15.2025.62
Ricorso contro l’avviso di pignoramento
26 giugno 2025Italiano4 min
2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO procede contro RE2 per l’incasso di affitti scoperti di fr. 7'192.50;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.62
Lugano
26 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 maggio 2025 di
RE2, L______
RE1, L______
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 maggio 2025
nell’esecuzione n. _____17 promossa nei confronti dei ricorrenti da
CO, T______
(patrocinato dall’avv. PA1, Lo______)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. _____17 emesso il 7 febbraio
Fatti
2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO procede contro RE2 per l’incasso di affitti scoperti di fr. 7'192.50;
che
rigettata l’opposizione interposta dall’escusso, l’escutente ha chiesto il 14
maggio 2025 il proseguimento dell’esecuzione;
che
lo stesso giorno l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 giugno 2025;
che
con ricorso del 21 maggio 2025, RE2 e la
moglie RE1 hanno postulato la sospensione
della procedura di pignoramento facendo valere di aver depositato alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna una domanda di restituzione del termine
“ai sensi dell’art. 153 CPC” e di riapertura dell’incarto SO.2025.283 perché RE2, in quella domanda, afferma di non aver
potuto ritirare “la raccomandata”, essendo ricoverato in ospedale, e quindi di non aver potuto
esercitare il suo “diritto di
replica”;
che
nella misura in cui è presentato da RE1 il
ricorso è irricevibile poiché ella non è parte della procedura esecutiva nella
quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato;
che
RE2 non precisa quale sia l’oggetto della
causa SO.2025.283 né quale fosse il contenuto della raccomandata che afferma di
non aver potuto ritirare;
che
verosimilmente egli si riferisce al termine assegnatogli dal giudice del
rigetto dell’opposizione per determinarsi sull’istanza di CO volta a far rigettare la sua opposizione;
che
ad ogni modo non è necessario chiarire la questione, poiché l’istanza di
restituzione di termine, secondo l’art. 148 CPC, non ha effetto sospensivo
automatico;
che,
Considerandi
orbene, RE2 non ha prodotto alcuna
decisione che sospenda provvisoriamente l’esecutività
della decisione di rigetto dell’opposizione;
che
di conseguenza non risulta dato un motivo di sospensione dell’esecuzione o
della procedura di pignoramento;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
del resto il 5 giugno 2025 l’UE ha accertato l’infruttuosità del pignoramento
ed emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, di modo
che il ricorso risulta oggi anche senza oggetto;
che,
stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il giudizio
odierno né il ricorso;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RE2 e RE1,
Via P______ d______ V______ ___,
L______.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.