15.2025.55
Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo. Richiesta dell’escusso di produzione di un esemplare con la sua firma
28 maggio 2025Italiano5 min
giusta l’art. 72 LEF la notificazione del precetto esecutivo è fatta dall’ufficiale,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.55
Lugano
28 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 7 maggio 2025 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 21
novembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 hanno escusso RI 1 per l’incasso di
fr. 4'300.–, indicando quale causa del credito la “rifusione retta scuola (CHF 3'000.--) e vestitino da
Ballo (CHF 300.--), oltre rimborso costi di patrocinio (CHF 1'000.--)”;
che il precetto esecutivo è stato notificato alla
destinataria il 26 novembre 2024;
che
gli escutenti hanno presentato la domanda di proseguire l’esecuzione il 12
dicembre 2024 e il 25 aprile l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25
giugno 2025;
che
con ricorso del 7 maggio 2025, RI 1 ha dichiarato di non aver mai ricevuto il
precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporvi opposizione, e di
attendersi la “regolarizzazione
della procedura”;
che
nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 l’UE ha rilevato come la ricorrente
non avesse indicato le circostanze in cui è venuta a conoscenza dell’esistenza
del precetto esecutivo, sicché non era possibile stabilire se il ricorso sia
tempestivo, precisato che l’atto, secondo il tracciamento del relativo invio
raccomandato, era stato consegnato alla destinataria il 26 novembre 2024 allo
sportello della Posta di Paradiso e chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo senza
ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che
con replica spontanea del 21 maggio 2025, la ricorrente ha contestato “fermamente” le
osservazioni dell’UE, chiesto che le venisse trasmesso “quanto prima” la copia del
precetto esecutivo sul quale figura la sua firma e chiesto la sospensione dell’esecuzione
in attesa della decisione sul ricorso;
che
dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alla domanda
Fatti
di continuazione dell’esecuzione, figurante nell’incarto dell’UE (e pertanto
consultabile dalla ricorrente), si evince che l’atto è stato consegnato alla
destinataria, ovvero a RI 1, il 26 novembre 2024 da un impiegato dello
sportello della Posta di Paradiso (cfr. il tracciamento della raccomandata
n. 98.05.577788.50689333), che ha accertato l’avvenuta notificazione con
la sua firma;
che
giusta l’art. 72 LEF la notificazione del precetto esecutivo è fatta dall’ufficiale,
da un impiegato dell’ufficio o per posta (cpv. 1) e all’atto della consegna
colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali,
in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2);
che
contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, la
validità della notifica del precetto
esecutivo non è subordinata alla sua sottoscrizione dall’escusso, ma
all’attestazione dell’agente notificatore (art. 72 cpv. 2
LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo
del precetto e firmare;
che
tale attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto
esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e
reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del
documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2024.77 del 21 marzo 2025 consid. 1.2.1 e il rinvio);
che
nel caso in esame, la ricorrente, anche dopo aver preso conoscenza delle
osservazioni dell’UE e delle risultanze dal tracciamento della raccomandata
contenente il precetto esecutivo, non ha allegato e reso verosimili fondati
motivi per dubitare della veridicità dell’attestazione di notifica figurante
sull’atto;
che né la legge né il modulo (n. 3) di precetto
esecutivo editto dall’Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/ schkg/musterformulare/form/03-i.pdf.download.pdf/03-i.pdf)
prescrivono che l’atto debba essere firmato dall’escusso, bensì dal “notificatore”;
che
la richiesta della ricorrente volta alla consegna della copia
Considerandi
del precetto esecutivo sul quale figura la sua firma è di conseguenza priva di
pertinenza;
che
la prova della notifica del precetto esecutivo risulta dalla firma dell’agente
postale che glielo ha consegnato, ciò che del resto ella non ha chiesto;
che
in assenza d’indizi suscettibili di far dubitare dell’attestazione
contenuta nell’apposita rubrica del
precetto esecutivo, non è necessario sentire l’agente notificatore;
che il ricorso è pertanto
tardivo e così irricevibile, siccome RI 1 l’ha inoltrato ben oltre i dieci
giorni stabiliti dall’art. 17 cpv. 2 LEF dal momento in cui ha avuto conoscenza
del precetto esecutivo, ovvero il 26 novembre 2024;
che per il medesimo motivo il
ricorso è inoltre infondato;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare agli escutenti né la decisione
né il ricorso;
che
con l’emanazione del giudizio odierno la richiesta di sospensione dell’esecuzione
diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.