15.2025.11
Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Assicurazione di garanzia locativa. Spese di elettricità. Risarcimento a rate di un danno di locazione auto
7 aprile 2025Italiano6 min
per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.11
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 gennaio 2025 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il
25 novembre 2024 a favore del gruppo n. 1 delle esecuzioni promosse nei
confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. __________ e __________)
PI 2, __________ (es. n. __________)
(rappresentato dall’RA 1, __________
PI 3, __________ (es. n. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
a favore dei creditori appena menzionati, il 25 novembre 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
determinato la quota pignorabile del salario dell’escussa RI 1 percepito dalla PI
Fatti
5 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
2'910.00
operatrice socio assistenziale
Totale
fr.
2'910.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'150.00
quota parte
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto
pubblico
fr.
77.00
Altri
fr.
60.00
lavoro faticoso
Totale
fr.
2'698.00
che
l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa la quota
parte del salario eccedente fr. 2'698.– (indicativamente fr. 212.–) con
effetti immediati;
che
con ricorso del 23 gennaio 2025, RI 1 contesta in particolare il pignoramento
della sua intera tredicesima mensilità, facendo valere che le è necessaria per
pagare i premi della cassa malati, la fattura annuale della
"FirstCaution" e "altre
fatture" (AIL, rate a __________ per danno
noleggio);
che
nelle osservazioni del 3 febbraio 2025 l’UE rileva anzitutto a ragione la
tardività del ricorso, interposto il 23 gennaio 2025 quasi due mesi dopo la
ricezione della decisione di pignoramento (a dire della ricorrente il 27
novembre 2024), ma poiché il provvedimento
impugnato è potenzialmente suscettibile di ledere il suo minimo di esistenza,
ponendola in una situazione insopportabile, e potrebbe quindi essere nullo
(DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre
2021, consid. 1), occorre comunque esaminare il ricorso d’ufficio (art. 22 cpv.
1 LEF);
che
giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto
a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia;
che
per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le
spese di acquisizione del reddito, e detraendo poi le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.
93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che
redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF;
DTF 108 III 10 consid. 4);
che per principio giurisprudenziale consolidato possono essere considerate
nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);
che l’UE ha quindi correttamente escluso i premi della cassa malati dal
minimo vitale, giacché la ricorrente non aveva – e non ha tuttora – dimostrato
di averli pagati;
che
come già fatto dall’UE, occorre ricordarle al riguardo la possibilità per lei di
chiedere all’Ufficio, in virtù dell’art. 93 cpv. 4 LEF, di pagare i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria maturati durante il pignoramento (in concreto da dicembre
2024) con le trattenute (se bastano), a
condizione di consegnargli le relative fatture;
che
d’altronde RI 1 non ha dimostrato neppure il pagamento, ma anzitutto il
carattere indispensabile (secondo l’art. 93 LEF) delle altre spese di cui
chiede l’inserimento nel minimo vitale;
che
il costo delle assicurazioni private usuali, quali l’assicurazione economia domestica, di responsabilità civile o di
garanzia di locazione, è compreso nel minimo di base di fr. 1'200.–
mensili (Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 4.2.1 e i rinvii)
e non può pertanto essere computato separatamente in doppio;
che pure le spese di elettricità per la luce e la
cucina sono già incluse nel minimo
di base (Tabella, n. I; citata 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 4.2.1);
che
debiti per risarcimento danni (come quello oggetto dell’accordo di pagamento
rateale con la __________) non rientrano nel minimo esistenziale del debitore,
siccome non sono indispensabili al suo sostentamento;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno ai
creditori e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.