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Decisione

15.2025.29

Minimo di esistenza. Determinazione del reddito netto da attività lucrativa indipendente. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore

25 giugno 2025Italiano12 min

la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi pignorato presso il debitore l’importo

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.29

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 4 marzo 2025 di

RE, C______

(patrocinato dall’avv.

PA1,

C______)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nelle esecuzioni formanti il grup­po n. 1 promosse nei confronti

del ricorrente dalle società

CO2, Z______ (es. n. _____21)

CO1, H______ (es. n. _____72)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse dalla CO2 e dalla CO1

nei confronti di RE, il 12 dicembre 2024

la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’ese­cuzione (UE) ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’e­­scusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

7'564.00

Intermediario

commerciale in ambito pubblicitario

Totale

fr.

7'564.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figlio minorenne

fr.

600.00

Affitto

fr.

0.00

Vive in casa di proprietà di L______ D______ e non paga affitto

Assicurazione malattia

fr.

858.25

Altri

fr.

293.00

Spese riscaldamento – media ultimi 12 mesi

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Altri

fr.

50.00

Vestiario

Pasti fuori domicilio del figlio A______ S______

fr.

211.00

Mensa scolastica

Trasferta con il trasporto pubblico del figlio A______ S______

fr.

146.00

Abbonamento arcobaleno

Altri

fr.

50.00

Vestiario del figlio A______

S______

Totale

fr.

4'119.25

100%

Appurata

la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi pignorato presso il debitore l’importo

fisso di fr. 3'444.– al mese dal 12 dicembre 2024.

B. A

seguito di uno scambio di e-mail intercorso tra dicembre 2024 e gennaio 2025, durante

il quale RE aveva chiesto all’UE di

rivedere il calcolo sulla base di nuovi documenti – tra cui il conto economico

dell’esercizio 2023 della sua impresa individuale – facendo valere, in

particolare, che il reddito indicato era da intender­si come lordo e che alcune

spese indispensabili non erano state correttamente considerate, il 21 gennaio

2025 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, ove ha mantenuto invariato

il reddito, fissato in fr. 7'564.–, ma ha aumentato il minimo esistenziale

a fr. 5'595.70 mensili, includendovi in particolare i contributi AVS di fr. 44.60,

e ha pertanto ingiunto all’escusso di versare l’importo fisso arrotondato di fr. 1'969.–

mensili a partire dal 21 febbraio 2025.

C. Con

ricorso del 4 marzo 2025, RE si aggrava

contro siffatto provvedimento, chiedendone l’annullamento e la retrocessio­ne

dell’incarto all’UE affinché proceda a una corretta determinazione del suo

reddito mensile netto. Chiede inoltre che al gravame sia conferito effetto sospensivo, istanza accolta dal presidente

di questa Camera mediante ordinanza del 12 marzo 2025.

D. Tramite

osservazioni del 15 aprile 2025 l’Ufficio postula la reiezione del ricorso.

E. Dopo

aver accertato che l’Ufficio non aveva trasmesso copia delle proprie osservazioni

al ricorrente, questa Camera vi ha provveduto il 24 aprile 2025.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 febbraio 2025, il ricorso presentato

il 4 marzo 2025 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente contesta di percepire un reddito netto mensile di fr. 7'564.–,

sostenendo di aver trasmesso all’UE, il 27 gennaio 2025, il conto economico relativo

all’esercizio 2023, redatto dal proprio fiscalista, dal quale risulta invece un

utile annuo pari a fr. 76'093.13, corrispondente a fr. 6'341.–

mensili. Egli fa inoltre presente che, a decorrere dal 2024, le sue entrate si

sono ridotte, siccome è stato sottoposto a regime di carcerazione preventiva

dal 7 febbraio al 15 aprile 2024, sicché – a suo dire – attualmente dispone di introiti

che non superano i fr. 5'000.– lordi mensili, importo insufficiente a

coprire il suo minimo esistenziale, fissato in fr. 5'595.70. Aggiunge,

infine, che nel corso dell’anno corrente dovrà anche provvedere a pagare i

premi di cassa malati scaduti nel 2024, conformemente all’accordo di pagamento

rateale stipulato con la S______ SA.

Da

parte sua, l’Ufficio rileva di aver determinato il reddito del debitore sulla

base della media mensile dei versamenti effettuati a suo favore dalla propria

impresa individuale “M______ C______ di RE” sul conto privato a lui intestato presso

la Banca R______ M______ s______ c______ (di

seguito “Banca R______ M______ s______ c______”), nel periodo compreso tra il

1° agosto e il 18 novembre 2024. Precisa inoltre di aver considerato quale

reddito netto l’entrata media mensile pari a fr. 7'564.–, ritenendo che “eventuali contributi previdenziali o simili

avrebbero […] già dovuto essere versati agli istituti di competenza da M______

C______, prima di corrispondere gli importi in

questione all’escusso”. Sottolinea peraltro di aver

comunque incluso i contributi AVS nel calcolo del minimo esistenziale.

2.1

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

2.1.1

Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa

dipendente o indipendente (DTF 86 III 15 e

85.

III 38 consid. 1). In caso

di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere

conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito

lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (sentenza della CEF

15.2022.56

del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).

2.1.2

L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito

netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei

fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali

e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione

del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale

federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso

rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente

attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre

2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre

stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF

112.

III 19 consid. 2/c; sentenze del

Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16

citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114

del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se

ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid.

3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata

15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii).

Fermo

restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.

2.

n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza

dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC

per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello

stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF

15.2022.166

del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f.

e i rinvii).

2.2

Nel caso in esame, risulta dagli atti che, per

determinare il reddito dell’escusso, l’UE si è inizialmente basato sulle

entrate del conto bancario (n. B______ ____ ____

____ in €) intestato alla “M______ C______

di RE” presso la sede di T______ della W______ Ltd. (di seguito “W______ Ltd”) con sede a L______, relative al perio­do compreso tra il 3

agosto e il 10 ottobre 2024, pari a € 32'339.–, ossia circa € 9'239.– mensili

(v. estratti della W______ Ltd agli atti),

ritenute costituire il reddito lordo derivante dall’attività lucrativa indipendente dell’escusso. Successivamente, l’Ufficio

ha accertato che una parte di tali

entrate (€ 9'820.–) è stata trasferita sul conto privato (n. C______ ____ ____ ____ ____ _ in €) a lui intestato

presso la Banca R______ M______ s______

c______, e che ulteriori importi – per un totale di fr. 20'443.42 –

provenienti da un altro conto privato (n. G______

T______ ____ ____ ____ __ in €) intestato alla M______ C______ presso la W______

Ltd, sono stati accreditati su un secondo

conto privato (n. CH______ ____ ____ ____ ____ _

in fr.) dell’escusso presso la Banca

R______ M______ s______ c______ nel periodo compreso tra il 1° agosto e il

18.

novembre 2024 (v. estratti della Banca

R______ M______ s______ c______ agli atti). L’organo esecutivo ha quindi

reputato che i bonifici in questione, per complessivi fr. 30'263.42 (pari

a 9'820 + 20'443.42), dovessero essere considerati quale reddito netto del

debitore riferito a quel periodo, corrispondente a una media mensile di fr. 7'565.86

(fr. 30'263.42 ÷ 4 mesi).

2.2.1

Ora, RE non ha dimostrato,

mediante idonea documentazione

giustificativa, di percepire un reddito inferiore a quello com­putato dall’UE

né che lo stesso sia lordo e non netto. Egli si è infatti limitato a

produrre, dinanzi all’organo esecutivo, il conto economi­co dell’esercizio 2023

che, pur avendo adotto nel ricorso essere stato redatto dal proprio fiscalista,

non risulta né firmato né corredato da pezze giustificative. Tale documento

deve quindi essere considerato alla stregua di una mera dichiarazione di parte

(sentenza della CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 4.3 e rimando),

non idonea a dimostrare che l’escusso percepisce un reddito netto inferiore a fr. 5'000.–,

tanto più che lo stesso insorgente ammette di

aver conseguito, nel periodo in questione, un pro­vento mensile di fr. 6'341.–.

Soprattutto,

i dati da lui forniti sono inattuali ed egli non ne spiega la discrepanza con

le entrate accertate dall’UE né del resto si confronta con il calcolo

effettuato dall’organo esecutivo in base alla documentazione bancaria agli atti

(sopra consid. 2.2). Gli sarebbe invero bastato produrre le fatture e gli

esborsi relativi alle spese professionali da lui sostenute durante il periodo

preso in conside-razione dall’UE (agosto a novembre 2024). Insufficientemente mo­tivato

(giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è, se non irricevibile, in

ogni caso infondato.

2.2.2

A

onor del vero, l’UE, per inavvertenza, non ha convertito l’importo di € 9'820.–

in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio in vigore alla data dell’accredito,

ossia il 20 agosto 2024, corrispondente a fr. 9'355.51 (cfr. sito fxtop.com).

La media mensile delle entrate del­l’escusso nel periodo considerato

risulterebbe quindi ammontare a fr. 7'449.73 (fr. 29'798.93 ÷ 4 mesi)

anziché a fr. 7'565.86. L’UE non ha però tenuto conto dei bonifici di fr. 1'100.–

e 3'700.– effettuati da RE sul proprio

conto privato in franchi presso la Banca

R______ M______ s______ c______ nel periodo considerato, ossia il 23

settembre e il 15 ottobre 2024. Ora, non vi

sono valide ragioni per pensare che non siano anch’essi redditi

pignorabili, considerata anche la reticenza iniziale dell’escusso, che non ha

fornito la documentazione relati­va alle sue entrate e la lacunosità e

inattualità di quella acclusa al ricorso. D’altronde, l’Ufficio ha, in modo

contraddittorio, incluso nel minimo esistenziale dell’escusso i contributi AVS

pari a fr. 44.60 mentre ha qualificato come netto il reddito pignorato. La

mancata conversione di parte dei redditi in franchi svizzeri risulta pertanto

ampiamente compensata dai redditi non computati dall’UE e dal­l’errata

inclusione dei contributi AVS nel minimo vitale. Non è necessario quantificare

l’esatta eccedenza stante il divieto della reformatio in peius

(art. 22 LPR).

2.3

In

assenza di ulteriore documentazione contabile – che RE non ha prodotto né in fase di pignoramento

né nel presente procedimento – la determinazione del reddito da parte dell’Ufficio,

fondata sulle entrate accreditate sui conti privati dell’escusso tra agosto e

novembre 2024, risulta in linea di principio conforme alla legge. Il

ricorrente deve invero sopportare le conseguenze della sua omissione (sopra,

consid. 2.1.2 i.f.), sicché il

provvedimento dell’UE va confermato. Non giova all’insorgente

neppure l’argo­mentazione secondo cui, nel 2025, dovrà versare i premi di cassa

malati scaduti nel 2024, trattandosi non di spese correnti per prestazioni assolutamente

necessarie al suo sostentamento durante il pignoramento nel senso dell’art. 93

cpv. 1 LEF, bensì di arretrati, i quali non possono essere computati nel suo

minimo esistenziale, poiché riferiti a debiti non correnti anteriori al

pignoramento (sentenza della CEF 15.2025.3 del 18 marzo 2025, pag. 3 e

riferimen­to). Il ricorso va dunque respinto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

G______ G______

F______,

S______

l______ e n______,

C______ S______ G______ __

, C______;

– CO2,

H______ __,

Zü______;

– CO1,

N______ __,

H______ _.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.