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Decisione

15.2024.95

Minimo di esistenza. Reddito dall’escusso versato da una società di cui è amministratore unico. Spese di locazione per un appartamento condiviso da più persone. Costi di trasferta sul luogo di lavoro. Gratuito patrocinio

10 dicembre 2024Italiano22 min

dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.95

Lugano

10 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 11

settembre 2024 di

RI 1,

RI 2,

(patrocinate dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o

meglio contro l’attestato di caren­za beni emesso il 23 agosto 2024 nell’esecuzione

n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta dell’attestato di carenza beni (ACB)

rilasciato a loro fa­vore il 26 luglio 2024 per fr. 145'852.10 nell’esecuzione

n. __________ diretta contro PI 1, il

6 agosto 2024 RI 1 e RI 2, figlia minore dell’escusso (è nata nel 2008), hanno

chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la conti­nuazione

dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del

medesimo debitore per l’incasso di fr. 145'852.10,

segnatamente per contributi alimentari e assegni famigliari arretrati dal 2008

al 2021.

B. Dando

seguito alla domanda, il 6 agosto 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 22 agosto 2024, data in cui

ha determinato il minimo d’esistenza di PI 1 nel seguente modo:

Redditi

Debitore

fr.

3'291.00

Totale

fr.

3'291.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

850.00

Convivenza

Affitto

fr.

733.00

totale affitto CHF 2200.– (condiviso con la

convivente e figlio)

Assicurazione malattia

fr.

384.25

Premio LAMal 2024

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

272.00

550 km/mese a 0.495 fr./km = fr. 272.– (v.

Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024 aggiornata al rincaro carburante)

Contributi di mantenimento

fr.

600.00

Alimenti x figlia RI 2 versato all’ufficio sostegno sociale

Spese mediche e dentali

fr.

141.00

a carico del debitore

Altri

fr.

80.00

Posteggio auto al lavoro

Altri

fr.

540.00

costi variabili, olio combustibile PI 10 5000lt annui

ca.chf 6500 (prezzo chf 1.45/lt.) + Ecotech + pulizia caldaia

Totale

fr.

3'811.25

Accertato

che sulla base di tale computo non v’era alcuna eccedenza pignorabile, in

mancanza di altri beni pignorabili il 23 agosto 2024 l’Ufficio ha emesso il

verbale di pignoramento valido quale attestato di carenza beni giusta l’art.

115 cpv. 1 LEF.

C. Con

ricorso dell’11 settembre 2024 RI 1 e RI 2 si aggravano contro siffatto

provvedimento, chiedendo a questa Camera di annullarlo e ordinare all’UE di

svolgere ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale dell’escusso.

Esse postulano altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Il

24 settembre 2024 le ricorrenti hanno presentato il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria da loro sottoscritto e vidimato dal Comune di L__________

con i relativi giustificativi.

E. L’8

ottobre 2024 l’UE ha rivisto il calcolo del minimo d’esistenza del debitore,

aumentando i suoi redditi da fr. 3'291.– a fr. 3'548.85 e riducendo i

costi di riscaldamento da fr. 540.– a fr. 270.–, sicché il minimo

esistenziale è diminuito da fr. 3'811.25 a fr. 3'541.25.

F. Mediante

osservazioni del 9 ottobre 2024 l’organo esecutivo si è riconfermato nel

proprio operato anche sulla base del nuovo calcolo. PI 1 è invece rimasto

silente.

G. Tramite

replica spontanea del 16 ottobre 2024 le insorgenti hanno preso posizione sulle

osservazioni dell’UE, ribadendo sostanzialmente le proprie domande ricorsuali.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 settembre 2024, il ricorso

presentato direttamente a questa Camera l’11 settembre 2024 è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF

n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del

28.

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Le

ricorrenti si domandano anzitutto come l’escusso faccia a provvedere al

proprio minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'811.25 con un’entrata

mensile di fr. 3'291.–, rilevando ch’egli non ha fornito alcuna

documentazione comprovante i suoi guadagni (copia del contratto di lavoro,

certificato di salario, dichiarazione fiscale e decisione di tassazione 2023).

Esse segnalano inoltre che PI 1 è amministratore unico della società PI 3 con

sede a __________, ovverosia della sua datrice di lavoro, sicché – a loro detta

– vi è motivo di credere ch’egli sia pure azionista unico della stessa.

Chiedono pertanto che l’UE inviti l’escus­­so a produrre copia del libro degli

azionisti della società.

L’Ufficio

spiega nelle osservazioni che in seguito al ricorso ha proceduto a un’ulteriore

verifica presso la datrice di lavoro dell’e­­scusso, da cui è emerso che il suo

salario è di fr. 3'548.85 mensili, anziché di fr. 3'291.–, versati

dodici volte l’anno. L’organo esecutivo è ad ogni modo del parere che il

salario rettificato sia in linea con i dati relativi alla tassazione del 2022

di PI 1 indicati nell’applicazione informatica dell’Ufficio delle contribuzioni

di __________, secondo cui in quell’anno il suo reddito accertato era di fr. 47'751.–

annui e la sua sostanza di fr. 4'255.–. Orbene – a dire dell’UE – anche

tenendo conto del nuovo reddito, a fronte del minimo

esistenziale riveduto in fr. 3'541.25 (in luogo di fr. 3'811.25),

l’eccedenza risulterebbe estremamente esigua (fr. 7.60 mensili), tanto da

risultare impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF.

Riguardo

alle eventuali azioni detenute dall’escusso, l’UE osserva che con dichiarazione

del 30 settembre 2024 la PI 3 ha confermato che PI 1 non possiede azioni della

società, così come ha fatto con attestazione del 1° ottobre 2024 la PI 4 di __________,

che si occupa della contabilità della PI 3.

In

sede di replica spontanea, le ricorrenti contestano anche il nuo­vo calcolo,

ribadendo che manca tutta la documentazione necessaria a inquadrare

compiutamente la situazione economica del debitore. In merito alla

dichiarazione della PI 3 presumono che sia stata firmata dallo stesso escusso

in qualità di amministratore unico, ciò che non consente – a loro detta – di

considerare il suo contenuto imparziale e veritiero. Non si esprimono invece

sull’attestazione della PI 4, siccome non è stata messa a loro disposizione.

3.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso rispon­da

penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosser­­vanza del suo

dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può

limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente

indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le

sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente

emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80;

sentenza della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1).

3.2

Nel

caso in rassegna, ai fini del (nuovo) accertamento del reddito dell’escusso

dopo la presentazione del ricorso, l’Ufficio si è fonda­to sostanzialmente sul

formulario compilato a mano da un rappresentante non precisato della PI 3 il 25

settembre 2024, ove è indicato che PI 1 svolge la funzione d’“Impiegato – Gestione clienti” e percepisce

un salario netto di fr. 3'548.85 al mese, nonché sull’ulteriore

dichiarazione dell’8 ottobre 2024, ove la datrice di lavoro ha attestato che il

debitore “non percepisce nessuna Tredicesima

e nessuna gratifica”. Dall’estratto del registro di commercio della nota società si evince però che l’e­­scusso

è pure suo amministratore unico. È condivisibile pertanto il dubbio delle

insorgenti, secondo cui egli abbia sottoscritto le dichiarazioni in questione

per conto della società. In caso affermativo, tale documento potrebbe

costituire una mera allegazione di parte priva di valore probatorio. Del resto,

anche il suo contenuto desta perplessità, dal momento che nulla è menzionato a

proposito dell’attività del debitore quale amministratore unico e al compenso

ch’egli consegue in tale veste. D’altronde, neppure le informazioni assunte

attraverso il sistema informatico dell’autorità fiscale forniscono informazioni

certe sul reddito attuale dell’escus­­so. La somma ivi indicata, di fr. 47'751.–

annui secondo la tassazione riferita al 2022, pari a fr. 3'979.25 per 12

mensilità, non pare invero in linea con il salario inferiore dichiarato dalla

società, di soli fr. 3'548.85 al mese.

Alla

luce di quanto precede, emergono fondati dubbi sull’attendi­­bilità e sulla

completezza dei documenti utilizzati dall’UE per determinare il reddito di PI 1,

ciò che avrebbe dovuto spingere l’organo esecutivo a svolgere ulteriori

accertamenti per stabilire il reddito effettivo conseguito dal debitore sia in

qualità d’“impiegato” sia di amministratore unico della società, sua datrice di

lavoro. Per tali ragioni, da questo punto di vista il ricorso risulta fondato,

sicché s’impone di retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda ad altri

approfondimenti di cui si dirà meglio più avanti (sotto, consid. 8.1).

3.3

In

merito alle azioni della PI 3 detenute eventualmente da PI 1, la dichiarazione

rilasciata in pro-posito dalla società potrebbe pure essere stata firmata dall’escus­­so

nella sua veste di amministratore unico, motivo per cui anch’es­­sa potrebbe

essere considerata come un’allegazione di parte. Agli atti è però presente

anche l’attestazione 1° ottobre 2024 della fiduciaria PI 4, la quale ha

dichiarato che “così come richiestoci,

confermiamo che il Signor PI 1, __________, non figura e non è mai figurato nei

seguenti registri: 1) nel libro delle azioni, 2) nel registro degli aventi

economicamente diritto della società PI 3”. Ora, non vi sono fondati

motivi per dubitare della veridicità di siffatta dichiarazione e le ricorrenti

non forniscono controindicazioni al riguardo, sicché non pare necessario

procedere a ulteriori appuramenti. Ad ogni modo, nella sua dichiarazione la PI

3.

aveva anticipato che avreb­be inviato anche una copia del libro degli

azionisti “a breve”, ciò che non

sembra essere ancora avvenuto, agli atti non essendo presente tale documento.

Nelle sue nuove indagini (sotto, consid. 8), l’Ufficio è pertanto invitato pure

a sollecitare la PI 3 a fornire il documento in questione.

4.

Le

insorgenti si lamentano anche delle spese di locazione, facen­do valere che PI

1.

non ha prodotto il contratto di locazione né i giustificativi relativi ai

bonifici in uscita dal proprio conto corrente, ma si si è limitato a fornire

due attestazioni di ricezione di due versamenti di fr. 4'400.– ciascuno su

un conto corrente della PI 5 intestato a una certa PI 6 con la causale “Pigione da PI 1/Cantoni”. Osservano altresì che da uno scambio di e-mail agli atti sembrerebbe che l’escusso abbia concesso in

sublocazione un locale del­la propria abitazione, percependo un introito di

almeno fr. 400.– al mese, ciò che però non è stato considerato nel

calcolo del minimo d’esistenza. Secondo loro, alla luce di tali lacunosi

giustificativi, non v’è certezza circa l’importo pagato mensilmente per la

pigio­ne, la persona che provvede ai pagamenti e il conto dal quale provengono.

Esse rilevano inoltre che l’importo della pigione andrà in ogni caso suddiviso

in parti uguali tra tutte le persone che vivono nella stessa abitazione, ovvero

l’escusso, la sua compagna PI 7, il figlio maggiorenne di quest’ultima e tale PI

8.

4.1

L’UE specifica, nelle osservazioni, che il

contratto di locazione pro­dotto dall’escusso prevede una pigione

mensile di fr. 2'200.– a carico suo e della convivente PI 7. Precisa

inoltre di aver riconosciuto tale spesa sulla scorta del contratto e dei

giustificativi di pagamento limitatamente a fr. 733.–, pari alla quota del­l’escusso

di ⅓.

4.2

Nell’incarto

dell’UE figura, oltre ai giustificativi di pagamento menzionati dalle

ricorrenti, anche la prima pagina del contratto di locazione, secondo cui il

debitore e la convivente devono pagare una pigione di fr. 2'200.– mensili

a favore della locatrice PI 6. La

suddivisione eseguita dall’Ufficio, che ha considerato, oltre all’e­­scusso,

la convivente PI 7 e il figlio maggiore di lei, appare quindi in principio

corretta. Tuttavia, l’UE non pare aver effettuato

verifiche, neppure in occasione del nuovo calcolo, in me­rito alla

situazione di PI 8, persona che a mente delle insorgenti avrebbe preso in

sublocazione una camera nella stessa abitazione dietro una pigione di almeno fr. 400.–

al mese. Ebbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione

(MovPop), che questa Camera ha esaminato d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2

LEF), PI 8 risulta effettivamente vivere allo stesso indirizzo di PI 1, PI 7 e PI

9.

A fronte di tale circostanza, l’Ufficio avrebbe dovuto verificare l’esistenza

di un eventuale contratto di sublocazione. Anche su questo punto il gravame si

avvera fondato e occorre pertanto rinviare l’incarto all’organo esecutivo

affinché svolga ulteriori approfondimenti, come verrà indicato più precisamente

nel prosieguo (sotto, consid. 8.2).

5.

In merito alle “spese di trasferta fino al luogo di lavoro in

trasporto privato” e al “posteggio auto al lavoro”,

le ricorrenti si chiedono che tipo di veicolo conduce il debitore e a chi è

intestato, posto che, secondo loro, egli non sostiene alcuna spesa di leasing,

d’assicu­­razione e di tassa di circolazione.

5.1

È principio giurisprudenziale e dottrinale

indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile

rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene

dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare

perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93

LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Se invece, per lo

stesso scopo, si può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di

trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non

siano rimborsate da terzi, come il datore di lavoro, l’assicurazione, ecc.

(sentenza della CEF 15.2024.6 del 4 luglio 2024, consid. 3.1).

5.2

Va

dato atto alle insorgenti che né l’atto impugnato né le osservazioni dell’UE

forniscono ragguagli riguardo ad accertamenti svolti su eventuali veicoli

intestati all’escusso presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e sul

modello d’automobile ch’egli conduce per recarsi al lavoro. Anche nel nuovo

calcolo non vi sono indicazioni in proposito (v. verbale interno delle

operazioni di pignora-mento dell’8 ottobre 2024 agli atti). Manca pure la prova

del pagamento effettivo del “parcheggio

auto al lavoro” di fr. 80.–. Va inoltre rilevato

d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che nei conteggi di stipendio di

luglio e settembre 2024, prodotti dalla PI 3 insieme al formulario inerente al

reddito di PI 1 compilato e sottoscritto il 25 settembre 2024, risulta che

oltre al salario di fr. 4'250.– lordi egli percepisce un contributo fisso

di fr. 477.15 lordi al mese definito come “Parte privata vettura di servizio”. Sorge dunque spontaneo il dubbio che per recarsi al lavoro (o per

lavorare) l’escusso utilizzi non il proprio veicolo privato, ma una vettura

aziendale, e che la sua datrice di lavoro gli rimborsi almeno una parte delle

spese sostenute (che curiosamente viene poi dedotta dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro”), L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento in proposito, motivo per

cui anche al riguardo il ricorso si rivela fondato. Nella determinazione del

nuovo minimo d’esistenza l’UE dovrà pure occuparsi di tale aspetto (sotto,

consid. 8.3).

6.

Le

ricorrenti si dolgono altresì delle spese dentistiche ammesse per fr. 141.–,

rilevando che non è dato di sapere se sono state pagate in contanti o mediante

bonifico bancario né da chi.

6.1

Da

parte sua, l’UE premette che l’escusso ha presentato un preventivo allestito il

1° febbraio 2024 dallo studio dentistico PI 2, che prevede prestazioni per un

totale di fr. 6'650.–. Osserva poi che

nel computo sono stati considerati unicamente fr. 141.– al mese,

corrispondenti agli acconti che il debitore ha pagato nei pri­mi nove mesi del

2024, come risulta dai giustificativi da lui prodotti.

6.2

Ora,

emerge dagli atti che l’escusso ha effettivamente prodotto il preventivo in

questione, nonché tre ricevute di pagamento che lo studio dentistico ha

rilasciato a suo favore, e più precisamente una del 12 febbraio 2024 per fr. 270.–,

un’altra del 16 febbraio 2024 per fr. 500.– e un’ultima dell’11 aprile

2024.

pure per fr. 500.–, assommanti a fr. 1'270.– complessivi, vale a

dire fr. 141.– arrotondati per 9 mesi, come indicato dall’Ufficio. Stante

l’identità delle date di ricevuta e di pagamento, i pagamenti risultano

effettuati a contanti dal destinatario della ricevuta, ossia da PI 1. I dubbi

insinuati dalle ricorrenti sono quindi privi di fondamento.

7.

RI

1.

e RI 2 sostengono in aggiunta che le

fatture prodotte dall’escusso a giustificazione dei costi variabili di fr. 540.–

per l’olio combustibile non dimostrano un esborso mensile di tale entità,

siccome non indicano a quale periodo fanno riferimento. Rimarcano inoltre che

il debitore neppure ha fornito la prova del pagamento di questa somma mediante

contanti e/o bonifico bancario, fermo

restando che – a loro parere – tale costo, come il canone di locazione, andrà

in ogni caso ripartito tra quattro persone.

7.1

L’UE

osserva dal canto suo che i costi per la fornitura di olio combustibile sono

supportati dalle fatture prodotte dall’escusso e riferite a un periodo di 6

mesi per complessivi fr. 3'290.90. Ammette però di aver computato per

errore nel primo calcolo fr. 540.– anziché la metà (fr. 270.–) a

carico di PI 1.

7.2

Ora,

a prescindere dall’apparente incongruenza consistente nel computare nel minimo

vitale dell’escusso solo un terzo delle pigioni, ma la metà

dei costi di riscaldamento, va ricordato che nel calcolo

possono essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento effettivo e regolare

è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.), condizione che nel caso

concreto non si è realizzata, le due fatture (del 29 dicembre 2023 e 4 marzo

2024) della PI 10, __________, prodotte dal debitore, non comprovandone da sole

l’effettivo pagamento. Il ricorso risulta quindi fondato anche da questo punto

di vista, l’UE avendo sbagliato a considerare tali costi nel minimo d’esistenza.

Dal momento che l’incarto viene retrocesso per procedere in particolare a

ulteriori indagini riguardo alla posizione di PI 8 (sopra, consid. 4.2), l’Ufficio

ter­rà dunque conto delle nuove risultanze anche per stabilire la corretta

ripartizione delle spese di olio combustibile, previa verifica del loro

effettivo pagamento attraverso giustificativi (ricevute di pagamento e/o

estratti bancari o postali).

8.

Per

le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso (sopra consid.

3.2, 3.3, 4.2, 5.2 e 7.2) la decisione impugnata va annullata e l’incarto

retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli accertamenti dettagliatamente

indicati nei seguenti considerandi.

8.1

L’organo

esecutivo interrogherà dapprima nuovamente l’escusso, chiedendogli se, oltre al

salario per la sua attività d’“Impiegato

– Gestione clienti”, egli percepisce indennità per la

sua funzione di amministratore unico della PI 3, e se sì a quanto ammonta la

retribuzione. Gli domanderà anche di fornire l’identità del firmatario delle

dichiarazioni della società del 25 settembre e 8 ottobre

2024.

agli atti (sopra ad 3.2) e, se le ha sottoscritte lui, d’indicare un

dipendente o azionista della società che possa confermarle. Gli chiederà

inoltre di spiegare la differenza tra il salario indicato nella dichiarazione

fiscale del 2022 e quello risultante dai conteggi da luglio a settembre 2024.

Si farà infine consegnare l’e­­ventuale contratto di lavoro scritto.

8.2

L’UE porrà inoltre al debitore domande puntuali

sulla convivenza di PI 8 nella sua stessa abitazione e verificherà in par­ticolare

se costui gli paga una pigione mensile ed eventuali spese accessorie per la

sublocazione di una camera, facendosi consegnare l’eventuale contratto di

sublocazione scritto e gli estratti del conto bancario o postale in cui

sono versate le pigioni o copia delle ricevute di pagamento rilasciate al

subconduttore. In caso di bisogno, rivolgerà le stesse domande direttamente a PI

8.

in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF. L’Ufficio terrà dunque conto delle risultanze

dei propri accertamenti e, se del caso, aumenterà il reddito del debitore o

procederà a una ripartizione diversa (verosimilmente per quattro persone) delle

spese di locazione e dei costi per l’olio combustibile, previa verifica

mediante documenti giustificativi (ricevute di pagamento, estratti bancari o

postali) del loro effettivo pagamento.

8.3

L’Ufficio

verificherà altresì il motivo per cui la PI 3

versa mensilmente all’escusso, insieme allo stipendio, un com­penso di fr. 477.15

definito come “Parte privata vettura di

servizio”, poi dedotto dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro, che

tipo di veicolo egli utilizza per recarsi al lavoro e/o per lavorare e a chi è

intestato. In base all’esito delle sue indagini, l’UE stabilirà se PI 1 ha l’assoluta

necessità di recarsi al lavoro e/o di lavorare con la vettura in questione

anziché servirsi dei mezzi pubblici e se si assume effettivamente spese

assolutamente indispensabili, non coperte dalla datrice di lavoro, da computare

nel minimo esistenziale.

8.4

L’UE

solleciterà infine la PI 3 a farsi consegnare una copia del libro dei suoi

azionisti (sopra, consid. 4.3), come da essa preannunciato nella dichiarazione

scritta del 30 settembre 2024.

8.5

Svolte le nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di

fatto, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento, stabilirà

nuovamente il minimo d’esistenza di PI 1 e procederà al pignoramento di

eventuali altri beni pignorabili.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

10.

L’ammissione

al gratuito patrocinio – di cui le ricorrenti chiedono il beneficio – è

disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC, per il rinvio degli art. 20a

cpv. 3 LEF e 13 della legge cantonale sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300). La

designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza

del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC),

all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato

(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del

21.

agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il

diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di

ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal

principio del­l’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale

necessaria, potendosi ciononostante rivelare indispensabile allorquando il caso

o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse

conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenze della

CEF 15.2024.48, pag. 2, e 15.2022.140 del 24 aprile 2023, consid. 3 e

riferimenti citati).

10.1

Nella

fattispecie, il presupposto della necessità oggettiva di patrocinio riesce

realizzato stante la particolare incisività del provvedimento impugnato sull’esistenza

delle ricorrenti, in particolare della figlia minore, che insieme alla madre ha

tentato senza successo d’incassare nei confronti del padre pretese per

contributi alimentari arretrati dal 2008 al 2021, e tenuto conto che le

questioni da risolvere nel caso concreto

erano numerose e almeno in parte com­plesse (come si evince dalle

dettagliate istruzioni date all’UE nel consid. 8) per persone che, come le

insorgenti, non risultano fruire di specifiche conoscenze giuridiche in materia

di diritto esecutivo.

L’indigenza

delle richiedenti è d’altronde pacifica, le loro entrate essendo limitate a

prestazioni assistenziali di fr. 1'944.– al mese a fronte di spese d’abitazione, comprensive di spese accessorie, che da sole ammontano a fr. 1'555.– (doc.

M).

Infine,

il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza possibilità di successo al momento

in cui è stato inoltrato, tanto che l’impugnativa è stata parzialmente accolta e l’incarto viene retrocesso

all’Ufficio per svolgere in gran parte gli accertamenti sulla situazione

patrimoniale del debitore richiesti dalle ricorrenti. Alla luce di tali

considerazioni, la domanda di gratuito patrocinio merita accoglimen­to.

10.2

La

patrocinatrice di RI 1 e RI 2 va dunque invitata a presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue presta­zioni

inerenti al ricorso, onde procedere alla sua tassazione conformemente al

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar; RL 178.310).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e l’incarto retrocesso alla sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi da

8.1

a 8.5.

2.

È

concesso a RI 1 e RI 2 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti

compiuti in loro favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso. All’avv. PA 1 è assegnato

un termine di dieci giorni per presentare a questa Camera la nota dettagliata

delle sue prestazioni inerenti al ricorso.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.