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Decisione

15.2025.40

Minimo di esistenza. Quota d’adesione a un sindacato

25 giugno 2025Italiano4 min

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2);

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.40

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 aprile 2025 di

RE, A______

(rappresentato da PA1, M______

I______)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. _____83

promossa nei confronti del ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, B______

(rappresentata dalla CO, P______

[S])

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. _____83 emesso il 2 apri­le 2024 dalla sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RE per l’in­cas­so di complessivi fr. 1'887.50.

che,

stabilito un minimo d’esistenza di fr. 4'371.75 a fronte di un reddito accertato

Fatti

di fr. 4'456.–, il 25 marzo

2025 l’UE ha proceduto a pignorare presso la datrice di

lavoro dell’escusso, la M______ SA con

sede a C______, l’importo eccedente fr. 4'372.–

(indicativamente fr. 84.–) dal 25 marzo 2025;

che

con ricorso del 3 aprile 2025 RE,

rappresentato da PA1, si è aggravato

contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di computare

nel suo minimo esistenziale anche la quota mensile d’adesione al sindacato UNIA

di fr. 31.20;

che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilan­za

è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona

giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio del­la professione

nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione

cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2);

che PA1 non risulta rientrare nel

novero delle persone appena citate, sicché il ricorso si rivela irricevibile da

questo punto di vista;

che

non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, atteso

che il gravame si avvera anche manifestamente infondato;

che

la quota d’adesione a un sindacato non può infatti essere considerata una spesa

assolutamente indispensabile giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, qualora il debitore

non ne dimostri l’obbligatorietà (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo

2021, consid. 5.4);

che,

nel caso in esame, l’escusso si è limitato ad affermare che “la legge prevede che […] le quote sociali di

Associazioni professionali possono essere considerate nel calcolo del minimo

Considerandi

vitale”, sen­za però comprovarne l’obbligatorietà né citare precisamente la

norma di legge evocata genericamente;

che,

del resto, egli non ha nemmeno fornito la prova del pagamento effettivo e

regolare di siffatta spesa, avendo prodotto unicamente un bollettino di

versamento mensile, disattendendo così il principio giurisprudenziale

consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza

solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato

(DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n.

25.

ad art. 93 LEF);

che,

in tali circostanze, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev’essere

respinto, ragione per cui si prescinde dal notificarlo alla controparte

unitamente alla decisione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RE, Via C______ _, A______, per il tramite di PA1, Via L______ _,

M______ I______.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.