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Decisione

15.2025.72

Proroga del termine impartito all’escusso per avviare l’azione di contestazione dell’elenco oneri contro l’escutente. Sospensione della procedura di realizzazione. Debitore all’estero con domicilio di notifica in Svizzera

18 giugno 2025Italiano7 min

la sua “remissione in termini” al fine di proporre l’azione di contestazione dell’elenco oneri giusta

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.72

Lugano

18 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 giugno 2025 di

RI 1 Nassau (Bahamas)

(c/o avv. RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro i provvedimenti emessi il 26 e 28 maggio 2025

(reiezione delle domande di proroga e di sospensione) nell’esecuzione n. __________

in realizzazione di pegno immobiliare promossa alla sede di Lugano dell’Ufficio

nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare gravante sulle unità

Fatti

di proprietà per piani n. 1968 e 1923

del fondo n. __________ RFD __________ emesso

il 16 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), la PI 1 (PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 208'937.–

oltre agli accessori;

che

il 28 aprile 2025 la sede di Mendrisio dell’UE, competente per la realizzazione

dei fondi del Sottoceneri, ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo da

realizzare, iscrivendovi la pretesa della PI 1 per fr. 232'597.50;

che

il 6 maggio 2025 RI 1 ha contestato la pretesa del­la PI 1;

che

il 9 maggio 2025 l’UE ha assegnato all’escusso il termine di venti giorni per

promuovere l’azione volta a contestare la pretesa della PI 1;

che

il 14 maggio 2025 RI 1 ha chiesto all’UE la consegna di copia della

documentazione comprovante il credito della PI 1, il 16 maggio ha inoltrato

analoga richiesta alla PI 1, il 26 maggio ha postulato la proroga (non

specificata) del termine per inoltrare l’azione di contestazione dell’elenco

oneri e il 27 maggio ha richiesto la sospensione della procedura in

considerazione dalla pendenza di un’istanza di revisione delle sentenze in base

alle quali sono state iscritte sul fondo le ipoteche legali a favore della

Comunione dei comproprietari del condominio __________;

che

nel frattempo, il 26 maggio, l’UE ha respinto la richiesta di proroga del

termine d’azione e il 28 maggio ha rifiutato di sospendere la procedura,

rilevando che la questione è di competenza esclusiva del giudice;

che

con il ricorso in esame, del 2 giugno 2025, RI 1 chiede anzitutto di disporre

la sua “remissione in termini” al fine di proporre l’azione di contestazione dell’elenco oneri giusta

l’art. 108 cpv. 2 LEF a decorrere dall’effettiva consegna dei documenti richiesti

con le istanze del 14 e 16 maggio 2025;

che

il credito della PI 1 che il ricorrente intende contestare giudizialmente è

quello posto nell’esecuzione n. __________, alla quale

egli aveva interposto opposizione, poi rigettata in via definitiva con sentenza

19 dicembre 2023 della Pretura di Lugano, sezione 5 (SO.2023.2449), orami

passata in giudicato;

che la questione dell’esistenza, dell’esigibilità e

dell’importo di quel credito e del pegno non può pertanto più essere

rimessa in discussione, poiché, nei casi in cui l’escusso non ha interposto opposizione

all’esecuzione o questa – come nel caso concreto – è stata rigettata, egli non

è legittimato, al momento della realizzazione, a rimettere in questione l’esistenza

e l’ammontare del credito e del diritto di pegno immobiliare con una

contestazione dell’e­lenco oneri (DTF 118 III 22; sentenze del Tribunale

federale 5A_ 284/2015 del 29 giugno 2015

consid. 2.2.1, della CEF 15.2003.23 del 17 febbraio 2003 pag. 3 con i rinvii e

della IICCA 12.2009.185 del 24 febbraio 2011, RtiD 2012 I 990 n. 60c,

consid. 2; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 114

e 133 ad art. 140 LEF; Piotet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 32 ad art. 140 LEF);

che

l’UE non avrebbe pertanto dovuto assegnare a RI 1 il termine dell’art. 108 cpv.

2 LEF;

che

di conseguenza la questione della proroga di un termine che non avrebbe dovuto

essere impartito è senza interesse e il ricorso irricevibile;

Considerandi

che

ad ogni modo la durata del termine in discussione è fissata dalla legge (art.

108.

cpv. 2, cui rinviano gli art.140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF), di modo che una

sua proroga è possibile solo alle condizioni dell’art. 33 cpv. 2 LEF (Tschumy in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 108 LEF e i rinvii), le

quali non trovano applicazione nella fattispecie perché RI 1 ha da tempo

designato come domicilio di notifica lo studio legale dell’avv. RA 1 a Lugano,

dal quale sono state spedite tutte le

comunicazioni relative alla procedura di realizzazione, com­preso il

ricorso all’esame;

che

del resto l’invito al terzo, la cui pretesa è contestata, a produrre all’ufficio

d’esecuzione i suoi mezzi di prova (art. 108 cpv. 4 LEF) non prolunga il

termine impartito al creditore o al debitore per promuovere azione di

contestazione dell’elenco oneri (cfr. art. 73 cpv. 2 LEF; Tschumy, op. cit., n. 13 ad art. 107 e n.

7.

ad art. 108);

che

il ricorrente chiede inoltre di disporre l’interruzione della procedura di

realizzazione sino alla definizione della procedura di revisione delle

decisioni d’iscrizione delle ipoteche legali e “in via gradata” di ordinare

all’UE di trattenere, dopo il deposito dello stato di riparto, gl’importi

previsti a favore della comunione dei comproprietari sino alla definizione

della procedura di revisione;

che

la revisione è un mezzo d’impugnazione straordinario sprovvisto di effetto

sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1 CPC);

che

il giudice – e non l’ufficio d’esecuzione, come rettamente rilevato nel

provvedimento impugnato del 28 maggio 2025 – può sospendere l’esecutività della

decisione impugnata (art. 331 cpv. 2 CPC), ma il ricorrente non dimostra – e

neppure allega – che ciò sia stato il caso nella fattispecie;

che

ad ogni modo risulta da un accertamento d’ufficio effettuato da questa Camera

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che l’istanza di revi-sione presentata dal

ricorrente l’8 marzo 2025 è stata respinta con sentenza SE.2025.89 dell’8

maggio 2025, in cui RI 1 è stato anche punito con una multa disciplinare di fr. 500.–

per comportamento contrario alla buona fede;

che

di conseguenza, anche per quanto attiene al rifiuto dell’UE di sospendere la

procedura di realizzazione, il ricorso si rivela manifestamente infondato e al

limite del temerario, dal momento che è stato inoltrato senza cenno alla

decisione dell’8 maggio 2025;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]); si ricorda però a RI 1 che se agiscono in mala fede o in modo

temerario la parte o il suo rappresentante possono essere condannati a una

multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a

cpv. 2 n. 2 LEF);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.