15.2025.72
Proroga del termine impartito all’escusso per avviare l’azione di contestazione dell’elenco oneri contro l’escutente. Sospensione della procedura di realizzazione. Debitore all’estero con domicilio di notifica in Svizzera
18 giugno 2025Italiano7 min
la sua “remissione in termini” al fine di proporre l’azione di contestazione dell’elenco oneri giusta
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.72
Lugano
18 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 giugno 2025 di
RI 1 Nassau (Bahamas)
(c/o avv. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro i provvedimenti emessi il 26 e 28 maggio 2025
(reiezione delle domande di proroga e di sospensione) nell’esecuzione n. __________
in realizzazione di pegno immobiliare promossa alla sede di Lugano dell’Ufficio
nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare gravante sulle unità
Fatti
di proprietà per piani n. 1968 e 1923
del fondo n. __________ RFD __________ emesso
il 16 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), la PI 1 (PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 208'937.–
oltre agli accessori;
che
il 28 aprile 2025 la sede di Mendrisio dell’UE, competente per la realizzazione
dei fondi del Sottoceneri, ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo da
realizzare, iscrivendovi la pretesa della PI 1 per fr. 232'597.50;
che
il 6 maggio 2025 RI 1 ha contestato la pretesa della PI 1;
che
il 9 maggio 2025 l’UE ha assegnato all’escusso il termine di venti giorni per
promuovere l’azione volta a contestare la pretesa della PI 1;
che
il 14 maggio 2025 RI 1 ha chiesto all’UE la consegna di copia della
documentazione comprovante il credito della PI 1, il 16 maggio ha inoltrato
analoga richiesta alla PI 1, il 26 maggio ha postulato la proroga (non
specificata) del termine per inoltrare l’azione di contestazione dell’elenco
oneri e il 27 maggio ha richiesto la sospensione della procedura in
considerazione dalla pendenza di un’istanza di revisione delle sentenze in base
alle quali sono state iscritte sul fondo le ipoteche legali a favore della
Comunione dei comproprietari del condominio __________;
che
nel frattempo, il 26 maggio, l’UE ha respinto la richiesta di proroga del
termine d’azione e il 28 maggio ha rifiutato di sospendere la procedura,
rilevando che la questione è di competenza esclusiva del giudice;
che
con il ricorso in esame, del 2 giugno 2025, RI 1 chiede anzitutto di disporre
la sua “remissione in termini” al fine di proporre l’azione di contestazione dell’elenco oneri giusta
l’art. 108 cpv. 2 LEF a decorrere dall’effettiva consegna dei documenti richiesti
con le istanze del 14 e 16 maggio 2025;
che
il credito della PI 1 che il ricorrente intende contestare giudizialmente è
quello posto nell’esecuzione n. __________, alla quale
egli aveva interposto opposizione, poi rigettata in via definitiva con sentenza
19 dicembre 2023 della Pretura di Lugano, sezione 5 (SO.2023.2449), orami
passata in giudicato;
che la questione dell’esistenza, dell’esigibilità e
dell’importo di quel credito e del pegno non può pertanto più essere
rimessa in discussione, poiché, nei casi in cui l’escusso non ha interposto opposizione
all’esecuzione o questa – come nel caso concreto – è stata rigettata, egli non
è legittimato, al momento della realizzazione, a rimettere in questione l’esistenza
e l’ammontare del credito e del diritto di pegno immobiliare con una
contestazione dell’elenco oneri (DTF 118 III 22; sentenze del Tribunale
federale 5A_ 284/2015 del 29 giugno 2015
consid. 2.2.1, della CEF 15.2003.23 del 17 febbraio 2003 pag. 3 con i rinvii e
della IICCA 12.2009.185 del 24 febbraio 2011, RtiD 2012 I 990 n. 60c,
consid. 2; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 114
e 133 ad art. 140 LEF; Piotet in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 32 ad art. 140 LEF);
che
l’UE non avrebbe pertanto dovuto assegnare a RI 1 il termine dell’art. 108 cpv.
2 LEF;
che
di conseguenza la questione della proroga di un termine che non avrebbe dovuto
essere impartito è senza interesse e il ricorso irricevibile;
Considerandi
che
ad ogni modo la durata del termine in discussione è fissata dalla legge (art.
108.
cpv. 2, cui rinviano gli art.140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF), di modo che una
sua proroga è possibile solo alle condizioni dell’art. 33 cpv. 2 LEF (Tschumy in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 108 LEF e i rinvii), le
quali non trovano applicazione nella fattispecie perché RI 1 ha da tempo
designato come domicilio di notifica lo studio legale dell’avv. RA 1 a Lugano,
dal quale sono state spedite tutte le
comunicazioni relative alla procedura di realizzazione, compreso il
ricorso all’esame;
che
del resto l’invito al terzo, la cui pretesa è contestata, a produrre all’ufficio
d’esecuzione i suoi mezzi di prova (art. 108 cpv. 4 LEF) non prolunga il
termine impartito al creditore o al debitore per promuovere azione di
contestazione dell’elenco oneri (cfr. art. 73 cpv. 2 LEF; Tschumy, op. cit., n. 13 ad art. 107 e n.
7.
ad art. 108);
che
il ricorrente chiede inoltre di disporre l’interruzione della procedura di
realizzazione sino alla definizione della procedura di revisione delle
decisioni d’iscrizione delle ipoteche legali e “in via gradata” di ordinare
all’UE di trattenere, dopo il deposito dello stato di riparto, gl’importi
previsti a favore della comunione dei comproprietari sino alla definizione
della procedura di revisione;
che
la revisione è un mezzo d’impugnazione straordinario sprovvisto di effetto
sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1 CPC);
che
il giudice – e non l’ufficio d’esecuzione, come rettamente rilevato nel
provvedimento impugnato del 28 maggio 2025 – può sospendere l’esecutività della
decisione impugnata (art. 331 cpv. 2 CPC), ma il ricorrente non dimostra – e
neppure allega – che ciò sia stato il caso nella fattispecie;
che
ad ogni modo risulta da un accertamento d’ufficio effettuato da questa Camera
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che l’istanza di revi-sione presentata dal
ricorrente l’8 marzo 2025 è stata respinta con sentenza SE.2025.89 dell’8
maggio 2025, in cui RI 1 è stato anche punito con una multa disciplinare di fr. 500.–
per comportamento contrario alla buona fede;
che
di conseguenza, anche per quanto attiene al rifiuto dell’UE di sospendere la
procedura di realizzazione, il ricorso si rivela manifestamente infondato e al
limite del temerario, dal momento che è stato inoltrato senza cenno alla
decisione dell’8 maggio 2025;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]); si ricorda però a RI 1 che se agiscono in mala fede o in modo
temerario la parte o il suo rappresentante possono essere condannati a una
multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.