15.2024.95
Minimo di esistenza. Reddito dall’escusso versato da una società di cui è amministratore unico. Spese di locazione per un appartamento condiviso da più persone. Costi di trasferta sul luogo di lavoro. Gratuito patrocinio
10 dicembre 2024Italiano22 min
dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.95
Lugano
10 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11
settembre 2024 di
RI 1,
RI 2,
(patrocinate dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o
meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 23 agosto 2024 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta dell’attestato di carenza beni (ACB)
rilasciato a loro favore il 26 luglio 2024 per fr. 145'852.10 nell’esecuzione
n. __________ diretta contro PI 1, il
6 agosto 2024 RI 1 e RI 2, figlia minore dell’escusso (è nata nel 2008), hanno
chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la continuazione
dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del
medesimo debitore per l’incasso di fr. 145'852.10,
segnatamente per contributi alimentari e assegni famigliari arretrati dal 2008
al 2021.
B. Dando
seguito alla domanda, il 6 agosto 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 22 agosto 2024, data in cui
ha determinato il minimo d’esistenza di PI 1 nel seguente modo:
Redditi
Debitore
fr.
3'291.00
Totale
fr.
3'291.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
850.00
Convivenza
Affitto
fr.
733.00
totale affitto CHF 2200.– (condiviso con la
convivente e figlio)
Assicurazione malattia
fr.
384.25
Premio LAMal 2024
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
272.00
550 km/mese a 0.495 fr./km = fr. 272.– (v.
Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024 aggiornata al rincaro carburante)
Contributi di mantenimento
fr.
600.00
Alimenti x figlia RI 2 versato all’ufficio sostegno sociale
Spese mediche e dentali
fr.
141.00
a carico del debitore
Altri
fr.
80.00
Posteggio auto al lavoro
Altri
fr.
540.00
costi variabili, olio combustibile PI 10 5000lt annui
ca.chf 6500 (prezzo chf 1.45/lt.) + Ecotech + pulizia caldaia
Totale
fr.
3'811.25
Accertato
che sulla base di tale computo non v’era alcuna eccedenza pignorabile, in
mancanza di altri beni pignorabili il 23 agosto 2024 l’Ufficio ha emesso il
verbale di pignoramento valido quale attestato di carenza beni giusta l’art.
115 cpv. 1 LEF.
C. Con
ricorso dell’11 settembre 2024 RI 1 e RI 2 si aggravano contro siffatto
provvedimento, chiedendo a questa Camera di annullarlo e ordinare all’UE di
svolgere ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale dell’escusso.
Esse postulano altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Il
24 settembre 2024 le ricorrenti hanno presentato il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria da loro sottoscritto e vidimato dal Comune di L__________
con i relativi giustificativi.
E. L’8
ottobre 2024 l’UE ha rivisto il calcolo del minimo d’esistenza del debitore,
aumentando i suoi redditi da fr. 3'291.– a fr. 3'548.85 e riducendo i
costi di riscaldamento da fr. 540.– a fr. 270.–, sicché il minimo
esistenziale è diminuito da fr. 3'811.25 a fr. 3'541.25.
F. Mediante
osservazioni del 9 ottobre 2024 l’organo esecutivo si è riconfermato nel
proprio operato anche sulla base del nuovo calcolo. PI 1 è invece rimasto
silente.
G. Tramite
replica spontanea del 16 ottobre 2024 le insorgenti hanno preso posizione sulle
osservazioni dell’UE, ribadendo sostanzialmente le proprie domande ricorsuali.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 settembre 2024, il ricorso
presentato direttamente a questa Camera l’11 settembre 2024 è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF
n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del
28.
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Le
ricorrenti si domandano anzitutto come l’escusso faccia a provvedere al
proprio minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'811.25 con un’entrata
mensile di fr. 3'291.–, rilevando ch’egli non ha fornito alcuna
documentazione comprovante i suoi guadagni (copia del contratto di lavoro,
certificato di salario, dichiarazione fiscale e decisione di tassazione 2023).
Esse segnalano inoltre che PI 1 è amministratore unico della società PI 3 con
sede a __________, ovverosia della sua datrice di lavoro, sicché – a loro detta
– vi è motivo di credere ch’egli sia pure azionista unico della stessa.
Chiedono pertanto che l’UE inviti l’escusso a produrre copia del libro degli
azionisti della società.
L’Ufficio
spiega nelle osservazioni che in seguito al ricorso ha proceduto a un’ulteriore
verifica presso la datrice di lavoro dell’escusso, da cui è emerso che il suo
salario è di fr. 3'548.85 mensili, anziché di fr. 3'291.–, versati
dodici volte l’anno. L’organo esecutivo è ad ogni modo del parere che il
salario rettificato sia in linea con i dati relativi alla tassazione del 2022
di PI 1 indicati nell’applicazione informatica dell’Ufficio delle contribuzioni
di __________, secondo cui in quell’anno il suo reddito accertato era di fr. 47'751.–
annui e la sua sostanza di fr. 4'255.–. Orbene – a dire dell’UE – anche
tenendo conto del nuovo reddito, a fronte del minimo
esistenziale riveduto in fr. 3'541.25 (in luogo di fr. 3'811.25),
l’eccedenza risulterebbe estremamente esigua (fr. 7.60 mensili), tanto da
risultare impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF.
Riguardo
alle eventuali azioni detenute dall’escusso, l’UE osserva che con dichiarazione
del 30 settembre 2024 la PI 3 ha confermato che PI 1 non possiede azioni della
società, così come ha fatto con attestazione del 1° ottobre 2024 la PI 4 di __________,
che si occupa della contabilità della PI 3.
In
sede di replica spontanea, le ricorrenti contestano anche il nuovo calcolo,
ribadendo che manca tutta la documentazione necessaria a inquadrare
compiutamente la situazione economica del debitore. In merito alla
dichiarazione della PI 3 presumono che sia stata firmata dallo stesso escusso
in qualità di amministratore unico, ciò che non consente – a loro detta – di
considerare il suo contenuto imparziale e veritiero. Non si esprimono invece
sull’attestazione della PI 4, siccome non è stata messa a loro disposizione.
3.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda
penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo
dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può
limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente
indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le
sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente
emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80;
sentenza della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1).
3.2
Nel
caso in rassegna, ai fini del (nuovo) accertamento del reddito dell’escusso
dopo la presentazione del ricorso, l’Ufficio si è fondato sostanzialmente sul
formulario compilato a mano da un rappresentante non precisato della PI 3 il 25
settembre 2024, ove è indicato che PI 1 svolge la funzione d’“Impiegato – Gestione clienti” e percepisce
un salario netto di fr. 3'548.85 al mese, nonché sull’ulteriore
dichiarazione dell’8 ottobre 2024, ove la datrice di lavoro ha attestato che il
debitore “non percepisce nessuna Tredicesima
e nessuna gratifica”. Dall’estratto del registro di commercio della nota società si evince però che l’escusso
è pure suo amministratore unico. È condivisibile pertanto il dubbio delle
insorgenti, secondo cui egli abbia sottoscritto le dichiarazioni in questione
per conto della società. In caso affermativo, tale documento potrebbe
costituire una mera allegazione di parte priva di valore probatorio. Del resto,
anche il suo contenuto desta perplessità, dal momento che nulla è menzionato a
proposito dell’attività del debitore quale amministratore unico e al compenso
ch’egli consegue in tale veste. D’altronde, neppure le informazioni assunte
attraverso il sistema informatico dell’autorità fiscale forniscono informazioni
certe sul reddito attuale dell’escusso. La somma ivi indicata, di fr. 47'751.–
annui secondo la tassazione riferita al 2022, pari a fr. 3'979.25 per 12
mensilità, non pare invero in linea con il salario inferiore dichiarato dalla
società, di soli fr. 3'548.85 al mese.
Alla
luce di quanto precede, emergono fondati dubbi sull’attendibilità e sulla
completezza dei documenti utilizzati dall’UE per determinare il reddito di PI 1,
ciò che avrebbe dovuto spingere l’organo esecutivo a svolgere ulteriori
accertamenti per stabilire il reddito effettivo conseguito dal debitore sia in
qualità d’“impiegato” sia di amministratore unico della società, sua datrice di
lavoro. Per tali ragioni, da questo punto di vista il ricorso risulta fondato,
sicché s’impone di retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda ad altri
approfondimenti di cui si dirà meglio più avanti (sotto, consid. 8.1).
3.3
In
merito alle azioni della PI 3 detenute eventualmente da PI 1, la dichiarazione
rilasciata in pro-posito dalla società potrebbe pure essere stata firmata dall’escusso
nella sua veste di amministratore unico, motivo per cui anch’essa potrebbe
essere considerata come un’allegazione di parte. Agli atti è però presente
anche l’attestazione 1° ottobre 2024 della fiduciaria PI 4, la quale ha
dichiarato che “così come richiestoci,
confermiamo che il Signor PI 1, __________, non figura e non è mai figurato nei
seguenti registri: 1) nel libro delle azioni, 2) nel registro degli aventi
economicamente diritto della società PI 3”. Ora, non vi sono fondati
motivi per dubitare della veridicità di siffatta dichiarazione e le ricorrenti
non forniscono controindicazioni al riguardo, sicché non pare necessario
procedere a ulteriori appuramenti. Ad ogni modo, nella sua dichiarazione la PI
3.
aveva anticipato che avrebbe inviato anche una copia del libro degli
azionisti “a breve”, ciò che non
sembra essere ancora avvenuto, agli atti non essendo presente tale documento.
Nelle sue nuove indagini (sotto, consid. 8), l’Ufficio è pertanto invitato pure
a sollecitare la PI 3 a fornire il documento in questione.
4.
Le
insorgenti si lamentano anche delle spese di locazione, facendo valere che PI
1.
non ha prodotto il contratto di locazione né i giustificativi relativi ai
bonifici in uscita dal proprio conto corrente, ma si si è limitato a fornire
due attestazioni di ricezione di due versamenti di fr. 4'400.– ciascuno su
un conto corrente della PI 5 intestato a una certa PI 6 con la causale “Pigione da PI 1/Cantoni”. Osservano altresì che da uno scambio di e-mail agli atti sembrerebbe che l’escusso abbia concesso in
sublocazione un locale della propria abitazione, percependo un introito di
almeno fr. 400.– al mese, ciò che però non è stato considerato nel
calcolo del minimo d’esistenza. Secondo loro, alla luce di tali lacunosi
giustificativi, non v’è certezza circa l’importo pagato mensilmente per la
pigione, la persona che provvede ai pagamenti e il conto dal quale provengono.
Esse rilevano inoltre che l’importo della pigione andrà in ogni caso suddiviso
in parti uguali tra tutte le persone che vivono nella stessa abitazione, ovvero
l’escusso, la sua compagna PI 7, il figlio maggiorenne di quest’ultima e tale PI
8.
4.1
L’UE specifica, nelle osservazioni, che il
contratto di locazione prodotto dall’escusso prevede una pigione
mensile di fr. 2'200.– a carico suo e della convivente PI 7. Precisa
inoltre di aver riconosciuto tale spesa sulla scorta del contratto e dei
giustificativi di pagamento limitatamente a fr. 733.–, pari alla quota dell’escusso
di ⅓.
4.2
Nell’incarto
dell’UE figura, oltre ai giustificativi di pagamento menzionati dalle
ricorrenti, anche la prima pagina del contratto di locazione, secondo cui il
debitore e la convivente devono pagare una pigione di fr. 2'200.– mensili
a favore della locatrice PI 6. La
suddivisione eseguita dall’Ufficio, che ha considerato, oltre all’escusso,
la convivente PI 7 e il figlio maggiore di lei, appare quindi in principio
corretta. Tuttavia, l’UE non pare aver effettuato
verifiche, neppure in occasione del nuovo calcolo, in merito alla
situazione di PI 8, persona che a mente delle insorgenti avrebbe preso in
sublocazione una camera nella stessa abitazione dietro una pigione di almeno fr. 400.–
al mese. Ebbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione
(MovPop), che questa Camera ha esaminato d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2
LEF), PI 8 risulta effettivamente vivere allo stesso indirizzo di PI 1, PI 7 e PI
9.
A fronte di tale circostanza, l’Ufficio avrebbe dovuto verificare l’esistenza
di un eventuale contratto di sublocazione. Anche su questo punto il gravame si
avvera fondato e occorre pertanto rinviare l’incarto all’organo esecutivo
affinché svolga ulteriori approfondimenti, come verrà indicato più precisamente
nel prosieguo (sotto, consid. 8.2).
5.
In merito alle “spese di trasferta fino al luogo di lavoro in
trasporto privato” e al “posteggio auto al lavoro”,
le ricorrenti si chiedono che tipo di veicolo conduce il debitore e a chi è
intestato, posto che, secondo loro, egli non sostiene alcuna spesa di leasing,
d’assicurazione e di tassa di circolazione.
5.1
È principio giurisprudenziale e dottrinale
indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile
rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene
dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare
perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93
LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Se invece, per lo
stesso scopo, si può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di
trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non
siano rimborsate da terzi, come il datore di lavoro, l’assicurazione, ecc.
(sentenza della CEF 15.2024.6 del 4 luglio 2024, consid. 3.1).
5.2
Va
dato atto alle insorgenti che né l’atto impugnato né le osservazioni dell’UE
forniscono ragguagli riguardo ad accertamenti svolti su eventuali veicoli
intestati all’escusso presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e sul
modello d’automobile ch’egli conduce per recarsi al lavoro. Anche nel nuovo
calcolo non vi sono indicazioni in proposito (v. verbale interno delle
operazioni di pignora-mento dell’8 ottobre 2024 agli atti). Manca pure la prova
del pagamento effettivo del “parcheggio
auto al lavoro” di fr. 80.–. Va inoltre rilevato
d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che nei conteggi di stipendio di
luglio e settembre 2024, prodotti dalla PI 3 insieme al formulario inerente al
reddito di PI 1 compilato e sottoscritto il 25 settembre 2024, risulta che
oltre al salario di fr. 4'250.– lordi egli percepisce un contributo fisso
di fr. 477.15 lordi al mese definito come “Parte privata vettura di servizio”. Sorge dunque spontaneo il dubbio che per recarsi al lavoro (o per
lavorare) l’escusso utilizzi non il proprio veicolo privato, ma una vettura
aziendale, e che la sua datrice di lavoro gli rimborsi almeno una parte delle
spese sostenute (che curiosamente viene poi dedotta dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro”), L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento in proposito, motivo per
cui anche al riguardo il ricorso si rivela fondato. Nella determinazione del
nuovo minimo d’esistenza l’UE dovrà pure occuparsi di tale aspetto (sotto,
consid. 8.3).
6.
Le
ricorrenti si dolgono altresì delle spese dentistiche ammesse per fr. 141.–,
rilevando che non è dato di sapere se sono state pagate in contanti o mediante
bonifico bancario né da chi.
6.1
Da
parte sua, l’UE premette che l’escusso ha presentato un preventivo allestito il
1° febbraio 2024 dallo studio dentistico PI 2, che prevede prestazioni per un
totale di fr. 6'650.–. Osserva poi che
nel computo sono stati considerati unicamente fr. 141.– al mese,
corrispondenti agli acconti che il debitore ha pagato nei primi nove mesi del
2024, come risulta dai giustificativi da lui prodotti.
6.2
Ora,
emerge dagli atti che l’escusso ha effettivamente prodotto il preventivo in
questione, nonché tre ricevute di pagamento che lo studio dentistico ha
rilasciato a suo favore, e più precisamente una del 12 febbraio 2024 per fr. 270.–,
un’altra del 16 febbraio 2024 per fr. 500.– e un’ultima dell’11 aprile
2024.
pure per fr. 500.–, assommanti a fr. 1'270.– complessivi, vale a
dire fr. 141.– arrotondati per 9 mesi, come indicato dall’Ufficio. Stante
l’identità delle date di ricevuta e di pagamento, i pagamenti risultano
effettuati a contanti dal destinatario della ricevuta, ossia da PI 1. I dubbi
insinuati dalle ricorrenti sono quindi privi di fondamento.
7.
RI
1.
e RI 2 sostengono in aggiunta che le
fatture prodotte dall’escusso a giustificazione dei costi variabili di fr. 540.–
per l’olio combustibile non dimostrano un esborso mensile di tale entità,
siccome non indicano a quale periodo fanno riferimento. Rimarcano inoltre che
il debitore neppure ha fornito la prova del pagamento di questa somma mediante
contanti e/o bonifico bancario, fermo
restando che – a loro parere – tale costo, come il canone di locazione, andrà
in ogni caso ripartito tra quattro persone.
7.1
L’UE
osserva dal canto suo che i costi per la fornitura di olio combustibile sono
supportati dalle fatture prodotte dall’escusso e riferite a un periodo di 6
mesi per complessivi fr. 3'290.90. Ammette però di aver computato per
errore nel primo calcolo fr. 540.– anziché la metà (fr. 270.–) a
carico di PI 1.
7.2
Ora,
a prescindere dall’apparente incongruenza consistente nel computare nel minimo
vitale dell’escusso solo un terzo delle pigioni, ma la metà
dei costi di riscaldamento, va ricordato che nel calcolo
possono essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento effettivo e regolare
è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.), condizione che nel caso
concreto non si è realizzata, le due fatture (del 29 dicembre 2023 e 4 marzo
2024) della PI 10, __________, prodotte dal debitore, non comprovandone da sole
l’effettivo pagamento. Il ricorso risulta quindi fondato anche da questo punto
di vista, l’UE avendo sbagliato a considerare tali costi nel minimo d’esistenza.
Dal momento che l’incarto viene retrocesso per procedere in particolare a
ulteriori indagini riguardo alla posizione di PI 8 (sopra, consid. 4.2), l’Ufficio
terrà dunque conto delle nuove risultanze anche per stabilire la corretta
ripartizione delle spese di olio combustibile, previa verifica del loro
effettivo pagamento attraverso giustificativi (ricevute di pagamento e/o
estratti bancari o postali).
8.
Per
le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso (sopra consid.
3.2, 3.3, 4.2, 5.2 e 7.2) la decisione impugnata va annullata e l’incarto
retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli accertamenti dettagliatamente
indicati nei seguenti considerandi.
8.1
L’organo
esecutivo interrogherà dapprima nuovamente l’escusso, chiedendogli se, oltre al
salario per la sua attività d’“Impiegato
– Gestione clienti”, egli percepisce indennità per la
sua funzione di amministratore unico della PI 3, e se sì a quanto ammonta la
retribuzione. Gli domanderà anche di fornire l’identità del firmatario delle
dichiarazioni della società del 25 settembre e 8 ottobre
2024.
agli atti (sopra ad 3.2) e, se le ha sottoscritte lui, d’indicare un
dipendente o azionista della società che possa confermarle. Gli chiederà
inoltre di spiegare la differenza tra il salario indicato nella dichiarazione
fiscale del 2022 e quello risultante dai conteggi da luglio a settembre 2024.
Si farà infine consegnare l’eventuale contratto di lavoro scritto.
8.2
L’UE porrà inoltre al debitore domande puntuali
sulla convivenza di PI 8 nella sua stessa abitazione e verificherà in particolare
se costui gli paga una pigione mensile ed eventuali spese accessorie per la
sublocazione di una camera, facendosi consegnare l’eventuale contratto di
sublocazione scritto e gli estratti del conto bancario o postale in cui
sono versate le pigioni o copia delle ricevute di pagamento rilasciate al
subconduttore. In caso di bisogno, rivolgerà le stesse domande direttamente a PI
8.
in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF. L’Ufficio terrà dunque conto delle risultanze
dei propri accertamenti e, se del caso, aumenterà il reddito del debitore o
procederà a una ripartizione diversa (verosimilmente per quattro persone) delle
spese di locazione e dei costi per l’olio combustibile, previa verifica
mediante documenti giustificativi (ricevute di pagamento, estratti bancari o
postali) del loro effettivo pagamento.
8.3
L’Ufficio
verificherà altresì il motivo per cui la PI 3
versa mensilmente all’escusso, insieme allo stipendio, un compenso di fr. 477.15
definito come “Parte privata vettura di
servizio”, poi dedotto dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro, che
tipo di veicolo egli utilizza per recarsi al lavoro e/o per lavorare e a chi è
intestato. In base all’esito delle sue indagini, l’UE stabilirà se PI 1 ha l’assoluta
necessità di recarsi al lavoro e/o di lavorare con la vettura in questione
anziché servirsi dei mezzi pubblici e se si assume effettivamente spese
assolutamente indispensabili, non coperte dalla datrice di lavoro, da computare
nel minimo esistenziale.
8.4
L’UE
solleciterà infine la PI 3 a farsi consegnare una copia del libro dei suoi
azionisti (sopra, consid. 4.3), come da essa preannunciato nella dichiarazione
scritta del 30 settembre 2024.
8.5
Svolte le nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di
fatto, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento, stabilirà
nuovamente il minimo d’esistenza di PI 1 e procederà al pignoramento di
eventuali altri beni pignorabili.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
10.
L’ammissione
al gratuito patrocinio – di cui le ricorrenti chiedono il beneficio – è
disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC, per il rinvio degli art. 20a
cpv. 3 LEF e 13 della legge cantonale sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300). La
designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza
del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC),
all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato
(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del
21.
agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il
diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di
ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal
principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale
necessaria, potendosi ciononostante rivelare indispensabile allorquando il caso
o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse
conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenze della
CEF 15.2024.48, pag. 2, e 15.2022.140 del 24 aprile 2023, consid. 3 e
riferimenti citati).
10.1
Nella
fattispecie, il presupposto della necessità oggettiva di patrocinio riesce
realizzato stante la particolare incisività del provvedimento impugnato sull’esistenza
delle ricorrenti, in particolare della figlia minore, che insieme alla madre ha
tentato senza successo d’incassare nei confronti del padre pretese per
contributi alimentari arretrati dal 2008 al 2021, e tenuto conto che le
questioni da risolvere nel caso concreto
erano numerose e almeno in parte complesse (come si evince dalle
dettagliate istruzioni date all’UE nel consid. 8) per persone che, come le
insorgenti, non risultano fruire di specifiche conoscenze giuridiche in materia
di diritto esecutivo.
L’indigenza
delle richiedenti è d’altronde pacifica, le loro entrate essendo limitate a
prestazioni assistenziali di fr. 1'944.– al mese a fronte di spese d’abitazione, comprensive di spese accessorie, che da sole ammontano a fr. 1'555.– (doc.
M).
Infine,
il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza possibilità di successo al momento
in cui è stato inoltrato, tanto che l’impugnativa è stata parzialmente accolta e l’incarto viene retrocesso
all’Ufficio per svolgere in gran parte gli accertamenti sulla situazione
patrimoniale del debitore richiesti dalle ricorrenti. Alla luce di tali
considerazioni, la domanda di gratuito patrocinio merita accoglimento.
10.2
La
patrocinatrice di RI 1 e RI 2 va dunque invitata a presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue prestazioni
inerenti al ricorso, onde procedere alla sua tassazione conformemente al
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar; RL 178.310).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e l’incarto retrocesso alla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi da
8.1
a 8.5.
2.
È
concesso a RI 1 e RI 2 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti
compiuti in loro favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso. All’avv. PA 1 è assegnato
un termine di dieci giorni per presentare a questa Camera la nota dettagliata
delle sue prestazioni inerenti al ricorso.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.