15.2025.34
Ricorso contro verbale di sequestro e precetto esecutivo. Oggetto dell’esecuzione forzata in caso di comunione ereditaria. Foro esecutivo per debitore domiciliato all’estero; effetti della nullità o dell’annullamento del sequestro sul foro da esso creato e sull’esecuzione fondata (solo) su tale foro
10 luglio 2025Italiano12 min
A. PI 2 era proprietaria del fondo part. n. __________ RFD __________-__________.
Source ti.ch
Incarti n.
15.2025.34
Lugano
10 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 14 marzo 2025 di
RI 1, DE - __________
RI 2, DE - __________
RI 3, DE - __________
RI 4, DE - __________
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso l’11
febbraio 2025 nei confronti dei ricorrenti e contro il precetto esecutivo
emesso il 25 febbraio 2025 nell'esecuzione n. __________ promossa sempre nei
confronti dei ricorrenti da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI 2 era proprietaria del fondo part. n. __________ RFD __________-__________.
Al suo decesso, le sono succeduti, in comunione ereditaria (CE), RI 1, RI 2, RI
3 e RI 4.
B. Il
29 novembre 2021, il Comune di __________ ha rilasciato a PI 1, proprietario
del vicino fondo part. n. __________, una licenza edilizia. Mediante
risoluzione del 2 agosto 2023, il Consiglio di Stato (CdS) ha parzialmente
accolto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro la licenza, condannandoli
però, in solido, al pagamento delle spese processuali nella misura di fr. 1’000.–
e delle ripetibili di fr. 1’000.–. Con decisione del 23 ottobre 2024, il
Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto, per quanto ricevibile,
il ricorso interposto dagli stessi contro la risoluzione, condannandoli al
pagamento, sempre in solido, delle spese processuali nella misura di fr. 3’500.–
e delle ripetibili di fr. 3’000.–. La decisione del TRAM è stata impugnata
mediante ricorso al Tribunale federale del 4 dicembre.
C. Con
istanza del 5 febbraio 2025 diretta contro RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, PI 1 ha
chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Gambarogno di decretare il
sequestro del noto fondo part. n. __________ fino a concorrenza di fr. 4’000.–
oltre agl’interessi del 5% dal 9 novembre 2024 (importo corrispondente alle
ripetibili assegnate da CdS e TRAM). Con decreto del 10 febbraio 2025 (SO.__________),
il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro,
così come richiesto. La sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
eseguito il sequestro l’11 febbraio, emettendo quello stesso giorno il relativo
verbale (n. __________), che, tramite raccomandata internazionale, ha notificato
ai debitori il 19 febbraio.
D. Mediante
precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso il 25
febbraio 2025 dall’UE, PI 1 ha escusso RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 per l’incasso di
fr. fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 novembre 2024
(indicando quale titolo del credito le “Ripetibili di CHF 3'000.00 come da sentenza del TCA [recte: TRAM] del 23.01.2024
Ripetibili di CHF 1'000.00 come da sentenza del CdS del 02.08.2023”). L’Ufficio, sempre tramite raccomandata internazionale, ha notificato
il precetto agli escussi il 6 marzo 2025.
E. Con
ricorso del 14 marzo 2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno chiesto, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo e
del sequestro, protestate spese processuali e ripetibili. Mediante ordinanza
del 24 marzo, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo
richiesto, nel senso che la procedura di sequestro e quella esecutiva a
convalida sono state sospese fino alla decisione sul ricorso, e ha invitato i
ricorrenti a comunicare entro dieci giorni un recapito in Svizzera, al quale
notificare i successivi atti, rendendoli attenti che in caso di omissione tali
atti sarebbero stati notificati in via edittale; l’ordinanza è stata notificata
in via diplomatica ai ricorrenti, a cura dell’UE, il 10 aprile.
F. Nelle
sue osservazioni del 3 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso
del 14 marzo, mentre nelle sue del 17 aprile, l’Ufficio si è rimesso al
giudizio della Camera.
G. Ad
oggi, i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera.
H. Parallelamente ai fatti appena narrati, con reclamo del 26 febbraio
2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno impugnato il decreto di sequestro. Con
decisione del 24 marzo (14.2025.44), ricordato che tale decreto può essere
impugnato solo mediante opposizione al sequestro – che i reclamanti avevano
peraltro presentato – e rinviando alla trattazione del presente ricorso 14
marzo 2025 le censure dirette in realtà contro il verbale di sequestro (e che
dunque qualificavano l’impugnativa anche come ricorso), la Camera ha
dichiarato il reclamo irricevibile.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo che la legge prescriva di adire il
giudice, ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è
impugnabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento
(cpv. 2). Nella misura in cui tende all’annullamento del sequestro, il ricorso
appare tardivo, fatta salva un’eventuale nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio in ogni tempo dall’autorità di vigilanza (22 cpv.
1, 2° periodo LEF), mentre nella misura in cui tende all’annullamento del
precetto esecutivo, il ricorso è senz’altro tempestivo.
2.
Nel
ricorso, gl’insorgenti ricordano, in particolare, di essere membri della CE fu PI
2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________. Sostengono che però
a fronte della comunione l’UE non avrebbe potuto sequestrare direttamente il
fondo, come ha fatto, ma unicamente le quote ereditarie spettanti agli eredi.
Ammettono invero che un sequestro diretto del fondo sarebbe possibile, ma
soltanto con il consenso di tutti gli eredi, se, come in concreto, la comunione
è proprietaria di altri beni; al riguardo, precisano che RI 3 e RI 4, non
debitori del credito alla base del sequestro, negano tale consenso. Per
entrambi i motivi, i ricorrenti ritengono il sequestro nullo. Chiedono pertanto
l’annullamento del sequestro e del precetto esecutivo.
Nelle
osservazioni, PI 1 osserva (soltanto) che il credito posto in esecuzione è
esigibile e liquido, ancorché la decisione del TRAM sia stata impugnata
dinnanzi al Tribunale federale, e che la richiesta di sequestro del noto fondo,
a tutela dei suoi legittimi interessi, è giustificata, sia perché tutti i
debitori sono domiciliati in Germania, sia perché essi, con il loro
atteggiamento processuale, dimostrano di non voler pagare il dovuto. Chiede
pertanto la reiezione del ricorso.
3.
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in
una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome
collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per
oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione
(c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene; ciò vale
anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le
disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).
3.1
Fino alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di
ogni singolo bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di
principio, non può essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto
dell'esecuzione forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua
quota (complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda
proprio su questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora
voglia ottenere il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa,
come unico (possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare
la quota ereditaria del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2). Il sequestro è
nullo, se verte su singoli beni ereditari (DTF 91 III 19 consid. 4; v. anche
DTF 91 III 69 consid. 2); esso è nondimeno (parzialmente) valido, se verte
anche, in modo chiaro e senza equivoci, sulla quota ereditaria (DTF 91 III 19
consid. 4).
3.2
L’esame
dei presupposti del sequestro, compreso quello della verosimile appartenenza al
debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), compete
esclusivamente al giudice o all’autorità del sequestro, sicché la loro
contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di
vigilanza, il quale ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria
(art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 203 consid. 2.2 e 2.4). L’esecuzione del
sequestro vera e propria rientra invece nella competenza delle autorità
esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità, di stima, di ordine di
sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni da sequestrare (art.
92.
segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche al controllo della
regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non devono dare
seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità,
segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione,
non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o sia reso da un
giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291
consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; tra tante:
sentenza della CEF 15.2023.121 del 17 gennaio 2024, pag. 3 e 4).
3.3
Nella
fattispecie, è indubbio, oltreché incontestato che i ricorrenti sono membri
della CE fu PI 2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________.
Con riguardo a tale bene, l’esecuzione forzata nei loro confronti avrebbe
dunque potuto avere per oggetto unicamente la loro interessenza (art. 1 cpv. 1
ODiC), non ciascuna loro quota ereditaria sul fondo, né, a fortiori, il
fondo stesso, come in concreto. Poiché il sequestro verte su un singolo bene
ereditario e, d’altronde, il verbale non fa alcun cenno all’interessenza, il
provvedimento è nullo (sopra consid. 3.1), ciò che la Camera deve rilevare
d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF). In merito, il ricorso va accolto
e, di conseguenza, il sequestro va dichiarato nullo.
4.
Quando
una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione
svizzero è competente per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti
(art. 46 cpv. 1 LEF
a contrario), se non nell’ipotesi in cui l’escutendo
ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50
cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF),
il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art.
51.
LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore
è in fuga (art. 54 LEF) (sentenza della CEF 15.2021.107 del 28 marzo 2022, consid.
5.1).
4.1
Qualora
il sequestro venga dichiarato nullo (DTF 111 III 49 consid. 2) o annullato (DTF
115.
III 28 consid. 4/b), decadono sia il foro esecutivo, creato non appena il
provvedimento è eseguito fruttuosamente (art. 52 LEF; sentenza della CEF
15.2020.72
del 21 settembre 2020, pag. 3), sia l’esecuzione fondata su tale
foro, sempreché non sia dato (anche) il foro esecutivo ordinario (DTF
115.
III 28 consid. 4/b, pag. 36; sentenze del Tribunale federale 4A_353/2012
del 25 gennaio 2013, consid. 5.2 e 7B.259/2001
del 27 novembre 2001, consid. 5), ovvero quello
disciplinato dall’art. 46 LEF.
4.2
Nel
caso di specie, PI 1 stesso riconosce che i ricorrenti sono tutti domiciliati
in Germania e non pretende che in Svizzera esista nei loro confronti un foro
esecutivo diverso da quello del sequestro (art. 52 LEF) e, soprattutto, il foro
esecutivo ordinario (art. 46 LEF e sopra consid. 4.1). Dichiarato nullo
il sequestro (sopra consid. 3.3), decadono perciò sia il foro da esso creato,
sia l’esecuzione fondata (solo) su tale foro (sopra consid. 4.1). Anche in
merito, il ricorso va accolto e, di conseguenza, l’esecuzione va annullata. Non
è dunque necessario esaminare le ulteriori censure dei ricorrenti (relative in
particolare alle modalità di notifica degli atti esecutivi, all’errato valore
di stima del fondo, all’estensione eccessiva del sequestro, all’inesigibilità
del credito e dei relativi interessi e spese, all’errata indicazione della
parte debitrice, alla non esecutività delle sentenze del CdS e del TRAM, all’incompetenza
materiale del Giudice di pace, al diritto di accesso agli atti e alla
violazione della CEDU).
5.
Poiché
i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera, conformemente
all’avvertimento indicato nell’ordinanza del 24 marzo 2025, la presente
decisione è notificata loro in via edittale.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il sequestro n. __________ è
dichiarato nullo e l’esecuzione n. __________ è annullata.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, RI
2, RI 3 e RI 4, __________, DE - __________ (in via edittale);
– avv. PA
1, __________, __________.
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.