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Decisione

15.2025.50

Minimo di esistenza. Determinazione del reddito netto da attività lucrativa indipendente. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore. Spese professionali non giustificate. Costi di leasing dell’auto per conseguire il reddito riconosciuti parzialmente

10 luglio 2025Italiano15 min

sede di Lu dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.50

Lugano

10 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 27 aprile 2025 di

AP1, L______

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 7 promosse nei confronti del

ricorrente da

Comune di Lu, Lu (es. n. ____)

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni,

Lugano)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. ____, ____

e ____)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. ____)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 7, promosse dal Comune

di Lu, dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei

confronti di AP1, il 17 aprile 2025 la

sede di Lu dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base

del seguente computo:

Redditi

Reddito da attività indipendente

fr.

10'000.00

Rendita di vecchiaia

fr.

2'450.00

Totale

fr.

12'450.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

2'180.00

Assicurazione malattia

fr.

520.35

CHF 1561.05 ogni 3 mesi

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

113.00

176 km/mese a 0.640 fr./km = fr. 113.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015, versione 2025), L–A

Altri

fr.

300.00

Leasing auto CHF 611.60, ma calcolato unicamente 300

CHF

Altri

fr.

290.00

Costi LAMAL 2024

Altri

fr.

242.85

Contributi AVS

Altri

fr.

208.00

Franchigia a 2500 CHF

Totale

fr.

5'265.20

100%

Accertata

la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi proceduto al pignoramento presso il

debitore dell’importo fisso di fr. 7'184.– al mese a partire dal 17 aprile

2025.

B. Con

ricorso del 27 aprile 2025, AP1 si aggrava

contro tale provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di ridurre la quota

pignorata.

C. Mediante

osservazioni dell’8 maggio 2025 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo senza

ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando AP1 ha ricevuto la decisione oggetto d’impugnazione,

dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Il ricorrente sostiene

che gli è stato notificato il 24 aprile 2025. Ora, non essendo l’UE in grado di

provare quando è stato recapitato il provvedimento impugnato, il ricorso

inoltrato direttamente a questa Camera il 30 aprile 2025 (v. tracciamento dell’invio

raccomandato n. __.__.______.________) va

considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile sotto tale

profilo (art. 17 cpv. 2 LEF).

2.

Il

ricorrente contesta anzitutto il reddito da attività indipendente computato

dall’UE, facendo valere che, nel periodo – a suo dire – considerato (ottobre

2023.

– settembre 2024) ha dovuto sostituire un collega assente, rinunciare alle

vacanze e rimandare corsi di formazione, che dovrà recuperare in seguito con

una conseguente perdita di guadagno. Rileva inoltre che, a partire da agosto

2024, il suo stato di salute è peggiorato, circostanza che lo ha costretto a

dimezzare il numero di pazienti visitati e che potrebbe rendere necessario, nei

prossimi mesi, un intervento medico, con conseguente assenza prolungata, costi per

malattia e ulteriore riduzione delle entrate. Lamenta infine che l’Ufficio non

ha tenuto conto delle spese professionali indispensabili per la sua attività,

in particolare quelle relative alla previdenza professionale.

2.1

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento

o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

2.1.1

Per provento da lavoro nel senso

dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale

retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente

(DTF 86 III 15 e

85.

III 38 consid. 1). In caso di reddito da attività

indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto

del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse

all’esercizio dell’attività (sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022,

consid. 2.1.1; Vonder Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).

2.1.2

L’ufficio d’esecuzione deve determinare il reddito

netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei

fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali

e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione

del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale

federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso

rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente

attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre

2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre

stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF

112.

III 19 consid. 2/c; sentenze del

Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16

citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114

del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se

ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid.

3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata

15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii).

Fermo

restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.

2.

n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza

dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC

per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello

stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF

15.

2025.29 del 25 giugno 2025, consid. 2.2.1 i.f.

e i rinvii).

2.2

Nel

caso concreto, risulta dagli atti che, per determinare il reddito di AP1, l’UE si è basato sugli estratti del

conto bancario da lui stesso prodotti, dai quali emerge che, nel periodo

compreso tra il 10 ottobre 2024 e il 12 marzo 2025 (e non, come erroneamente sostenuto

dal ricorrente, tra ottobre 2023 e settembre 2024), egli ha ricevuto sei

versamenti dalla Cassa dei medici per un importo complessivo di fr. 72'000.–,

pari a fr. 12'000.– mensili. L’Ufficio ha inoltre dedotto un forfait di fr. 2'000.–

a titolo di spese professionali, nonostante il debitore non avesse fornito

alcun giustificativo al riguardo, e ha computato la rendita AVS di vecchiaia di

fr. 2'450.–, giungendo così a un reddito totale di fr. 12'450.– al mese.

Orbene,

l’escusso non si confronta con il calcolo effettuato dall’or­gano esecutivo in

base alla documentazione bancaria agli atti. Egli non ha inoltre fornito alcuna

prova idonea a comprovare la percezione di un reddito inferiore rispetto a

quello accertato dall’organo esecutivo, né ha dimostrato mediante

giustificativi le sue eventuali spese professionali, incluse quelle relative a

una previdenza professionale. In assenza di una motivazione sufficiente (giusta

l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso si rivela pertanto, se non

irricevibile, infondato sotto questa prospettiva, dovendo il ricorrente

sopportare le conseguenze della mancata prova delle proprie allegazioni (sopra,

consid. 2.1.2 i.f.). Quanto a

un’eventuale futura diminuzione delle entrate dovuta all’evoluzione del suo

stato di salute, essa potrà se del caso essere presa in considerazione

dall’Ufficio nell’ambito di un riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF).

3.

L’insorgente

si duole altresì che l’Ufficio non abbia riconosciuto le spese da lui sostenute

in relazione al suo trasloco, a cure dentarie, nonché a costi derivanti da

esigenze accresciute di vitto, asseritamente connessi alla sua età, al suo

stato di salute e alla professione medica esercitata. Egli lamenta anche che

non siano state considerate nemmeno spese accresciute per l’abbiglia­mento.

3.1

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.2

Nella

fattispecie, AP1 non ha fornito alcun

giustificativo, neppure con il ricorso, relativamente alle spese dentarie e a

quelle di trasloco. Per il resto, non ha comprovato che le altre spese da lui

invocate siano assolutamente necessarie per l’eser­cizio della sua attività

medica, né che esse siano effettivamente e regolarmente pagate. Resta peraltro

il fatto che l’UE ha comunque dedotto d’ufficio, dal reddito da attività

indipendente, un importo forfettario di fr. 2'000.– a titolo di spese

professionali (sopra, consid. 2.2), senza che l’escusso abbia fornito adeguata

documentazione giustificativa o, quantomeno, dimostrato – nemmeno in tale sede

– che le spese di cui chiede il computo non siano già comprese in tale importo.

Anche da questo punto di vista, il gravame s’avvera dunque infondato.

4.

Il

ricorrente rimprovera inoltre all’Ufficio di aver riconosciuto solo

parzialmente i costi relativi al leasing della sua automobile, ch’egli sostiene

di utilizzare sia per recarsi al lavoro, sia per effettuare visite a domicilio.

A suo dire, l’Ufficio non ha considerato che la restituzione del veicolo

comporterebbe costi elevati e che questa Camera in passato ha approvato leasing

analoghi, se non superiori, come risulta – secondo lui – da diverse decisioni

richiamate nel ricorso. Contesta altresì il conteggio dei chilometri percorsi,

ritenendo che non rifletta le reali distanze da lui coperte – pari, secondo le

sue affermazioni, a circa 70 km al giorno nel periodo “da ottobre a gennaio” – solo per

raggiungere lo studio medico, oltre a quelle per effettuare le visite

domiciliari. Infine, fa valere che l’organo esecutivo non ha computato nemmeno

le ulteriori spese connesse all’uso dell’autovettura, quali l’imposta di

circolazione, le assicurazioni e i costi per le riparazioni necessarie.

4.1

Le

spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo

di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in

virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, ad esempio perché gli è necessario per

conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid.

2/a; 117 III 22 consid. 2; sentenza della CEF 15.2025.18 del 21 maggio 2025,

consid. 4.1). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing

(Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches

Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b),

oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura

(sentenza della CEF 15.2015.77 del 10 dicembre 2015, consid. 3.1).

4.2

Nel

caso in rassegna, l’UE ha indicato nelle proprie osservazioni di aver

riconosciuto al debitore fr. 300.– mensili a titolo di leasing per l’automobile

(anziché fr. 611.60), corrispondente al costo mensile di un veicolo di

categoria media, come previsto dalla Circolare n. 39/2015 del 20

novembre 2015 (versione 2025) sulla determinazione delle spese di trasferta

mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. L’Ufficio

rileva altresì di aver concesso tale importo nonostante l’escusso non abbia

comprovato la necessità dell’uso dell’auto per l’esercizio della propria

attività professionale.

Ora,

sebbene la motivazione dell’Ufficio presenti elementi di

contraddittorietà – da un lato, infatti, esso sembra escludere che il veicolo

possa essere considerato impignorabile per mancanza di prova dell’assoluta

necessità nel senso dell’art. 93 LEF, e dall’altro ne computa comunque una

parte nel minimo esistenziale – la riduzione del leasing appare

fondata sulla giurisprudenza in materia di spese abitative eccessive, secondo

cui un canone troppo oneroso può essere computato solo entro determinati

limiti. In particolare, tale giurisprudenza prevede che il debitore debba

ridurre la spesa sproporzionata entro il primo termine utile di disdetta, salvo

che i termini siano eccessivamente lunghi oppure che il trasferimento nell’alloggio

troppo oneroso sia avvenuto mentre un pignoramento era in corso o imminente (cfr. sentenza

CEF 15. 2016.81 dell’11 gennaio 2017, consid. 3.2).

Nel

caso al vaglio, tuttavia, l’Ufficio non risulta aver verificato se, in base al

contratto di leasing – non presente agli atti né prodotto dal ricorrente in

questa sede – sia possibile procedere a una disdetta anticipata, né se in tale

evenienza l’escusso sia tenuto a versare una penalità contrattuale. Inoltre,

non risulta che sia stato concesso al debitore un periodo di adattamento. Ad

ogni modo, non occorre approfondire ulteriormente tali questioni, in

particolare quella dell’applicabilità della giurisprudenza in materia di spese

abitative eccessive al caso dei costi di leasing di un’auto necessaria per

recarsi al lavoro. Nel caso in esame, la parte di leasing non computata (pari a

fr. 311.60) risulta infatti ampiamente compensata, da un lato, dalle spese

professionali forfettarie di fr. 2'000.– riconosciute dall’UE benché il

debitore non avesse fornito alcun giustificativo al riguardo (sopra, consid.

2.2), e dall’altro, dall’inclusione errata nel minimo esistenziale di spese

relative alla cassa malati per fr. 290.– mensili, riferite al passato

(ovverosia al 2024) anziché al periodo di pignoramento, nonché dei contributi

AVS di fr. 242.85, malgrado il reddito da attività indipendente pignorato

fosse stato considerato dallo stesso organo esecutivo come netto.

Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non è però

necessario quantificare l’esatta eccedenza (cfr. citata 15.2025.29,

consid. 2.2.2). Da questo punto di vista, la critica sollevata dal ricorrente risulta

pertanto priva di fondamento.

4.3

Per

quanto concerne le ulteriori spese legate all’utilizzo del veicolo privato,

occorre ricordare al ricorrente che nel costo chilometrico riconosciuto dall’Ufficio,

pari a fr. 0.640/km, sono già incluse – con l’eccezione dell’ammortamento

– le spese effettive fisse e variabili connesse all’uso dell’automobile, calcolate

secondo i parametri del Touring Club Svizzero. In particolare, vi rientrano l’imposta

di circolazione, i premi assicurativi e i costi di manutenzione (cfr. punto 1

della Circolare n. 39/2015). Tali costi non possono pertanto essere computati

una seconda volta (sentenza CEF 15. 2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 7).

Anche tale censura non può quindi essere accolta.

4.4

Infine,

in merito al conteggio dei chilometri, è sufficiente rilevare che anche su

questo punto l’insorgente non si confronta con gli accertamenti svolti dall’Ufficio,

il quale ha considerato il tragitto di andata e ritorno casa-lavoro da L______ ad A______. Il

ricorrente si limita infatti ad affermare, in modo generico, di percorrere

quotidianamente 70 km per recarsi al proprio studio, oltre agli spostamenti

necessari per le visite a domicilio, senza però fornire indicazioni più

dettagliate né giustificare i propri asseriti spostamenti. In assenza di una prova

adeguata, che incombe all’escusso fornire mediante idonea documentazione, la

censura risulta pertanto, se non inammissibile, quantomeno infondata.

5.

Da

ultimo, AP1 contesta all’UE di non aver

aggiornato il premio di cassa malati al valore valido per il 2025, pari a fr. 552.55.

La censura risulta tuttavia ormai priva d’oggetto, poiché l’Ufficio ha indicato

nelle proprie osservazioni di aver provveduto alla rettifica del calcolo, dopo

aver verificato direttamente con l’as­sicuratore – in considerazione della

reticenza dell’escusso, che non ha prodotto la relativa polizza nemmeno in sede

di ricorso – che il premio versato per il 2025 ammonta effettivamente a fr. 552.55.

6.

Stante

l’esito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente

decisione alle controparti (art. 9 cpv. 2 LPR).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a AP1,

Via d______ B______ _,

L______.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.