermato, tant’è che la procedura è stata stralciata per intervenuta

desistenza, e non transazione.

Orbene,

l’esistenza, l’importo o la titolarità del credito posto in

esecuzione sono questioni di merito, e come tali sono sottratte all’e­­same

dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza (tra tante: sentenze

della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23

febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La

censura è irricevibile.

3.

La

ricorrente sostiene che la provisio ad

litem è una “pretesa derivante dal

diritto al mantenimento” nel senso dell’art. 163 CC, che per lei è “assolutamente necessaria” giusta l’art. 93

cpv. 1 LEF per poter sostenere tutte le spese legali e giudiziarie della

procedura di divorzio. Con riferimento alla giurisprudenza fa valere che simili

pretese sono pignorabili unicamente a favore di crediti relativi a prestazioni

destinate al mantenimento della famiglia, come l’allog-gio o l’assicurazione

malattia, ciò che in concreto non è il caso. Per entrambe le ragioni conclude

che la provisio è

impignorabile.

3.1

Sono

“alimenti” limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF i

contributi di mantenimento del diritto della famiglia, ovvero le prestazioni

pecuniarie fondate

sugli art. 109, 118, 125, 163-165, 173, 176, 276, 278 cpv. 1, 285a-286a, 293,

295, 315 e 328 CC (vonder Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 93 LEF; Ochsner in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 52-54 ad art. 93 LEF), e del diritto sull’unione domestica

registrata di coppie omosessuali (art. 13 e 34 LUD, RS 211.231).

3.1.1

Secondo

il Tribunale federale, le somme a libera disposizione del coniuge fondate sull’art.

164.

CC sono vincolate al loro scopo, teso al soddisfacimento dei bisogni

personali in senso largo del coniuge che vi ha diritto, sicché le singole

prestazioni sono pignorabili non solo con il limite dell’art. 93 LEF, ma pure

unicamente a favore di crediti derivanti dal

soddisfacimento di quei bisogni personali estesi, ad esclusione per esempio dei

crediti sorti prima del matrimonio (DTF 115 III 103 consid. 6; 114 III

83.

consid. 5 e 6; 114 III 78 consid. 2 pag.

82.

e consid. 3). In modo non del tutto lim­pido il Tribunale federale pare

aver esteso ai

contributi di mantenimento della famiglia secondo l’art. 163 CC il doppio limite del­l’art. 93 LEF e della

destinazione (DTF

115.

III 103 consid. 3/a). La maggior parte degli autori approva la giurisprudenza per le

prestazioni di ambedue i tipi se sono erogate durante la vita comune (tra

altri: Vonder

Mühll, op. cit., n. 10-11 ad art. 93; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3a

ed. 2017, n. 534f; Isenring/Kessler in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 41 ad art. 163 CC),

mentre altri la criticano in nome del principio di parità dei creditori (Ochsner, op. cit., n. 57 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 69-71 ad

art. 93 LEF). Questa Camera segue l’orientamento di Isaak Meier (Neues Eherecht und Schuldbetreibungsrecht, 1987, pagg. 98 segg. e Die Stellung des Gläubigers im neuen Eherecht,

SJZ 1989, 242 segg. ad 3), secondo cui siffatti crediti sono assolutamente

impignorabili proprio per la loro destinazione vincolata (sentenza della

CEF 15.2003.21 del 28 aprile 2003, RtiD 2004 II 749 n. 87c, consid. 2).

3.1.2

Ebbene

l’esigenza di vita comune pare a priori escludere che

la provisio ad litem, anche

volendola fondare sull’art. 163 CC, possa ritenersi pignorabile nei limiti

della sua destinazione o persino impignorabile. Per evitare che la provisio

ad litem vada usata per sco­pi impropri o venga pignorata o

sequestrata, il coniuge tenuto a prestarla può versarla direttamente al

tribunale (se è destinata alla garanzia delle spese processuali) o al

patrocinatore dell’altro coniuge (se serve alla copertura dei suoi onorari). La

censura della ricorrente, laddove conferisce una portata generale all’impignora­­bilità

o alla pignorabilità limitata della provvigione ad

litem

non può essere ammessa.

3.2

La

fattispecie presenta tuttavia una particolarità degna di nota. La provvigione ad

litem

è stata pignorata non a favore di un terzo qualunque, bensì della stessa parte

tenuta a prestarla. In linea di massima, invero, il creditore non è reputato

agire in modo manifestamente abusivo se chiede il sequestro (o il pignoramento)

di un credito del debitore nei suoi confronti, poiché secondo il Tribunale

federale avrebbe un interesse legittimo a ricevere il prodotto dell’eventuale

aggiudicazione del credito a un terzo (pur rimanen­do tenuto nei suoi confronti

dell’intero importo dovuto) o a estinguere il proprio debito per confusione in

caso di aggiudicazione a suo favore (DTF 137 III 625 consid. 4.3).

Nel

caso in esame, cionondimeno, l’agire di PI 1 costituisce una chiara elusione

della legge (del divorzio) relativa alla provisio

ad litem, che per natura impone il versamento effettivo del­la

somma richiesta onde garantire al beneficiario il diritto concreto di accedere alla giustizia, garantito dalla Costituzione (DTF

138.

III 672 consid. 4.2.1). Proprio per questo motivo la legge vieta l’estin­zione

della provvigione per compensazione (art. 125 n. 2 CO; Jeandin/Hulliger in: Commentaire romand, Code des

obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 125 CO; Müller in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 7 ad art. 125 CO; Zellwe­ger-Gutknecht, Berner Kommentar

VI/1.7.2, 2012, n. 73 ad art. 125 CO; Aepli,

Zürcher Kommentar V/1h, 3a ed. 1991, n. 64 ad art. 125 CO). Ebbene,

secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 LEF), la provisio

ad litem dev’essere considerata non solo incompensabile, ma anche impignorabile per la parte

tenuta – in concreto in via perdipiù giudiziale – a prestarla. La norma

elusa, in concreto la regola giurisprudenziale per cui il coniuge che ne ha i

mezzi deve anticipare le spese processuali a carico dell’altro coniuge che non ne ha a sufficienza (cfr. DTF

146.

III 203 consid. 6.3), va infatti interpretata in modo estensivo

secondo la buona fede perché raggiunga il suo scopo (Lehmann/Honsell in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª

ed. 2022, n. 31 ad art. 2 CC). Proprio la natura vincolata della provisio

ad litem ne determina l’impigno­rabilità per chi la deve prestare

(cfr. per analogia la citata DTF 114 III 78 consid. 2). Una compensazione

– o un pignoramento – è possibile solo dopo la fine del procedimento per cui la

provisio è stata

prestata, a seconda del suo esito, con le contropretese che il coniuge che

l’ha fornita vanta in base in particolare alle disposizioni del diritto sul

regime matrimoniale e/o del diritto di procedura civile (DTF 146 III 203

consid. 6.3). L’essenza di garanzia della provisio ne richiede

necessariamente la fornitura effettiva (cfr. Aepli, op. cit. loc. cit.). Sotto questo

profilo il ricorso va ammesso e la provvigione ad

litem

depennata dal verbale di pignoramento.

3.3

Stante

quanto precede, le doglianze della ricorrente circa una violazione dell’art.

97.

cpv. 2 LEF nella misura in cui l’UE ha pignorato (anche) la provisio ad litem e l’errore consistente nel

pignorarla come credito contestato, giacché la decisione che l’ha

stabilita è passa­ta in giudicato, diventano senza oggetto. A scanso di

equivoci, va precisato che il pignoramento

della provisio come

credito contesta­to era corretto, dal momento che l’escutente

aveva interposto opposizione al precetto esecutivo (n. __________) con cui RI 1

l’aveva escusso al riguardo, per tacere del fatto che il 28 agosto 2024 PI 1 ha

dichiarato all’UE di non intendere pagarla, ma estinguerla interamente per

compensazione con il credito di fr. 47'930.20 da lui posto in esecuzione.

La pretesa andava però stimata non in fr. 1.–, bensì in fr. 40'000.–,

siccome risulta accertata in una decisione passata in giudicato.

4.

RI

1.

giudica troppo bassa la stima del proprio diritto di comproprietà di ½ sulle opere d’arte. Rileva che sarebbe stata sufficiente una “brevissima ricerca su Google” per rendersi

conto che il suo valore è di almeno fr. 150'000.–. Critica la motivazione

indicata nel verbale di pignoramento, per cui l’UE ha valutato il diritto in

soltanto fr. 6'750.– perché le parti non avevano collaborato all’accertamento

dell’autenticità delle opere, facendo valere che nessuno l’aveva

mai contestata e, comunque, nega che l’uffi­­cio d’esecuzione possa delegare

simili operazione alle parti. Ad ogni modo, la ricorrente ricorda che secondo l’art.

97.

cpv. 1 LEF l’ufficio deve far capo a un perito per stimare i beni pignorati se

non dispone delle conoscenze necessarie, ciò che ritiene essere il caso in

concreto. A suo giudizio il perito, oltreché sul valore, potrebbe esprimersi

anche sull’autenticità delle opere. Chiede pertanto di annullare il verbale e

di rinviare l’incarto all’Ufficio affinché incarichi un perito di stimare gli

oggetti d’arte pignorati.

PI

1.

osserva che tutte le considerazioni della ricorrente

sono “del tutto irrilevanti” tenuto conto del

fatto che il pignoramento della provisio ad

litem basta alla copertura del suo credito. Scrive che

l’ufficio d’esecuzione ha la facoltà, ma non l’obbligo di far capo a un perito.

Commenta che il valore delle opere d’arte dovrebbe essere di milioni di

franchi, e non solo migliaia, se veramente fra di esse ce ne fossero di Andy

Warhol e di “Mario” Schifano (come indicato nel verbale); fa però notare che l’opera

attribuita al primo artista è in realtà una semplice stampa, peraltro non

numerata, mentre il secondo artista è in realtà “solo” “Marco” Schifano.

L’UE

asserisce che una ricerca su Google avrebbe avuto senso soltanto se le parti

avessero dimostrato l’autenticità delle opere d’arte. Poiché non lo hanno

fatto, pur disponendo dell’idonea documentazione, le opere sono state stimate

senza incaricare un esperto.

4.1

Giusta

l’art. 97 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere,

ove occorre, da periti (cpv. 1); il pignoramento è limitato a quanto basti per

soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori

pignoranti (cpv. 2). Rientra nel potere di apprezzamento dell’ufficio d’esecuzione

decidere se per la stima vuole avvalersi di un esperto; qualora gli manchino le

necessarie conoscenze specialistiche, esso ha però l’obbligo di avvalersene

(DTF 145 III 487 consid. 3.1.3). Se l’ufficio decide di non ricorrere a un

perito e stima gli oggetti pignorati tramite un suo funzionario, benché non

disponga delle necessarie conoscenze specialistiche, l’autorità di vigilanza

adita con ricorso dal creditore o dal debitore non deve annullare il

pignoramento, ma solo ordinare una nuova stima ad opera di un perito e invitare

l’ufficio di esecuzione a adattare l’estensione

del pignoramento a questa nuo­va stima (tra tante: sentenza della CEF

15.2017.79

dell’11 gennaio 2018, consid. 3.1 e i riferimenti).

4.2

Nella

fattispecie, risulta dal verbale di pignoramento che l’UE ha stimato d’ufficio

il valore del diritto di comproprietà di ½ dell’e­scussa sulle dodici opere d’arte

che si trovano presso la sua abitazione a __________ dopo che le parti non

avevano dato seguito alle formali richieste di produrre la documentazione

idonea a comprovare il loro valore e/o autenticità. Dal verbale interno delle

operazioni di pignoramento si evince d’altronde che il 25 giugno 2024 l’escussa

ha dichiarato che tutti i certificati relativi alle opere d’arte sono in

possesso dell’ex marito. Invitato il 5 luglio 2024 a fornire documenti, “come fatture o altro”, comprovanti l’ef­fettivo

valore deli oggetti, e precisato, con scritto del 17 luglio, che la richiesta era necessaria per determinare l’ordine

di pignoramen­to e determinarne l’estensione giusta l’art. 97 cpv. 2

LEF, PI 1 ha risposto il 23 luglio che gli approfondimenti richiesti erano inutili,

poiché quelli effettuati dall’UE fino ad allora bastavano a un sufficiente pignoramento.

4.2.1

Nella

comunicazione del 17 luglio 2024, l’UE ha correttamente ricordato che in linea

di massima i beni dell’escusso vanno pigno-rati nell’ordine stabilito dalla

legge (art. 95 e 95a LEF) e non seguendo i desiderata dell’escutente o

dell’escusso, salvo che siano concordanti (art. 95 cpv. 4bis LEF), ciò

che all’evidenza non è il caso nella fattispecie.

4.2.2

A

ben vedere, la questione dell’ordine di pignoramento tra diritto di

comproprietà sulle opere d’arte e provisio

ad litem non si pone poiché la

seconda è impignorabile (sopra consid. 3.2).

Ma

anche se la provvisione ad litem dovesse essere considerata pignorabile,

ad ogni modo i crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati

soltanto in caso d’insufficienza dei suoi altri beni (art. 95a LEF). Il

resistente obietta invano di non essere più coniugato con l’escussa giacché lei

ha impugnato solo alcuni effetti ma non il principio del divorzio. Anche se l’art.

95a LEF riprende il tenore del vecchio art. 175 cpv. 1 vCC (de Gottrau in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 95a LEF), che figurava nel

capitolo relativo agli effetti del matrimonio, è ammesso che la provisio ad litem, il cui fondamento si

trova proprio in quel capitolo, ancorché sia controverso se va ricollegato al

dovere di assistenza tra coniugi (art. 159 cpv. 3 CC) o all’obbligo di

mantenimento della famiglia (art. 163 CC), può essere concessa non solo già allo

stadio delle misure a protezione dell’unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC;

Rieben in: Commentaire romand,

Code civil I, 2ª ed. 2023, n. 1 ad art. 176 CC e in rinvii in nota 7), ma anche

durante la procedura di divorzio di prima sede sotto forma di provvedimento

cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio 202

consid. 3.3), cui si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a

tutela dell’unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC), e persino dopo lo

scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del

divorzio, co­me nel caso in esame, non fosse terminato (art. 276 cpv. 3 CPC).

In quest’ultima ipotesi, il dovere di assistenza tra (ex)coniugi perdura dopo

il divorzio e giustifica la concessione di una provisio

ad litem per le spese processuali di appello (sentenze del

Tribunale federale 5D_ 216 del 24 aprile 2024 consid. 4.1,

5A_97+114/2017 del 23 agosto 2017 consid. 12.1 e della ICCA 11.2019.1-2 del 14

marzo 2019 consid. 6/b; Tappy in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 47 cum 4, 15, 23 e 40

ad art. 276 CPC). Ne segue che la provisio ad

litem

post divorzio, come quella ante divorzio che ha la stessa natura, va

pignorata soltanto in caso d’insufficienza di altri beni dell’escusso (art. 95a

LEF). Che provvigioni ad litem possano

essere riconosciute in procedure legate al mantenimento di figli maggiorenni o

minorenni non rimette in discussione la prassi per cui le provvigioni chieste

da un coniuge si reggono sugli art. 159 o 163 CC, perché quelle per i figli

sono fondate per i maggiorenni sugli art. 277 cpv. 2 CC e 303 CPC (sentenza del

Tribunale federale 5A_217/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.1) e per i minorenni

sull’art. 285 cpv. 2 CC.

4.3

Ciò

posto, a fronte del rifiuto di PI 1 di fornire le informazioni richieste sulle

opere d’arte e la relativa documentazione, l’UE non poteva prescindere dall’esigerle,

siccome esse potrebbero essere necessarie non solo per la stima, ma pure, se dovessero esistere fatture o perizie,

per essere consegnate all’aggiudi­­catario. Al riguardo, l’escutente è

tenuto, nella sua veste di comproprietario,

allo stesso obbligo d’informare del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 24 ad art. 91 LEF). Ch’egli non sia un “terzo” non è

di rilievo, siccome non vi sono validi motivi perché non debba essere trattato

allo stesso modo del (vero) terzo quando ambedue si trovano nel­la stessa

situazione; anzi già il principio della buona fede gl’impo­ne di fornire le

informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento e l’ufficio d’esecuzione

non vi può rinunciare, poiché è tenuto a salvaguardare anche, nella misura del

possibile, gl’interessi del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF). Orbene, stimare il

valore dei beni “al buio” potrebbe danneggiare la ricorrente, specie perché il 28 agosto 2024 PI 1 ha comunicato all’Ufficio l’intenzione di

acquisire il diritto di comproprietà della moglie per il valore di stima di fr. 6'750.–. Va anche ricordato che il

(co)detentore di beni dell’escusso è tenuto a informare esaurientemente l’ufficio

di esecuzione senza potersi limitare

ai beni ch’egli ritiene sufficienti a coprire il credito posto in esecuzione, onde

permetter­ne la stima (sentenza del Tribunale federale 5A_470/2020 del 3

settembre 202 consid. 5.1.2.2; Sievi,

op cit., n. 24a ad art. 91).

4.4

L’incarto

va pertanto retrocesso all’UE perché ingiunga all’escu­­tente, con la

comminatoria della pena dell’art. 324 n. 5 CP (art. 91 cpv. 4 e 6 LEF), di

trasmettere la documentazione in suo posses­so relativa alle opere d’arte

elencate nel verbale di pignoramento.

4.5

Ricevuta

la documentazione dall’escutente, l’UE valuterà se la stessa basta a stabilire

in modo sufficientemente affidabile il valore di stima degli oggetti d’arte (in

particolare in presenza di perizie, di cataloghi o di fatture) oppure se è

necessario avvalersi di un perito, nel caso in cui fossero necessarie

conoscenze specialistiche, e ciò non solo se una o più opere sono autentiche,

ma anche se vi sono dubbi al riguardo (che spetterà proprio al perito dipanare)

o se le opere risultano essere riproduzioni o falsi d’au­­tore di un certo

valore, perlomeno sufficiente a coprire le spese peritali e di esecuzione (cfr. art.

92.

cpv. 2 LEF).

5.

RI

1.

formula infine due censure sul pignoramento dei suoi redditi. In sé, esse

potrebbero diventare senza oggetto se il nuovo valore di stima del suo diritto

di comproprietà sulle opere d’arte dovesse

rivelarsi sufficiente a disinteressare l’escutente. Sic­come il pignoramento

dev’essere mantenuto a tutela delle pretese dell’escutente su tutti i

beni pignorati fino alla nuova valutazione, occorre nondimeno entrare nel

merito delle doglianze sin d’ora.

5.1

La

prima censura, con cui la ricorrente invoca nuovamente la violazione dell’art.

97.

cpv. 2 LEF in quanto, secondo lei, non era necessario

pignorare i suoi redditi, giacché le opere d’arte sono sufficienti a “coprire”

il credito posto in esecuzione, è prematura e pertanto irricevibile. L’UE

deciderà se, e in quale misura, mantenere il pignoramento della quota

pignorabile dei redditi della ricorrente dopo aver proceduto alla nuova stima

degli oggetti d’arte, fermo restando che il pignoramento di questi ultimi

appare prioritario, nella misura in cui, ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 LEF,

sembrano meno necessari all’escussa rispetto all’esigua parte dei suoi redditi

che eccedono il proprio minimo esistenziale.

5.2

D’altronde,

la ricorrente pretende che il suo minimo d’esistenza non ammonta ai fr. 2'666.20

stabiliti dall’UE, bensì all’importo di fr. 5'270.– calcolato dal giudice

del divorzio, dedotto il rimborso di fr. 1'036.60 pattuito dalle parti al dibattimento del 25 maggio 2023. Chiede pertanto

di computare anche gli oneri ipotecari e le spese per l’abbonamento di videosorveglianza

della sua abitazione, rispettivamente, di fr. 378.– e fr. 117.50, le

spese per l’automobile, di fr. 90.65 per la tassa di circolazione e fr. 264.60

per l’assicura­­zione di responsabilità civile, nonché i premi dell’assicurazione

malattia complementare, di fr. 211.50, precisando che l’automobi­­le le è

necessaria, sia perché abita in una zona poco accessibile ai mezzi pubblici,

sia perché il giudice del divorzio l’ha ritenuta abile al lavoro, anche se

finora non ne ha ancora trovato.

5.2.1

La

determinazione del minimo d’esistenza secondo il diritto esecutivo spetta

esclusivamente all’ufficio d’esecuzione, che vi procede senza essere affatto

vincolato, per esempio, a quello stabilito da un giudice in un procedimento di

diritto di famiglia (sentenza della CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023,

consid. 4.2). Il riferimento al fabbisogno minimo di diritto civile stabilito

dal giudice del divorzio è pertanto in sé senza rilievo in questa sede.

5.2.2

Contrariamente

a quanto scritto dall’Ufficio nelle osservazioni al ricorso, dall’incarto non

risulta che RI 1 abbia negato di dover pagare oneri ipotecari, anzi, ha ripetutamente

affermato il contrario. Sennonché ella non ha mai fornito la prova di siffatto

pagamento, né dinnanzi all’UE, né dinnanzi alla Camera, sicché non se ne può

tenere conto nel suo minimo vitale (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93

LEF). Ad ogni modo, dall’incarto risulta che gli oneri ipotecari

sono sempre stati addebitati su un conto corrente intestato a PI 1.

5.2.3

È

d’immediata evidenza che la videosorveglianza di un’abitazio­ne, e

dunque la relativa spesa, non è “assolutamente

necessari[a]” al

sostentamento del debitore e della sua famiglia nel senso del­l’art. 93 cpv. 1

LEF, ossia non serve loro a condurre un’esistenza decente e a preservare i loro

interessi fondamentali, la loro vita o salute, e ad ogni modo non può essere

considerata oggettivamen­te indispensabile a una famiglia media, ossia del tipo

più frequente (cfr. DTF 134 III 323 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_547/2024 del 4 novembre 2024 consid. 5.1.1).

5.2.4

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore, soltanto se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù

dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo

reddito nel senso dell’art. 93 LEF o per motivi medici o quando l’escusso lo

utilizzi per motivi d’or­­dine famigliare come l’esercizio del diritto di

visita (sentenza della CEF 15.2023.15 del 19 giugno 2023, consid. 4.2.2 e i

riferimenti). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese

effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, se per motivi di lavoro,

ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d; sentenza

della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1).

Nel

caso di specie RI 1 non fornisce alcun valido motivo di riconoscerle l’uso né

di un’automobile né dei mezzi pubblici (e quindi neppure le relative spese), se

non una generica allegazione non sostanziata per cui abita in una

zona poco accessibile ai mezzi pubblici. Siccome asserisce di essere

disoccupata, ammette ella stessa di non doversi spostare per lavoro. Nella

limitata misura in cui è ricevibile, la doglianza va di conseguenza respinta.

5.2.5

Nel minimo esistenziale rientrano unicamente i premi

dell’assicu­­razione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio

base), ad esclusione dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA,

non ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, punto II.3;

sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 5 e il riferimento).

Anche su questo punto il ricorso è privo di pregio.

5.3

In

definitiva, il calcolo del minimo esistenziale contestato va confermato.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza:

1.1

È ordinato all’Ufficio d’esecuzione

d’ingiungere all’escutente, con la comminatoria della pena dell’art. 324

n. 5 CP, di trasmettere la documentazione

in suo possesso relativa alle ope­re d’arte elencate nel verbale di

pignoramento. Procederà poi come indicato nel considerando 3.3.

1.2

La provisio ad litem di fr. 40'000.–

è depennata dal verbale di pignoramento.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.