15.2025.3
Minimo di esistenza
18 marzo 2025Italiano7 min
una situazione economica molto grave e peggio di ciò che sto vivendo", facendo valere di aver due rate importanti da pagare, ossia fr. 170.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.3
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 3 gennaio 2025 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 4
dicembre 2024 nei confronti del ricorrente
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 4 dicembre 2024 la
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota
pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore indipendente
fr.
2'200.00
manutenzione immobili
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
Fatti
250.00
Totale
fr.
1'450.00
che
lo stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso l’escusso medesimo fr. 750.–
mensili, corrispondenti alla quota dei suoi redditi eccedente il minimo
esistenziale;
che
con ricorso del 3 gennaio 2025, RI 1 si duole che la trattenuta di fr. 750.–
al mese lo metterebbe "in
una situazione economica molto grave e peggio di ciò che sto vivendo", facendo valere di aver due rate importanti da pagare, ossia fr. 170.–
per un recupero AVS e fr. 150.– per un "recupero spese ufficio legali per il
divorzio";
che
il ricorrente chiede di capire che ha appena iniziato un’attività a conto
proprio (ditta individuale) e di poter "rivedere i parametri con i dati alla mano";
che
con osservazioni del 9 gennaio 2025 l’UE rileva che dal reddito netto mensile
di fr. 2'200.– computato sono già state dedotte le spese lavorative (AVS,
materiali, ecc.) di fr. 1'800.– e chiede di conseguenza di
dichiarare
il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2
LPR;
che
il ricorso è verosimilmente tardivo, il pignoramento essendo stato eseguito in
sua presenza già il 4 dicembre 2024, ma siccome RI 1 invoca una lesione del
proprio minimo di esistenza suscettibile di porlo in una situazione
insopportabile e quindi di determinare la nullità del provvedimento impugnato
(art. 22 LEF), occorre nondimeno entrare nel merito delle censure (tra altre:
sentenza della CEF 15.2024.34 del 12 agosto 2024 consid. 1.2);
che
giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia;
che
per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le
spese di acquisizione del reddito, detraendo poi le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia sulla scorta, in linea di massima, della
Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in
seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che
redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,
consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF;
DTF 108 III 10 consid. 4);
che
è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);
che, nel caso in esame, i recuperi di fr. 170.– (AVS) e fr. 150.– ("recupero spese ufficio legali per il divorzio"), che il ricorrente allega di pagare (ma di cui ha provato il
versamento unicamente del primo, oltretutto
tardivamente solo con il ricorso), non sono spese correnti per
Considerandi
prestazioni assolutamente necessarie al suo sostentamento durante il
pignoramento nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF, bensì arretrati, i quali non
possono essere computati nel suo minimo esistenziale, poiché sono riferiti a
debiti non correnti anteriori al pignoramento (sentenza della CEF 15.2024.78
del 16 ottobre 2024 consid. 5 e 6.1, con i rinvii);
che il ricorrente afferma inoltre che dall’estratto
del suo conto privato, sul quale effettua esclusivamente i “giroconto stipendio”, emergono entrate annuali nel 2024 di fr. 19'600.–;
ch’egli
dimentica di precisare che l’estratto da lui prodotto riguarda solo i mesi da
aprile a ottobre del 2024 e misconosce che in virtù dell’art. 93 LEF devono essere pignorate tutte le entrate dell’escusso
che superano il suo minimo esistenziale, e non soltanto quelle ch’egli ritiene unilateralmente essere acconti di
salario (come quelle in concreto riversate dal conto corrente sul suo
conto privato);
che
l’ufficio d’esecuzione deve infatti pignorare l’intera cifra d’affari conseguita dall’escusso con la propria impresa
individuale (la quale non ha personalità giuridica propria), sotto
deduzione del suo minimo di esistenza (comprensivo delle spese
professionali), e non solo il "salario" ch’egli afferma di
percepire (sentenza della CEF 15.2009.8 del 10 febbraio 2009, RtiD 2009 II 747
n. 54c, consid. 2.4);
che, d’altronde, nel verbale interno delle
operazioni di pignoramento da lui firmato l’8 novembre 2024, RI 1 ha
dichiarato di percepire un reddito netto dalla sua attività indipendente di
circa fr. 2'500.– mensili, tenuto conto di entrate lorde di fr. 4'000.–
mensili sul conto corrente __________ (“hellohome.help”);
che
dall’estratto da lui prodotto all’Ufficio risultano infatti entrate per fr. 27'795.40
(oltre ad alcuni altri accrediti sul conto privato non riconducibili al primo
conto) dal 1° aprile al 29 ottobre 2024, ovvero, per l’appunto, di fr. 4'000.–
in media mensile;
che
computandogli un reddito mensile di fr. 2'200.–, l’UE ha pertanto tenuto conto
di spese professionali di fr. 1'800.– (come rilevato nelle osservazioni al
ricorso);
che
RI 1 non allega e ancora meno dimostra che le sue spese professionali siano
superiori a tale importo;
ch’egli
non spiega quali parametri dovrebbero essere rivisti "con i dati alla mano", sicché al riguardo il ricorso è irricevibile in quanto
insufficientemente motivato;
che
per il resto la legge non prevede disposizioni speciali per i debitori che
hanno appena iniziato una nuova attività lucrativa indipendente;
che nella misura della sua ricevibilità, il
ricorso va dunque respinto;
che
stante tale esito non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né
il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.