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Decisione

15.2024.99

Ricorso contro il diniego di una (seconda) proroga del termine per pagare il prezzo di aggiudicazione

5 marzo 2025Italiano13 min

__________-__________, di cui sono comproprietari PI 4 (quota “A”), PI 5 (quota “B”) e PI 1

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.99

Lugano

5 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 25 settembre 2024 della

RI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il diniego di una proroga del termine per il

pagare il prezzo di aggiudicazione nell’esecuzione n. __________ in via di

realizzazione del pegno promossa nei confronti di

PI 1, __________

dalla PI

2, __________

procedimento che interessa anche i creditori

pignoratizi

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

e i terzi comproprietari dei pegni

PI 4, IT – __________ (__________)

PI 5, __________ (__________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal

17 novembre 2014, a garanzia di crediti per fr. 3'200'000.– complessivi

oltre agl’interessi del 10%, la PI 2 (in seguito: __________) è iscritta come

titolare di cinque cartelle ipotecarie registrali gravanti le unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________1, __________2, __________3, __________4

e __________5 del fondo n. __________ RFD

__________-__________, di cui sono comproprietari PI 4 (quota “A”), PI 5 (quota “B”) e PI 1

(quota “C”) ognuno per un terzo.

Sulle medesime cinque PPP, nonché sulla n. __________0 (anch’essa

appartenente ai medesimi comproprietari), sono iscritte sei ipoteche legali a

favore della PI 3 a garanzia di crediti per complessivi fr. 75'000.– oltre

agl’interessi del 5%.

B. Nel

procedimento penale avviato nei confronti d’__________, PI 4, PI 5, __________,

__________, __________ e __________, il 9 ottobre 2015 il Tribunale penale

cantonale (TPC) ha fatto menzionare un blocco del Registro fondiario sulle

quote “A” e “B” di tutte e sei le PPP.

C. Nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione del pegno gravante sulle PPP n. __________1-__________5,

promossa nei confronti di PI 1 dalla PI 2, il 7 marzo 2024 la sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

aggiudicato alla RI 1 le cinque PPP n. __________1-__________5 al prezzo

di 2'402'000.–. L’ag­giudicatario ha

versato seduta stante fr. 185'000.– complessivi qua­le acconto sul

prezzo e garanzia delle tasse e delle spese d’iscri­zione nel Registro

fondiario. Il 12 marzo 2024, l’UE ha assegnato all’aggiudicataria un termine di

trenta giorni per versare il saldo del prezzo di aggiudicazione (fr. 2'232'000.–),

nonché uno di dieci per adire l’autorità di prima istanza LAFE (Legge federale sull’acquisto

di fondi da parte di persone all’estero), onde accertare se la società fosse

soggetta alla relativa autorizzazione.

D. Il

15 marzo 2024, la RI 1 ha chiesto una proroga del termine per versare il saldo,

motivandolo con il fatto che la Banca __________ non le avrebbe concesso il

finanziamento necessario finché l’autorità di prima istanza LAFE non si fosse

pronunciata. Con provvedimento del 22 marzo, l’UE ha assegnato a tutti gl’interessati

un termine di dieci giorni per acconsentire od opporsi a una proroga di “30 giorni dall’ottenimento dell’autorizza­zione

LAFE, ma non oltre il 30.09.2024”, precisando che il “termine è

inderogabile”,

che il silenzio sarebbe valso consenso e che in ogni caso

l’aggiudicataria, oltreché il saldo, su di esso avrebbe dovuto pagare anche un

interesse di mora del 5% dal 7 marzo 2024. Tutti sono rimasti silenti.

E. Il

29 marzo 2024, il TPC ha autorizzato la radiazione del blocco a Registro

fondiario sulla quota “A” della PPP n. __________0 e, “qualora necessario” anche sulla

quota “C” diPI 1 delle altre cinque PPP, come pure ordinato all’Ufficio di

versare, su un conto del Tribunale d’appello,

l’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione della quota “A” dopo

il pagamento dei crediti da essa garantiti e delle spese di procedura.

F. Nell’esecuzione

n. __________ in via di pignoramento della sede di Lugano dell’UE, promossa nei

confronti di PI 4 dallo Stato del Cantone Ticino, il 4 aprile 2024 l’Ufficio ha

aggiudicato alla RI 1 la quota “A” della PPP n. __________0. Né il trapasso, né la cancellazione del blocco RF sono ancora

stati iscritti nel libro mastro.

G. Su istanza della RI 1 volta alla radiazione del

bloc­co a Registro fondiario sulla quota “B” della PPP n. __________0 in

vista del suo acquisto, il 22 aprile 2024 il TPC ha statuito che la radiazione

era subordinata 1) al consenso di tutti gl’interessati, compreso l’Ufficio, 2)

al pagamento dei crediti da essa garantiti e alla radiazione delle relative

ipoteche, 3) al pagamento, da parte del­l’acquirente, di tutte le spese del

notaio e dell’Ufficio del Registro fondiario e 4) al versamento, su un conto

del Tribunale d’appello, dell’eventuale eccedenza dopo il pagamento delle spese

di procedura.

H. Il

9 settembre 2024, la RI 1 ha informato l’UE che la procedura LAFE era sospesa,

giacché non aveva potuto fornire la documentazione relativa al finanziamento, che

la Banca __________ non le avrebbe concesso finché non avesse acquistato la

quota “B” della PPP n. __________0. Ha pure informato di aver intavolato

trattative per l’acquisto della stessa per fr. 17'500.–. Ha pertanto chiesto

il consenso all’acquisto e una proroga del termine per pagare il saldo fino al

31 dicembre 2024 “con la

possibilità di un’ulte­riore proroga fino all’incanto o fino all’autorizzazione

alla vendita per trattative private”. Con

provvedimento del 12 settembre, l’Ufficio ha respinto la richiesta, spiegando

che la (prima) proroga era inderogabile, e, circa il consenso all’acquisto, ha

rinviato l’aggiudicataria alla sede di Bellinzona dell’Ufficio, competente per

territorio.

I. Con

ricorso del 25 settembre 2024, la RI 1 si aggrava contro il provvedimento, chiedendone

in via principale la riforma, nel senso della concessione di una proroga fino

all’incanto e/o all’acquisto a trattative

private della quota “B” della PPP n. __________0 e, in via subordinata,

la concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2024, in entrambi i casi

protestate spese, tasse e ripetibili.

L. Con

osservazioni del 30 ottobre 2024, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur

ritenendo corretto il provvedimento impugnato. Nessuno degl’interessati ha

presentato osservazioni.

M. Quello

stesso giorno, la RI 1 ha trasmesso all’Uf­­ficio una bozza di rogito per l’acquisto

della quota “B”, redatto dalla propria patrocinatrice, informandolo che l’avrebbe

firmato “idealmente la

settimana prossima”.

N. Il

28 novembre 2024, il TPC ha comunicato alle parti al procedimento penale e alla

RI 1 che non avrebbe potuto acconsentire alla

compravendita alle condizioni indicate nella boz­za notarile della patrocinatrice della società, visto il dissenso della PI 2.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 12 settembre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

RI 1 dapprima riepiloga lo svolgimento dei fatti e conclude di trovarsi in un’impasse,

siccome il finanziamento del saldo del prezzo

d’aggiudicazione dipende dall’acquisto anche del­la quota “B” della PPP

n. __________0. Ricorda d’altronde che il termine per il pagamento del prezzo

di aggiudicazione può essere prorogato se tutti gl’interessati vi acconsentono,

anche solo implicitamente, e sostiene che secondo il Tribunale federale una

proroga è legittima, se l’aggiudicatario “agisce con diligenza e dimostra di avere la reale

volontà di adempiere entro un termine ragionevole”; al

riguardo, scrive che non le risultano opposizioni alla sua richiesta di proroga

del 9 settembre 2024 e ch’essa è in grado di pagare il prezzo, giacché l’impossibilità

di acquistare la quota “B” “rappresenta

un ostacolo momentaneo ma risolvibile, dato che sono già in corso trattative

concrete per il suo acquisto e che la ricorrente parteciperà agli incanti della

quota mancante”. La ricorrente rileva poi che secondo

la giurisprudenza circostanze straordinarie, non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario,

possono giustificare una proroga e che in concreto l’impossibilità di rispettare

il termine di pagamento è dovuta a circostanze – numerose autorità e persone

coinvolte – che non dipendono da lei. Giudica nell’interesse dei creditori

prorogare detto termine, giacché “qualsiasi

aggiudicatario delle precitate PPP [scil: le n. __________1-__________5]

si ritroverà verosimilmen­te nella [sua] medesima situazione”. Chiede pertanto in via principa­le la riforma del provvedimento impugnato nel senso della concessione di

una proroga fino all’incanto e/o all’acquisto a trattative private della quota “B”

e, in via subordinata, la concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2024.

Nelle

sue osservazioni l’UE rileva che i blocchi penali erano noti alla ricorrente,

che avrebbe dovuto discutere la questione dell’ac­quisto della quota “B” già

durante la fase di finanziamento dell’ag­giudicazione delle altre cinque PPP.

Sottolinea che l’attesa di un eventuale incanto della quota “B” prolungherebbe

la procedura di oltre un anno e che anche una vendita a trattative private

potrebbe richiedere parecchio tempo, motivo per cui reputa corretta la

decisione impugnata, pur rimettendosi al prudente giudizio della Camera.

3.

Giusta

l’art. 143 cpv. 1, 1° periodo LEF, se l’aggiudicatario di un fondo non paga il

prezzo di aggiudicazione o un’altra spesa posta a suo carico nel termine – di

sei mesi al massimo (art. 136 LEF) – stabilito nelle condizioni d’asta (art.

136.

cpv. 1, 2° periodo LEF) o dall’ufficio

d’esecuzione, quest’ultimo revoca l’aggiudicazione e or­dina

immediatamente un nuovo incanto (DTF 108 III 17 consid. 1); lo stesso vale in

caso d’inosservanza del termine prorogato (Gil­liéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 16 ad art. 143 LEF). Una diffida non è necessaria (Häusermann/Ingold-Berger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 6 ad art. 143 LEF; Schlegel/Zopfi

in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 2 ad art. 143 LEF; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 4 ad art. 143 LEF). L’ag­giudicatario

è in mora anche se vi si trova per circostanze imprevedibili e senza colpa (DTF

75.

III 11 consid. 3). Non può condizionare il pagamento all’avverarsi

di una condizione (DTF 109 III 73 consid. 2). L’art.

143.

LEF concretizza il diritto esecutivo, che mira alla realizzazione dei beni

pignorati nel minor tempo possibile (sentenza del Tribunale federale 7B.139/2002

del 25 settembre 2002, consid. 1, non riprodotta nella DTF 128 III 468). Gli

stessi princìpi si applicano nella procedura di realizzazione del pegno (art.

156.

cpv. 1 LEF).

3.1

Secondo

l’art. 63 cpv. 1, 1° periodo del Regolamento del

Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS

281.42), applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per

il rinvio dell’art. 102 RFF, l’ufficio d’esecuzione si astiene dal revocare l’aggiudicazione

e dall’ordinare un nuovo incanto se tutti gl’interessati (escusso, escutente e

creditori pignoratizi, che non sono stati completamente soddisfatti o che in

base all’elenco oneri devono essere pagati in contanti: DTF 75 III 11 consid.

3) acconsentono a una proroga. Il consenso può essere anche tacito (Häusermann/Ingold-Berger, op.

cit., n. 11 ad art. 143; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 8 ad art. 143). In

un caso in cui l’aggiudicatario aveva pagato solo nove minuti dopo l’aggiudica­zione

l’acconto che secondo le condizioni d’asta avrebbe dovuto essere pagato

immediatamente, il Tribunale federale ha statuito che l’autorità cantonale di

vigilanza aveva giustamente revocato l’aggiudicazione, ritenendo che, stante l’art.

61.

cpv. 1 RFF, un’in­terruzione dell’asta era esclusa e che non entrava i

considerazio­ne la concessione di una proroga del termine di pagamento neppure con

il consenso di tutti gl’interessati in virtù dell’art. 63 cpv. 1 RFF (DTF 130

III 133, consid. 2.3). Per la parte del prezzo per cui è stato concesso un

termine, invece, l’art. 63 cpv. 1 RFF ne autorizza la proroga con il consenso

di tutti gl’interessati (cfr. sentenza della CEF 15.2024.114 del 21

febbraio 2025 consid. 2.1.2), che contrariamente a quanto potrebbe essere

dedotto dalla DTF 130 III 133 non comprendono gli altri oblatori.

3.2

Nella fattispecie, le condizioni d’incanto stabiliscono che l’aggiudi­­catario

deve pagare entro trenta giorni dall’aggiudicazione la differenza tra il prezzo

di aggiudicazione e l’acconto di fr. 185'000.– da pagare immediatamente e

precisano che al saldo si aggiunge un interesse del 5% (pag. 4, al centro). Il

22.

marzo 2024, l’UE ha prorogato il termine fino al massimo al 30 settembre

2024.

con la condizione, risolutiva, che nessun interessato si fosse opposto al­la

proroga. Nel provvedimento impugnato, invece, l’UE ha respin­to la nuova

domanda di proroga riferendosi solo al carattere inderogabile della prima

proroga senza dare l’occasione agl’interessati di esprimersi al riguardo. Ora, l’art. 63 cpv. 1 RFF non esclude una

seconda proroga con l’accordo di tutti gl’interessati, ma, di principio, non

obbliga l’ufficio d’esecuzione a consultarli per verificare un loro assenso

alla proroga del termine. A ben vedere, la ragione di essere della norma

risulta essere una questione di opportunità. Nella fattispecie, siccome la

prima proroga è stata accettata, tacitamente, dagl’interessati, motivi appunto

di opportunità avrebbero consigliato all’UE di verificare se tale consenso

sarebbe stato confermato anche per un’ulteriore proroga. Non si può tuttavia,

come sostenuto dalla ricorrente, reputare che gl’interessati abbiano accettato

la sua richiesta di proroga non opponendosi al ricorso. Il loro silenzio può

infatti anche essere interpretato come un consenso a favore del provvedimento

impugnato.

3.3

Ciò

posto, anche se la scadenza della proroga chiesta dalla ricorrente in via

principale appare al momento alquanto incerta

in seguito al rifiuto del TPC, il 28 novembre 2024, di acconsentire alla vendita della quota “B” “alle condizioni indicate

nella bozza notarile”, incombe anzitutto agl’interessati, e non alla

Camera, decidere se è nel loro interesse accettare tale richiesta (la

conclusione subordinata essendo ormai superata). Il ricorso va pertanto accolto

parzialmente nel senso di ordinare all’UE di consultare gl’interessati sulla

richiesta di proroga del termine di pagamento fino all’incanto e/o all’acquisto

a trattative private della quota “B”, prima di decide­re se ammettere la

richiesta o invece revocare l’aggiudicazione e ordinare

immediatamente un nuovo incanto.

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso di ordinare all’Ufficio

d’esecuzione di procedere come indicato nel considerando 3.3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________,

__________;

– PI 1, __________, __________;

– PI 2, __________, __________;

– Ufficio esazione e condoni,

viale Stefano Franscini 6, Bellinzona;

– avv. PA 2, __________, __________;

– PI 4, __________, __________

(__________);

– PI 5, __________, IT – __________

(__________) (per raccomandata internazionale)

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.