15.2025.43
Ricorso contro precetti esecutivi per l’incasso di saldi d’imposte federale, cantonale e comunali. Menzione della causa del credito nel precetto esecutivo
14 maggio 2025Italiano10 min
del Comune di PI 4 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 284'669.50
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.43
Lugano
14 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi 11 aprile 2025 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 marzo 2025 nelle
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (n. __________)
Kanton Solothurn, Soletta (n. __________)
PI 3, __________ (n. __________)
PI 4, __________ (n. __________)
(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
27 marzo 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso
quattro precetti esecutivi contro RI 1 a domanda della Confederazione Svizzera
per l’incasso del saldo delle imposte federali 2012-2021 di fr. 322'340.45
(n. __________), del Cantone Soletta per il saldo delle imposte cantonali
2012-2021 di fr. 250'533.20 (n. __________), del Comune di PI 3 per il
saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 11'773.60 (n. __________) e
del Comune di PI 4 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 284'669.50
(n. __________), oltre, per tutte le pretese, agl’interessi di mora del 4.75%
per la prima e del 3.5% per le altre dal 1° agosto 2024. Tutte le pretese sono
descritte come il saldo delle rispettive imposte dopo deduzione di quelle
risultanti dalla decisione di prestazione
di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023.
L’escusso ha interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi il
1° aprile 2025.
B. Con
quattro ricorsi dell’11 aprile 2025, RI 1 ha chiesto, previa congiunzione delle
quattro procedure e concessione dell’effetto sospensivo, di accertare la
nullità di ognuno dei precetti esecutivi e in via subordinata di annullarli.
C. Nelle
osservazioni preliminari del 14 aprile 2025, l’UE si è opposto alla concessione
dell’effetto sospensivo.
D. Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, i ricorsi non sono stati comunicati
alle controparti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica degli atti impugnati emessi il 27 marzo 2025 dall’UE, i ricorsi
sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2.
I ricorsi vertono su precetti esecutivi in cui i crediti, per
imposte dirette dello stesso periodo (2012-2021), sono designati allo stesso
modo, sicché risulta opportuno, come richiesto dal ricorrente, congiungere le
quattro procedure (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservandone l’individualità
nel senso che i dispositivi resteranno separati e potranno essere impugnati
anche singolarmente.
3.
Il
ricorrente si duole che i precetti esecutivi menzionano un saldo d’imposte
(2012-2021) "dopo
deduzione della pretesa per imposte 2012-2021 indicata nella decisione di
prestazione di garanzie del 23.05.2023", osservando
che in assenza d’indicazione dei due importi rilevanti non è possibile
comprendere né verificare la determinazione del saldo. Invoca una violazione
dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF in quanto non sarebbe dato di sapere per quali
periodi fiscali né per quali importi precisi si procede.
3.1
Ora,
le somme poste in esecuzione sono chiare (ad esempio, nel primo ricorso: fr. 322'340.45
oltre agl’interessi del 4.75% dal 1° agosto 2024) e il periodo del saldo delle
imposte dedotte in esecuzione anche (“2012-2021”). Il riferimento del
ricorrente all’art. 67 cpv. 1 n. 3 riguarda del resto le domande d’esecuzione, che
non sono oggetto dei ricorsi, diretti invece contro i precetti esecutivi. Pure
la nozione di saldo è univoca. Poiché egli ammette di essere a conoscenza della
decisione di prestazione di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023, gli dev’essere chiaro che l’imposta complessiva è la somma dell’imposta accertata in quella decisione e del saldo menzionato numericamente
nel precetto esecutivo. La doglianza è pertanto infondata.
3.2
Che
gl’importi indicati nella decisione del 2023 si siano “nel frattempo rivelati errati”, come allegato dal ricorrente senza giustificazione, è senza rilievo in questa sede, poiché
né l’ufficio di esecuzione, né l’autorità di vigilanza sono competenti
per verificare il fondamento dei crediti posti in esecuzione (art. 17 cpv. 1 a
contrario e 79 segg. LEF; tra
tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2,
15.2023.112
del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022,
consid. 4.1). Del resto l’art. 67
cpv. 1 LEF non obbliga l’escutente a esporre la giustificazione della sua
pretesa, ma solo la causa (dal suo punto di vista) nella limitata misura in cui
permette d’identificare la sua pretesa. L’esame dei saldi posti in esecuzione e
del calcolo per stabilirli avverrà semmai nella procedura di rigetto delle
opposizioni interposte da RI 1. È anche irrilevante il motivo per cui nella
decisione del 2023 non sono già state incluse tutte le imposte allora note. Il
diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero
importo della propria pretesa né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere
per una frazione di essa (sentenza della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017,
consid. 4.3/b). Anche su questi punti i provvedimenti impugnati resistono alla
critica.
3.3
Secondo
la sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 citata dal
ricorrente, chi procede per più crediti è tenuto a indicarli singolarmente e
con precisione, poiché ciascuno ha una propria causa (consid. 2.3). Vale in
particolare per le prestazioni periodiche
(contributi di mantenimento, salari, affitti, ecc.), che sebbene derivino dalla
stessa causa giuridica («Rechtsgrund»),
nondimeno sono crediti distinti, soggetti al proprio destino (DTF 141 III 173,
consid. 2.2.2).
3.3.1
I
crediti fiscali relativi al medesimo tipo d’imposta, ma ad anni diversi, non vertono su prestazioni periodiche,
siccome non ammontano necessariamente al medesimo importo. Sono però, a fortiori, crediti distinti gli uni dagli
altri.
3.3.2
Nel
caso in esame, tuttavia, gli escutenti non fanno valere le singole imposte dirette degli anni dal 2012 al 2021, bensì
il saldo della loro somma dopo deduzione della somma delle stesse
imposte risultanti dalla
decisione di prestazione di garanzie del 23 maggio 2023. Dalle
indicazioni contenute nelle domande d’esecuzione (e riportate nei precetti
esecutivi impugnati) si evince che i saldi in discussione consistono nella
differenza, per ognuna delle quattro esecuzioni, tra il totale delle imposte
del periodo specificato e il totale di quelle computate nella decisione del
2023.
per il medesimo periodo, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2024 –
scadenza unica e posteriore al periodo considerato – e non nelle differenze tra
i singoli crediti del periodo specificato,
giacché gli escutenti non esigono la corresponsione degl’interessi di mora per ogni singola differenza.
La giurisprudenza federale avrebbe invero riconosciuto loro la facoltà di esporre separatamente tali singole differenze d’interessi (cfr. citata DTF 141
III 173 consid. 3.2.2.2), ma non erano tenuti a farlo (sopra consid. 3.2). Ne
segue che i saldi posti nelle quattro esecuzioni avversate sono a ben vedere quattro
crediti unici, debitamente quantificati singolarmente in capitale e interessi,
sicché non era necessario esporre dettagliatamente (anno per anno) le singole
imposte e le relative differenze, la cui
somma ascende ad ogni modo all’importo posto in ognuna delle quattro
esecuzioni. Anche sotto questo aspetto i ricorsi si avverano ingiustificati.
4.
Il ricorrente critica
infine l’indicazione a suo dire carente del titolo giustificativo ai sensi dell’art.
67.
cpv. 1 n. 4 LEF, la generica menzione di "imposte [federale, cantonale o comunali]
2012-2021" essendo secondo lui insufficiente,
anche perché i titoli giustificativi veri e propri non sono indicati.
4.1
La descrizione del titolo o della causa del
credito deve fornire all’escusso, insieme al resto del contenuto del
precetto esecutivo, informazioni sul motivo dell’esecuzione e consentirgli di
decidere se riconoscere o contestare il credito oggetto dell’esecuzione. Egli
non deve infatti essere costretto a sollevare un’opposizione per ottenere, in
un procedimento successivo, informazioni sul credito fatto valere nei suoi
confronti. I requisiti relativi alla descrizione del credito devono quindi
soddisfare tale scopo. Una descrizione succinta è sufficiente se il motivo del
credito è riconoscibile in buona fede dal contesto generale. I requisiti
relativi alla descrizione del motivo del
credito dipendono quindi in modo determinante dalle circostanze concrete
del singolo caso (citata 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid.
2.2).
4.2
Nel caso di specie, il tipo d’imposta (diretta
federale, rispettivamen-te cantonale e comunali), il periodo d’imposizione
(2012-2021) e il riferimento alla decisione che permette di determinare
i saldi posti in esecuzione sono indicati negli atti impugnati. Che i titoli
giustificativi veri e propri – a dire del ricorrente – non vi siano menzionati
non è decisivo perché l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non impone necessariamente l’indicazione
del “titolo di credito con la sua data” ma, in difetto di titolo, permette la
menzione della “causa del credito”. I mezzi
di prova del credito non devono essere citati (art. 73 LEF
a contrario). Ora, il ricorrente non spiega per
quale motivo la designazione della causa del credito indicata
negli atti contestati non adempirebbe al requisito dell’art. 67 cpv. 1 n. 4
LEF. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art. 7
cpv. 3 lett. b LPR).
Ad ogni modo, quanto chiedono gli escutenti è riconoscibile in buona fede dalla
causa da loro esposta e dalla decisione del 2023, che il ricorrente ammette essergli
nota (sopra consid. 3.1 e 3.3.2). La giustificazione delle loro pretese non
deve invece essere né esposta nei precetti esecutivi né verificata in questa
sede (sopra consid. 3.2). In definitiva, tutti e quattro i ricorsi, nella misura in cui sono ammissibili, vanno respinti.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai quattro ricorsi relativi ai precetti
esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ sono congiunte.
2. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________
della Confederazione Svizzera è respinto.
3. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________
del Canton Soletta è respinto.
4. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________
del PI 3 è respinto.
5. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________
del Comune di PI 3 è respinto.
6. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
7. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.