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Decisione

15.2025.4

Minimo di esistenza. Spese per la badante. Premi dell’assicurazione RC per l’automobile e tassa di circolazione

5 marzo 2025Italiano8 min

luglio 2024 per fr. 54'221.25 nell’esecuzione n. __________ diretta contro RI 1, il 3 settembre PI 1 ha chie­sto

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.4

Lugano

5 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 gennaio 2025 di

RI 1, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento con cui ha pignorato la rendita

LPP del ricorrente, emesso il 27 dicembre 2024 nell’ese­­cuzione n. __________

promossa nei suoi confronti da

PI 1, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dell’attestato di carenza beni (ACB) rilasciato a suo favore il 1°

luglio 2024 per fr. 54'221.25 nell’esecuzione n. __________ diretta contro RI 1, il 3 settembre PI 1 ha chie­sto

alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la continuazione dell’esecuzione

(alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del debitore per

l’incasso del medesimo importo.

B. Dando

seguito alla domanda, il 3 ottobre 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 25 ottobre. In quella data, l’Ufficio

ha redatto un primo verbale interno delle operazioni di pignoramento in base

alle risposte dell’escusso e gli ha chiesto di produrre entro il 4 novembre un

estratto del suo conto corrente postale, aggiornato ai tre mesi precedenti, i

giustificativi delle sue entrate, un estratto conto degl’interessi ipotecari,

la polizza per il 2025 dell’as­sicurazione malattia obbligatoria e la prova del

pagamento del premio negli tre mesi precedenti. L’UE ha d’altronde

dichiarato impignorabile l’automobile dell’escusso – una Toyota Yaris del 2013

– in quanto priva di valore commerciale e rinunciato a pignorare fondi boschivi

di cui egli è proprietario o comproprietario in ragione del loro valore esiguo.

C. Ricevuto

la documentazione richiesta a suo tempo e, segnatamente, un referto, da cui

risulta che nel 2020 RI 1 ha subìto un’operazione alla prostata, il 27 dicembre

2024, l’Ufficio ha redatto un secondo verbale interno delle operazioni di

pignoramento, in cui ha determinato il minimo di esistenza dell’escusso secondo

il seguente calcolo:

Redditi

Rendita AVS

fr.

2'376.00

Rendita LPP

fr.

1'019.70

Totale

fr.

3'395.70

Minimo

d’esistenza

Importo di base

fr.

1'200.00

Spesa per l’assicurazione malattia obbligatoria

fr.

591.85

Spese mediche e dentali

fr.

244.80

Spese a carico dell’escusso­

Altro

fr.

320.00

Spese di manutenzione

Totale

fr.

2'356.65

Con

provvedimento dello stesso giorno l’UE ha quindi pignorato, dal 1° aprile 2025,

presso l’assicuratore LPP dell’escusso, la __________, la sua intera rendita

LPP (fr. 1'019.70), tenuto conto del fatto che la rendita AVS è

impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) e copre il minimo vitale.

D. Con

ricorso del 7 gennaio 2025, RI 1 si aggrava contro il provvedimento, chiedendone

la riforma, nel senso di aggiungere al suo minimo esistenziale, in via

principale il costo di una badan­te, di fr. 700.– mensili, e i premi dell’assicurazione

di responsabilità civile per l’automobile e la tassa di circolazione, di fr. 63.05

al mese, ossia in tutto fr. 763.05, e in via subordinata solo la prima

spese, di fr. 700.– mensili, in entrambi i casi protestate spese e

ripetibili.

E. Con

osservazioni del 24 gennaio 2025, PI 1 postula la reiezione del ricorso,

protestate tasse, spese e indennità, mentre nelle sue del 28 gennaio l’UE conclude

per il suo parziale accoglimento, limitatamente alla conclusione subordinata,

purché l’assi­curatore malattia e l’assicuratore invalidità confermino di non rimborsare

a RI 1 la spesa per la badante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 dicembre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità

di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

3.

Nel

ricorso RI 1 riferisce di non avere altre entrate a parte quelle

indicate nel provvedimento impugnato e di essere sì titolare di un diritto di

abitazione sull’alloggio della figlia, ma gravato da ipoteche, di cui ella da

tempo non paga più gl’interessi e gli ammortamenti, sicché la banca ha disdetto

il mutuo concessole e chiesto la realizzazione dei pegni, ciò che dovrebbe

avvenire a breve. Il ricorrente asserisce che alla “situazione abitativa precaria” se ne aggiunge una valetudinaria altrettanto cagionevole, che gl’im­­pone

di far capo a una badante, prescrittagli dal medico, per cui sostiene una spesa

mensile di fr. 700.–. Informa di aver chiesto il versamento di un assegno

per grandi invalidi, senza però aver ancora ricevuto risposta. Da ultimo,

afferma di sostenere per una vecchia automobile utilitaria i premi dell’assicurazione

di respon-sabilità civile e la tassa di circolazione, che ammontano a fr. 67.05

(recte:

63.05) mensili. Chiede pertanto la riforma del provvedimen­to,

nel senso di aggiungere al suo minimo esistenziale in via principale fr. 763.05

e in via subordinata fr. 700.–.

3.1

Ora,

il certificato medico che attesta la necessità di una badante risale al 7

gennaio 2025, data del ricorso, come pure la dichiarazione di N____ V____,

secondo cui ha assunto l’incarico di badan­te dal 1° marzo 2025 per un compenso

di fr. 700.– mensili, “puntualmente

pagati”. Si tratta di circostanze successive all’esecuzio­­ne del

pignoramento, del 27 dicembre 2024, di cui si potrà se del caso tenere conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; sopra consid.

2), a patto che, come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, l’escusso

produca attestazioni del­l’assicuratore malattia e dell’assicuratore invalidità

che confermi­no di non rimborsare la spesa per la badante. Al riguardo

il ricorso è dunque irricevibile.

3.2

Per

quanto attiene alle spese connesse all’automobile dell’escus­­so, secondo un

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientra­no nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel

senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per

motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre

2004, consid. 5) o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto

di visita (tra tante: sen­tenza della CEF 15.2023.15 del 19 giugno 2023,

consid. 4.2.2 e gli altri riferimenti). Se per gli stessi scopi si può esigere

dall’e­­scusso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate

solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di lavoro, assicurazione, ecc.)

(Tabella, punto II/4/d; tra tante: sentenza della CEF 15.2022.41 del 20

settembre 2022, consid. 4.1.1).

Nel

caso in esame, il ricorrente non indica il motivo per cui le spese da lui fatte

valere dovrebbero “equamente”

essere computate nel suo minimo vitale e comunque non dimostra che i

presupposti giurisprudenziali appena menzionate sono concretamente adempiuti.

Su questo punto il ricorso è di conseguenza infondato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. dott. PA 1, __________,

__________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.