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Decisione

15.2025.113

Ricorso contro pignoramento e restituzione del termine. Notifica con Posta A plus. Decisione della cassa malati per l'incasso dei premi dell'assicurazione obbligtoria delle cure medico-sanitarie

7 ottobre 2025Italiano11 min

decisione 13 gennaio 2025 la PI 1 ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.113

Lugano

7 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso e istanza di restituzione del termine 22 agosto 2025 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il prospettato pignoramento nell’esecuzione n. __________

promossa nei suoi confronti dalla

PI 1 __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 13 dicembre 2024

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1

per l’incasso di fr. 378.20 a titolo di “Prestazione LAMal dal

05.04.2024” e “Spese”.

B. Con

decisione 13 gennaio 2025 la PI 1 ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso

avverso il summenzionato PE, per poi formulare in data 27 marzo 2025 domanda di

continuazione dell’esecuzione. Il 17 aprile 2025 l’UE ha emesso un relativo

avviso di pignoramento per il 18 giugno 2025, e l’8 agosto 2025 una diffida all’escusso

a volersi presentare presso l’Uffi­cio entro il 14 agosto 2025, con la

comminatoria dell’accompagna­mento forzato tramite la polizia ai sensi dell’art.

91 cpv. 2 LEF.

C. Con

ricorso del 22 agosto 2025 RI 1 si è aggravato contro il prospettato

pignoramento, sostenendo di avere visionato per la prima volta la decisione 13

gennaio 2025 dell’escutente solo il 14 agosto 2025 per il tramite dell’UE e di

non avere pertanto avuto modo di contestarla, postulando in via preliminare la

concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento del

pignoramento come pure della decisione 13 gennaio 2025 con retrocessione degli

atti alla PI 1 per una nuova decisione, o subordinatamente solo del

pignoramento con restituzione del termine per presentare opposizione avverso la

summenzionata decisione 13 gennaio 2025, con protesta di spese e ripetibili.

D. Il

26 agosto 2025 l’UE, quanto all’istanza di concessione dell’ef­fetto

sospensivo, si è rimesso alla decisione di questa Camera, che l’ha accolta il

giorno seguente, in attesa degli accertamenti relativamente all’avvenuta

trasmissione e notifica della summenzionata decisione di rigetto.

E. Con

osservazioni 12 settembre 2025 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulandone la

reiezione, con protesta di tasse e spese di procedura. Con osservazioni 22

settembre 2025 l’UE si è riconfermato nel proprio operato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, salvo i casi nei quali la legge

prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza –

nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un

ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento,

entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Nel

caso concreto, ai fini del calcolo della tempestività del ricorso 22 agosto

2025, il ricorrente non indica chiaramente quale concreto atto dell’UE intende

impugnare e quando l’avrebbe ricevuto, limitandosi a contestare genericamente

“il pignoramento” e di essere venuto a conoscenza della decisione di rigetto

della PI 1 solo il 14 agosto 2025, dopo una sua presa di contatto con l’UE,

anche se egli poi sostiene di avere scritto alla controparte già in data 12

agosto per lamentarne la mancata ricezione, come da scritto allegato. Dall’incarto

non risulta ad ogni modo che il ricorrente abbia ricevuto l’avviso di

pignoramento o la convocazione dell’8 agosto 2025 prima di tale data. Inoltre,

qualora la decisione di rigetto non gli sia stata notificata, non solo la

medesima ma anche gli atti esecutivi ivi scaturenti sarebbero viziati da

nullità (DTF 142 III 599 consid. 2.1), accertabile d’ufficio in ogni tempo

(art. 22 cpv. 1 LEF). Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.

2.

Il

ricorrente si duole di non aver mai ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione

13.

gennaio 2025 della PI 1, che sarebbe stata inviata tramite semplice posta A

e non sarebbe mai stata depositata nella sua bucalettere (tenuto conto

oltretutto che i disservizi postali sarebbero frequenti), annettendo al gravame

una sua relativa lettera di protesta alla controparte del 12 agosto 2025. Ne

chiede pertanto l’annullamento, o perlomeno la restituzione del termine per

opporvisi, oltre che l’annullamento dei successivi atti esecutivi.

3.

Da

parte sua, la PI 1 rileva con le sue osservazioni di avere regolarmente inviato

la decisione in questione tramite posta A Plus, che la ricevuta postale (prodotta

quale doc. 3) indica l’invio come recapitato il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28,

che una consegna errata non è da presumere ma va valutata in base alla sua

verosimiglianza e che la generica contestazione della controparte non è

credibile. Essendo tale decisione rimasta incontestata e passata in giudicato,

la sua domanda di continuazione dell’esecuzione era pertanto legittima.

4.

Con

le sue osservazioni, l’UE ribadisce in sostanza di avere agito correttamente.

5.

Nell’ambito

dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a

rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF

121.

V 109; sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019,

consid. 2.2). Tali decisioni sono impugnabili entro 30 giorni ai sensi degli

art. 52 cpv. 1 e 56 cpv. 1 segg. LPGA dapprima mediante opposizione presso il

servizio che le ha notificate, e in seguito mediante ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni. Prima di dare seguito a una domanda di

proseguimento dell’ese­cuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e in

caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale

opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,

o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi

giusta l’art. 22 LEF. Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,

respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione in particolare quando né

la citazione all’u­dienza, né la decisione di rigetto sono state notificate

all’escusso (DTF 142 III 599 consid. 2.1, sentenza della CEF 15.2021.121 del 16 febbraio 2022, consid. 3).

5.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della prova della notifica

della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul

creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge (art.

49.

cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare in via

definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF)

interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF).

Nella

DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il

metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale

raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né

il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento

elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca

informatizzato della Posta (noto in passato come “Track & Trace”), quando

la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale

del destinatario. I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni

nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica

delle decisioni emesse in quell’ambito, gli assicuratori sociali sono di

principio liberi di scegliere come spedire i propri provvedimenti e possono

pertanto anche ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è

reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere

o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di

dominio e disponibilità). Non è necessario ch’egli venga effettivamente a

conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione

postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va

ammesso solo se appare plausibile tenuto conto delle circostanze e delle

relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede.

5.2

Questi

principi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano

la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contempo rigettano la sua opposizione

al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per

posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella

delle assicurazioni sociali offre sì all’e­scusso una protezione minore, ma in

particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di

pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio

della decisione per posta A Plus un indizio sufficiente di regolare notifica, l’escusso

che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione

(DTF 142 III 601 consid. 2.2, 2.4.1, 2.5; citata 15.2021.121 del 16 febbraio

2022, consid. 3.1 e 3.2.1 e i rinvii).

6.

Nel

caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto l’estratto relativo al

tracciamento dell’invio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione

di rigetto dell’opposizione 13 gennaio 2025, che attesta il suo recapito al

destinatario il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28 (doc. 3 annesso alle

osservazioni 12 settembre 2025). Ai sensi della summenzionata giurisprudenza,

tale attestazione ha valore indiziale e comporta la presunzione (di fatto) di

regolare notifica della decisione. In proposito, il ricorrente si limita a

ipotizzare genericamente che la comunicazione sia stata difettosa e a produrre

un suo scritto di contestazione del 12 agosto 2025 (che ha valenza di mera

dichiarazione di parte), senza fornire alcun elemento concreto e credibile al

riguardo. Non sussistendo indizi

concreti tali da rendere verosimile l’esistenza di un vizio di notifica, e non

pretendendo il ricorrente di avere mai tempestivamente impugnato la decisione

di rigetto (passata in giudicato), i successivi atti esecutivi dell’UE non

risultano pertanto viziati e, sul tema, il ricorso va pertanto respinto siccome

infondato. Quanto alla richiesta di restituzione del termine per formulare

opposizione avverso tale decisione, si osserva invece quanto segue.

7.

Giusta

l’art. 17 LEF, la competenza della Camera è limitata alla verifica della

legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli uffici di esecuzione e

fallimenti. Per quanto riguarda i termini previsti dalla LEF, giusta l’art. 33

cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un

ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o

all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine, inoltrando la

richiesta motivata e compiendo presso l’autorità competente l’atto omesso entro

il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento.

Il termine per formulare opposizione avverso una decisione (anche di

rigetto) di una cassa malati non è previsto nella LEF, bensì dall’art. 52 LPGA.

Ne consegue pertanto che la scrivente Camera non è competente per assegnare o

restituire il termine di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, e

che la richiesta di restituzione del termine dev’essere presentata nell’ambito della

procedura applicabile in materia di assicurazioni sociali conformemente all’art.

41.

LPGA, direttamente all’ente o autorità che avrebbe statuito sull’atto

omesso, ovvero la PI 1 (DTF 142 III 599 consid. 2.5, sentenza del Tribunale

federale 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2; sentenza della CEF

15.2018.36

del 24 maggio 2018, pag. 2). L’istanza in esame è pertanto

irricevibile, e dovrà se del caso essere trattata ed evasa direttamente da

quest’ultima, che ne è già al corrente a seguito della notifica del ricorso in

oggetto.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.