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15.2025.129@140721

Numero d'incarto: 15.2025.129

Data decisione, Autorità: 06.02.2026, CEF

Titolo: Ricorso contro il sequestro di un certificato azionario e la sua messa all’incanto. Rivendicazione dell’acquirente. Mancato inoltro dell’azione di accertamento della sua pretesa. Effetto nella procedura di pignoramento

Incarto n.
15.2025.129

Lugano

6 febbraio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 23 settembre 2025 di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona nell’ambito dell’esecuzione del sequestro (verbale n. __________5) e del successivo pignoramento e in particolare contro l’avviso d’incanto emesso il 2 settembre 2025 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

PI 1, Conakry (Guinea), ora d’ignota dimora

da

PI 2, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

Fatti

in fatto: A. Mediante contratto del 3 ottobre 2023, PI 1 ha tra­sferito a RI 1 le 100 azioni nominative di nominali fr. 100.– cadauna in cui è diviso il capitale azionario dell’PI 3, contro il pagamento, tra l’altro, di fr. 1'050'000.– subito dopo l’accredito in favore della società di un mutuo nella __________, oltre a fr. 2'000'000.– entro la fine del 2023 e di fr. 7'000'000.– en-tro la fine del 2024; le parti hanno inoltre pattuito che le azioni sa­rebbero rimaste in custodia presso il notaio avv. PI 4, per una metà fino al versamento di fr. 3'000'000.–, e per l’altra metà fino al versamento degli ulteriori fr. 7'000'000.–. Quello stesso gior­no, l’alienante è stato radiato dal libro delle azioni e l’acquirente vi è stato iscritto per la totalità delle azioni.

B. Con istanza del 27 febbraio 2024 diretta contro PI 1, PI 2 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il sequestro, tra l’altro, delle “Azioni nominative di PI 3, __________, di proprietà del convenuto” custodite dal notaio e di un credito di fr. 9'000'000.– vantato dal sequestrato nei confronti di RI 1, il tutto fino a concorrenza di fr. 250'000.– oltre agli accessori. L’istante ha indicato, quale titolo del credito, un contratto di mutuo del 16 ottobre 2017 oltre a un riconoscimento di debito del 21 novembre 2018 e, quale causa di sequestro, l’esisten­za del domicilio del debitore all’estero (giacché nel 2023 questi lo aveva trasferito dalla Svizzera alla Guinea) e di un riconoscimento del credito da lui vantato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Mediante decreto del 28 febbraio 2024, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro.

C. Il 29 febbraio 2024, la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il decreto di sequestro per quanto di sua competenza (verbale n. __________5), prendendo in custodia le 100 azioni, o meglio il relativo certificato azionario presso lo studio del notaio a Bellinzona e menzionando nel verbale del sequestro redatto il giorno stesso che le azioni erano state vendute a RI 1 e che risultavano da lui rivendicate. Con il verbale di sequestro (definitivo) emesso il 28 marzo 2024 l’UE ha assegnato al creditore procedente un termine di 10 giorni per contestare la pretesa del rivendicante ex art. 106 e 107 LEF.

Il 1° marzo 2024, il Betreibungsamt Rothrist ha eseguito il sequestro per quanto di sua competenza, avvisando RI 1 che da quel momento avrebbe potuto pagare validamente il credito di fr. 9'000'000.– soltanto allo stesso ufficio.

D. Con scritto dell’8 aprile 2024, PI 2 ha contestato la rivendicazione del certificato azionario da parte di RI 1, allegando la conferma della società che l’acquirente delle azioni non le aveva ancora versato i fr. 2'000'000.– e i fr. 7'000'000.– da mutuarle previsti quale (parziale) pagamento per il trasferimento delle azioni. L’UE, mediante lettera raccomandata dell’11 giugno 2024, ha perciò informato RI 1 dell’avvenuta contestazione della “pretesa […] da voi vantata sull’oggetto n. 1 certificato azionario n. 1 […] sequestrato presso il debitore” e gli ha assegnato un termine di venti giorni per proporre l’azione di rivendicazione (art. 107 cpv. 5 LEF), avvertendolo che in caso contrario la sua pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nell’esecuzione in atto.

E. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024 dal­l’UE a convalida del sequestro, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– e delle spese d’esecuzione del sequestro di fr. 454.– del Betreibungsamt Rothrist, il tutto oltre agli accessori. L’escusso non ha interposto opposizione.

F. Il 16 settembre 2024 l’Ufficio ha pignorato il certificato azionario e il 24 ottobre 2024 ha emesso il relativo verbale, che alla voce “osservazioni” indica che la pretesa di RI 1 “non è stata presa in considerazione nell’esecuzione in atto”, l’autorità competente avendo confermato che egli non ha avviato alcuna azione di accertamento della sua pretesa entro il termine assegnatogli l’11 giugno 2024.

G. Tramite e-mail del 18 agosto 2025, l’UE ha segnalato a PI 5, notificatosi come rappresentante di RI 1, di aver pianificato l’incanto “PI 1” per il 24 set­tembre 2025 e il 2 settembre 2025 ha pubblicato l’avviso dell’incanto del certificato azionario.

H. Con ricorso del 23 settembre 2025, RI 1 si è aggravato contro l’operato dell’UE chiedendo, in via principale, l’immediata sospensione dell’incanto, l’annullamento del “pignoramento” del 29 febbraio 2024 (con riferimento al verbale di sequestro di stessa data) e la liberazione delle 100 azioni dell’PI 3, e in via subordinata il rinvio della pratica “all’Ufficio esecuzioni per la corretta esecuzione della procedura di rivendicazione”, protestate le spese processuali e ripetibili.

I. Mediante ordinanza sempre del 24 settembre 2025, la presidente della Camera ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso, annullando l’incanto e rinviandolo a dopo l’emanazione della decisione su ricorso.

L. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2025, PI 2 ha chiesto la reiezione del ricorso, ciò che ha postulato anche l’Ufficio nelle sue del 21 ottobre 2025.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo che la legge prescriva di adire il giudice, ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è impugnabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (cpv. 1) – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato (cpv. 2). Il ricorso per denegata o ritardata giustizia di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è invece proponibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF). Nella fattispecie la questione della tempestività del ricorso va esaminata separatamente per le censure relative all’esecuzione del sequestro (consid. 2) e alla fissazione dell’asta (consid. 3).

2. Se è stato fatto valere che un terzo è titolare di un diritto incompatibile con il pignoramento (art. 106 cpv. 1 LEF) o con il sequestro (rinvio dell’art. 275 LEF), l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Nel caso in cui la pretesa del terzo riguardi un credito o un altro diritto, qualora la pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo, il debitore e il creditore possono contestarla presso l’ufficio d’esecuzione (art. 107 cpv. 1 n. 2 LEF), che dapprima assegna loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto (cpv. 2) e poi, se la pretesa è contestata, assegna al terzo un termine di venti giorni per proporre l’azione di rivendicazione, ritenuto che se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto (cpv. 5); qualora invece la pretesa del terzo appaia più fondata di quella del debitore (art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF), l’ufficio assegna (subito) al debitore e al creditore un termine di venti giorni per proporre l’azione di contestazione della rivendicazione (cpv. 2). Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nel­l’esecuzione in atto (cpv. 3). Per decidere quale delle due pretese appare più fondata, l’ufficio può limitarsi a compiere un esame di (maggiore) verosimiglianza, senza accertamenti più approfonditi, in particolare, senza domandarsi se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 144 III 202, consid. 5.1.2.2; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.30 del 10 luglio 2023, consid. 3.1 e gli altri riferimen­ti).

2.1 Nella fattispecie, con scritto dell’8 aprile 2024 PI 2 ha contestato la rivendicazione del certificato azionario entro il termi­ne assegnatogli dall’UE nel verbale di sequestro e con lettera raccomandata dell’11 giugno 2024 l’Ufficio ha informato RI 1 dell’avvenuta contestazione della “pretesa […] da voi vantata sull’oggetto n. 1 certificato azionario[…] sequestrato presso il debitore” e gli ha assegnato il termine di 20 giorni per proporre l’azione di rivendicazione, avvertendolo che in caso d’inazione la sua pretesa non sarebbe stata presa in considerazione (art. 107 cpv. 5 LEF). Tale scritto raccomandato gli è stato notificato il 12 giugno 2024 (tracciamento (n. __________) come affermato dall’Ufficio nelle sue osservazioni e non contestato dal ricorrente. Dunque, al più tardi in quel momento egli è venuto a conoscenza sia del sequestro sia della decisione dell’UE in merito all’onere del­l’azione di rivendicazione, e ha iniziato a decorrere, per lui, il termine di dieci giorni per interporre ricorso contro tali provvedimenti (art. 17 cpv. 2 LEF), e in particolare per contestare le conseguen­ze che l’UE intendeva trarre dall’eventuale mancata proposizione da parte sua, entro venti giorni, dell’azione di accertamento del suo diritto ai sensi dell’art. 107 cpv. 5 LEF (che egli neppure pretende di avere mai presentato), ovvero la prosecuzione della procedura esecutiva senza tener conto della sua pretesa.

Per questi motivi, il ricorso in esame è manifestamente infondato laddove RI 1 afferma di non essere mai stato informato del “pignoramento” delle azioni – riferendosi però al verbale di sequestro del 29 febbraio 2024 (all. 1) –, dei suoi diritti e dei termini applicabili e sostiene che la sua rivendicazione sarebbe stata igno­rata dall’UE, il quale sarebbe rimasto inattivo per 19 mesi, per poi procedere improvvisamente all’incanto in violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (senza peraltro che egli invochi esplicitamente una denegata o ritardata giustizia).

2.2 Inoltre, RI 1 misconosce che, nella misura in cui egli contesta l’esecuzione del “pignoramento” o il modo in cui l’UE ha trattato la sua rivendicazione, rilevando che “L’Ufficio DEVE informare il creditore (art. 108 cpv. 1 LEF)” e che “Senza azione di disconoscimento entro 10 giorni, la rivendicazione è accolta”, il suo ricorso, in­terposto solamente il 23 settembre 2025 a fronte di una comunicazione ricevuta già il 12 giugno 2024, è ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile. Non occorre pertanto esaminare la correttezza della procedura di rivendicazione, verificando se l’UE avreb­be dovuto agire sulla base dell’art. 108 LEF, ritenendo la pretesa di RI 1, siccome è iscritto nel libro delle azioni della società quale unico azionista (art. 686 CO), più fondata di quella del­l’escusso, oppure se si è correttamente riferito all’art. 107 LEF considerando che il notaio detenesse il certificato azionario per conto del venditore fino al pagamento del prezzo di vendita.

2.3 Invece, nella misura in cui RI 1 rimprovera all’UE di ave­re proceduto a “pignorare” il certificato azionario pur sapendo che è di proprietà di terzi (ovvero sua), qualora con ciò egli intenda sostenere che manca uno dei presupposti materiali del provvedimento, ossia la (verosimile) appartenenza dei beni sequestrati al debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), il ricorso è pure irricevibile, dal momento che un eventuale vizio a tal riguardo non può essere ri­levato dall’Ufficio e, dunque, non può essere contestato mediante ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF), ma casomai mediante opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3 e il rinvio).

2.4 RI 1 afferma inoltre che il “pignoramento consapevole di beni di terzi è nullo” lasciando intendere che in concreto l’UE fosse a conoscenza che il certificato azionario gli appartiene in ragione della rivendicazione del notaio, dei documenti presentati e della “discussione sugli art. 107/108 LEF”.

2.4.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF,sono nulli i provvedimenti che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di per­sone che non sono parte del procedimento (1° periodo); l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio la nullità, anche quando il provvedimento non è stato impugnato (2° periodo). Indipendentemente dal­la tempestività del ricorso, la Camera deve perciò vagliare la nullità del sequestro.

2.4.2 In vista della sua esecuzione, alle autorità esecutive spetta verificare che il decreto di sequestro indichi tutti gli elementi previsti dall’art. 274 cpv. 2 LEF e che non sia nullo (in particolare siccome emesso da un giudice o all’indirizzo di ufficio d’esecuzione manifestamente incompetente oppure siccome indicante beni manifestamente inesistenti o designati in modo non sufficientemente preciso), come pure – per il rinvio dell’art. 275 LEF – valutare la sequestrabilità dei beni menzionati nel decreto (art. 92 e segg. LEF), osservare l’ordine di sequestro previsto dalla legge (art. 95 LEF), adottare, se necessario, provvedimenti cautelari (art. 98 e segg. LEF) e avviare, se del caso, la procedura di (contestazione della) rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). (Ri)esaminare i presupposti materiali del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1-3 LEF) spetta invece esclusivamente al giudice del sequestro e dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) (DTF 142 III 348 consid. 3.1 e 142 III 291 consid. 2.1; tra tante: sentenza della CEF 15.2025.91 del 26 agosto 2025, consid. 4).

2.4.3 Ora, il “pignoramento” (sequestro) nel caso concreto non può essere considerato nullo già solo per il fatto che il ricorrente ha avu­to, come detto, sia la possibilità di presentare un’opposizione al sequestro ai sensi dell’art. 278 LEF (facendo valere la sua proprietà del bene in oggetto), sia di ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF contro l’esecuzione del sequestro o contro l’assegnazione del termine per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto ex art. 107 cpv. 5 LEF o in alternativa di avviare detta azione, come pure di ricorrere contro l’incanto, già dopo la ricezione dello scritto dell’UE dell’11 giugno 2024, rispettivamente dopo la ricezione dell’e-mail dell’UE del 18 agosto 2025 e la pubblicazione dell’avviso d’incanto in data 2 settembre 2025 (sul tema v. anche DTF 103 III 69 consid. 3, pag. 74). Peraltro, è l’istituto stesso della rivendicazione a prevedere che, in caso di inazione di un rivendicante entro i termini assegnati, la sua pretesa non possa più essere presa in considerazione nell’esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5, 2° periodo LEF). Difettando un motivo di nullità, il ricorso va respinto anche su questo punto.

2.5 Se infine per “pignoramento” il ricorrente non intendeva solo il sequestro oggetto del verbale del 29 febbraio 2024 accluso al ricor­so, ma anche il successivo pignoramento del certificato azionario eseguito il 16 settembre 2024, il ricorso, interposto solo il 23 settembre 2025, andrebbe lo stesso considerato tardivo, poiché egli ha avuto conoscenza dell’esistenza del pignoramento già quando l’UE, il 18 agosto 2025, ha comunicato al suo rappresentante PI 5 di aver pianificato l’asta per il successivo 24 settembre.

Per abbondanza, va d’altronde rilevato che nel verbale di pignoramento del 24 ottobre 2024 l’UE ha indicato nella voce “Osservazioni” che la pretesa sul certificato azionario preso in custodia seduta stante “non è stata presa in considerazione nell’esecuzio­ne in atto” perché nessun’azione di accertamento della medesima è stata promos­sa contro chi l’ha contestata. Ora, RI 1 non contesta che l’esito della rivendicazione di un bene sequestrato sia determinan­te anche per il pignoramento dello stesso bene effettuato nell’esecuzione a convalida del sequestro. Si dovrebbe del resto considerare che, a tenore dell’art. 107 cpv. 5, 2° periodo LEF, se il terzo rivendicante di un bene mobile sequestrato che non è in suo possesso non ha promosso azione di accertamento della sua pretesa contro chi la contesta entro il termine impartitogli dall’ufficio d’esecuzione, tale pretesa non è presa in considerazione “nell’esecuzione in atto”, locuzione che comprende sia la procedura di sequestro, sia quella di convalida del sequestro, stante il nesso organico tra le due procedure (art. 279 e 281 cpv. 1 LEF) (in tal senso: DTF 107 III 118, secondo cui la rivendicazione di beni sequestrati non contestata non può più esserlo nell’esecuzione di convalida in fase di pignoramento; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art. 107 LEF, secondo il quale se un bene sequestrato è oggetto di rivendicazione, l’esito della causa è decisivo anche per la rivendicazione dello stesso bene poi pignorato per analogia con l’art. 37 cpv. 3 RFF). Anche nel merito la censura sarebbe dunque infondata.

3. Giusta l’art. 125 LEF, se realizza un bene ai pubblici incanti, l’uffi­cio deve rendere noto precedentemente il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto (cpv. 1); se il debitore, il creditore e i terzi interessati hanno in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio, almeno tre giorni prima dell’incanto, mediante lettera semplice, deve avvisarli del luogo, del giorno e dell’ora dell’incanto (cpv. 3).

Nel caso di specie, tramite e-mail del 18 agosto 2025 l’Ufficio ha dapprima segnalato a PI 5, rappresentante di RI 1 in virtù della procura conferitagli il 18 marzo 2025, di aver pianificato l’incanto “PI 1” per il 24 set­tembre 2025, quindi, il 2 settembre 2025, ha pubblicato l’avviso dell’incanto del certificato azionario previsto per la data indicata (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio e Foglio ufficiale del Cantone Ticino, entrambi del 2 settembre 2025). Ammesso e non concesso che RI 1 costituisse un terzo interessato nel senso dell’art. 125 cpv. 3 LEF e, di conseguenza, che potesse contestare la violazione della procedura ivi prevista, è il 18 agosto 2025 o, al più tardi, il 2 settembre 2025 ch’egli, per il tramite del proprio rappresentante, autorizzato a “farsi rilasciare […] ogni informazione sulle procedure che lo riguardano”, è venuto a conoscenza dell’incanto e, di conseguenza, che ha iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per interporre ricorso contro il provvedimento. Nella misura in cui concerne l’incanto, il ricorso è dunque pure tardivo e di conseguenza irricevibile.

4. Stante l’esito del ricorso, non occorre notificare né il ricorso né la presente decisione all’escusso, PI 1, (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocargli alcun pregiudizio (tra tan­te: sentenza della CEF 15.2025.114 del 3 settembre 2025, pag. 3 e la precedente).

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________, __________;

– PA 2, __________, CP __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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