15.2025.6
Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo in via rogatoria. Richiesta di dichiarazione di nullità dell’esecuzione
19 febbraio 2025Italiano8 min
emesso il 22 giugno 2023 dalla Dienstelle Biel/Bienne del Betreibungsamt Seeland, la PI 1 ha
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Incarto n.
15.2025.6
Lugano
19 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 ottobre 2024 della
RI 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1, __________
e patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Locarno, o meglio contro la notifica in via rogatoria del
precetto esecutivo emesso il 22 giugno 2023 dal Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel/Bienne, nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (VD)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 22 giugno 2023 dalla Dienstelle Biel/Bienne del Betreibungsamt Seeland, la PI 1 ha
escusso la RI 1 per l’incasso di fr. 2'659'620.60 oltre agl’interessi del
5% dal 18 febbraio 2019, indicando quale causa del credito: “Dommages et intérêts subis par PI 1
représentant l’impôt sur le bénéfice et le capital 2017 dû par RI 1 selon
décision de taxation de l’Office d’impôts des personnes morales du Canton de
Vaud du 18 février 2019 avec intérêts à 5% depuis le 18 février 2019, impôt
faisant l’ob-jet de l’inscription d’une hypothèque légale de droit public sur
les parcelles RF __________ e RF __________ sur le territoire de la Commune de
Vevey acquise par PI 1 aux enchères publiques le 31 mars 2017”.
B. Il 29 giugno 2023, il Betreibungsamt ha chiesto in via rogatoria
alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di notificare il precetto
esecutivo all’amministratore unico dell’escussa, RA 1, al suo domicilio di __________.
Il 3 luglio 2023, l’UE ha trasmesso l’atto per la notifica alla Polizia
comunale di __________, la quale l’ha consegnato al proprio sportello il 13
luglio 2023 a tale PI 2 che si era presentato per ritirarlo.
C. La
comminatoria di fallimento è stata notificata alla RI 1 con pubblicazione
edittale del 14 agosto 2024.
D. Con ricorso “per accertamento di nullità” del 29 ottobre 2024, la RI 1 ha chiesto,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, di dichiarare nulla l’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt
Seeland.
E. Con
osservazioni del 6 dicembre 2024, la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle
sue del 20 gennaio 2025 l’UE ha postulato la reiezione della domanda di effetto
sospensivo e del ricorso. Mediante replica spontanea del 27 gennaio 2025, la
ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni.
F. Il
30 gennaio 2025, il Regionalgericht
Berner Jura-Seeland ha sospeso provvisoriamente la
causa di fallimento avviata dalla PI 1 nei confronti della RI 1 in attesa della
decisione dell’autorità di vigilanza ticinese sulla domanda di effetto
sospensivo al ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La ricorrente chiede di accertare la nullità del precetto esecutivo,
facendo valere che l’UE non le ha validamente notificato il precetto esecutivo,
consegnato dalla Polizia comunale di __________ a un tale PI 2, che non ha
alcun rapporto effettivo o contrattuale né con lei né con il suo amministratore
unico RA 1, non è il loro dipendente e non è autorizzato a ricevere notifiche o
documenti di altri tipo per conto loro.
1.1
Contro
il modo in cui un ufficio esecuzione richiesto in via rogatoria ai sensi dell’art.
4.
cpv. 2 LEF ha eseguito un determinato atto di sua esclusiva competenza –
quale "la notificazione di atti esecutivi che non avvenga per posta"
– è dato ricorso in virtù dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza del
cantone in cui è chiesta l’esecuzione del provvedimento (DTF 145 III 487
consid. 3.4.2; 96 III 93, consid. 1; sentenza della CEF
15.2005.76
del 21 luglio 2005, consid. 1). Interposto all’autorità di vigilanza
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – del Cantone in cui la notifica impugnata doveva
essere eseguita, il ricorso è ricevibile dal profilo territoriale (art. 17
LEF).
1.2
La ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza
del precetto esecutivo il 10 ottobre 2024 quando ha ricevuto la
comunicazione del Regionalgericht
Berner Jura-Seeland relativa all’apertura della causa
di fallimento. Sulla copia del precetto esecutivo accluso al ricorso (doc. B)
figura del resto un timbro con la data del 10 ottobre 2024. L’insorgente ammette che il ricorso, presentato solo il 29 ottobre,
è tardivo, il termine d’impugnazione di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF)
essendo già spirato, ma sostiene che la notifica del precetto esecutivo è nulla,
poiché è stata fatta a un terzo sconosciuto ed essa non ne è venuta a
conoscenza. Pretende di essere legittimata in ogni tempo a invocare la nullità
dell’esecuzione in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 110 III 9).
1.3
Ora,
l’esecuzione è nulla solo se il precetto esecutivo, in ragione di un vizio di
notificazione, non è pervenuto nelle mani dell’escusso più di dieci giorni
prima del ricorso (DTF 110 III 9 consid.
2). Se invece il destinatario o
il suo rappresentante ne ha avuto conoscenza, l’atto esecutivo è efficace a
prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 249 consid. 6; 128 III 465
consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3/b; 110 III 9 consid. 2;
sentenze del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e della CEF 15.2023.38/50 del 9 giugno 2023
consid. 3.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 23 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28
ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza
fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la
comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.
1.4
Nel
caso in esame, la ricorrente ammette di aver avuto conoscenza del precetto
esecutivo (al più tardi) il 10 ottobre 2024, sicché non entra in considerazione
una sua nullità. Le spettava ricorrere contro il precetto e/o interporre
opposizione entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF), ciò che non ha
dimostrato di aver fatto. Il ricorso interposto il 29 ottobre 2024 è tardivo e
pertanto irricevibile.
2.
Per
abbondanza, va osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esecuzione
già prima del 10 ottobre 2024. Il fatto che PI 2 si sia presentato allo sportello
della polizia comunale di __________ per ritirare il precetto esecutivo
destinato a RA 1 (quale amministratore dell’escussa)
può infatti spiegarsi solo perché quest’ultimo l’ha informato dell’invito
a ritirarlo, lasciato all’indirizzo del domicilio di RA 1 in ____________________
ad __________ (cfr. doc. B). Da tali fatti concludenti si può
legittimamente ritenere che PI 2 abbia agito in rappresentanza di RA 1 sulla
scorta di una procura tacita (art. 34 cpv. 3 CO). D’altronde, la comminatoria
di fallimento (n. __________) è stata pubblicata nella medesima edizione del Foglio ufficiale svizzero di
commercio (del __________, a pag. __________) in cui è apparsa la comunicazione
del precetto esecutivo n. __________ (doc. C accluso al ricorso), di cui la
ricorrente ha avuto conoscenza, giacché vi ha interposto opposizione con
scritto del 21 agosto 2024 (doc. D). Si può quindi considerare ch’essa ha avuto
conoscenza anche della comminatoria di fallimento.
3.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto. Comunicazione va data al Regionalgericht Berner Jura-Seeland.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione a:
– Regionalgericht Berner
Jura-Seeland, Spitalstrasse 14, Postfach 1084, Biel/Bienne (CIV 24 4744 WAB);
– Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.