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Decisione

15.2025.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2025Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3.1);

che

il ricorrente non risulta aver collaborato all’accertamento dei suoi beni

pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo,

limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica;

che

egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento

della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere

il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le

Considerandi

condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell’art. 123 in

connessione con l’art. 143a LEF;

che

il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il

ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle

alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il

riferimento);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è infondato.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- RE, via T______ __, P______.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.