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Decisione

15.2025.74

Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ricorso manifestamente infondato, siccome fondato su una censura priva di motivazione. Obbligo di presenza e informazione dell’escusso nell’allestimento del pignoramento. Differimento della realizzazione

6 agosto 2025Italiano5 min

egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.74

Lugano

6 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 30 maggio 2025 di

RE, A______ (P______)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Acquarossa, o meglio contro il pignoramento del 28 maggio 2025 nelle

esecuzioni n. _____81, _____86 e _____71

promosse nei confronti del ricorrente dalla

CO2, Lu______

(rappresentata dalla CO1, I______,

L______)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. _____81, _____86 e _____71, emessi

rispettivamente il 25 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e il 31 ottobre 2024 dalla

sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecu­­zione (UE), la CO2 ha escusso RE per l’incasso di complessivi fr. 2'628.25

oltre a interessi e spese;

che

dando seguito alle domande di continuazione dell’esecuzione presentate dall’escutente,

il 27 novembre 2024 (esecuzione n. _____81),

il 5 dicembre 2024 (n. _____86) e il 19

febbraio 2025 (n. _____71) l’UE ha emesso tre

rispettivi avvisi di pignoramento per l’8 maggio 2025;

che

l’8 maggio 2025 l’UE ha invitato, invano, l’e­­scusso a presentarsi presso l’ufficio

entro il 19 maggio 2025 e a produrre la documentazione attestante la sua situazione

finanziaria (fra cui redditi e spese);

che

in data 28 maggio 2025, l’UE ha proceduto al pignoramento d’ufficio del fondo

part. ___ RFD di A______

intestato all’escusso (valore di stima: fr. 274'441.–), trasmettendo a

quest’ultimo il verbale interno delle operazioni di pignoramento;

che

con ricorso del 30 maggio 2025, RE ha

contestato tale provvedimento, a suo dire “vergognoso” e “privo di

validità”, chiedendo implicitamente alla Camera di annullarlo e all’UE di “trasmettere

l’importo dovuto con i frazionamenti di pagamento” e di informarsi sulla

sua situazione, “dovuta per i rifiuti di aiuti richiesti Cantonali ‘Al Cantone’

per

persone disabili e in case di cura”;

che

con osservazioni 3 giugno 2025 l’UE ha chiesto di respingere il ricorso senza

notificarlo alle parti;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 maggio 2025 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile da questo profilo (art. 17 LEF);

che

il ricorrente non spiega il motivo per cui il pignoramento sarebbe “privo di validità”,

sicché l’impugnativa si avvera manifestamente infondata;

che

ad ogni modo giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia

di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare,

sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento,

tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti

e i diritti verso terzi;

che

se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è

presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento

in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza

in occasione di un pignoramento precedente o di altri beni o redditi scoperti

grazie alla collaborazione di terzi o autorità (DTF 112 III 14 consid. 5a; tra

tante: CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023, consid. 2.3);

che

incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti e, nella misura

delle sue possibilità, allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova

disponibili, in linea di massima già in occasione del pignoramento (e non solo

davanti all’autorità di vigilanza) (DTF 119 III 71 consid. 1; STF 5A_405/2017

del 14 novembre 2017, consid. 2.3; CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid.

3.1);

che

Fatti

il ricorrente non risulta aver collaborato all’accertamento dei suoi beni

pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo,

limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica;

che

egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento

della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere

il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le

condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell’art. 123 in

Considerandi

connessione con l’art. 143a LEF;

che

il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il

ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle

alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il

riferimento);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è infondato.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- RE, via T______ __, P______.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.