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Decisione

15.2025.7

Ricorso contro l’elenco oneri. Contestazione del grado delle ipoteche legali dirette a garanzie d’imposte cantonali, postergato rispetto a quello dei pegni della banca

21 maggio 2025Italiano10 min

che l’incanto si sarebbe tenuto il 5 dicembre 2023 e ha ricordato agl’interessati

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.7

Lugano

21 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio

d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’elenco oneri emes­so

il 13 ottobre 2023 nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei

confronti di

PI 1, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sul

fondo n. __________2 RFD __________, di proprietà di PI 1, sono iscritte tre

cartelle ipotecarie al portatore, di grado

dal 1° al 3°, a garanzia di crediti di fr. 130'000.–, fr. 100'000.–

e fr. 170'000.–, tutti e tre oltre agl’interessi del 10%; le cartelle sono

state iscritte nel 1986, nel 1990 e nel 2003; nel 2004, la __________ (oggi: PI

2) ha fatto iscrivere di esserne il portatore. Sul fondo gravano poi tre

ipoteche legali, ciascuna per un importo di fr. 3'735.65, iscritte nel

registro fondiario il 12 giugno 2024 (ma a libro giornale già l’8 settembre

2024) a garanzia del­l’“imposta

immobiliare” vantata dallo Stato del Cantone Ticino

(in seguito: il Cantone) nei confronti del proprietario per gli anni fiscali

2021-2023. PI 1 è inoltre proprietario dei fondi n. __________6 e __________8

intavolati nello stesso registro.

B. Chiesta

la realizzazione dei tre fondi, con pubblicazione sul foglio ufficiale del 1°

settembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha comunicato

che l’incanto si sarebbe tenuto il 5 dicembre 2023 e ha ricordato agl’interessati

che avrebbero avu­to tempo fino al 21 settembre per insinuare eventuali crediti

e relativi oneri sui fondi.

C. Il

29 settembre 2023, il Cantone ha insinuato, tra l’altro, diciotto crediti per l’“imposta cantonale”,

tutti di oltre fr. 1'000.– e tutti garantiti da ipoteca legale giusta gli

art. 836 cpv. 2 cum 183a LAC cum 252 LT, vantati nei confronti di

PI 1 per gli anni fiscali 2005 e 2007-2023,

chiedendo l’iscrizione delle garanzie nel­l’elenco oneri del fondo n. __________2.

D. Il

13 ottobre 2023, l’UE ha comunicato gli elenchi oneri dei tre fondi agl’interessati.

In quello del fondo n. __________2, fra i pegni ha iscritto le ipoteche legali

a garanzia dei crediti insinuati dal Canto­ne in posizione successiva rispetto

alle cartelle ipotecarie, “in

quanto non risultano iscritte a RF le ipoteche legali (art. 34 cpv. 2 RFF)”.

E. Con

ricorso del 25 ottobre 2023, il Cantone si è aggravato contro l’elenco oneri

del fondo n. __________2, chiedendone la riforma, nel senso d’iscrivere le

ipoteche legali per gli anni fiscali 2021-2023 in posizione precedente rispetto

alle cartelle ipotecarie.

F. Nelle

sue osservazioni del 13 novembre 2023, PI 1 ha chiesto la reiezione del

ricorso, mentre nelle sue del 23 gennaio 2025 l’Ufficio si è “allinea[to]” a quelle del

Cantone, pur rimettendosi alla decisione della Camera. Gli altri interessati

non hanno preso posizione.

G. Nel

frattempo, poiché PI 1 aveva contestato alcuni dei crediti insinuati e iscritti

nell’elenco oneri dei tre fondi (art. 140 cpv. 2 LEF), il 23 ottobre 2023 l’UE

gli ha assegnato un termine di venti giorni per proporre l’azione di

appuramento dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 cum 108 cpv. 2 LEF), ciò

ch’egli ha fatto con petizione del 15 novembre, ma limitatamente ai fondi n. __________8

e __________2.

H. Vista

l’azione, il 27 novembre 2023 l’Ufficio ha sospeso l’incanto di ambedue i fondi

(art. 141 cpv. 1 LEF). Il 5 dicembre, si è invece regolarmente tenuto quello

del fondo n. __________6, andato deserto.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 ottobre 2023 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, il Cantone premette che giusta l’art. 36 RFF l’UE può rifiutare l’iscrizione

nell’elenco oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con

riguardo al pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da

licitare oppure, con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di

una base legale che ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sul­l’esistenza

o sull’ammontare del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a

rifiutarne l’iscrizione nell’elenco oneri né a modificarla. Ricorda poi i

presupposti perché un’ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC (oltreché

183a cpv. 2 LAC e 252 LT), un’i­poteca legale, che secondo il diritto

cantonale nasce senza iscrizio­ne, sia opponibile a terzi. Ciò premesso,

il Cantone evidenzia che “nel caso specifico,

oggetto del contendere è la postergazione e il mancato riconoscimento del rango

privilegiato delle ipoteche legali fatte valere dallo Stato”.

Sostiene che i termini d’iscrizione nel registro fondiario, stabiliti dall’art.

836.

CC, delle ipoteche legali fatte valere a garanzia delle pretese insinuate

non sono ancora trascor­si. Chiede pertanto la riforma dell’elenco oneri, nel

senso d’iscri­vere le ipoteche legali a garanzia dei noti crediti

fiscali in posizione precedente rispetto alle cartelle ipotecarie.

3.

Nelle

sue osservazioni, PI 1 condivide l’operato del­l’UE, che sostiene essere non “un rifiuto alla richiesta d’iscrizione o di una

modifica della garanzia reale, ma del grado dell’iscrizione nel­l’elenco oneri

determinato dalla mancata iscrizione a Registro fondiario”. Prende

atto che il Cantone ammette di non aver ancora notificato decisioni di

tassazione e aggiunge ch’egli ha impugnato i conteggi per la quantificazione delle

ipoteche legali in discussio­ne. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

4.

Il

ricorrente misconosce che l’UE non ha rifiutato d’iscrivere le pretese da lui

insinuate, ma le ha solo registrate con un grado posteriore a quello dei

crediti insinuati dalla banca. Vero è che, di principio, l’ufficio d’esecuzione

non può rifiutarsi d’iscrivere nell’elenco oneri pretese tempestivamente

insinuate né modificarle (art. 36 cpv. 2 RFF [RS 281.42]),

salvo che sia manifesta l’assenza di una base legale che ponga il credito a

beneficio del pegno indicato nell’insinuazione (DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza della CEF

15.2021.29

del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021 II 780 n. 54c). Nel caso in esame, contrariamente a quanto

allega nel ricorso, il Cantone non

ha però richiesto nell’insinuazione di essere iscritto in gra­do privilegiato rispetto alla banca. Si è

infatti limitato a rivendicare l’iscrizione d’ipoteche legali ai sensi dell’art.

836.

CC, ma senza precisarne il grado né alludere a un’ipotetica malafede della

banca (v. quarto quadrettino delle osservazioni a tergo dell’insinuazione del

20.

settembre 2023).

4.1

Spettava

dunque all’ufficio d’esecuzione stabilirlo d’ufficio (art. 34 cpv. 1 lett. b

RFF), sotto riserva di una successiva contestazione da risolversi nell’apposita

causa giudiziaria di contestazione dell’e­lenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF).

Trattandosi di pretese per cui l’ente pubblico rivendica un’ipoteca legale non iscritta a registro fondiario

entro i termini stabiliti dall’art.

836.

cpv. 2 CC, esse vanno iscritte nell’elenco oneri dopo i pegni iscritti nel

registro fondiario, ove non vi siano indizi che il loro titolare abbia fatto iscrivere nel registro il proprio diritto

(in malafede) sapendo dell’esistenza

del­l’i­poteca legale, con la menzione della sua inopponibilità agli altri

pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC, norma di diritto

federale che prevale su quelle cantonali di cui agli art. 252 LT e 183a

LAC (art. 49 cpv. 1 Cost.; “Bundesrecht

bricht kantonales Recht”) (sentenze della CEF 15.2022.50 del 20 settembre

2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2, e 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2). Dal profilo formale, dunque, l’operato dell’UE non presta il fianco

alla critica.

4.2

Nel

chiedere la riforma dell’elenco oneri nel senso di privilegiare

i crediti fiscali rispetto a quelli della banca, il Cantone solleva una

questione sostanziale, relativa al grado del proprio pegno, che sfugge

alla cognizione dell’UE e della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza

(art. 17 cpv. 1 LEF), poiché va fatta valere mediante azione di appuramento

dell’elenco oneri al giudice civile (DTF 141 III 141 consid. 4.2), ancorché si

tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale 2P.356-358 del 30

giugno 1999; citata CEF 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 3.6 e i

riferimenti). Al riguardo, il ricorso è pertanto irricevibile.

4.3

Tuttavia,

il ricorso va considerato come contestazione dell’elenco oneri circa il grado

delle ipoteche legali del Cantone nel senso degli art. 140 cpv. 2 LEF e 37 cpv.

2.

RFF (cfr. sentenza della CEF 15.2018.38 del 5 ottobre 2018 consid. 2.1 e

3), formulata tempestivamente (art. 140 cpv. 2, 1° periodo LEF) entro dieci

giorni dalla comunicazione del provvedimento (sopra consid. 1). Poiché da un

accertamento effettuato d’ufficio dalla Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF

e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non ha ancora impartito al Cantone il termine

di venti giorni per proporre l’azione di appura-mento dell’elenco oneri (art.

107.

cpv. 5 LEF per il rinvio degli art. 140 cpv. 2, 2° periodo e 39, 1° periodo

RFF), occorre, in parziale accoglimento del

ricorso, ordinarglielo, con il rilievo che l’onere del­l’azione dev’essere

posto a carico di chi chiede la modifica del diritto contestato (art. 39, 2° periodo RFF), anche quando si tratti di un

diritto di pegno valido senza iscrizione nel registro fondiario (art. 39, 2° periodo RFF nelle versioni tedesca e francese; sentenza della CEF 15.2013.81 del 27 febbraio

2016, RtiD 2014 II 896 n. 58c, consid. 3 i.f.).

4.4

Il

ricorrente è però invitato a valutare attentamente l’opportunità di una simile

azione, giacché, contrariamente a quanto pare ritenere, la questione del grado

delle sue pretese rispetto a quelle della banca, fondate su iscrizioni

anteriori al 2004, non dipende tanto dall’iscrizione delle ipoteche legali nel

registro fondiario – al riguar­do le disquisizioni nel ricorso sui termini dell’art.

836.

cpv. 2 CC sono senza rilievo, anche perché l’UE non vi si è riferito nel

provvedimento impugnato – quanto dalla questione della buona fede della banca

(sopra consid. 4.1).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di assegnare allo Stato

del Cantone Ticino un termine di venti giorni per proporre l’azione di

appuramento dell’elenco oneri relativo al fondo n. __________2 RFD __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a all’Ufficio d’esecuzione, Locarno, e, per il suo

tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.