15.2025.155@141361
Numero d'incarto: 15.2025.155
Data decisione, Autorità: 09.03.2026, CEF
Titolo: Ricorso contro i provvedimenti con cui l’UE ha rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi gli attestati carenza beni emessi nei suoi confronti e figuranti nell’estratto del registro delle esecuzioni. Ricorso per ritardata/denegata giustizia
Incarto n.
15.2025.155
Lugano
9 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bellaggio
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 ottobre 2025 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro il mancato esame e la mancata decisione in merito alla sua richiesta 21 ottobre 2025 di non divulgare a terzi gli attestati di carenza di beni emessi nei suoi confronti e figuranti nell’estratto del registro delle esecuzioni (ritardata/denegata giustizia) e contro il riscontro datogli dall’UE il 30 ottobre 2025 (rigetto della richiesta);
Fatti
in fatto: A. Il 17 ottobre 2025 RI 1 ha inoltrato alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione un’“Istanza di aggiornamento e oscuramento delle iscrizioni ex art. 8a cpv. 3 LEF” (poi evasa a cura della sede di Biasca) chiedendo, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 Cost. e dei principi di correttezza dei registri, di oscurare o cancellare dal registro accessibile a terzi le iscrizioni “prive di rilevanza economica attuale”, nonché di prender nota della sua permanente inabilità al lavoro (“per evitare nuove esecuzioni improduttive”).
B. Con “Complemento dell’istanza ai sensi dell’art. 8a LEF – richiesta di oscuramento parziale” del 21 ottobre 2025 trasmessa alla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzioni (UE) il ricorrente ha formulato una precisazione in merito all’estensione della precedente istanza, richiedendo l’oscuramento limitatamente agli attestati di carenza di beni (ACB) antecedenti al mese di giugno 2025, “trattandosi di procedure concluse, prive di attualità esecutiva e ininfluenti sui rapporti giuridici correnti”.
C. Il medesimo giorno, l’UE ha risposto allo scritto 17 ottobre 2025, respingendo la domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi in quanto non erano presenti i requisiti necessari.
D. In data 29 ottobre 2025 RI 1 ha contattato l’UE via e-mail, chiedendo, in riferimento alla sua istanza ai sensi dell’art. 8a LEF del 17 ottobre 2025 e al relativo complemento del 21 ottobre 2025, lo stato della procedura e i tempi previsti per la decisione.
E. L’UE ha comunicato via e-mail a RE 1 in data 30 ottobre 2025 (ore 11:02) che un credito accertato mediante attestato di carenza di beni si prescrive solo dopo venti anni dal suo rilascio ai sensi dell’art. 149a LEF e fino a quel momento deve figurare nel registro delle esecuzioni.
F. Il 30 ottobre 2025 (ore 11:24) RI 1 ha, sempre via posta elettronica, precisato che le sue richieste del 17 e del 21 ottobre non riguardano la cancellazione dei crediti ex art. 149a LEF, ma la limitazione della “consultabilità complessiva delle procedure esecutive concluse”. In particolare il ricorrente ha richiesto “l’oscuramento generale di tutte le procedure già chiuse mediante attestato di carenza di beni anteriori a giugno 2025, conformemente all’art. 8a cpv. 3 LEF”. Ha altresì osservato che tali procedure, a suo modo di vedere, sono ormai prive di rilevanza esecutiva e non debbano più essere accessibili a terzi. Ha infine chiesto conferma che l’istanza ex art. 8a LEF è pendente e quali fossero i tempi necessari per la decisione formale in merito.
G. Con e-mail del 30 ottobre 2025 (ore 12:58) l’UE ha precisato che l’art. 8a LEF non disciplina l’oscuramento delle iscrizioni riguardanti gli ACB. Ha inoltre ribadito che, in considerazione della prescrizione ventennale dei crediti accertati mediante gli attestati (art. 149a LEF), le relative informazioni restano visibili nell’estratto del registro delle esecuzioni fino alla scadenza di tale termine. In allegato l’Ufficio ha trasmesso l’istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (del 18 ottobre 2018), riportandone per esteso il pertinente passaggio relativo al contenuto dell’estratto del registro delle esecuzioni. In calce alla e-mail, l’UE ha precisato di ritenere evasi i quesiti formulati e si è riservato di non più fornire ulteriori riscontri in merito a tematiche già oggetto di chiarimenti.
H. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 30 ottobre 2025, RI 1 chiede di constatare la violazione dell’art. 8a LEF nonché del principio di proporzionalità, di far ordine all’Ufficio di esecuzione di Riviera di pronunciarsi formalmente sul complemento d’istanza del 21 ottobre 2025 applicando correttamente l’art. 8a LEF (censurando una denegata giustizia) e da ultimo, in via subordinata, di disporre direttamente l’oscuramento delle procedure anteriori al giugno 2025, poiché manifestamente prive di attualità esecutiva e sproporzionate alla sua situazione.
I. Con osservazioni 3 novembre 2025 Ufficio di esecuzione si riconferma nei propri provvedimenti, affermando di aver agito correttamente, e chiede di valutare la possibilità di respingere il ricorso ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori atti istruttori.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento, entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LEF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso in ogni tempo.
Nel caso in esame il ricorso 30 ottobre 2025 per denegata giustizia, rispettivamente avverso le prese di posizione di pari data dell’UE, è senz’altro tempestivo.
2. RI 1 censura il mancato esame e la mancata decisione in merito alla sua richiesta del 21 ottobre 2025, che costituirebbero “un’omissione procedurale illegittima”, rimproverando all’UE di non essersi pronunciato “espressamente”. Nelle domande egli chiede che l’UE si “pronunci formalmente” sulla sua istanza del 21 ottobre 2025, applicando correttamente l’art. 8a LEF.
2.1 È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di un provvedimento illecitamente negato in una procedura esecutiva (tra tante: sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2). Il ricorso serve infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (tra tante: CEF 15.2025.54 del 6 agosto 2025, consid. 3.2).
Nell’ambito di un ricorso per ritardata (o denegata) giustizia, quando l’autorità inferiore ha statuito, il ricorrente perde di principio l’interesse alla trattazione del suo gravame (sentenze del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016, consid. 4.2, e 2C_1014-1015/2013 del 22 agosto 2014, consid. 7.1 non pubblicato nella DTF 140 I 271; citata 15.2025.54, consid. 3.2).
L’emissione di un provvedimento, ancorché negativo rispetto alle richieste dell’interessato e, al limite, illegale o irregolare, non costituisce un caso di ritardata o denegata giustizia (DTF 105 III 107 consid. 5/a), sicché il provvedimento dev’essere impugnato entro il termine di dieci giorni dalla sua conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato (tra tante: CEF 15.2022.64 dell’8 settembre 2022, pag. 3 e le precedenti).
2.2 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente pare cadere in contraddizione. Nell’esporre i fatti egli rileva che, a seguito di chiarimenti da lui richiesti via e-mail al competente ufficio, quest’ultimo ha risposto in data 29 (recte: 30) ottobre 2025 (richiamando l’articolo 149a LEF) e successivamente in data 30 ottobre 2025 (confermando che l’art. 8a LEF non disciplina l’oscuramento degli ACB). A mente del ricorrente stesso “tale posizione rappresenta una decisione negativa sulla domanda del 21 ottobre 2025 e costituisce oggetto del presente reclamo, in quanto fondata su un errore di diritto evidente”. Mal si comprende, quindi, come RI 1 possa al contempo lamentare una denegata giustizia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LEF, asseritamente per il mancato esame e la mancata evasione della sua richiesta 21 ottobre 2025, indicando al contempo la risposta ricevuta in merito quale provvedimento impugnato con ricorso (ex art. 17 cpv. 1 LEF). D’altronde, come già menzionato, l’emissione di un provvedimento, ancorché negativo rispetto alle richieste dell’interessato e, al limite, illegale o irregolare, non costituisce certo un caso di ritardata o denegata giustizia (v. sopra consid. 2.1).
2.3 In ogni caso, con il “Complemento dell’istanza ai sensi dell’art. 8a LEF – richiesta di oscuramento parziale” del 21 ottobre 2025 (e relativa precisazione via e-mail del 30 ottobre 2025) il ricorrente ha chiesto sostanzialmente che nel registro delle esecuzioni (e quindi anche nell’estratto rilasciato a terzi ex art. 8a cpv. 3 LEF) non figurino gli ACB emessi prima del mese di giugno 2025. L’UE ha chiaramente e inequivocabilmente evaso la domanda con due e-mail del 30 ottobre 2025 (ore 11:02 e 12:58), comunicando che i crediti accertati mediante attestato di carenza di beni si prescrivono in venti anni dal suo rilascio e fino a quel momento devono figurare nel registro delle esecuzioni.
Ora, tali scritti costituiscono all’evidenza un “provvedimento” nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF, giacché costituiscono un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata, nell’adempimento di un compito ufficiale, in un caso concreto, idoneo, tra l’altro, a creare una situazione di diritto esecutivo (CEF 15.2025.60 del 2 settembre 2025, consid. 3 e 15.2023.3 del 22 maggio 2023, RtiD I-2024, pag. 857, n. 37c), ovvero, nella fattispecie, mirato a respingere la richiesta di non divulgazione ex art. 8a cpv. 3 LEF di RI 1. Poiché l’Ufficio ha emesso il provvedimento richiesto dall’istante, e quest’ultimo ha potuto presentare un ricorso al riguardo, la censura relativa alla denegata giustizia è priva d’interesse ed è da dichiarare irricevibile.
3. Il ricorrente si duole che l’ufficio ha applicato in modo errato la legge, in quanto ha confuso la prescrizione ventennale dei crediti (art. 149a LEF) con la “consultabilità” delle esecuzioni da parte di terzi (art. 8a LEF). Egli sottolinea che la sua richiesta non mirava alla “cancellazione dei crediti”, ma alla tutela della personalità mediante l’oscuramento parziale di procedure concluse e prive di rilevanza attuale. Egli richiede quindi di constatare la violazione dell’art. 8a LEF e del principio di proporzionalità.
3.1 Occorre innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto sostiene RI 1 e conformemente a quanto rilevato dall’UE, il testo dell’art. 8a (cpv. 3) LEF non menziona affatto il rilascio di ACB tra le costellazioni che comportano, per gli uffici, il divieto di dare a terzi notizia in merito a procedimenti esecutivi (possibilità limitata ai procedimenti esecutivi dichiarati nulli o annullati in seguito a impugnazione o decisione giudiziale, per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito, per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione, oppure nel caso di inazione del creditore giusta quanto regolato alla lett. d). La giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina pressoché unanime ritengono che gli ACB possono essere consultati da terzi fino all’estinzione o allo scadere della prescrizione (ventennale) del credito in essi attestato (sentenze del Tribunale federale 5A_358/2019 del 7 ottobre 2019, consid. 2.2 e 5A_679/2018 del 17 giugno 2019, consid. 3.1.2 e 3.1.4; pro multis Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 8a LEF; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9a ad art. 149a LEF; Chappuis/Auciello in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, n. 13 ad art. 8a LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 23 ad § 4; Spühler/ Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 8a ed. 2020, n. 230). Abbondanzialmente, si rileva che il diritto di consultazione di terzi degli ACB non è per l’appunto nemmeno limitato dal termine di cinque anni ex art. 8a cpv. 4 LEF, poiché a tale norma prevale l’art. 149a cpv. 3 LEF, secondo cui gli ACB vengono cancellati d’ufficio dai registri dell’UE non appena risultano estinti o prescritti (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2018 del 17 giugno 2019, consid. 3.1.2 e 3.1.4).
3.2 Inoltre, il ricorrente parrebbe sostenere che le procedure relative ai crediti per i quali è stato rilasciato un ACB siano “prive di rilevanza attuale”. Val la pena sottolineare, per altro come riportato nei verbali di pignoramento rilasciati al debitore e validi quali ACB, che ai sensi dell’art. 149 LEF l’attestato di carenza di beni costituisce un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (conferisce quindi al creditore il diritto di chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione che potrebbe venir fatta valere in una nuova esecuzione), permette di chiedere il sequestro dei beni pignorabili del debitore (art. 271 cifra 5 LEF) nonché di intentare un’azione revocatoria (art. 285 cpv. 2 cifra 1 LEF). L’ACB – fintanto che esplica i suoi effetti – conferisce quindi al creditore una serie di diritti attuali che egli potrebbe far valere in ogni momento contro il debitore, indipendentemente dalla capacità o meno di quest’ultimo di adempiere effettivamente ai suoi debiti.
3.3 In via abbondanziale, si osserva che l’accesso ai registri non è riconosciuto indiscriminatamente a chiunque, bensì unicamente ai terzi che rendano verosimile un interesse in tal senso, segnatamente in vista della conclusione di un contratto con il debitore (art. 8a cpv. 1 e 2 LEF) e che hanno quindi motivo, quali potenziali nuovi creditori, di conoscere il suo attuale stato debitorio e l’esito delle procedure esecutive pregresse nei suoi confronti. La soluzione prevista dalla legge e seguita dall’Ufficio risulta perciò in ogni caso, considerati gli interessi in gioco, proporzionale e giustificata. Pertanto, anche la censura del ricorrente relativa alla violazione della sua personalità non può trovare accoglimento.
3.4 Marginalmente, si osserva che le considerazioni del ricorrente in merito alla sua situazione lavorativa sono inconferenti ai fini della presente procedura, non essendo criteri da prendere in considerazione nell’ambito di una domanda di non divulgazione ex art. 8a LEF.
3.5 RI 1 rimprovera all’UE l’errata interpretazione dell’“Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)”, da lui prodotta nella sua versione del 18 ottobre 2018. In realtà l’UE, nella sua comunicazione del 30 ottobre 2025 (ore 12:58), citando le basi legali pertinenti per la sua decisione (l’art. 8a cpv. 3 LEF e l’art. 149a LEF), si limita a riportare a titolo informativo il passaggio della citata istruzione (rimasto sostanzialmente invariato nella sua versione del 19 dicembre 2025) che indica il testo figurante nell’estratto del registro delle esecuzioni stesso (cfr. pagina 1/3 dell’estratto versato agli atti dal ricorrente sub. doc. 8). Si rileva che l’UE ha in ogni caso eseguito quanto riporta l’istruzione citata (cfr. n. 17: “L’estratto include inoltre il numero e l’importo totale degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento non ancora estinti registrati durante gli ultimi 20 anni presso il circondario d’esecuzione”), che peraltro si allinea con le posizioni giurisprudenziali e dottrinali suesposte al consid. 3.1. Anche su questo punto, la censura deve pertanto essere respinta.
Abbondanzialmente, si rileva che la riforma legislativa presumibilmente citata da RI 1 che ha condotto all’introduzione, nel 2019, della lettera d) al capoverso 3 dell’art. 8a LEF, aveva come scopo principale la tutela dalle richieste di esecuzione abusive o perlomeno ingiustificate e non, come pretende il ricorrente, la “divulgazione di dati esecutivi non più attuali” (v. pto. 2.1.2 del parere del Consiglio federale pubblicato sul Foglio federale n. 28 del 21 luglio 2015 pag. 4779 e seguenti).
3.6 Contrariamente a quanto sostiene RI 1, l’agire dell’UE si rivela quindi corretto. Le richieste del ricorrente volte a constatare la violazione dell’art. 8a LEF e del principio di proporzionalità sono respinte. Per i medesimi motivi, è parimenti respinta la richiesta in subordine rivolta a codesta Camera di disporre “l’oscuramento” degli ACB antecedenti al giugno 2025.
4. Da ultimo, il ricorrente chiede in via subordinata l’oscuramento delle procedure anteriori a giugno 2025, poiché “manifestamente prive di attualità esecutiva e sproporzionate alla situazione attuale”. Ora, come visto, oggetto del presente ricorso sono, da un lato, la presunta denegata giustizia lamentata dal ricorrente in relazione alla mancata evasione della sua istanza del 21 ottobre 2025 e, dall’altro, i provvedimenti con cui l’Ufficio ha respinto tale richiesta (volta esclusivamente all’oscuramento degli ACB indicati nell’estratto del registro delle esecuzioni prodotto agli atti). Con la domanda formulata in subordine, egli pare chiedere l’oscuramento di tutte le procedure anteriori a giugno 2025, e non soltanto di quelle concluse con l’emissione di un ACB. Nell’estratto in questione figurano infatti anche un’esecuzione dichiarata «estinta» per perenzione del diritto di chiederne la continuazione e due procedure per le quali è stato emesso e notificato un precetto esecutivo. Sennonché una simile richiesta non sarebbe da rivolgere in prima battuta alla scrivente Camera, bensì all’Ufficio d’esecuzione, come peraltro già fatto dal ricorrente in data 17 ottobre 2025, ricevendo risposta in data 21 ottobre 2025, non impugnata a margine del presente ricorso. Per abbondanza si osserva che tale provvedimento era corretto, in quanto per le tre esecuzioni citate non tornava applicabile nessuna delle fattispecie ex art. 8a cpv. 3 o cpv. 4 LEF, e che due di esse (n. 3786205 e 3771645) risultano nel frattempo ritirate e non più visibili nell’estratto attuale.
La richiesta formulata in subordine dal ricorrente volta alla non divulgazione di tutte le procedure esecutive presenti nell’estratto del registro delle esecuzioni è pertanto irricevibile.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– RI 1, __________;
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.