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Decisione

15.2025.43

Ricorso contro precetti esecutivi per l’incasso di saldi d’imposte federale, cantonale e comunali. Menzione della causa del credito nel precetto esecutivo

14 maggio 2025Italiano10 min

del Comune di PI 4 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 284'669.50

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.43

Lugano

14 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sui ricorsi 11 aprile 2025 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 marzo 2025 nelle

esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (n. __________)

Kanton Solothurn, Soletta (n. __________)

PI 3, __________ (n. __________)

PI 4, __________ (n. __________)

(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

27 marzo 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso

quattro precetti esecutivi contro RI 1 a domanda della Confederazione Svizzera

per l’incasso del saldo del­le imposte federali 2012-2021 di fr. 322'340.45

(n. __________), del Cantone Soletta per il saldo delle imposte cantonali

2012-2021 di fr. 250'533.20 (n. __________), del Comune di PI 3 per il

saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 11'773.60 (n. __________) e

del Comune di PI 4 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 284'669.50

(n. __________), oltre, per tutte le pretese, agl’interessi di mora del 4.75%

per la prima e del 3.5% per le altre dal 1° agosto 2024. Tutte le pretese sono

descritte come il saldo delle rispettive imposte dopo deduzione di quelle

risultanti dalla decisione di prestazione

di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023.

L’escusso ha interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi il

1° aprile 2025.

B. Con

quattro ricorsi dell’11 aprile 2025, RI 1 ha chiesto, previa congiunzione delle

quattro procedure e concessione del­l’effetto sospensivo, di accertare la

nullità di ognuno dei precetti esecutivi e in via subordinata di annullarli.

C. Nelle

osservazioni preliminari del 14 aprile 2025, l’UE si è opposto alla concessione

dell’effetto sospensivo.

D. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, i ricorsi non sono stati comunicati

alle controparti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica degli atti impugnati emessi il 27 marzo 2025 dall’UE, i ricorsi

sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

2.

I ricorsi vertono su precetti esecutivi in cui i crediti, per

imposte dirette dello stesso periodo (2012-2021), sono designati allo stes­so

modo, sicché risulta opportuno, come richiesto dal ricorrente, congiungere le

quattro procedure (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservandone l’individualità

nel senso che i dispositivi resteranno separati e potranno essere impugnati

anche singolarmente.

3.

Il

ricorrente si duole che i precetti esecutivi menzionano un saldo d’imposte

(2012-2021) "dopo

deduzione della pretesa per imposte 2012-2021 indicata nella decisione di

prestazione di garanzie del 23.05.2023", osservando

che in assenza d’indicazione dei due importi rilevanti non è possibile

comprendere né verificare la determinazione del saldo. Invoca una violazione

dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF in quanto non sarebbe dato di sapere per quali

periodi fiscali né per quali importi precisi si procede.

3.1

Ora,

le somme poste in esecuzione sono chiare (ad esempio, nel primo ricorso: fr. 322'340.45

oltre agl’interessi del 4.75% dal 1° agosto 2024) e il periodo del saldo delle

imposte dedotte in esecuzione anche (“2012-2021”). Il riferimento del

ricorrente all’art. 67 cpv. 1 n. 3 riguarda del resto le domande d’esecuzione, che

non sono oggetto dei ricorsi, diretti invece contro i precetti esecutivi. Pure

la nozione di saldo è univoca. Poiché egli ammette di essere a conoscenza della

decisione di prestazione di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023, gli dev’essere chia­ro che l’imposta complessiva è la somma dell’imposta accertata in quella decisione e del saldo menzionato numericamente

nel pre­cetto esecutivo. La doglianza è pertanto infondata.

3.2

Che

gl’importi indicati nella decisione del 2023 si siano “nel frattempo rivelati errati”, come allegato dal ricorrente senza giustificazione, è senza rilievo in questa sede, poiché

né l’ufficio di esecuzione, né l’autorità di vigilanza sono competenti

per verificare il fondamento dei crediti posti in esecuzione (art. 17 cpv. 1 a

contrario e 79 segg. LEF; tra

tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2,

15.2023.112

del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022,

consid. 4.1). Del resto l’art. 67

cpv. 1 LEF non obbliga l’escutente a esporre la giustificazione della sua

pretesa, ma solo la causa (dal suo punto di vista) nella limitata misura in cui

permette d’identificare la sua pretesa. L’esame dei saldi posti in esecuzione e

del calcolo per stabilirli avverrà semmai nella procedura di rigetto delle

opposizioni interposte da RI 1. È anche irrilevante il motivo per cui nella

decisione del 2023 non sono già state incluse tutte le imposte allora note. Il

diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero

importo della propria pretesa né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere

per una frazione di essa (sentenza della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017,

consid. 4.3/b). Anche su questi punti i provvedimenti impugnati resistono alla

critica.

3.3

Secondo

la sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 citata dal

ricorrente, chi procede per più crediti è tenuto a indicarli singolarmente e

con precisione, poiché ciascuno ha una propria causa (consid. 2.3). Vale in

particolare per le prestazioni periodiche

(contributi di mantenimento, salari, affitti, ecc.), che sebbene derivino dalla

stessa causa giuridica («Rechtsgrund»),

nondimeno sono crediti distinti, soggetti al proprio destino (DTF 141 III 173,

consid. 2.2.2).

3.3.1

I

crediti fiscali relativi al medesimo tipo d’imposta, ma ad anni diversi, non vertono su prestazioni periodiche,

siccome non ammon­tano necessariamente al medesimo importo. Sono però, a fortiori, crediti distinti gli uni dagli

altri.

3.3.2

Nel

caso in esame, tuttavia, gli escutenti non fanno valere le singole imposte dirette degli anni dal 2012 al 2021, bensì

il saldo della loro somma dopo deduzione della somma delle stesse

imposte risultanti dalla

decisione di prestazione di garanzie del 23 maggio 2023. Dalle

indicazioni contenute nelle domande d’esecuzione (e riportate nei precetti

esecutivi impugnati) si evince che i saldi in discussione consistono nella

differenza, per ognuna delle quattro esecuzioni, tra il totale delle imposte

del periodo specificato e il totale di quelle computate nella decisione del

2023.

per il medesimo periodo, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2024 –

scadenza unica e posteriore al periodo considerato – e non nelle differenze tra

i singoli crediti del periodo specificato,

giacché gli escutenti non esigono la corresponsione degl’interessi di mora per ogni singola differenza.

La giurisprudenza federale avrebbe invero riconosciuto loro la facoltà di esporre separatamente tali singole differenze d’interessi (cfr. citata DTF 141

III 173 consid. 3.2.2.2), ma non erano tenuti a farlo (sopra consid. 3.2). Ne

segue che i saldi posti nelle quattro esecuzioni avversate sono a ben vedere quattro

crediti unici, debitamente quantificati singolarmente in capitale e interessi,

sicché non era necessario esporre dettagliatamente (anno per anno) le singole

imposte e le relative differenze, la cui

somma ascende ad ogni modo all’importo posto in ognuna delle quattro

esecuzioni. Anche sotto questo aspetto i ricorsi si avvera­no ingiustificati.

4.

Il ricorrente critica

infine l’indicazione a suo dire carente del titolo giustificativo ai sensi dell’art.

67.

cpv. 1 n. 4 LEF, la generica menzione di "imposte [federale, cantonale o comunali]

2012-2021" essendo secondo lui insufficiente,

anche perché i titoli giustificativi veri e propri non sono indicati.

4.1

La descrizione del titolo o della causa del

credito deve fornire all’e­scusso, insieme al resto del contenuto del

precetto esecutivo, informazioni sul motivo dell’esecuzione e consentirgli di

decidere se riconoscere o contestare il credito oggetto dell’esecuzione. Egli

non deve infatti essere costretto a sollevare un’opposizione per ottenere, in

un procedimento successivo, informazioni sul credito fatto valere nei suoi

confronti. I requisiti relativi alla descrizione del credito devono quindi

soddisfare tale scopo. Una descrizione succinta è sufficiente se il motivo del

credito è riconoscibile in buona fede dal contesto generale. I requisiti

relativi alla descrizione del motivo del

credito dipendono quindi in modo determinante dalle circostanze concrete

del singolo caso (citata 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid.

2.2).

4.2

Nel caso di specie, il tipo d’imposta (diretta

federale, rispettivamen-te cantonale e comunali), il periodo d’imposizione

(2012-2021) e il riferimento alla decisione che permette di determinare

i saldi posti in esecuzione sono indicati negli atti impugnati. Che i titoli

giustificativi veri e propri – a dire del ricorrente – non vi siano menzionati

non è decisivo perché l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non impone necessariamente l’indicazione

del “titolo di credito con la sua data” ma, in difetto di titolo, permette la

menzione della “causa del credito”. I mezzi

di prova del credito non devono essere citati (art. 73 LEF

a contrario). Ora, il ricorrente non spiega per

quale motivo la designazione della causa del credito indicata

negli atti contestati non adempirebbe al requisito dell’art. 67 cpv. 1 n. 4

LEF. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art. 7

cpv. 3 lett. b LPR).

Ad ogni modo, quanto chiedono gli escutenti è riconoscibile in buo­na fede dalla

causa da loro esposta e dalla decisione del 2023, che il ricorrente ammette essergli

nota (sopra consid. 3.1 e 3.3.2). La giustificazione delle loro pretese non

deve invece essere né esposta nei precetti esecutivi né verificata in questa

sede (sopra consid. 3.2). In definitiva, tutti e quattro i ricorsi, nella misura in cui sono ammissibili, vanno respinti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai quattro ricorsi relativi ai precetti

esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________

della Confederazione Svizzera è respinto.

3. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________

del Canton Soletta è respinto.

4. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________

del PI 3 è respinto.

5. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________

del Comune di PI 3 è respinto.

6. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

7. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.