15.2025.4
Minimo di esistenza. Spese per la badante. Premi dell’assicurazione RC per l’automobile e tassa di circolazione
5 marzo 2025Italiano8 min
luglio 2024 per fr. 54'221.25 nell’esecuzione n. __________ diretta contro RI 1, il 3 settembre PI 1 ha chiesto
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Incarto n.
15.2025.4
Lugano
5 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 gennaio 2025 di
RI 1, __________ (__________)
(patrocinato dall’avv. __________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento con cui ha pignorato la rendita
LPP del ricorrente, emesso il 27 dicembre 2024 nell’esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti da
PI 1, __________ (__________)
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dell’attestato di carenza beni (ACB) rilasciato a suo favore il 1°
luglio 2024 per fr. 54'221.25 nell’esecuzione n. __________ diretta contro RI 1, il 3 settembre PI 1 ha chiesto
alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la continuazione dell’esecuzione
(alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del debitore per
l’incasso del medesimo importo.
B. Dando
seguito alla domanda, il 3 ottobre 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 25 ottobre. In quella data, l’Ufficio
ha redatto un primo verbale interno delle operazioni di pignoramento in base
alle risposte dell’escusso e gli ha chiesto di produrre entro il 4 novembre un
estratto del suo conto corrente postale, aggiornato ai tre mesi precedenti, i
giustificativi delle sue entrate, un estratto conto degl’interessi ipotecari,
la polizza per il 2025 dell’assicurazione malattia obbligatoria e la prova del
pagamento del premio negli tre mesi precedenti. L’UE ha d’altronde
dichiarato impignorabile l’automobile dell’escusso – una Toyota Yaris del 2013
– in quanto priva di valore commerciale e rinunciato a pignorare fondi boschivi
di cui egli è proprietario o comproprietario in ragione del loro valore esiguo.
C. Ricevuto
la documentazione richiesta a suo tempo e, segnatamente, un referto, da cui
risulta che nel 2020 RI 1 ha subìto un’operazione alla prostata, il 27 dicembre
2024, l’Ufficio ha redatto un secondo verbale interno delle operazioni di
pignoramento, in cui ha determinato il minimo di esistenza dell’escusso secondo
il seguente calcolo:
Redditi
Rendita AVS
fr.
2'376.00
Rendita LPP
fr.
1'019.70
Totale
fr.
3'395.70
Minimo
d’esistenza
Importo di base
fr.
1'200.00
Spesa per l’assicurazione malattia obbligatoria
fr.
591.85
Spese mediche e dentali
fr.
244.80
Spese a carico dell’escusso
Altro
fr.
320.00
Spese di manutenzione
Totale
fr.
2'356.65
Con
provvedimento dello stesso giorno l’UE ha quindi pignorato, dal 1° aprile 2025,
presso l’assicuratore LPP dell’escusso, la __________, la sua intera rendita
LPP (fr. 1'019.70), tenuto conto del fatto che la rendita AVS è
impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) e copre il minimo vitale.
D. Con
ricorso del 7 gennaio 2025, RI 1 si aggrava contro il provvedimento, chiedendone
la riforma, nel senso di aggiungere al suo minimo esistenziale, in via
principale il costo di una badante, di fr. 700.– mensili, e i premi dell’assicurazione
di responsabilità civile per l’automobile e la tassa di circolazione, di fr. 63.05
al mese, ossia in tutto fr. 763.05, e in via subordinata solo la prima
spese, di fr. 700.– mensili, in entrambi i casi protestate spese e
ripetibili.
E. Con
osservazioni del 24 gennaio 2025, PI 1 postula la reiezione del ricorso,
protestate tasse, spese e indennità, mentre nelle sue del 28 gennaio l’UE conclude
per il suo parziale accoglimento, limitatamente alla conclusione subordinata,
purché l’assicuratore malattia e l’assicuratore invalidità confermino di non rimborsare
a RI 1 la spesa per la badante.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 dicembre 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
3.
Nel
ricorso RI 1 riferisce di non avere altre entrate a parte quelle
indicate nel provvedimento impugnato e di essere sì titolare di un diritto di
abitazione sull’alloggio della figlia, ma gravato da ipoteche, di cui ella da
tempo non paga più gl’interessi e gli ammortamenti, sicché la banca ha disdetto
il mutuo concessole e chiesto la realizzazione dei pegni, ciò che dovrebbe
avvenire a breve. Il ricorrente asserisce che alla “situazione abitativa precaria” se ne aggiunge una valetudinaria altrettanto cagionevole, che gl’impone
di far capo a una badante, prescrittagli dal medico, per cui sostiene una spesa
mensile di fr. 700.–. Informa di aver chiesto il versamento di un assegno
per grandi invalidi, senza però aver ancora ricevuto risposta. Da ultimo,
afferma di sostenere per una vecchia automobile utilitaria i premi dell’assicurazione
di respon-sabilità civile e la tassa di circolazione, che ammontano a fr. 67.05
(recte:
63.05) mensili. Chiede pertanto la riforma del provvedimento,
nel senso di aggiungere al suo minimo esistenziale in via principale fr. 763.05
e in via subordinata fr. 700.–.
3.1
Ora,
il certificato medico che attesta la necessità di una badante risale al 7
gennaio 2025, data del ricorso, come pure la dichiarazione di N____ V____,
secondo cui ha assunto l’incarico di badante dal 1° marzo 2025 per un compenso
di fr. 700.– mensili, “puntualmente
pagati”. Si tratta di circostanze successive all’esecuzione del
pignoramento, del 27 dicembre 2024, di cui si potrà se del caso tenere conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; sopra consid.
2), a patto che, come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, l’escusso
produca attestazioni dell’assicuratore malattia e dell’assicuratore invalidità
che confermino di non rimborsare la spesa per la badante. Al riguardo
il ricorso è dunque irricevibile.
3.2
Per
quanto attiene alle spese connesse all’automobile dell’escusso, secondo un
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per
motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre
2004, consid. 5) o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto
di visita (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.15 del 19 giugno 2023,
consid. 4.2.2 e gli altri riferimenti). Se per gli stessi scopi si può esigere
dall’escusso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate
solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di lavoro, assicurazione, ecc.)
(Tabella, punto II/4/d; tra tante: sentenza della CEF 15.2022.41 del 20
settembre 2022, consid. 4.1.1).
Nel
caso in esame, il ricorrente non indica il motivo per cui le spese da lui fatte
valere dovrebbero “equamente”
essere computate nel suo minimo vitale e comunque non dimostra che i
presupposti giurisprudenziali appena menzionate sono concretamente adempiuti.
Su questo punto il ricorso è di conseguenza infondato.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. dott. PA 1, __________,
__________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.