15.2025.29
Minimo di esistenza. Determinazione del reddito netto da attività lucrativa indipendente. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore
25 giugno 2025Italiano12 min
la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi pignorato presso il debitore l’importo
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.29
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 4 marzo 2025 di
RE, C______
(patrocinato dall’avv.
PA1,
C______)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1 promosse nei confronti
del ricorrente dalle società
CO2, Z______ (es. n. _____21)
CO1, H______ (es. n. _____72)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse dalla CO2 e dalla CO1
nei confronti di RE, il 12 dicembre 2024
la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
7'564.00
Intermediario
commerciale in ambito pubblicitario
Totale
fr.
7'564.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figlio minorenne
fr.
600.00
Affitto
fr.
0.00
Vive in casa di proprietà di L______ D______ e non paga affitto
Assicurazione malattia
fr.
858.25
Altri
fr.
293.00
Spese riscaldamento – media ultimi 12 mesi
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Altri
fr.
50.00
Vestiario
Pasti fuori domicilio del figlio A______ S______
fr.
211.00
Mensa scolastica
Trasferta con il trasporto pubblico del figlio A______ S______
fr.
146.00
Abbonamento arcobaleno
Altri
fr.
50.00
Vestiario del figlio A______
S______
Totale
fr.
4'119.25
100%
Appurata
la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi pignorato presso il debitore l’importo
fisso di fr. 3'444.– al mese dal 12 dicembre 2024.
B. A
seguito di uno scambio di e-mail intercorso tra dicembre 2024 e gennaio 2025, durante
il quale RE aveva chiesto all’UE di
rivedere il calcolo sulla base di nuovi documenti – tra cui il conto economico
dell’esercizio 2023 della sua impresa individuale – facendo valere, in
particolare, che il reddito indicato era da intendersi come lordo e che alcune
spese indispensabili non erano state correttamente considerate, il 21 gennaio
2025 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, ove ha mantenuto invariato
il reddito, fissato in fr. 7'564.–, ma ha aumentato il minimo esistenziale
a fr. 5'595.70 mensili, includendovi in particolare i contributi AVS di fr. 44.60,
e ha pertanto ingiunto all’escusso di versare l’importo fisso arrotondato di fr. 1'969.–
mensili a partire dal 21 febbraio 2025.
C. Con
ricorso del 4 marzo 2025, RE si aggrava
contro siffatto provvedimento, chiedendone l’annullamento e la retrocessione
dell’incarto all’UE affinché proceda a una corretta determinazione del suo
reddito mensile netto. Chiede inoltre che al gravame sia conferito effetto sospensivo, istanza accolta dal presidente
di questa Camera mediante ordinanza del 12 marzo 2025.
D. Tramite
osservazioni del 15 aprile 2025 l’Ufficio postula la reiezione del ricorso.
E. Dopo
aver accertato che l’Ufficio non aveva trasmesso copia delle proprie osservazioni
al ricorrente, questa Camera vi ha provveduto il 24 aprile 2025.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 febbraio 2025, il ricorso presentato
il 4 marzo 2025 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente contesta di percepire un reddito netto mensile di fr. 7'564.–,
sostenendo di aver trasmesso all’UE, il 27 gennaio 2025, il conto economico relativo
all’esercizio 2023, redatto dal proprio fiscalista, dal quale risulta invece un
utile annuo pari a fr. 76'093.13, corrispondente a fr. 6'341.–
mensili. Egli fa inoltre presente che, a decorrere dal 2024, le sue entrate si
sono ridotte, siccome è stato sottoposto a regime di carcerazione preventiva
dal 7 febbraio al 15 aprile 2024, sicché – a suo dire – attualmente dispone di introiti
che non superano i fr. 5'000.– lordi mensili, importo insufficiente a
coprire il suo minimo esistenziale, fissato in fr. 5'595.70. Aggiunge,
infine, che nel corso dell’anno corrente dovrà anche provvedere a pagare i
premi di cassa malati scaduti nel 2024, conformemente all’accordo di pagamento
rateale stipulato con la S______ SA.
Da
parte sua, l’Ufficio rileva di aver determinato il reddito del debitore sulla
base della media mensile dei versamenti effettuati a suo favore dalla propria
impresa individuale “M______ C______ di RE” sul conto privato a lui intestato presso
la Banca R______ M______ s______ c______ (di
seguito “Banca R______ M______ s______ c______”), nel periodo compreso tra il
1° agosto e il 18 novembre 2024. Precisa inoltre di aver considerato quale
reddito netto l’entrata media mensile pari a fr. 7'564.–, ritenendo che “eventuali contributi previdenziali o simili
avrebbero […] già dovuto essere versati agli istituti di competenza da M______
C______, prima di corrispondere gli importi in
questione all’escusso”. Sottolinea peraltro di aver
comunque incluso i contributi AVS nel calcolo del minimo esistenziale.
2.1
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
2.1.1
Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF 86 III 15 e
85.
III 38 consid. 1). In caso
di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere
conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito
lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (sentenza della CEF
15.2022.56
del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).
2.1.2
L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito
netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei
fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali
e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione
del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale
federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso
rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente
attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre
2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre
stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF
112.
III 19 consid. 2/c; sentenze del
Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16
citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114
del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se
ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid.
3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata
15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii).
Fermo
restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.
2.
n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza
dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC
per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello
stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF
15.2022.166
del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f.
e i rinvii).
2.2
Nel caso in esame, risulta dagli atti che, per
determinare il reddito dell’escusso, l’UE si è inizialmente basato sulle
entrate del conto bancario (n. B______ ____ ____
____ in €) intestato alla “M______ C______
di RE” presso la sede di T______ della W______ Ltd. (di seguito “W______ Ltd”) con sede a L______, relative al periodo compreso tra il 3
agosto e il 10 ottobre 2024, pari a € 32'339.–, ossia circa € 9'239.– mensili
(v. estratti della W______ Ltd agli atti),
ritenute costituire il reddito lordo derivante dall’attività lucrativa indipendente dell’escusso. Successivamente, l’Ufficio
ha accertato che una parte di tali
entrate (€ 9'820.–) è stata trasferita sul conto privato (n. C______ ____ ____ ____ ____ _ in €) a lui intestato
presso la Banca R______ M______ s______
c______, e che ulteriori importi – per un totale di fr. 20'443.42 –
provenienti da un altro conto privato (n. G______
T______ ____ ____ ____ __ in €) intestato alla M______ C______ presso la W______
Ltd, sono stati accreditati su un secondo
conto privato (n. CH______ ____ ____ ____ ____ _
in fr.) dell’escusso presso la Banca
R______ M______ s______ c______ nel periodo compreso tra il 1° agosto e il
18.
novembre 2024 (v. estratti della Banca
R______ M______ s______ c______ agli atti). L’organo esecutivo ha quindi
reputato che i bonifici in questione, per complessivi fr. 30'263.42 (pari
a 9'820 + 20'443.42), dovessero essere considerati quale reddito netto del
debitore riferito a quel periodo, corrispondente a una media mensile di fr. 7'565.86
(fr. 30'263.42 ÷ 4 mesi).
2.2.1
Ora, RE non ha dimostrato,
mediante idonea documentazione
giustificativa, di percepire un reddito inferiore a quello computato dall’UE
né che lo stesso sia lordo e non netto. Egli si è infatti limitato a
produrre, dinanzi all’organo esecutivo, il conto economico dell’esercizio 2023
che, pur avendo adotto nel ricorso essere stato redatto dal proprio fiscalista,
non risulta né firmato né corredato da pezze giustificative. Tale documento
deve quindi essere considerato alla stregua di una mera dichiarazione di parte
(sentenza della CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 4.3 e rimando),
non idonea a dimostrare che l’escusso percepisce un reddito netto inferiore a fr. 5'000.–,
tanto più che lo stesso insorgente ammette di
aver conseguito, nel periodo in questione, un provento mensile di fr. 6'341.–.
Soprattutto,
i dati da lui forniti sono inattuali ed egli non ne spiega la discrepanza con
le entrate accertate dall’UE né del resto si confronta con il calcolo
effettuato dall’organo esecutivo in base alla documentazione bancaria agli atti
(sopra consid. 2.2). Gli sarebbe invero bastato produrre le fatture e gli
esborsi relativi alle spese professionali da lui sostenute durante il periodo
preso in conside-razione dall’UE (agosto a novembre 2024). Insufficientemente motivato
(giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è, se non irricevibile, in
ogni caso infondato.
2.2.2
A
onor del vero, l’UE, per inavvertenza, non ha convertito l’importo di € 9'820.–
in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio in vigore alla data dell’accredito,
ossia il 20 agosto 2024, corrispondente a fr. 9'355.51 (cfr. sito fxtop.com).
La media mensile delle entrate dell’escusso nel periodo considerato
risulterebbe quindi ammontare a fr. 7'449.73 (fr. 29'798.93 ÷ 4 mesi)
anziché a fr. 7'565.86. L’UE non ha però tenuto conto dei bonifici di fr. 1'100.–
e 3'700.– effettuati da RE sul proprio
conto privato in franchi presso la Banca
R______ M______ s______ c______ nel periodo considerato, ossia il 23
settembre e il 15 ottobre 2024. Ora, non vi
sono valide ragioni per pensare che non siano anch’essi redditi
pignorabili, considerata anche la reticenza iniziale dell’escusso, che non ha
fornito la documentazione relativa alle sue entrate e la lacunosità e
inattualità di quella acclusa al ricorso. D’altronde, l’Ufficio ha, in modo
contraddittorio, incluso nel minimo esistenziale dell’escusso i contributi AVS
pari a fr. 44.60 mentre ha qualificato come netto il reddito pignorato. La
mancata conversione di parte dei redditi in franchi svizzeri risulta pertanto
ampiamente compensata dai redditi non computati dall’UE e dall’errata
inclusione dei contributi AVS nel minimo vitale. Non è necessario quantificare
l’esatta eccedenza stante il divieto della reformatio in peius
(art. 22 LPR).
2.3
In
assenza di ulteriore documentazione contabile – che RE non ha prodotto né in fase di pignoramento
né nel presente procedimento – la determinazione del reddito da parte dell’Ufficio,
fondata sulle entrate accreditate sui conti privati dell’escusso tra agosto e
novembre 2024, risulta in linea di principio conforme alla legge. Il
ricorrente deve invero sopportare le conseguenze della sua omissione (sopra,
consid. 2.1.2 i.f.), sicché il
provvedimento dell’UE va confermato. Non giova all’insorgente
neppure l’argomentazione secondo cui, nel 2025, dovrà versare i premi di cassa
malati scaduti nel 2024, trattandosi non di spese correnti per prestazioni assolutamente
necessarie al suo sostentamento durante il pignoramento nel senso dell’art. 93
cpv. 1 LEF, bensì di arretrati, i quali non possono essere computati nel suo
minimo esistenziale, poiché riferiti a debiti non correnti anteriori al
pignoramento (sentenza della CEF 15.2025.3 del 18 marzo 2025, pag. 3 e
riferimento). Il ricorso va dunque respinto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
G______ G______
F______,
S______
l______ e n______,
C______ S______ G______ __
, C______;
– CO2,
H______ __,
Zü______;
– CO1,
N______ __,
H______ _.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.