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Decisione

15.2025.55

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo. Richiesta dell’escusso di produzione di un esemplare con la sua firma

28 maggio 2025Italiano5 min

giusta l’art. 72 LEF la notificazione del precetto esecutivo è fatta dall’ufficiale,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.55

Lugano

28 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 7 maggio 2025 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 21

novembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1, __________

PI 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 21 no­vembre 2024 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 hanno escusso RI 1 per l’incasso di

fr. 4'300.–, indicando quale causa del credito la “rifusione retta scuola (CHF 3'000.--) e vestitino da

Ballo (CHF 300.--), oltre rimborso costi di patrocinio (CHF 1'000.--)”;

che il precetto esecutivo è stato notificato alla

destinataria il 26 no­vembre 2024;

che

gli escutenti hanno presentato la domanda di proseguire l’e­secuzione il 12

dicembre 2024 e il 25 aprile l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25

giugno 2025;

che

con ricorso del 7 maggio 2025, RI 1 ha dichiarato di non aver mai ricevuto il

precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporvi opposizione, e di

attendersi la “regolarizzazione

della procedura”;

che

nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 l’UE ha rilevato come la ricorrente

non avesse indicato le circostanze in cui è venuta a conoscenza dell’esistenza

del precetto esecutivo, sicché non era possibile stabilire se il ricorso sia

tempestivo, precisato che l’atto, secondo il tracciamento del relativo invio

raccomanda­to, era stato consegnato alla destinataria il 26 novembre 2024 allo

sportello della Posta di Paradiso e chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo sen­za

ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che

con replica spontanea del 21 maggio 2025, la ricorrente ha contestato “fermamente” le

osservazioni dell’UE, chiesto che le venisse trasmesso “quanto prima” la copia del

precetto esecutivo sul quale figura la sua firma e chiesto la sospensione dell’esecuzione

in attesa della decisione sul ricorso;

che

dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alla domanda

Fatti

di continuazione dell’esecuzione, figurante nell’in­carto dell’UE (e pertanto

consultabile dalla ricorrente), si evince che l’atto è stato consegnato alla

destinataria, ovvero a RI 1, il 26 novembre 2024 da un impiegato dello

sportello della Posta di Paradiso (cfr. il tracciamento della raccomandata

n. 98.05.577788.50689333), che ha accertato l’avvenuta notificazione con

la sua firma;

che

giusta l’art. 72 LEF la notificazione del precetto esecutivo è fatta dall’ufficiale,

da un impiegato dell’ufficio o per posta (cpv. 1) e all’atto della consegna

colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali,

in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2);

che

contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, la

validità della notifica del precetto

esecutivo non è subordinata alla sua sot­toscrizione dall’escusso, ma

all’attestazione dell’agente notificatore (art. 72 cpv. 2

LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo

del precetto e firmare;

che

tale attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto

esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e

reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del

documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2024.77 del 21 marzo 2025 consid. 1.2.1 e il rinvio);

che

nel caso in esame, la ricorrente, anche dopo aver preso conoscenza delle

osservazioni dell’UE e delle risultanze dal tracciamento della raccomandata

contenente il precetto esecutivo, non ha allegato e reso verosimili fondati

motivi per dubitare della veridicità dell’attestazione di notifica figurante

sull’atto;

che né la legge né il modulo (n. 3) di precetto

esecutivo editto dal­l’Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/ schkg/musterformulare/form/03-i.pdf.download.pdf/03-i.pdf)

prescrivono che l’atto debba essere firmato dall’escusso, bensì dal “notificatore”;

che

la richiesta della ricorrente volta alla consegna della copia

Considerandi

del precetto esecutivo sul quale figura la sua firma è di conseguenza priva di

pertinenza;

che

la prova della notifica del precetto esecutivo risulta dalla firma dell’agente

postale che glielo ha consegnato, ciò che del resto ella non ha chiesto;

che

in assenza d’indizi suscettibili di far dubitare dell’attestazione

contenuta nell’apposita rubrica del

precetto esecutivo, non è necessario sentire l’agente notificatore;

che il ricorso è pertanto

tardivo e così irricevibile, siccome RI 1 l’ha inoltrato ben oltre i dieci

giorni stabiliti dall’art. 17 cpv. 2 LEF dal momento in cui ha avuto conoscenza

del precetto esecutivo, ovvero il 26 novembre 2024;

che per il medesimo motivo il

ricorso è inoltre infondato;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare agli escutenti né la decisione

né il ricorso;

che

con l’emanazione del giudizio odierno la richiesta di sospensione dell’esecuzione

diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.