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Decisione

15.2025.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2025Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera, conformemente

all’avvertimento indicato nell’ordinanza del 24 marzo 2025, la presente

decisione è notificata loro in via edittale.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il sequestro n. __________ è

dichiarato nullo e l’esecuzione n. __________ è annullata.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

Considerandi

– RI 1, RI

2, RI 3 e RI 4, __________, DE - __________ (in via edittale);

– avv. PA

1, __________, __________.

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.