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Decisione

15.2025.34

Ricorso contro verbale di sequestro e precetto esecutivo. Oggetto dell’esecuzione forzata in caso di comunione ereditaria. Foro esecutivo per debitore domiciliato all’estero; effetti della nullità o dell’annullamento del sequestro sul foro da esso creato e sull’esecuzione fondata (solo) su tale foro

10 luglio 2025Italiano12 min

A. PI 2 era proprietaria del fondo part. n. __________ RFD __________-__________.

Source ti.ch

Incarti n.

15.2025.34

Lugano

10 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 14 marzo 2025 di

RI 1, DE - __________

RI 2, DE - __________

RI 3, DE - __________

RI 4, DE - __________

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso l’11

febbraio 2025 nei confronti dei ricorrenti e contro il precetto esecutivo

emesso il 25 febbraio 2025 nell'esecuzione n. __________ promossa sempre nei

confronti dei ricorrenti da

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI 2 era proprietaria del fondo part. n. __________ RFD __________-__________.

Al suo decesso, le sono succeduti, in comunione ereditaria (CE), RI 1, RI 2, RI

3 e RI 4.

B. Il

29 novembre 2021, il Comune di __________ ha rilasciato a PI 1, proprietario

del vicino fondo part. n. __________, una licenza edilizia. Mediante

risoluzione del 2 agosto 2023, il Consiglio di Stato (CdS) ha parzialmente

accolto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro la licenza, condannandoli

però, in solido, al pagamento delle spese processuali nella misura di fr. 1’000.–

e delle ripetibili di fr. 1’000.–. Con decisione del 23 ottobre 2024, il

Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto, per quanto ricevibile,

il ricorso interposto dagli stessi contro la risoluzione, condannandoli al

pagamento, sempre in solido, delle spese processuali nella misura di fr. 3’500.–

e delle ripetibili di fr. 3’000.–. La decisione del TRAM è stata impugnata

mediante ricorso al Tribunale federale del 4 dicembre.

C. Con

istanza del 5 febbraio 2025 diretta contro RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, PI 1 ha

chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Gambarogno di decretare il

sequestro del noto fondo part. n. __________ fino a concorrenza di fr. 4’000.–

oltre agl’interessi del 5% dal 9 novembre 2024 (importo corrispondente alle

ripetibili assegnate da CdS e TRAM). Con decreto del 10 febbraio 2025 (SO.__________),

il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro,

così come richiesto. La sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

eseguito il sequestro l’11 febbraio, emettendo quello stesso giorno il relativo

verbale (n. __________), che, tramite raccomandata internazionale, ha notificato

ai debitori il 19 febbraio.

D. Mediante

precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso il 25

febbraio 2025 dall’UE, PI 1 ha escusso RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 per l’incasso di

fr. fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 novembre 2024

(indicando quale titolo del credito le “Ripetibili di CHF 3'000.00 come da sentenza del TCA [recte: TRAM] del 23.01.2024

Ripetibili di CHF 1'000.00 come da sentenza del CdS del 02.08.2023”). L’Ufficio, sempre tramite raccomandata internazionale, ha notificato

il precetto agli escussi il 6 marzo 2025.

E. Con

ricorso del 14 marzo 2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno chiesto, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo e

del sequestro, protestate spese processuali e ripetibili. Mediante ordinanza

del 24 marzo, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo

richiesto, nel senso che la procedura di sequestro e quella esecutiva a

convalida sono state sospese fino alla decisione sul ricorso, e ha invitato i

ricorrenti a comunicare entro dieci giorni un recapito in Svizzera, al quale

notificare i successivi atti, rendendoli attenti che in caso di omissione tali

atti sarebbero stati notificati in via edittale; l’ordinanza è stata notificata

in via diplomatica ai ricorrenti, a cura dell’UE, il 10 aprile.

F. Nelle

sue osservazioni del 3 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso

del 14 marzo, mentre nelle sue del 17 aprile, l’Ufficio si è rimesso al

giudizio della Camera.

G. Ad

oggi, i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera.

H. Parallelamente ai fatti appena narrati, con reclamo del 26 febbraio

2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno impugnato il decreto di sequestro. Con

decisione del 24 marzo (14.2025.44), ricordato che tale decreto può essere

impugnato solo mediante opposizione al sequestro – che i reclamanti avevano

peraltro presentato – e rinviando alla trattazione del presente ricorso 14

marzo 2025 le censure dirette in realtà contro il verbale di sequestro (e che

dunque qualificavano l’impugnativa anche come ricorso), la Camera ha

dichiarato il reclamo irricevibile.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo che la legge prescriva di adire il

giudice, ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è

impugnabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento

(cpv. 2). Nella misura in cui tende all’annullamento del sequestro, il ricorso

appare tardivo, fatta salva un’eventuale nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio in ogni tempo dall’autorità di vigilanza (22 cpv.

1, 2° periodo LEF), mentre nella misura in cui tende all’annullamento del

precetto esecutivo, il ricorso è senz’altro tempestivo.

2.

Nel

ricorso, gl’insorgenti ricordano, in particolare, di essere membri della CE fu PI

2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________. Sostengono che però

a fronte della comunione l’UE non avrebbe potuto sequestrare direttamente il

fondo, come ha fatto, ma unicamente le quote ereditarie spettanti agli eredi.

Ammettono invero che un sequestro diretto del fondo sarebbe possibile, ma

soltanto con il consenso di tutti gli eredi, se, come in concreto, la comunione

è proprietaria di altri beni; al riguardo, precisano che RI 3 e RI 4, non

debitori del credito alla base del sequestro, negano tale consenso. Per

entrambi i motivi, i ricorrenti ritengono il sequestro nullo. Chiedono pertanto

l’annullamento del sequestro e del precetto esecutivo.

Nelle

osservazioni, PI 1 osserva (soltanto) che il credito posto in esecuzione è

esigibile e liquido, ancorché la decisione del TRAM sia stata impugnata

dinnanzi al Tribunale federale, e che la richiesta di sequestro del noto fondo,

a tutela dei suoi legittimi interessi, è giustificata, sia perché tutti i

debitori sono domiciliati in Germania, sia perché essi, con il loro

atteggiamento processuale, dimostrano di non voler pagare il dovuto. Chiede

pertanto la reiezione del ricorso.

3.

Giusta

l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in

una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome

collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per

oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione

(c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene; ciò vale

anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le

disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).

3.1

Fino alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di

ogni singolo bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di

principio, non può essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto

dell'esecuzione forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua

quota (complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda

proprio su questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora

voglia ottenere il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa,

come unico (possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare

la quota ereditaria del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2). Il sequestro è

nullo, se verte su singoli beni ereditari (DTF 91 III 19 consid. 4; v. anche

DTF 91 III 69 consid. 2); esso è nondimeno (parzialmente) valido, se verte

anche, in modo chiaro e senza equivoci, sulla quota ereditaria (DTF 91 III 19

consid. 4).

3.2

L’esame

dei presupposti del sequestro, compreso quello della verosimile appartenenza al

debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), compete

esclusivamente al giudice o all’autorità del sequestro, sicché la loro

contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di

vigilanza, il quale ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 203 consid. 2.2 e 2.4). L’esecuzione del

sequestro vera e propria rientra invece nella competenza delle autorità

esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità, di stima, di ordine di

sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni da sequestrare (art.

92.

segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche al controllo della

regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non devono dare

seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità,

segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione,

non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o sia reso da un

giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291

consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; tra tante:

sentenza della CEF 15.2023.121 del 17 gennaio 2024, pag. 3 e 4).

3.3

Nella

fattispecie, è indubbio, oltreché incontestato che i ricorrenti sono membri

della CE fu PI 2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________.

Con riguardo a tale bene, l’esecuzione forzata nei loro confronti avrebbe

dunque potuto avere per oggetto unicamente la loro interessenza (art. 1 cpv. 1

ODiC), non ciascuna loro quota ereditaria sul fondo, né, a fortiori, il

fondo stesso, come in concreto. Poiché il sequestro verte su un singolo bene

ereditario e, d’altronde, il verbale non fa alcun cenno all’interessenza, il

provvedimento è nullo (sopra consid. 3.1), ciò che la Camera deve rilevare

d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF). In merito, il ricorso va accolto

e, di conseguenza, il sequestro va dichiarato nullo.

4.

Quando

una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione

svizzero è competente per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti

(art. 46 cpv. 1 LEF

a contrario), se non nell’ipotesi in cui l’escutendo

ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50

cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF),

il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art.

51.

LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore

è in fuga (art. 54 LEF) (sentenza della CEF 15.2021.107 del 28 marzo 2022, consid.

5.1).

4.1

Qualora

il sequestro venga dichiarato nullo (DTF 111 III 49 consid. 2) o annullato (DTF

115.

III 28 consid. 4/b), decadono sia il foro esecutivo, creato non appena il

provvedimento è eseguito fruttuosamente (art. 52 LEF; sentenza della CEF

15.2020.72

del 21 settembre 2020, pag. 3), sia l’esecuzione fondata su tale

foro, sempreché non sia dato (anche) il foro esecutivo ordinario (DTF

115.

III 28 consid. 4/b, pag. 36; sentenze del Tribunale federale 4A_353/2012

del 25 gennaio 2013, consid. 5.2 e 7B.259/2001

del 27 novembre 2001, consid. 5), ovvero quello

disciplinato dall’art. 46 LEF.

4.2

Nel

caso di specie, PI 1 stesso riconosce che i ricorrenti sono tutti domiciliati

in Germania e non pretende che in Svizzera esista nei loro confronti un foro

esecutivo diverso da quello del sequestro (art. 52 LEF) e, soprattutto, il foro

esecutivo ordinario (art. 46 LEF e sopra consid. 4.1). Dichiarato nullo

il sequestro (sopra consid. 3.3), decadono perciò sia il foro da esso creato,

sia l’esecuzione fondata (solo) su tale foro (sopra consid. 4.1). Anche in

merito, il ricorso va accolto e, di conseguenza, l’esecuzione va annullata. Non

è dunque necessario esaminare le ulteriori censure dei ricorrenti (relative in

particolare alle modalità di notifica degli atti esecutivi, all’errato valore

di stima del fondo, all’estensione eccessiva del sequestro, all’inesigibilità

del credito e dei relativi interessi e spese, all’errata indicazione della

parte debitrice, alla non esecutività delle sentenze del CdS e del TRAM, all’incompetenza

materiale del Giudice di pace, al diritto di accesso agli atti e alla

violazione della CEDU).

5.

Poiché

i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera, conformemente

all’avvertimento indicato nell’ordinanza del 24 marzo 2025, la presente

decisione è notificata loro in via edittale.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il sequestro n. __________ è

dichiarato nullo e l’esecuzione n. __________ è annullata.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, RI

2, RI 3 e RI 4, __________, DE - __________ (in via edittale);

– avv. PA

1, __________, __________.

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.