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Decisione

15.2024.97

Ricorso contro il verbale di sequestro. Sequestro di “merce presente nei negozi (locali e magazzini)” dell’escusso. Significato in concreto. Interpretazione secondo il principio dell’affidamento

6 dicembre 2024Italiano7 min

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutta la merce dell’escussa presente nei

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.97

Lugano

6 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 agosto 2024 dell’

RI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 19

agosto nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

istanza del 13 agosto 2024 diretta contro l’RI 1, PI 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutta la merce dell’escussa presente nei

negozi (locali e magazzini) denominati “Viva” in via N__________ 62, via P__________ 14 e via P__________ 19, 6__________ L__________;

tutto il denaro contante dell’escussa presente nei [citati] negozi […];

ogni avere dell’escussa presso __________, __________ e succursali”. PI 1 ha indicato,

quale titolo del credito, una sentenza del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, nonché una sentenza emessa dal Tribunale d’appello sul ricorso

interposto contro la prima e, quale causa del sequestro, il possesso di un

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

B. Il

Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto

dello stesso 13 agosto 2024, che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha eseguito il giorno dopo. Nel relativo verbale (n. __________), emesso

il 19 agosto 2024, l’UE ha elencato beni in 111 posizioni, tra cui le n. 2-41

(di cui non è qui necessario dettagliare la composizione), 50-53 (“2 divani in stoffa ro­sa; 2 puff di colore grigio; 6

scaffalature con ripiani in vetro e 9 cassettoni”), 55-62 (“1 cassa registratrice marca Asus; 1 tablet marca

Samsung; 1 stampante per scontrini marca Axon; 6 banchi ricezio­ne/esposizione

con pianale in vetro; 1 manichino; 4 espositori diversi; 1 specchio; 1 impianto

luci), 67

(1 aspirapolvere

marca Intertronic”), 69-71 (“2

apparecchi per regolazione scarpe; scaffalature in legno a ripiani diverse

misure; 4 scalette in alluminio”) e 73-87 (“un montacarichi; 1 tavolo in legno con 2 sedie; 1

macchina per caffè marca Dolcegusto; 4 manichini; 2 scaffalature in alluminio

con ripiani; 2 vetrine con ripiani in vetro; 4 scrivanie in legno; 4 sedie con

rotelle; 3 PC fissi marca Apple, AOL e Acer; 1 stampante professionale marca

Toshiba; 4 librerie in legno; 1 stampante per etichette marca Zebra; 1

cassettiera marrone; 1 espositore; materiale vario di cancelleria”).

C. Con

ricorso del 29 agosto 2024, l’RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,

chiedendo il dissequestro dei beni di cui alle posizioni n. 24-38, 50-53, 69-71

e 73-87.

D. Con

osservazioni del 12 settembre 2024, PI 1 si rimette al giudizio della Camera,

come fa anche l’UE nelle sue del 20 settembre.

E. Nel

frattempo, il 13 settembre 2024 l’Ufficio ha dissequestrato i beni di cui alle

posizioni n. 2-41, giacché i restanti erano comunque sufficienti a garantire il

credito alla base del sequestro (art. 97 cpv. 2 richiamato dall’art. 275 LEF) e,

il 19 settembre, ha dissequestrato i beni di cui alle posizioni n. 81, 84 e 85

contro il deposito di una somma equivalente al loro valore di stima (art. 277 LEF).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 agosto 2024 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, l’RI 1 lamenta che l’UE ha sequestrato anche i beni di cui alle

posizioni n. 24-38, 50-53, 69-71 e 73-87, benché essi non siano contemplati nel

decreto di sequestro. Rileva infatti che il creditore ha chiesto il sequestro

di “’tutta la merce di vendita

esposta e nei magazzini […]

la merce si compone di scarpe e pelletteria’”. Fa

notare che del resto il significato di “merce” è “’qualunque bene economico mobile destinato alla vendita’” (secondo il vocabolario della Garzanti). Chiede

pertanto il dissequestro dei beni appena menzionati. PI 1

si rimette al prudente giudizio della Camera.

3.

Poiché

i beni di cui alle posizioni n. 2-41, 81, 84 e 85 sono stati nel frattempo

dissequestrati, il ricorso è diventato senza oggetto riguardo agli stessi.

Conserva invece un interesse riguardo ai beni di cui alle posizioni n. 50-53,

55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87.

4.

Ciò

posto, come correttamente rilevato dall’RI 1, senza essere contraddetto da PI 1,

quest’ultimo ha chiesto il sequestro di “tutta la merce di vendita esposta e nei magazzini”, precisando ch’essa “si compone di scarpe e pelletteria” (istanza, n. 6, pag. 5). Anche se la parola “merce” può avere, secondo

il contesto, un senso più ampio di quello indicato dal vocabolario della Garzanti (ad

esempio il Sabatini/Coletti la definisce come “qualsiasi prodotto o bene

economico mobile che può essere oggetto di scambio”), nella fattispecie l’istante l’ha limitato alla

merce destinata alla vendita e il Pretore ha secondo ogni evidenza ordinato il

sequestro del tipo di merce indicato dall’istante, siccome nell’ordinanza ha

ripreso pari pari l’oggetto menzionato sulla prima pagina dell’istanza (“Tutta la merce presente

nei negozi (locali e magazzini) denominati ‘__________’”). Del resto, gli atti

processuali delle parti devono essere interpretati in modo oggettivo, dando

loro il senso che i destinatari, compreso il giudice, potevano e dovevano

ragionevolmente, in applicazione delle regole della buona fede (art. 52

CPC), attribuire ai medesimi (cosiddetto

principio dell’affidamento; tra altre: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15

maggio 2017 consid. 4.2). Ora, secondo il principio dell’affidamento,

l’UE non poteva non intendere che la “merce” indicata nella decisione di

sequestro, che non poteva aggiudicare all’istante più o altro di quanto da lui

richiesto (art. 58 cpv. 1 CPC), si riferisce soltanto a quella in vendita e,

dunque, non ai beni di cui alle posizioni n. 50-53,

55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87. Fondato, il ricorso va pertanto accolto

e il verbale di sequestro riformato, nel senso dello stralcio dei suddetti beni

dal verbale di sequestro.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è accolto

e di conseguenza il verbale di sequestro è riformato nel senso che ne sono

depennati i beni di cui alle posizioni n. 50-53, 55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________

__________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.