15.2025.40
Minimo di esistenza. Quota d’adesione a un sindacato
25 giugno 2025Italiano4 min
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2);
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.40
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 aprile 2025 di
RE, A______
(rappresentato da PA1, M______
I______)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. _____83
promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, B______
(rappresentata dalla CO, P______
[S])
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. _____83 emesso il 2 aprile 2024 dalla sede di Mendrisio
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RE per l’incasso di complessivi fr. 1'887.50.
che,
stabilito un minimo d’esistenza di fr. 4'371.75 a fronte di un reddito accertato
Fatti
di fr. 4'456.–, il 25 marzo
2025 l’UE ha proceduto a pignorare presso la datrice di
lavoro dell’escusso, la M______ SA con
sede a C______, l’importo eccedente fr. 4'372.–
(indicativamente fr. 84.–) dal 25 marzo 2025;
che
con ricorso del 3 aprile 2025 RE,
rappresentato da PA1, si è aggravato
contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di computare
nel suo minimo esistenziale anche la quota mensile d’adesione al sindacato UNIA
di fr. 31.20;
che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza
è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona
giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione
nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione
cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2);
che PA1 non risulta rientrare nel
novero delle persone appena citate, sicché il ricorso si rivela irricevibile da
questo punto di vista;
che
non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, atteso
che il gravame si avvera anche manifestamente infondato;
che
la quota d’adesione a un sindacato non può infatti essere considerata una spesa
assolutamente indispensabile giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, qualora il debitore
non ne dimostri l’obbligatorietà (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo
2021, consid. 5.4);
che,
nel caso in esame, l’escusso si è limitato ad affermare che “la legge prevede che […] le quote sociali di
Associazioni professionali possono essere considerate nel calcolo del minimo
Considerandi
vitale”, senza però comprovarne l’obbligatorietà né citare precisamente la
norma di legge evocata genericamente;
che,
del resto, egli non ha nemmeno fornito la prova del pagamento effettivo e
regolare di siffatta spesa, avendo prodotto unicamente un bollettino di
versamento mensile, disattendendo così il principio giurisprudenziale
consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza
solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato
(DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n.
25.
ad art. 93 LEF);
che,
in tali circostanze, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev’essere
respinto, ragione per cui si prescinde dal notificarlo alla controparte
unitamente alla decisione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RE, Via C______ _, A______, per il tramite di PA1, Via L______ _,
M______ I______.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.