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Decisione

15.2025.6

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo in via rogatoria. Richiesta di dichiarazione di nullità dell’esecuzione

19 febbraio 2025Italiano8 min

emesso il 22 giu­gno 2023 dalla Dienstelle Biel/Bienne del Betreibungsamt Seeland, la PI 1 ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.6

Lugano

19 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 ottobre 2024 della

RI 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

1, __________

e patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Locarno, o meglio contro la notifica in via rogatoria del

precetto esecutivo emesso il 22 giugno 2023 dal Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel/Bienne, nell’esecuzione n. __________ promossa nei

confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________ (VD)

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 22 giu­gno 2023 dalla Dienstelle Biel/Bienne del Betreibungsamt Seeland, la PI 1 ha

escusso la RI 1 per l’incasso di fr. 2'659'620.60 oltre agl’interessi del

5% dal 18 febbraio 2019, indicando quale causa del credito: “Dommages et intérêts subis par PI 1

représentant l’impôt sur le bénéfice et le capital 2017 dû par RI 1 selon

décision de taxation de l’Office d’impôts des personnes morales du Canton de

Vaud du 18 février 2019 avec intérêts à 5% depuis le 18 février 2019, impôt

faisant l’ob­-jet de l’inscription d’une hypothèque légale de droit public sur

les parcelles RF __________ e RF __________ sur le territoire de la Commune de

Vevey acquise par PI 1 aux enchères publiques le 31 mars 2017”.

B. Il 29 giugno 2023, il Betreibungsamt ha chiesto in via rogatoria

alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di notificare il precetto

esecutivo all’amministratore unico dell’escussa, RA 1, al suo domicilio di __________.

Il 3 luglio 2023, l’UE ha trasmesso l’atto per la notifica alla Polizia

comunale di __________, la quale l’ha consegnato al proprio sportello il 13

luglio 2023 a tale PI 2 che si era presentato per ritirarlo.

C. La

comminatoria di fallimento è stata notificata alla RI 1 con pubblicazione

edittale del 14 agosto 2024.

D. Con ricorso “per accertamento di nullità” del 29 ottobre 2024, la RI 1 ha chiesto,

previo conferimento dell’effetto sospen­sivo, di dichiarare nulla l’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt

Seeland.

E. Con

osservazioni del 6 dicembre 2024, la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle

sue del 20 gennaio 2025 l’UE ha postulato la reiezione della domanda di effetto

sospensivo e del ricorso. Mediante replica spontanea del 27 gennaio 2025, la

ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni.

F. Il

30 gennaio 2025, il Regionalgericht

Berner Jura-Seeland ha sospeso provvisoriamente la

causa di fallimento avviata dalla PI 1 nei confronti della RI 1 in attesa della

decisione dell’autorità di vigilanza ticinese sulla domanda di effet­to

sospensivo al ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La ricorrente chiede di accertare la nullità del precetto esecutivo,

facendo valere che l’UE non le ha validamente notificato il precetto esecutivo,

consegnato dalla Polizia comunale di __________ a un tale PI 2, che non ha

alcun rapporto effettivo o contrattuale né con lei né con il suo amministratore

unico RA 1, non è il loro dipendente e non è autorizzato a ricevere notifiche o

documenti di altri tipo per conto loro.

1.1

Contro

il modo in cui un ufficio esecuzione richiesto in via rogatoria ai sensi dell’art.

4.

cpv. 2 LEF ha eseguito un determinato atto di sua esclusiva competenza –

quale "la notificazione di atti esecutivi che non avvenga per posta"

– è dato ricorso in virtù dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza del

cantone in cui è chiesta l’ese­cuzione del provvedimento (DTF 145 III 487

consid. 3.4.2; 96 III 93, consid. 1; sentenza della CEF

15.2005.76

del 21 luglio 2005, consid. 1). Interposto all’autorità di vigilanza

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – del Cantone in cui la notifica impugna­ta doveva

essere eseguita, il ricorso è ricevibile dal profilo territoriale (art. 17

LEF).

1.2

La ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza

del precetto ese­cutivo il 10 ottobre 2024 quando ha ricevuto la

comunicazione del Regionalgericht

Berner Jura-Seeland relativa all’apertura della cau­sa

di fallimento. Sulla copia del precetto esecutivo accluso al ricorso (doc. B)

figura del resto un timbro con la data del 10 ottobre 2024. L’insorgente ammette che il ricorso, presentato solo il 29 ot­tobre,

è tardivo, il termine d’impugnazione di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF)

essendo già spirato, ma sostiene che la notifica del precetto esecutivo è nulla,

poiché è stata fatta a un terzo sconosciuto ed essa non ne è venuta a

conoscenza. Pretende di essere legittimata in ogni tempo a invocare la nullità

dell’esecuzione in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 110 III 9).

1.3

Ora,

l’esecuzione è nulla solo se il precetto esecutivo, in ragione di un vizio di

notificazione, non è pervenuto nelle mani dell’escus­­so più di dieci giorni

prima del ricorso (DTF 110 III 9 consid.

2). Se invece il destinatario o

il suo rappresentante ne ha avuto conoscen­za, l’atto esecutivo è efficace a

prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 249 consid. 6; 128 III 465

consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3/b; 110 III 9 consid. 2;

sentenze del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e della CEF 15.2023.38/50 del 9 giugno 2023

consid. 3.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 23 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gil­liéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28

ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza

fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la

comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.

1.4

Nel

caso in esame, la ricorrente ammette di aver avuto conoscen­za del precetto

esecutivo (al più tardi) il 10 ottobre 2024, sicché non entra in considerazione

una sua nullità. Le spettava ricorrere contro il precetto e/o interporre

opposizione entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF), ciò che non ha

dimostrato di aver fatto. Il ricorso interposto il 29 ottobre 2024 è tardivo e

pertanto irricevibile.

2.

Per

abbondanza, va osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esecuzione

già prima del 10 ottobre 2024. Il fatto che PI 2 si sia presentato allo sportello

della polizia comunale di __________ per ritirare il precetto esecutivo

destinato a RA 1 (quale amministratore dell’escussa)

può infatti spiegarsi solo perché quest’ultimo l’ha informato dell’invito

a ritirarlo, lasciato all’indirizzo del domicilio di RA 1 in ____________________

ad __________ (cfr. doc. B). Da tali fatti concludenti si può

legittimamente ritenere che PI 2 abbia agito in rappresentanza di RA 1 sulla

scorta di una procura tacita (art. 34 cpv. 3 CO). D’altronde, la comminatoria

di fallimento (n. __________) è stata pubblicata nella medesima edizione del Foglio ufficiale svizzero di

commercio (del __________, a pag. __________) in cui è apparsa la comunicazione

del precetto esecutivo n. __________ (doc. C accluso al ricorso), di cui la

ricorrente ha avuto conoscenza, giacché vi ha interposto opposizione con

scritto del 21 agosto 2024 (doc. D). Si può quindi considerare ch’essa ha avuto

conoscenza anche della comminatoria di fallimento.

3.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di conferimen­to dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto. Comunicazione va data al Regionalgericht Berner Jura-Seeland.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione a:

– Regionalgericht Berner

Jura-Seeland, Spitalstrasse 14, Postfach 1084, Biel/Bienne (CIV 24 4744 WAB);

– Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.