15.2025.54
Ricorso per ritardata giustizia. Ragionevole durata del procedimento; poteri e doveri dell’autorità di vigilanza; responsabilità dei funzionari e del Cantone. Legittimazione a ricorrere; adozione, durante la procedura di ricorso, del provvedimento omesso. Spese ripetibili
6 agosto 2025Italiano10 min
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AO1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.54
Lugano
6 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Bellotti,
presidente
Jaques
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso per denegata o ritardata
giustizia presentato il 9 maggio 2025 dalla
AP1, L______
(patrocinata dall’avv. PA1, L______)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro il mancato deposito della graduatoria nella
procedura di fallimento n. _______ aperta nei
confronti della
AO1 in liquidazione, L______
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione dell’8 aprile 2024, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AO1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00.
Mediante decisione del 3 giugno, lo stesso Pretore ha sospeso la procedura di
fallimento ex art. 230 LEF; il 19 luglio, la sede di Lugano dell’Ufficio dei
fallimenti (UF) ha pubblicato la sospensione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, assegnando agl’interessati
il termine di dieci giorni per chiedere la continuazione della procedura
dietro anticipo delle spese esecutive non coperte dalla massa. Poiché la AP1 (in seguito: la P______ Sagl) aveva anticipato le spese, il
30 agosto 2024 l’UF ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, as-segnando
agl’interessati il termine di un mese per insinuare le proprie pretese all’Ufficio.
B. Nel
frattempo, l’11 luglio 2024 la P______ Sagl
ha insinuato vari crediti all’UF.
C. Con
lettera del 27 febbraio 2025, la P______ Sagl
si è lamentata con l’Ufficio del ritardo nel deposito della graduatoria,
informandolo di aver inviato al Direttore del Dipartimento delle Istituzioni una
copia per conoscenza della lettera, “affinché intervenga ed adotti i necessari provvedimenti”.
D. Con
“reclamo” (recte: ricorso) per denegata/ritardata giustizia del 9 maggio
2025, la P______ Sagl ha chiesto a questa
Camera di accertare il ritardo e di assegnare all’Ufficio un termine di venti
giorni per depositare la graduatoria (e l’elenco oneri), protestate le spese
processuali e le ripetibili di fr. 700.–.
E. Nelle
loro osservazioni, rispettivamente del 20 e 22 maggio 2025, due creditori che
avevano insinuato pretese, il Comune di L______
e la C______ Banca S______, si sono rimessi
alla decisione della Camera, ciò che ha
fatto anche l’UF nelle sue del 18 giugno. Circa il sollecito della P______ Sagl del 27 febbraio, l’Ufficio ha
precisato che “essendo il
medesimo stato trasmesso anche al Dipartimento delle Istituzioni, la risposta
constava essere delegata […]
alla Sezione di esecuzione e fallimento” e che “l’UF,
così
richiesto, ha preso posizione tramite atto interno proprio all’indirizzo della
menzionata Sezione”.
F. Il
17 luglio 2025, l’Ufficio ha comunicato alla Camera che avrebbe depositato la
graduatoria il 22 luglio.
G. Il
18 luglio 2025, “preso atto
della risposta 18.06.2025 dell’Ufficio fallimenti di Lugano che non fa altro
che confermare il mancato rispetto dei termini, […] il disordine e non funzionamento dell’ufficio”, la B______ Sagl ha chiesto alla
Camera “l’edizione della lettera/comunicazione
del Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento di Lugano”.
H. Con
scritto 22 luglio 2025, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuta pubblicazione
della graduatoria chiedendo, malgrado la prospettiva dello stralcio del suo
ricorso, di tener conto dei suoi costi legali (dettagliati nella nota allegata
per un totale di fr. 1'047.15) nell’assegnazione delle ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di
un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti. Il ricorso della P______ Sagl, dunque, è in linea di principio
ricevibile.
2.
Nel
ricorso, la P______ Sagl, dopo aver riepilogato
i fatti esposti in narrativa, si duole di non aver ricevuto risposta al suo
scritto del 27 febbraio 2025, aggiunge che l’8 maggio 2025, allorché aveva
telefonato all’UF per ottenere ragguagli, non aveva ricevuto informazioni
soddisfacenti sulle tempistiche prospettate e ritiene che, essendo in concreto la
procedura di fallimento estremamente semplice, sia “inammissibile in uno Stato di diritto che un Ufficio
statale non proceda nei propri incombenti e che i suoi funzionari rispondano […] nelle modalità in cui è stato risposto”. In aggiunta alle richieste di accertare la ritardata giustizia dell’UF
e di assegnare a quest’ultimo un termine di venti giorni per depositare la graduatoria
(e l’elenco oneri), essa rileva che il ricorso era indispensabile affinché la
procedura seguisse il suo corso e, per tale motivo, ritiene che “i costi di questo intervento devono essere
sopportati dallo Stato, il quale dovrà riconoscere adeguate ripetibili”. Nello scritto 18 luglio formula poi la summenzionata domanda di
edizione e in quello del 22 luglio persiste nella richiesta di assegnazione di
ripetibili in suo favore, malgrado l’atto ritardato sia stato nel frattempo intrapreso.
Nelle
osservazioni, l’Ufficio afferma che il ritardo della procedura non è dovuto a “negligenza, disinteresse o volontà omissiva,
bensì a causa di una situazione gestionale che purtroppo riflette una realtà
ormai notoria: carichi di lavoro elevati, carenza strutturale di personale,
priorità da gestire in modo dinamico e non sempre lineare”. Ammette però ch’è “del
tutto comprensibile che da prospettive esterne si tenda talvolta a interpretare
ogni ritardo come una prova di inerzia istituzionale”.
3.
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative, ognuno ha diritto, tra l’altro, di essere giudicato entro un termine ragionevole (cosiddetta
ragionevole durata del procedimento).
3.1
Qualora
l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LEF constati una
violazione della ragionevole durata del procedimento da parte di un organo di
esecuzione e fallimento, non dovrebbe limi-tarsi ad accertarlo (DTF 107 III 3
consid. 3) oppure a segnalarlo al Governo cantonale, ma, se possibile, dovrebbe
adottare provvedimenti (DTF 119 III 1 consid. 2). Ad esempio, l’autorità può revocare
l’organo se ne sono dati i presupposti (sentenze del Tribunale federale
5A_918/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1.1 e 5A_25/2012 del 4 giugno 2012
consid. 4.3 e 4.5), invitarlo a chiedere la proroga di un termine (art. 247
cpv. 4 [deposito della graduatoria] e 270 cpv. 2 LEF [conclusione della
procedura di fallimento], cfr. DTF 119 III 1 consid. 2) o ad agire entro
un termine ragionevole (DTF 107 III 3 consid. 2), oppure può insistere sul
rispetto di eventuali apposite disposizioni di diritto cantonale (DTF 119 III 1
consid. 2 e 107 III 3 consid. 3). Qualora il ritardo derivi dalla carenza di
personale, da un lato i funzionari dell’organo non possono essere ritenuti
responsabili (sentenze del Tribunale federale 5A_11/2023 del 1° marzo 2023
consid. 2 e 5A_92/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2), dall’altro il Cantone non
può giustificarsi con la mancanza di risorse (DTF 107 III 3 consid. 3; sentenza
della CEF 15.2015.7 del 21 aprile 2015 consid. 2.1) e, anzi, può essere
ritenuto responsabile delle conseguenze del ritardo se non garantisce una
ragionevole durata del procedimento (DTF 119 III 1 consid. 3 e 107 III 3
consid. 3).
3.2
È
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di un
provvedimento illecitamente negato in una procedura esecutiva (tra tante:
sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2). Il ricorso serve
infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non
ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito
comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento in vista di una successiva
azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (tra tante: sentenza della CEF
15.2023.19
del 5 luglio 2023, consid. 8 e il riferimento).
Nell’ambito
di un ricorso per ritardata giustizia, quando l’autorità inferiore ha statuito
il ricorrente perde di principio l’interesse alla trattazione del suo gravame, e
di regola pure quello a far constatare un eventuale ritardo a decidere (sentenze
del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016, consid. 4.2, e 2C_1014-1015/2013
del 22 agosto 2014, consid. 7.1 non pubblicato nella DTF 140 I 271, nonché
della CEF 15.2017.38 del 22 agosto 2017, pag. 3, e 15.2016.97 del 12 dicembre
2016, pag. 2), riservate circostanze particolari che fondino un interesse
giuridicamente protetto a un simile accertamento (sentenze del Tribunale
federale 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2 e 5A_168/2017 del 6 novembre
2017.
consid. 1).
3.3
Nella
fattispecie, poiché la graduatoria (con l’elenco oneri, che ne
costituisce parte integrante: art. 247 cpv. 2 LEF) è stata finalmente depositata
il 22 luglio 2025 (come la Camera ha accertato d’ufficio: art. 20a cpv. 2 n. 2
LEF e 19 cpv. 1 LPR), la richiesta della P______
Sagl volta a ottenere un’ingiunzione all’UF è divenuta priva d’interesse.
Lo stesso dicasi per la sua richiesta di accertamento della ritardata
giustizia, per la quale non ha fatto valere alcun interesse specifico e che non
è più ribadita nel suo scritto 22 luglio 2025. Deve pertanto pure essere
disattesa per mancanza d’interesse la richiesta tendente all’“edizione della lettera/comunicazione del
Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento
di Lugano a seguito della copia della lettera
inviata all’on. Gobbi” (ritenuto che l’UF nelle sue
osservazioni si è limitato a indicare di aver fornito alla Sezione di
esecuzione e fallimento, su richiesta, una propria presa di posizione interna).
In conclusione, il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli in quanto privo
d’interesse (art. 24b cpv. 1 LPR).
4.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità, neppure nei casi di abuso o di malafede di una
parte (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Nella
misura in cui tende al riconoscimento delle spese ripetibili, il ricorso è
dunque pure irricevibile.
Resta riservata l’eventuale responsabilità dello Stato per i danni
derivanti da un ritardo nell’agire, anche se dovuto a una carenza di personale
(v. sopra consid. 3.1).
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato privo d’interesse
e, di conseguenza, stralciato dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA1, S______
A______,
P______ C______ _, C______ ____, L______;
– C______
L______, C______,
via d______ P______ _, C______ ____, L______;
– Co______ Banca S______, via C______ __, C______
____ ____, L______;
– Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, R______ g______, P______ G______ _,
B______;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S______ F______ _, B______;
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.