15.2025.74
Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ricorso manifestamente infondato, siccome fondato su una censura priva di motivazione. Obbligo di presenza e informazione dell’escusso nell’allestimento del pignoramento. Differimento della realizzazione
6 agosto 2025Italiano5 min
egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento
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Incarto n.
15.2025.74
Lugano
6 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 maggio 2025 di
RE, A______ (P______)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Acquarossa, o meglio contro il pignoramento del 28 maggio 2025 nelle
esecuzioni n. _____81, _____86 e _____71
promosse nei confronti del ricorrente dalla
CO2, Lu______
(rappresentata dalla CO1, I______,
L______)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. _____81, _____86 e _____71, emessi
rispettivamente il 25 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e il 31 ottobre 2024 dalla
sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la CO2 ha escusso RE per l’incasso di complessivi fr. 2'628.25
oltre a interessi e spese;
che
dando seguito alle domande di continuazione dell’esecuzione presentate dall’escutente,
il 27 novembre 2024 (esecuzione n. _____81),
il 5 dicembre 2024 (n. _____86) e il 19
febbraio 2025 (n. _____71) l’UE ha emesso tre
rispettivi avvisi di pignoramento per l’8 maggio 2025;
che
l’8 maggio 2025 l’UE ha invitato, invano, l’escusso a presentarsi presso l’ufficio
entro il 19 maggio 2025 e a produrre la documentazione attestante la sua situazione
finanziaria (fra cui redditi e spese);
che
in data 28 maggio 2025, l’UE ha proceduto al pignoramento d’ufficio del fondo
part. ___ RFD di A______
intestato all’escusso (valore di stima: fr. 274'441.–), trasmettendo a
quest’ultimo il verbale interno delle operazioni di pignoramento;
che
con ricorso del 30 maggio 2025, RE ha
contestato tale provvedimento, a suo dire “vergognoso” e “privo di
validità”, chiedendo implicitamente alla Camera di annullarlo e all’UE di “trasmettere
l’importo dovuto con i frazionamenti di pagamento” e di informarsi sulla
sua situazione, “dovuta per i rifiuti di aiuti richiesti Cantonali ‘Al Cantone’
per
persone disabili e in case di cura”;
che
con osservazioni 3 giugno 2025 l’UE ha chiesto di respingere il ricorso senza
notificarlo alle parti;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 maggio 2025 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile da questo profilo (art. 17 LEF);
che
il ricorrente non spiega il motivo per cui il pignoramento sarebbe “privo di validità”,
sicché l’impugnativa si avvera manifestamente infondata;
che
ad ogni modo giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia
di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare,
sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento,
tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti
e i diritti verso terzi;
che
se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è
presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento
in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza
in occasione di un pignoramento precedente o di altri beni o redditi scoperti
grazie alla collaborazione di terzi o autorità (DTF 112 III 14 consid. 5a; tra
tante: CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023, consid. 2.3);
che
incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti e, nella misura
delle sue possibilità, allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova
disponibili, in linea di massima già in occasione del pignoramento (e non solo
davanti all’autorità di vigilanza) (DTF 119 III 71 consid. 1; STF 5A_405/2017
del 14 novembre 2017, consid. 2.3; CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid.
3.1);
che
Fatti
il ricorrente non risulta aver collaborato all’accertamento dei suoi beni
pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo,
limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica;
che
egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento
della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere
il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le
condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell’art. 123 in
Considerandi
connessione con l’art. 143a LEF;
che
il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il
ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle
alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il
riferimento);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è infondato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- RE, via T______ __, P______.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.