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Decisione

15.2025.54

Ricorso per ritardata giustizia. Ragionevole durata del procedimento; poteri e doveri dell’autorità di vigilanza; responsabilità dei funzionari e del Cantone. Legittimazione a ricorrere; adozione, durante la procedura di ricorso, del provvedimento omesso. Spese ripetibili

6 agosto 2025Italiano10 min

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AO1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.54

Lugano

6 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti,

presidente

Jaques

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso per denegata o ritardata

giustizia presentato il 9 maggio 2025 dalla

AP1, L______

(patrocinata dall’avv. PA1, L______)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro il mancato deposito della graduatoria nella

procedura di fallimento n. _______ aperta nei

confronti della

AO1 in liquidazione, L______

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione dell’8 aprile 2024, il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AO1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00.

Mediante decisione del 3 giugno, lo stesso Pretore ha sospeso la procedura di

fallimento ex art. 230 LEF; il 19 luglio, la sede di Lugano dell’Ufficio dei

fallimenti (UF) ha pubblicato la sospensione sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, assegnando agl’interessati

il termine di dieci giorni per chiedere la continuazio­ne della procedura

dietro anticipo delle spese esecutive non coperte dalla massa. Poiché la AP1 (in seguito: la P______ Sagl) aveva anticipato le spese, il

30 agosto 2024 l’UF ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, as-segnando

agl’interessati il termine di un mese per insinuare le proprie pretese all’Ufficio.

B. Nel

frattempo, l’11 luglio 2024 la P______ Sagl

ha insinuato vari crediti all’UF.

C. Con

lettera del 27 febbraio 2025, la P______ Sagl

si è lamentata con l’Ufficio del ritardo nel deposito della graduatoria,

informandolo di aver inviato al Direttore del Dipartimento delle Istituzioni una

copia per conoscenza della lettera, “affinché intervenga ed adotti i necessari provvedimenti”.

D. Con

“reclamo” (recte: ricorso) per denegata/ritardata giustizia del 9 maggio

2025, la P______ Sagl ha chiesto a questa

Camera di accertare il ritardo e di assegnare all’Ufficio un termine di venti

giorni per depositare la graduatoria (e l’elenco oneri), protestate le spe­se

processuali e le ripetibili di fr. 700.–.

E. Nelle

loro osservazioni, rispettivamente del 20 e 22 maggio 2025, due creditori che

avevano insinuato pretese, il Comune di L______

e la C______ Banca S______, si sono rimessi

alla decisione della Came­ra, ciò che ha

fatto anche l’UF nelle sue del 18 giugno. Circa il sol­lecito della P______ Sagl del 27 febbraio, l’Ufficio ha

precisato che “essendo il

medesimo stato trasmesso anche al Dipartimento delle Istituzioni, la risposta

constava essere delegata […]

alla Sezione di esecuzione e fallimento” e che “l’UF,

così

richiesto, ha preso posizio­ne tramite atto interno proprio all’indirizzo della

menzionata Sezio­ne”.

F. Il

17 luglio 2025, l’Ufficio ha comunicato alla Camera che avrebbe depositato la

graduatoria il 22 luglio.

G. Il

18 luglio 2025, “preso atto

della risposta 18.06.2025 dell’Ufficio fallimenti di Lugano che non fa altro

che confermare il mancato rispetto dei termini, […] il disordine e non funzionamento dell’ufficio”, la B______ Sagl ha chiesto alla

Camera “l’edizione della lettera/comunicazione

del Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento di Lugano”.

H. Con

scritto 22 luglio 2025, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuta pubblicazione

della graduatoria chiedendo, malgrado la prospettiva dello stralcio del suo

ricorso, di tener conto dei suoi costi legali (dettagliati nella nota allegata

per un totale di fr. 1'047.15) nell’as­segnazione delle ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3

LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di

un ufficio d’e­secuzione o di un ufficio dei fallimenti. Il ricorso della P______ Sagl, dunque, è in linea di principio

ricevibile.

2.

Nel

ricorso, la P______ Sagl, dopo aver riepilogato

i fatti esposti in narrativa, si duole di non aver ricevuto risposta al suo

scritto del 27 febbraio 2025, aggiunge che l’8 maggio 2025, allorché aveva

telefonato all’UF per ottenere ragguagli, non aveva ricevuto informazioni

soddisfacenti sulle tempistiche prospettate e ritiene che, essendo in concreto la

procedura di fallimento estremamente semplice, sia “inammissibile in uno Stato di diritto che un Ufficio

statale non proceda nei propri incombenti e che i suoi funzionari rispondano […] nelle modalità in cui è stato risposto”. In aggiunta alle richieste di accertare la ritardata giustizia dell’UF

e di assegnare a quest’ultimo un termine di venti giorni per depositare la graduatoria

(e l’elenco oneri), essa rileva che il ricorso era indispensabile affinché la

procedura seguisse il suo corso e, per tale motivo, ritiene che “i costi di questo intervento devono essere

sopportati dallo Stato, il quale dovrà riconoscere adeguate ripetibili”. Nello scritto 18 luglio formula poi la summenzionata domanda di

edizione e in quello del 22 luglio persiste nella richiesta di assegnazione di

ripetibili in suo favore, malgrado l’atto ritardato sia stato nel frattempo intrapreso.

Nelle

osservazioni, l’Ufficio afferma che il ritardo della procedura non è dovuto a “negligenza, disinteresse o volontà omissiva,

bensì a causa di una situazione gestionale che purtroppo riflette una realtà

ormai notoria: carichi di lavoro elevati, carenza strutturale di personale,

priorità da gestire in modo dinamico e non sempre lineare”. Ammette però ch’è “del

tutto comprensibile che da prospettive esterne si tenda talvolta a interpretare

ogni ritardo come una prova di inerzia istituzionale”.

3.

Secondo

l’art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o

amministrative, ognuno ha diritto, tra l’altro, di essere giudicato entro un termine ragionevole (cosiddetta

ragionevole du­rata del procedimento).

3.1

Qualora

l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LEF constati una

violazione della ragionevole durata del procedimento da parte di un organo di

esecuzione e fallimento, non dovrebbe limi-tarsi ad accertarlo (DTF 107 III 3

consid. 3) oppure a segnalarlo al Governo cantonale, ma, se possibile, dovrebbe

adottare provvedimenti (DTF 119 III 1 consid. 2). Ad esempio, l’autorità può revocare

l’organo se ne sono dati i presupposti (sentenze del Tribunale federale

5A_918/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1.1 e 5A_25/2012 del 4 giugno 2012

consid. 4.3 e 4.5), invitarlo a chiedere la proroga di un termine (art. 247

cpv. 4 [deposito della graduatoria] e 270 cpv. 2 LEF [conclusione della

procedura di fallimento], cfr. DTF 119 III 1 consid. 2) o ad agire entro

un termine ragionevole (DTF 107 III 3 consid. 2), oppure può insistere sul

rispetto di eventuali apposite disposizioni di diritto cantonale (DTF 119 III 1

consid. 2 e 107 III 3 consid. 3). Qualora il ritardo derivi dalla carenza di

personale, da un lato i funzionari dell’organo non possono essere ritenuti

responsabili (sentenze del Tribunale federale 5A_11/2023 del 1° marzo 2023

consid. 2 e 5A_92/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2), dall’altro il Cantone non

può giustificarsi con la mancanza di risorse (DTF 107 III 3 consid. 3; sentenza

della CEF 15.2015.7 del 21 aprile 2015 consid. 2.1) e, anzi, può essere

ritenuto responsabile delle conseguenze del ritardo se non garantisce una

ragionevole durata del procedimento (DTF 119 III 1 consid. 3 e 107 III 3

consid. 3).

3.2

È

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure al­l’a­dozione di un

provvedimento illecitamente negato in una procedura esecutiva (tra tante:

sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2). Il ricorso serve

infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito

comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento in vista di una successiva

azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (tra tante: sentenza della CEF

15.2023.19

del 5 luglio 2023, consid. 8 e il riferimento).

Nell’ambito

di un ricorso per ritardata giustizia, quando l’autorità inferiore ha statuito

il ricorrente perde di principio l’interesse alla trattazione del suo gravame, e

di regola pure quello a far constatare un eventuale ritardo a decidere (sentenze

del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016, consid. 4.2, e 2C_1014-1015/2013

del 22 agosto 2014, consid. 7.1 non pubblicato nella DTF 140 I 271, nonché

della CEF 15.2017.38 del 22 agosto 2017, pag. 3, e 15.2016.97 del 12 dicembre

2016, pag. 2), riservate circostanze particolari che fondino un interesse

giuridicamente protetto a un simile accertamento (sentenze del Tribunale

federale 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2 e 5A_168/2017 del 6 novembre

2017.

consid. 1).

3.3

Nella

fattispecie, poiché la graduatoria (con l’elenco oneri, che ne

costituisce parte integrante: art. 247 cpv. 2 LEF) è stata finalmente depositata

il 22 luglio 2025 (come la Camera ha accertato d’ufficio: art. 20a cpv. 2 n. 2

LEF e 19 cpv. 1 LPR), la richiesta della P______

Sagl volta a ottenere un’ingiunzione all’UF è divenuta priva d’inte­resse.

Lo stesso dicasi per la sua richiesta di accertamento della ritardata

giustizia, per la quale non ha fatto valere alcun interesse specifico e che non

è più ribadita nel suo scritto 22 luglio 2025. Deve pertanto pure essere

disattesa per mancanza d’interesse la richiesta tendente all’“edizione della lettera/comunicazione del

Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento

di Lugano a seguito della copia della lettera

inviata all’on. Gobbi” (ritenuto che l’UF nelle sue

osservazioni si è limitato a indicare di aver fornito alla Sezione di

esecuzione e fallimento, su richiesta, una propria presa di posizione interna).

In conclusione, il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli in quanto privo

d’interesse (art. 24b cpv. 1 LPR).

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità, neppure nei casi di abuso o di malafede di una

parte (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Nella

misura in cui tende al riconoscimento delle spese ripetibili, il ricorso è

dunque pure irricevibile.

Resta riservata l’eventuale responsabilità dello Stato per i danni

derivanti da un ritardo nell’agire, anche se dovuto a una carenza di personale

(v. sopra consid. 3.1).

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato privo d’inte­resse

e, di conseguenza, stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA1, S______

A______,

P______ C______ _, C______ ____, L______;

– C______

L______, C______,

via d______ P______ _, C______ ____, L______;

– Co______ Banca S______, via C______ __, C______

____ ____, L______;

– Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, R______ g______, P______ G______ _,

B______;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S______ F______ _, B______;

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.