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Decisione

15.2025.11

Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Assicurazione di garanzia locativa. Spese di elettricità. Risarcimento a rate di un danno di locazione auto

7 aprile 2025Italiano6 min

per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.11

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 gennaio 2025 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il

25 novembre 2024 a favore del gruppo n. 1 delle esecuzioni promosse nei

confronti della ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________ e __________)

PI 2, __________ (es. n. __________)

(rappresentato dall’RA 1, __________

PI 3, __________ (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

a favore dei creditori appena menzionati, il 25 novembre 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

determinato la quota pignorabile del salario dell’escussa RI 1 percepito dalla PI

Fatti

5 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

2'910.00

operatrice socio assistenziale

Totale

fr.

2'910.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'150.00

quota parte

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto

pubblico

fr.

77.00

Altri

fr.

60.00

lavoro faticoso

Totale

fr.

2'698.00

che

l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escus­­sa la quota

parte del salario eccedente fr. 2'698.– (indicativamen­te fr. 212.–) con

effetti immediati;

che

con ricorso del 23 gennaio 2025, RI 1 contesta in particolare il pignoramento

della sua intera tredicesima mensilità, facendo valere che le è necessaria per

pagare i premi della cassa malati, la fattura annuale della

"FirstCaution" e "altre

fatture" (AIL, rate a __________ per danno

noleggio);

che

nelle osservazioni del 3 febbraio 2025 l’UE rileva anzitutto a ragione la

tardività del ricorso, interposto il 23 gennaio 2025 quasi due mesi dopo la

ricezione della decisione di pignoramento (a dire della ricorrente il 27

novembre 2024), ma poiché il provvedimento

impugnato è potenzialmente suscettibile di ledere il suo minimo di esistenza,

ponendola in una situazione insopportabile, e potrebbe quindi essere nullo

(DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre

2021, consid. 1), occorre comunque esaminare il ricorso d’ufficio (art. 22 cpv.

1 LEF);

che

giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto

a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia;

che

per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducen­do dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le

spese di acquisizione del reddito, e detraendo poi le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.

93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale

cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che

redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle suc­cessive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF;

DTF 108 III 10 consid. 4);

che per principio giurisprudenziale consolidato possono essere con­siderate

nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);

che l’UE ha quindi correttamente escluso i premi della cassa malati dal

minimo vitale, giacché la ricorrente non aveva – e non ha tuttora – dimostrato

di averli pagati;

che

come già fatto dall’UE, occorre ricordarle al riguardo la possibilità per lei di

chiedere all’Ufficio, in virtù dell’art. 93 cpv. 4 LEF, di pagare i premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria maturati durante il pignoramento (in concreto da dicembre

2024) con le trattenute (se bastano), a

condizione di consegnargli le relative fat­ture;

che

d’altronde RI 1 non ha dimostrato neppure il pagamento, ma anzitutto il

carattere indispensabile (secondo l’art. 93 LEF) delle altre spese di cui

chiede l’inserimento nel minimo vitale;

che

il costo delle assicurazioni private usuali, quali l’assicurazione economia domestica, di responsabilità civile o di

garanzia di locazione, è compreso nel minimo di base di fr. 1'200.–

mensili (Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 4.2.1 e i rinvii)

e non può pertanto essere computato separatamente in doppio;

che pure le spese di elettricità per la luce e la

cucina sono già in­cluse nel minimo

di base (Tabella, n. I; citata 15.2023.4 del 16 mag­gio 2023 consid. 4.2.1);

che

debiti per risarcimento danni (come quello oggetto dell’accor­­do di pagamento

rateale con la __________) non rientrano nel minimo esistenziale del debitore,

siccome non sono indispensabili al suo sostentamento;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no ai

creditori e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.