15.2025.7
Ricorso contro l’elenco oneri. Contestazione del grado delle ipoteche legali dirette a garanzie d’imposte cantonali, postergato rispetto a quello dei pegni della banca
21 maggio 2025Italiano10 min
che l’incanto si sarebbe tenuto il 5 dicembre 2023 e ha ricordato agl’interessati
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.7
Lugano
21 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio
d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’elenco oneri emesso
il 13 ottobre 2023 nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei
confronti di
PI 1, __________ (__________)
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sul
fondo n. __________2 RFD __________, di proprietà di PI 1, sono iscritte tre
cartelle ipotecarie al portatore, di grado
dal 1° al 3°, a garanzia di crediti di fr. 130'000.–, fr. 100'000.–
e fr. 170'000.–, tutti e tre oltre agl’interessi del 10%; le cartelle sono
state iscritte nel 1986, nel 1990 e nel 2003; nel 2004, la __________ (oggi: PI
2) ha fatto iscrivere di esserne il portatore. Sul fondo gravano poi tre
ipoteche legali, ciascuna per un importo di fr. 3'735.65, iscritte nel
registro fondiario il 12 giugno 2024 (ma a libro giornale già l’8 settembre
2024) a garanzia dell’“imposta
immobiliare” vantata dallo Stato del Cantone Ticino
(in seguito: il Cantone) nei confronti del proprietario per gli anni fiscali
2021-2023. PI 1 è inoltre proprietario dei fondi n. __________6 e __________8
intavolati nello stesso registro.
B. Chiesta
la realizzazione dei tre fondi, con pubblicazione sul foglio ufficiale del 1°
settembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha comunicato
che l’incanto si sarebbe tenuto il 5 dicembre 2023 e ha ricordato agl’interessati
che avrebbero avuto tempo fino al 21 settembre per insinuare eventuali crediti
e relativi oneri sui fondi.
C. Il
29 settembre 2023, il Cantone ha insinuato, tra l’altro, diciotto crediti per l’“imposta cantonale”,
tutti di oltre fr. 1'000.– e tutti garantiti da ipoteca legale giusta gli
art. 836 cpv. 2 cum 183a LAC cum 252 LT, vantati nei confronti di
PI 1 per gli anni fiscali 2005 e 2007-2023,
chiedendo l’iscrizione delle garanzie nell’elenco oneri del fondo n. __________2.
D. Il
13 ottobre 2023, l’UE ha comunicato gli elenchi oneri dei tre fondi agl’interessati.
In quello del fondo n. __________2, fra i pegni ha iscritto le ipoteche legali
a garanzia dei crediti insinuati dal Cantone in posizione successiva rispetto
alle cartelle ipotecarie, “in
quanto non risultano iscritte a RF le ipoteche legali (art. 34 cpv. 2 RFF)”.
E. Con
ricorso del 25 ottobre 2023, il Cantone si è aggravato contro l’elenco oneri
del fondo n. __________2, chiedendone la riforma, nel senso d’iscrivere le
ipoteche legali per gli anni fiscali 2021-2023 in posizione precedente rispetto
alle cartelle ipotecarie.
F. Nelle
sue osservazioni del 13 novembre 2023, PI 1 ha chiesto la reiezione del
ricorso, mentre nelle sue del 23 gennaio 2025 l’Ufficio si è “allinea[to]” a quelle del
Cantone, pur rimettendosi alla decisione della Camera. Gli altri interessati
non hanno preso posizione.
G. Nel
frattempo, poiché PI 1 aveva contestato alcuni dei crediti insinuati e iscritti
nell’elenco oneri dei tre fondi (art. 140 cpv. 2 LEF), il 23 ottobre 2023 l’UE
gli ha assegnato un termine di venti giorni per proporre l’azione di
appuramento dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 cum 108 cpv. 2 LEF), ciò
ch’egli ha fatto con petizione del 15 novembre, ma limitatamente ai fondi n. __________8
e __________2.
H. Vista
l’azione, il 27 novembre 2023 l’Ufficio ha sospeso l’incanto di ambedue i fondi
(art. 141 cpv. 1 LEF). Il 5 dicembre, si è invece regolarmente tenuto quello
del fondo n. __________6, andato deserto.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 ottobre 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, il Cantone premette che giusta l’art. 36 RFF l’UE può rifiutare l’iscrizione
nell’elenco oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con
riguardo al pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da
licitare oppure, con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di
una base legale che ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sull’esistenza
o sull’ammontare del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a
rifiutarne l’iscrizione nell’elenco oneri né a modificarla. Ricorda poi i
presupposti perché un’ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC (oltreché
183a cpv. 2 LAC e 252 LT), un’ipoteca legale, che secondo il diritto
cantonale nasce senza iscrizione, sia opponibile a terzi. Ciò premesso,
il Cantone evidenzia che “nel caso specifico,
oggetto del contendere è la postergazione e il mancato riconoscimento del rango
privilegiato delle ipoteche legali fatte valere dallo Stato”.
Sostiene che i termini d’iscrizione nel registro fondiario, stabiliti dall’art.
836.
CC, delle ipoteche legali fatte valere a garanzia delle pretese insinuate
non sono ancora trascorsi. Chiede pertanto la riforma dell’elenco oneri, nel
senso d’iscrivere le ipoteche legali a garanzia dei noti crediti
fiscali in posizione precedente rispetto alle cartelle ipotecarie.
3.
Nelle
sue osservazioni, PI 1 condivide l’operato dell’UE, che sostiene essere non “un rifiuto alla richiesta d’iscrizione o di una
modifica della garanzia reale, ma del grado dell’iscrizione nell’elenco oneri
determinato dalla mancata iscrizione a Registro fondiario”. Prende
atto che il Cantone ammette di non aver ancora notificato decisioni di
tassazione e aggiunge ch’egli ha impugnato i conteggi per la quantificazione delle
ipoteche legali in discussione. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.
4.
Il
ricorrente misconosce che l’UE non ha rifiutato d’iscrivere le pretese da lui
insinuate, ma le ha solo registrate con un grado posteriore a quello dei
crediti insinuati dalla banca. Vero è che, di principio, l’ufficio d’esecuzione
non può rifiutarsi d’iscrivere nell’elenco oneri pretese tempestivamente
insinuate né modificarle (art. 36 cpv. 2 RFF [RS 281.42]),
salvo che sia manifesta l’assenza di una base legale che ponga il credito a
beneficio del pegno indicato nell’insinuazione (DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza della CEF
15.2021.29
del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021 II 780 n. 54c). Nel caso in esame, contrariamente a quanto
allega nel ricorso, il Cantone non
ha però richiesto nell’insinuazione di essere iscritto in grado privilegiato rispetto alla banca. Si è
infatti limitato a rivendicare l’iscrizione d’ipoteche legali ai sensi dell’art.
836.
CC, ma senza precisarne il grado né alludere a un’ipotetica malafede della
banca (v. quarto quadrettino delle osservazioni a tergo dell’insinuazione del
20.
settembre 2023).
4.1
Spettava
dunque all’ufficio d’esecuzione stabilirlo d’ufficio (art. 34 cpv. 1 lett. b
RFF), sotto riserva di una successiva contestazione da risolversi nell’apposita
causa giudiziaria di contestazione dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF).
Trattandosi di pretese per cui l’ente pubblico rivendica un’ipoteca legale non iscritta a registro fondiario
entro i termini stabiliti dall’art.
836.
cpv. 2 CC, esse vanno iscritte nell’elenco oneri dopo i pegni iscritti nel
registro fondiario, ove non vi siano indizi che il loro titolare abbia fatto iscrivere nel registro il proprio diritto
(in malafede) sapendo dell’esistenza
dell’ipoteca legale, con la menzione della sua inopponibilità agli altri
pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC, norma di diritto
federale che prevale su quelle cantonali di cui agli art. 252 LT e 183a
LAC (art. 49 cpv. 1 Cost.; “Bundesrecht
bricht kantonales Recht”) (sentenze della CEF 15.2022.50 del 20 settembre
2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2, e 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2). Dal profilo formale, dunque, l’operato dell’UE non presta il fianco
alla critica.
4.2
Nel
chiedere la riforma dell’elenco oneri nel senso di privilegiare
i crediti fiscali rispetto a quelli della banca, il Cantone solleva una
questione sostanziale, relativa al grado del proprio pegno, che sfugge
alla cognizione dell’UE e della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza
(art. 17 cpv. 1 LEF), poiché va fatta valere mediante azione di appuramento
dell’elenco oneri al giudice civile (DTF 141 III 141 consid. 4.2), ancorché si
tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale 2P.356-358 del 30
giugno 1999; citata CEF 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 3.6 e i
riferimenti). Al riguardo, il ricorso è pertanto irricevibile.
4.3
Tuttavia,
il ricorso va considerato come contestazione dell’elenco oneri circa il grado
delle ipoteche legali del Cantone nel senso degli art. 140 cpv. 2 LEF e 37 cpv.
2.
RFF (cfr. sentenza della CEF 15.2018.38 del 5 ottobre 2018 consid. 2.1 e
3), formulata tempestivamente (art. 140 cpv. 2, 1° periodo LEF) entro dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento (sopra consid. 1). Poiché da un
accertamento effettuato d’ufficio dalla Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF
e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non ha ancora impartito al Cantone il termine
di venti giorni per proporre l’azione di appura-mento dell’elenco oneri (art.
107.
cpv. 5 LEF per il rinvio degli art. 140 cpv. 2, 2° periodo e 39, 1° periodo
RFF), occorre, in parziale accoglimento del
ricorso, ordinarglielo, con il rilievo che l’onere dell’azione dev’essere
posto a carico di chi chiede la modifica del diritto contestato (art. 39, 2° periodo RFF), anche quando si tratti di un
diritto di pegno valido senza iscrizione nel registro fondiario (art. 39, 2° periodo RFF nelle versioni tedesca e francese; sentenza della CEF 15.2013.81 del 27 febbraio
2016, RtiD 2014 II 896 n. 58c, consid. 3 i.f.).
4.4
Il
ricorrente è però invitato a valutare attentamente l’opportunità di una simile
azione, giacché, contrariamente a quanto pare ritenere, la questione del grado
delle sue pretese rispetto a quelle della banca, fondate su iscrizioni
anteriori al 2004, non dipende tanto dall’iscrizione delle ipoteche legali nel
registro fondiario – al riguardo le disquisizioni nel ricorso sui termini dell’art.
836.
cpv. 2 CC sono senza rilievo, anche perché l’UE non vi si è riferito nel
provvedimento impugnato – quanto dalla questione della buona fede della banca
(sopra consid. 4.1).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di assegnare allo Stato
del Cantone Ticino un termine di venti giorni per proporre l’azione di
appuramento dell’elenco oneri relativo al fondo n. __________2 RFD __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a all’Ufficio d’esecuzione, Locarno, e, per il suo
tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.