15.2024.96
Istanza di nuova stima presentata dopo una prima domanda già accolta, ma in virtù della quale l’istante non aveva versato l’anticipo delle spese peritali. Ricorso per ritardata giustizia. Temerarietà
13 novembre 2024Italiano11 min
i valori di stima attribuiti dall’UE in particolare ai fondi di __________Gu__________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.96
Lugano
13 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza di nuova stima e sul ricorso
presentati il 12 settembre 2024 da
RI 1
nelle diverse esecuzioni delle sedi di Bellinzona,
Locarno e Biasca dell’Ufficio di esecuzione promosse nei suoi confronti da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona e
dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Bellinzona)
Canton de Vaud, Losanna
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
Cassa cantonale di
compensazione AVS,
Bellinzona
PI 12,
PI 3, __________
PI 4,
(ora PI 5, )
PI 6,
PI 7,
Comunione dei comproprietari per
piani del condominio
PI 8, __________
PI 9,
PI 10,
PI 11,
ritenuto
in
fatto:
A. Nelle diverse esecuzioni promosse dai summenzionati creditori nei
confronti di RI 1, il 13 e 29 gennaio, il 12 febbraio e il 16 agosto 2016, il
29 novembre 2019, il 15 aprile 2020, il 27 gennaio e il 20 maggio 2021, il 10
gennaio e il 15 settembre 2022 e il 6 marzo 2023 le sedi di Bellinzona, Locarno
e Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
hanno pignorato in particolare i seguenti immobili di proprietà dell’escusso:
- le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________,
__________, __________, __________ e __________ della particella n. __________
RFD di __________Gu__________;
- le PPP __________ e __________ del fondo
n. __________ RFD di Go__________;
- la particella n. __________ RFD di M__________;
B. Pervenute
le domande di realizzazione di diversi escutenti, la sede di Locarno ha
incaricato alcuni periti di allestire le perizie estimative dei predetti fondi,
le quali hanno dato il seguente esito:
Perito
Oggetto
Valutazione
Arch. Diego Guidotti
Le citate PPP della particella di __________Gu__________
fr. 1'600'000.–
Arch. Aldo Rampazzi
Le citate PPP del fondo di Go__________;
fr. 1'853'000.–
Arch. Aldo Rampazzi
La citata particella di M__________.
fr. 4'200'659.–
C. Con
istanze del 17 marzo e del 12 aprile 2023 RI 1 aveva chiesto a questa Camera l’espletamento
di nuove perizie estimative segnatamente dei fondi in questione, nonché l’ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese
delle nuove stime peritali.
D. Mediante
sentenza del 19 giugno 2023 (inc. 15.2023.23) la Camera ha respinto la domanda
di assistenza giudiziaria e accolto le istanze di nuova stima, invitando RI 1 a
versare entro dieci giorni sul conto corrente del Tribunale d’appello un
anticipo delle presumibili spese peritali di complessivi fr. 27'060.–, com-prensivo
anche di quelle riferite agli immobili di __________Gu__________, Go__________
e M__________. La Camera ha pure reso attento l’istante che in difetto di
tempestivo versamento dell’anticipo il valore presumibile dei fondi stabilito
dall’UE sarebbe divenuto definitivo. Entro il termine assegnatogli, RI 1 non ha
versato la somma richiesta.
E. Il
6 settembre 2024 la sede di Locarno dell’UE ha pubblicato sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale l’avviso d’incanto dei
citati fondi per il 19 novembre 2024.
F. Con
istanza e ricorso del 12 settembre 2024 RI 1 chiede, in via principale, che sia
esperita una nuova perizia estimativa dei fondi e che gli sia concesso il
beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per
le nuove stime peritali e, in via subordinata, che sia fatto ordine all’UE di
provvedere d’ufficio all’elaborazione di nuove stime degli stessi immobili. L’insorgente
postula altresì la concessione dell’effetto sospensivo.
G. Tramite
osservazioni del 10 ottobre 2024 la sede di Locarno dell’UE si oppone al
conferimento dell’effetto sospensivo e domanda alla Camera di non procedere all’istruttoria,
dichiarando l’istanza e il ricorso irricevibili.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione in via di pignoramento, la stima dei fondi
può avvenire in due momenti distinti: una prima volta in occasione del
pignoramento del fondo (art. 97 cpv. 1 LEF e art. 9 del Regolamento concernente
la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]) e una seconda volta con il
deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF) con menzione nell’avviso d’incanto
(art. 138 LEF e 29 cpv. 2 RFF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF e 30 cpv.
1 RFF). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno è invece prevista, di
norma, una sola stima (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 16 ad art. 155 LEF), dopo la
presentazione della domanda di realizzazione (art. 155 cpv. 1 LEF), con
menzione nella pubblicazione dell’avviso d’incanto e negli avvisi speciali
(art. 97 cpv. 2, 138, 139 LEF e 9 RFF per il rinvio degli art. 155 LEF e 99 RFF). Che l’ufficio confermi la
stima fatta in occasione dell’esecuzione del pignoramento o che proceda a una
(nuova) seconda stima, gl’interessati possono richiedere dall’autorità
di vigilanza cantonale una nuova stima a mezzo di periti (art. 30 cpv. 1, 3°
periodo RFF; DTF 60 III 190) entro dieci giorni dalla comunicazione della stima
e previo deposito delle spese occorrenti (art. 9 cpv. 2 RFF), qualunque sia
stata la loro posizione nei confronti della stima eseguita al momento del
pignoramento (DTF 122 III 338 consid. 3; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG
I, 3a ed. 2021, n. 138 ad art. 140 LEF; Gilliéron, op. cit.,
n. 177 ad art. 140). In entrambi i tipi di procedure poi, sempre che
vertano su beni immobili, l’ufficio può ancora procedere a una revisione della
stima dopo l’appuramento dell’elenco oneri (art. 44 RFF, cui rinvia l’art. 102
RFF), qualora abbia elementi per ritenere che la stessa non sia più idonea
(sentenza della CEF 15.2014.23 del 15 maggio 2014, consid. 3 e rinvii); anche
in questa ipotesi gl’interessati possono chiedere una nuova stima a mezzo di
periti alle condizioni dell’art. 9 cpv. 2 RFF (art. 44, 3° periodo RFF; Gilliéron, op. cit., n. 179 ad art. 140).
Non sono ammesse ulteriori richieste di nuova stima (DTF 122 III 135 consid.
2).
In
linea di massima, la richiesta di una nuova stima a mezzo di periti non dev’essere particolarmente motivata (Zopfi in: Commentaire ORFI, 2012,
n. 8 ad art. 9 RFF; Feuz, op.
cit., n. 137 i.f. ad art. 140;
sentenza della CEF 15.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 1; contra: Gilliéron,
op. cit., n. 180 ad art. 140). Se persegue manifestamente
lo scopo di ritardare indebitamente la richiesta potrebbe essere tenuta per
abusiva (art. 2 cpv. 2 CC per analogia).
1.1 Nel
caso in rassegna, ricevute le domande di realizzazione di diversi escutenti, l’UE
ha già proceduto a stabilire la stima dei noti fondi in vista della loro
realizzazione in base a perizie estimative rilasciate nel 2022 (in aprile per le
PPP di Gu__________, in luglio per il fondo di Minusio e in ottobre per le PPP
di Go__________). Le richieste del 27 marzo e del 12 aprile 2023 con cui l’escusso
ha chiesto l’esperimento di una nuova, seconda, stima a mezzo di periti è stata
accolta dalla Camera con decisione del 19 giugno 2023 (citata
15.2023.23), che gli ha assegnato un termine di dieci giorni per
versare l’anticipo delle presumibili spese peritali (di complessivi fr. 27'060.–).
RI 1 non ha però dato seguito all’invito, sicché, come stabilito nella stessa decisione,
Fatti
i valori di stima attribuiti dall’UE in particolare ai fondi di __________Gu__________,
Go__________ e M__________ sono diventati definitivi.
1.2 Ciò
posto, RI 1 non ha il diritto all’esperimento di una nuova seconda stima a
mezzo di periti, avendoci già rinunciato nel giugno del 2023. A scanso di
equivoci, occorre precisare che la stima stabilita dall’UE nel 2022 è quella
prevista dall’art. 140 cpv. 3 LEF in vista della realizzazione, che va effettuata
dopo la presentazione della domanda di realizzazione (art. 155 cpv. 1
LEF per analogia; Kuhn, op. cit.,
n. 3 ad art. 30) e comunicata agl’interessati con l’avviso d’incanto (sopra
consid. 1). Nel caso di specie, la
comunicazione è avvenuta prima ad esplicita richiesta dell’escusso, ma
ciò non gli dà diritto a un’altra richiesta. D’altronde, che siano passati più
di due anni dall’allestimento delle perizie non è un motivo che per legge
obbliga l’ufficio d’esecuzione a ordinare nuove perizie, specie perché la
protrazione delle procedure di realizzazione è in parte addebitabile ai ricorsi
al limite del temerario presentati da RI 1 (inc. 15.2023.100 e 15.2023.28). Per tali ragioni, l’istanza s’avvera irricevibile e la richiesta di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo
delle spese per le nuove stime peritali senza oggetto.
2. RI
1 chiede che l’istanza venga, in subordine, trattata quale ricorso per
ritardata giustizia giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF contro l’inerzia dell’UE nell’approntare
d’ufficio delle nuove stime. Egli è invero del parere che le attuali stime, che
risalgono a oltre due anni fa, siano troppo datate. In proposito, reputa che a
fronte del considerevole tempo trascorso e dell’ulteriore crescita del mercato
immobiliare tutt’altro che trascurabile l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere a
ridosso dell’incanto all’espletamento di una nuova stima, rivedendo quella
precedente. In quest’ottica, il ricorrente ritiene che la stima del fondo di M__________
potrebbe essersi a oggi accresciuta e sfiorare i fr. 5'000'000.–, mentre
quelle relative ai fondi di __________Gu__________ e Go__________ circa i fr. 2'000'000.–
ciascuno.
2.1 Come
appena esposto, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a determinare la stima dei fondi
pignorati solo due volte, al momento del pignoramento e dopo la presentazione
della domanda di realizzazione, fatta salva un’eventuale
revisione della stima al termine della procedura di appuramento dell’elenco
degli oneri qualora il valore dei fondi abbia subito modifiche segnatamente in
seguito all’eliminazione di aggravi (art. 44 RFF), ipotesi prematura nel caso
in esame. L’UE non era pertanto tenuto a esperire nuove perizie, sicché
il ricorso per ritardata giustizia va respinto.
2.2 Per
abbondanza, va rilevato che il ricorrente non specifica circostanze
verificatesi dopo l’allestimento dei referti peritali che esigerebbero la loro
modifica o l’espletamento di nuove perizie, se non, genericamente, “il considerevole lasso di tempo trascorso” e “il noto andamento attuale del mercato immobiliare”, senza quantificare e sostanziare con
riferimenti oggettivi le sue allegazioni. Ora, l’indice svizzero dei prezzi
degli immobili residenziali (IMPI) calcolato dall’Ufficio federale della
statistica è cresciuto in media nazionale tra il secondo trimestre del 2022 e
il terzo del 2024 di circa il 4% (www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/prezzi-immobili.assetdetail.
33166426.html), valore che
rientra nel margine d’incertezza di cui già tengono conto le perizie e che
risulta in ogni caso molto inferiore a quanto ipotizzato
dal ricorrente, il quale quantifica il rialzo complessivo del valore dei fondi
in fr. 1'350'000.–, pari a oltre il 17% delle stime del 2022, di fr. 7'653'659.–. Le motivazioni di RI 1 sono d’altronde manifestamente contraddittorie rispetto a quanto argomentato nelle
precedenti istanze di nuova stima, ove egli affermava che le valutazioni
peritali dei fondi in questione “sono
eccessive rispetto al loro valore reale” (v. citata
15.2023.23, consid. 3.1.2), mentre ora sarebbero inferiori. Viene pertanto
spontaneo il dubbio che il ricorso abbia un intento essenzialmente dilatorio.
3. Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo risulta senza oggetto e non è inoltre necessario notificare agli
escutenti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di nuova stima è irricevibile.
Considerandi
2.
La
domanda di assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo
delle spese per le nuove stime peritali è senza oggetto.
3.
Il
ricorso è respinto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.