15.2025.113
Ricorso contro pignoramento e restituzione del termine. Notifica con Posta A plus. Decisione della cassa malati per l'incasso dei premi dell'assicurazione obbligtoria delle cure medico-sanitarie
7 ottobre 2025Italiano11 min
decisione 13 gennaio 2025 la PI 1 ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.113
Lugano
7 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso e istanza di restituzione del termine 22 agosto 2025 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il prospettato pignoramento nell’esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti dalla
PI 1 __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 13 dicembre 2024
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1
per l’incasso di fr. 378.20 a titolo di “Prestazione LAMal dal
05.04.2024” e “Spese”.
B. Con
decisione 13 gennaio 2025 la PI 1 ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso
avverso il summenzionato PE, per poi formulare in data 27 marzo 2025 domanda di
continuazione dell’esecuzione. Il 17 aprile 2025 l’UE ha emesso un relativo
avviso di pignoramento per il 18 giugno 2025, e l’8 agosto 2025 una diffida all’escusso
a volersi presentare presso l’Ufficio entro il 14 agosto 2025, con la
comminatoria dell’accompagnamento forzato tramite la polizia ai sensi dell’art.
91 cpv. 2 LEF.
C. Con
ricorso del 22 agosto 2025 RI 1 si è aggravato contro il prospettato
pignoramento, sostenendo di avere visionato per la prima volta la decisione 13
gennaio 2025 dell’escutente solo il 14 agosto 2025 per il tramite dell’UE e di
non avere pertanto avuto modo di contestarla, postulando in via preliminare la
concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento del
pignoramento come pure della decisione 13 gennaio 2025 con retrocessione degli
atti alla PI 1 per una nuova decisione, o subordinatamente solo del
pignoramento con restituzione del termine per presentare opposizione avverso la
summenzionata decisione 13 gennaio 2025, con protesta di spese e ripetibili.
D. Il
26 agosto 2025 l’UE, quanto all’istanza di concessione dell’effetto
sospensivo, si è rimesso alla decisione di questa Camera, che l’ha accolta il
giorno seguente, in attesa degli accertamenti relativamente all’avvenuta
trasmissione e notifica della summenzionata decisione di rigetto.
E. Con
osservazioni 12 settembre 2025 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulandone la
reiezione, con protesta di tasse e spese di procedura. Con osservazioni 22
settembre 2025 l’UE si è riconfermato nel proprio operato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, salvo i casi nei quali la legge
prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza –
nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un
ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento,
entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Nel
caso concreto, ai fini del calcolo della tempestività del ricorso 22 agosto
2025, il ricorrente non indica chiaramente quale concreto atto dell’UE intende
impugnare e quando l’avrebbe ricevuto, limitandosi a contestare genericamente
“il pignoramento” e di essere venuto a conoscenza della decisione di rigetto
della PI 1 solo il 14 agosto 2025, dopo una sua presa di contatto con l’UE,
anche se egli poi sostiene di avere scritto alla controparte già in data 12
agosto per lamentarne la mancata ricezione, come da scritto allegato. Dall’incarto
non risulta ad ogni modo che il ricorrente abbia ricevuto l’avviso di
pignoramento o la convocazione dell’8 agosto 2025 prima di tale data. Inoltre,
qualora la decisione di rigetto non gli sia stata notificata, non solo la
medesima ma anche gli atti esecutivi ivi scaturenti sarebbero viziati da
nullità (DTF 142 III 599 consid. 2.1), accertabile d’ufficio in ogni tempo
(art. 22 cpv. 1 LEF). Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.
2.
Il
ricorrente si duole di non aver mai ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione
13.
gennaio 2025 della PI 1, che sarebbe stata inviata tramite semplice posta A
e non sarebbe mai stata depositata nella sua bucalettere (tenuto conto
oltretutto che i disservizi postali sarebbero frequenti), annettendo al gravame
una sua relativa lettera di protesta alla controparte del 12 agosto 2025. Ne
chiede pertanto l’annullamento, o perlomeno la restituzione del termine per
opporvisi, oltre che l’annullamento dei successivi atti esecutivi.
3.
Da
parte sua, la PI 1 rileva con le sue osservazioni di avere regolarmente inviato
la decisione in questione tramite posta A Plus, che la ricevuta postale (prodotta
quale doc. 3) indica l’invio come recapitato il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28,
che una consegna errata non è da presumere ma va valutata in base alla sua
verosimiglianza e che la generica contestazione della controparte non è
credibile. Essendo tale decisione rimasta incontestata e passata in giudicato,
la sua domanda di continuazione dell’esecuzione era pertanto legittima.
4.
Con
le sue osservazioni, l’UE ribadisce in sostanza di avere agito correttamente.
5.
Nell’ambito
dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a
rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF
121.
V 109; sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019,
consid. 2.2). Tali decisioni sono impugnabili entro 30 giorni ai sensi degli
art. 52 cpv. 1 e 56 cpv. 1 segg. LPGA dapprima mediante opposizione presso il
servizio che le ha notificate, e in seguito mediante ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Prima di dare seguito a una domanda di
proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e in
caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale
opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,
o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi
giusta l’art. 22 LEF. Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,
respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione in particolare quando né
la citazione all’udienza, né la decisione di rigetto sono state notificate
all’escusso (DTF 142 III 599 consid. 2.1, sentenza della CEF 15.2021.121 del 16 febbraio 2022, consid. 3).
5.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della prova della notifica
della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul
creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge (art.
49.
cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare in via
definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF)
interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF).
Nella
DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il
metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale
raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né
il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento
elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca
informatizzato della Posta (noto in passato come “Track & Trace”), quando
la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale
del destinatario. I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni
nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica
delle decisioni emesse in quell’ambito, gli assicuratori sociali sono di
principio liberi di scegliere come spedire i propri provvedimenti e possono
pertanto anche ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è
reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere
o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di
dominio e disponibilità). Non è necessario ch’egli venga effettivamente a
conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione
postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va
ammesso solo se appare plausibile tenuto conto delle circostanze e delle
relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede.
5.2
Questi
principi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano
la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contempo rigettano la sua opposizione
al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per
posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella
delle assicurazioni sociali offre sì all’escusso una protezione minore, ma in
particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di
pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio
della decisione per posta A Plus un indizio sufficiente di regolare notifica, l’escusso
che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione
(DTF 142 III 601 consid. 2.2, 2.4.1, 2.5; citata 15.2021.121 del 16 febbraio
2022, consid. 3.1 e 3.2.1 e i rinvii).
6.
Nel
caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto l’estratto relativo al
tracciamento dell’invio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione
di rigetto dell’opposizione 13 gennaio 2025, che attesta il suo recapito al
destinatario il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28 (doc. 3 annesso alle
osservazioni 12 settembre 2025). Ai sensi della summenzionata giurisprudenza,
tale attestazione ha valore indiziale e comporta la presunzione (di fatto) di
regolare notifica della decisione. In proposito, il ricorrente si limita a
ipotizzare genericamente che la comunicazione sia stata difettosa e a produrre
un suo scritto di contestazione del 12 agosto 2025 (che ha valenza di mera
dichiarazione di parte), senza fornire alcun elemento concreto e credibile al
riguardo. Non sussistendo indizi
concreti tali da rendere verosimile l’esistenza di un vizio di notifica, e non
pretendendo il ricorrente di avere mai tempestivamente impugnato la decisione
di rigetto (passata in giudicato), i successivi atti esecutivi dell’UE non
risultano pertanto viziati e, sul tema, il ricorso va pertanto respinto siccome
infondato. Quanto alla richiesta di restituzione del termine per formulare
opposizione avverso tale decisione, si osserva invece quanto segue.
7.
Giusta
l’art. 17 LEF, la competenza della Camera è limitata alla verifica della
legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli uffici di esecuzione e
fallimenti. Per quanto riguarda i termini previsti dalla LEF, giusta l’art. 33
cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un
ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o
all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine, inoltrando la
richiesta motivata e compiendo presso l’autorità competente l’atto omesso entro
il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento.
Il termine per formulare opposizione avverso una decisione (anche di
rigetto) di una cassa malati non è previsto nella LEF, bensì dall’art. 52 LPGA.
Ne consegue pertanto che la scrivente Camera non è competente per assegnare o
restituire il termine di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, e
che la richiesta di restituzione del termine dev’essere presentata nell’ambito della
procedura applicabile in materia di assicurazioni sociali conformemente all’art.
41.
LPGA, direttamente all’ente o autorità che avrebbe statuito sull’atto
omesso, ovvero la PI 1 (DTF 142 III 599 consid. 2.5, sentenza del Tribunale
federale 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2; sentenza della CEF
15.2018.36
del 24 maggio 2018, pag. 2). L’istanza in esame è pertanto
irricevibile, e dovrà se del caso essere trattata ed evasa direttamente da
quest’ultima, che ne è già al corrente a seguito della notifica del ricorso in
oggetto.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.