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Decisione

15.2025.24

Ricorso tardivo

3 marzo 2025Italiano4 min

il ricorso è firmato dall’ex amministratore unico, RA 1, sostituito il 15

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.24

Lugano

3 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 febbraio 2025 dell’

RI 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

1)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3

febbraio 2025 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con provvedimento del 3 febbraio 2025, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha emesso la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. 3605187 promossa dalla PI 1 nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di fr. 2'258.10

oltre ad accessori;

che

con ricorso del 20 febbraio 2025, l’RI 1 ha impugnato la comminatoria di

fallimento facendo valere in sostanza l’inesistenza della pretesa data valere

dall’escutente;

che

Fatti

il ricorso è firmato dall’ex amministratore unico, RA 1, sostituito il 15

dicembre 2023 dal nuovo amministratore unico __________ (secondo quanto

indicato dal registro di commercio relativa alla società);

che

l’impugnativa, presentata da una persona non abilita a rappresentare l’escussa,

risulta già per questo motivo irricevibile;

che

stante l’intempestività del ricorso, non è necessario impartire un termine alla

ricorrente per eventualmente far ratificare l’impu­gnativa dall’amministratore

unico attuale;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza deve infatti essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17

cpv. 2 LEF);

che

nella fattispecie, secondo le sue stesse allegazioni, la ricorrente ha avuto

conoscenza dell’atto impugnato già l’8 febbraio 2025;

che

Considerandi

di conseguenza il termine di ricorso, come detto di dieci giorni, è scaduto

martedì 18 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

interposto solo il 26 febbraio 2025 (data del timbro postale sulla busta d’invio),

il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va

rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

che,

a scanso di equivoci, è determinante per l’osservanza del termine la data di

consegna del ricorso (art 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e non

la data indicata sul ricorso (in

casu il 20 febbraio 2025);

che

la ricorrente ritiene apparentemente, per sbaglio, che il termi­ne determinante sia quello, di venti giorni

(art. 160 cpv. 1 n. 3 LEF), per pagare

l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento, mentre quello di ricorso è

di soli dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 160 cpv. 1 n. 4 LEF), come del resto

rilevato dalla stessa ricorrente;

che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’inter­pellare

la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2

LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.