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Decisione

15.2025.31

Ricorso contro la comminatoria di fallimento per asserita mancata notifica del precetto esecutivo, in realtà validamente notificato a un membro dell’ammini¬-strazione della società escussa

25 giugno 2025Italiano3 min

2025 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.31

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 marzo 2025 della

RE,

S______

(patrocinata dall’avv.

PA1,

B______)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27

gennaio 2025 nell’esecuzione n. _____97

promossa nei confronti della ricorrente da

CO, G______

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. _____97 promossa il 15 maggio 2024 da CO contro la RE

per l’incasso di fr. 18'400.– oltre agli accessori, il 21 febbraio

Fatti

2025 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa

non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimen­to;

che

con ricorso del 3 marzo 2025 la RE chiede

l’an­­nullamento della comminatoria, sostenendo di non aver mai ricevuto il

precetto esecutivo;

che

se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto

esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante

della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro dell’amministrazione

o della direzio­ne, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);

che nel caso in esame, nell’“attestazione

di notificazione” apposta a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il

creditore, allegato alle osservazioni dell’UE, l’agente notificatore ha dichiarato

di aver notificato il precetto il 21 maggio 2024 a R______ R______, indicandolo quale

“procuratore”;

che, quale pubblico documento

Considerandi

nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, il precetto esecutivo costituisce piena prova

dei fatti che attesta, compresa l’indicazione della persona cui è stato

consegnato, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che

è ammesso quando sono dati fondati motivi per dubitare della sua veridicità (sentenza

della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023, consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);

che

nella fattispecie la ricorrente non ha allegato né reso verosimili fondate ragioni

per dubitare dell’esattezza del contenuto del documento in questione;

che,

ad ogni modo, secondo l’estratto

del registro di commercio relativo alla RE,

R______ R______ è in realtà membro dell’amministrazione,

non procuratore, ciò che però non è di rilievo per la validità della notifica

del precetto esecutivo giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, che può anche essere

fatta a “qualunque membro dell’amministrazione”;

che, stando così le cose, non sussistono

motivi formali per annullare la comminatoria di fallimento,

sicché il ricorso dev’essere respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Via P______ _,

B______;

– CO,

Via F______ _,

G______.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.