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Decisione

15.2025.62

Ricorso contro l’avviso di pignoramento

26 giugno 2025Italiano4 min

2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO procede contro RE2 per l’incasso di affitti scoperti di fr. 7'192.50;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.62

Lugano

26 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 maggio 2025 di

RE2, L______

RE1, L______

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 maggio 2025

nell’esecuzione n. _____17 promossa nei confronti dei ricorrenti da

CO, T______

(patrocinato dall’avv. PA1, Lo______)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. _____17 emesso il 7 feb­braio

Fatti

2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO procede contro RE2 per l’incasso di affitti scoperti di fr. 7'192.50;

che

rigettata l’opposizione interposta dall’escusso, l’escutente ha chiesto il 14

maggio 2025 il proseguimento dell’esecuzione;

che

lo stesso giorno l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 giugno 2025;

che

con ricorso del 21 maggio 2025, RE2 e la

moglie RE1 hanno postulato la sospensione

della procedura di pignoramento facendo valere di aver depositato alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna una domanda di restituzione del termine

“ai sensi dell’art. 153 CPC” e di riapertura dell’incarto SO.2025.283 perché RE2, in quella domanda, afferma di non aver

potuto ritirare “la raccomandata”, essendo ricoverato in ospedale, e quindi di non aver potuto

esercitare il suo “diritto di

replica”;

che

nella misura in cui è presentato da RE1 il

ricorso è irricevibile poiché ella non è parte della procedura esecutiva nella

quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato;

che

RE2 non precisa quale sia l’oggetto della

causa SO.2025.283 né quale fosse il contenuto della raccomandata che afferma di

non aver potuto ritirare;

che

verosimilmente egli si riferisce al termine assegnatogli dal giudice del

rigetto dell’opposizione per determinarsi sull’istanza di CO volta a far rigettare la sua opposizione;

che

ad ogni modo non è necessario chiarire la questione, poiché l’istanza di

restituzione di termine, secondo l’art. 148 CPC, non ha effetto sospensivo

automatico;

che,

Considerandi

orbene, RE2 non ha prodotto alcuna

decisione che sospenda provvisoriamente l’esecutività

della decisione di rigetto dell’opposizione;

che

di conseguenza non risulta dato un motivo di sospensione dell’esecuzione o

della procedura di pignoramento;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

del resto il 5 giugno 2025 l’UE ha accertato l’infruttuosità del pignoramento

ed emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, di modo

che il ricorso risulta oggi anche senza oggetto;

che,

stante il suo esito, non è necessario notificare alla contropar­te né il giudizio

odierno né il ricorso;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RE2 e RE1,

Via P______ d______ V______ ___,

L______.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.