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Decisione

15.2025.75

Ricorso contro precetti esecutivi. Precetti annullati, siccome contenenti un’insufficiente indicazione delle cause dei crediti

22 agosto 2025Italiano11 min

i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori 6) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) dalla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.75

Lugano

22 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti,

presidente

Jaques

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 5 giugno 2025 di

RI 1, __________

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro i 46 precetti esecutivi emessi il 6 (i primi 39),

7 (gli ulteriori sei) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) in altrettante esecuzioni,

promosse nei confronti del ricorrente da

__________, AT - __________ (esecuzione n. __________9386)

__________, AT - __________ (n. __________0086)

__________, AT - __________ (n. __________0088)

__________, AT - __________ (n. __________0092)

__________, AT - __________ (n. __________0095)

__________, AT - __________ (n. __________0099)

__________, AT - __________ (n. __________0103)

__________, AT - __________ (n. __________0105)

__________, AT - __________ (n. __________0107)

__________, AT - __________ (n. __________108)

__________, AT - __________ (n. __________0113)

__________, AT - __________ (n. __________0115)

__________, AT - __________ (n. __________0117)

__________, AT - __________ (n. __________0119)

__________, AT - __________ (n. __________0121)

__________, AT - __________ (n. __________0137)

__________, AT - __________ (n. __________0140)

__________, AT - __________ (n. __________0142)

__________, AT - __________ (n. __________0144)

__________, AT - __________ (n. __________0146)

__________, AT - __________ (n. __________0147)

__________, AT - __________ (n. __________0149)

__________, AT - __________ (n. __________0171)

__________ ed __________, AT - __________ (n. __________0180)

__________, AT - __________ (n. __________0190)

__________, AT - __________ (n. __________0207)

__________, AT - __________ (n. __________0228)

__________, AT - __________ (n. __________0231)

__________, AT - __________ (n. __________0232)

__________, AT - __________ (n. __________0233)

__________, AT - __________ (n. __________0239)

__________, AT - __________ (n. __________0240)

__________, AT - __________ (n. __________0242)

__________, AT - __________ (n. __________0246)

__________, AT - __________ (n. __________0248)

__________, AT - __________ (n. __________0249)

__________ e __________, AT - __________ (n. __________0255)

__________, AT - __________ (n. __________0260)

__________, AT - __________ (n. __________0266)

__________, __________ (n. __________0396)

__________, AT - __________ (n. __________0401)

__________, AT - __________ (n. __________0406)

__________, AT - __________ (n. __________0409)

__________, AT - __________ (n. __________0411)

__________, AT - __________ (n. __________0464)

(tutti patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

__________, __________ (n. __________2959)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori 6) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), le 48 persone pure indicate nel

rubrum hanno escusso RI 1 per l’incasso di crediti d’importo compreso

tra fr. 18.80 e fr. 11’900.40 (quasi sempre) oltre agl’interessi. Tralasciando

l’esecuzione n. __________2959, sono stati posti in esecuzione:

– con due precetti

(esecuzioni n. __________0117 e __________0231), un solo credito, indicando

quale causa dello stesso una “Schadenersatzforderung”;

– con un precetto (n. __________0207)

tre pretese, menzionando quale causa una “Schadenersatzforderung”,

un’altra “Schadenersatzforderung” e “Prozesskosten”;

– con un precetto (n. __________0464)

tre crediti, indicando quale causa “Schadenersatz”, “Kapitalisierte

Zinsen bis 15.06.2016” e “Prozesskosten”;

– con tutti gli altri

precetti due pretese, menzionando quale causa “Schadenersatzforderung” e

“Prozesskosten”.

B. Con

ricorso del 5 giugno 2025 RI 1 si è aggravato contro i 46

precetti esecutivi, chiedendo, in via principale, di dichiarali nulli e, in via

subordinata, di annullarli.

C. Il

30 giugno 2025 il Presidente della Camera ha accolto l’istanza di concessione

dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa, stabilendo che fino alla

decisione sul ricorso non si potesse procedere ad atti e misure esecutivi.

D. Il

10 luglio 2025 RI 1 ha comunicato alla Camera di aver impugnato per errore

anche l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), chiedendo

pertanto di non considerarlo oggetto del ricorso.

E. Con

osservazioni del 17 luglio 2025 gli escutenti (salvo quello dell’esecuzione n. __________2959)

hanno postulato la reiezione del ricorso, con addebito delle spese della

procedura di ricorso all’insorgente, reiezione che ha postulato implicitamente

anche l’UE con le sue del 25 luglio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica degli atti impugnati il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Viste

la comunicazione e la richiesta di RI 1 del 10 luglio 2025, nella misura in cui

concerne l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), il ricorso

è diventato privo di oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 24c LPR).

3.

Nel

ricorso, RI 1 afferma che i precetti esecutivi non contengono alcuna pretesa

legittima nei suoi confronti e constata che al riguardo gli escutenti (rispettivamente

il loro patrocinatore, che avrebbe violato il suo obbligo di diligenza ex art.

12.

lett. a LLCA) non hanno fornito alcun mezzo di prova nel senso dell’art. 73

LEF, sebbene egli lo abbia richiesto sia all’UE, sia a loro. Rileva infatti, da

un lato, che tutti i precetti indicano quale causa del credito “Schadenersatz” e “Prozesskosten”, ma,

dall’altro, che nessuno di essi menziona quando, dove, con quali atti illeciti

e con quale colpa i crediti risarcitori possano essere nati, come pure che nessuno

di essi dimostra che i crediti per le spese processuali siano effettivamente sorti

né nomina l’autorità dinnanzi alla quale possano essere sorti. Ribadisce che

gli escutenti tentano di far valere pretese prive di fondamento giuridico. Il

ricorrente sostiene perciò che le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel

senso dell’art. 2 cpv. 2 CC, siccome finalizzate unicamente a metterlo in

cattiva luce, un danno a cui egli potrebbe sfuggire soltanto pagando gli

escutenti; aggiunge che la loro condotta costituisce una coazione nel senso

Dispositivo

dell’art. 181 CP. Per questi motivi ritiene che i provvedimenti siano nulli,

ciò che l’autorità di vigilanza deve accertare d’ufficio giusta l’art. 22 LEF,

oppure perlomeno annullabili. Chiede pertanto, in via

principale, di dichiarare i provvedimenti nulli e, in via subordinata, di

annullarli.

Nelle

osservazioni, per quanto qui d’interesse, gli escutenti asseriscono che tutte

le domande di esecuzione rispettano i requisiti di legge (art. 67 LEF) e, di

conseguenza, che anche tutti i precetti esecutivi li rispettano (art. 69 LEF).

Rilevano infatti che ogni atto indica nome, residenza e rappresentante del

creditore, nome e residenza del debitore, nonché importo, causa (“Schadenersatz”

e “Prozesskosten”) e “rapporto giuridico” (“Schuldverhältnis”) del

credito posto in esecuzione, “per quanto necessario in questo stadio della

procedura” (“soweit in diesem Verfahrensstadium erforderlich”). Fanno

inoltre notare di aver allegato a ciascuna domanda di esecuzione la decisione

che aveva condannato l’escusso al pagamento delle pretese in questione,

decisioni da cui risultano le somme creditorie, le relative cause, le parti e l’adempimento

dei presupposti della responsabilità; ritengono peraltro che detti presupposti

non debbano più essere esaminati, soprattutto perché le decisioni sono passate

in giudicato e già esecutive. I resistenti ammettono che le indicazioni nelle

domande di esecuzione e nei precetti sono sommarie, ma sostengono ch’esse sono

anche sufficienti. Scrivono che in effetti a questo punto del procedimento la

legge non prescrive una dettagliata motivazione o produzione di prove e inoltre

ch’è stata presentata tutta la documentazione necessaria in questo stadio della

procedura quale motivazione dei crediti. Postulano pertanto la reiezione del

ricorso.

4. La

domanda d’esecuzione deve menzionare, tra l’altro, il titolo del credito (ad

esempio un contratto, un riconoscimento di debito o una decisione) con la sua

data oppure, in difetto di titolo, la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4

LEF, DTF 141 III 173 consid. 2.2.2, 95 III 33 consid. 1, STF 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2), ritenuto che secondo il

Tribunale federale anche in questo caso si dovrebbe indicare la data (STF 5A_606/2016

del 24 novembre 2016 consid. 2.1 e 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2),

non tanto dell’esigibilità bensì della nascita della pretesa (DTF 141 III 173

consid. 2.2.2); il precetto esecutivo contiene le indicazioni della domanda

d’esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF), ovvero, dopo la ricezione della domanda

d’esecuzione, l’Ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto esecutivo riproducendovi

le indicazioni contenute nella medesima, alle quali è legato, di principio senza

effettuare modifiche o precisazioni (DTF 141 III 173 consid. 2.3). Tali

indicazioni servono a fornire all’escusso informazioni sul credito posto in

esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (decidere se pagare o se

interporre opposizione: DTF 121 III 18 consid. 2/a), in altre parole, onde

evitargli di dover interporre opposizione per poter ottenere tali informazioni

in un successivo procedimento giudiziario. Le indicazioni non servono invece

all’ufficio d’esecuzione, cui non compete esaminare il credito dal punto di

vista del diritto materiale (DTF 141 III 173 consid. 2.2.2), né all’escusso per

ragguagliarsi sui mezzi di prova in mano all’escu­­tente, ciò che può essere

oggetto di una domanda di produzione secondo l’art. 73 cpv. 1 LEF (CEF

15.2025.58 del 28 maggio 2025, pag. 2). Le indicazioni sono

sufficienti se, insieme alle altre contenute nel precetto, permettono

all’escusso di riconoscere il credito posto in esecuzione; qualora la causa del

credito sia riconoscibile per l’escusso dall’insieme delle indicazioni secondo

il principio della buona fede (DTF 121 III 18 consid. 2/b), quella relativa

alla causa può consistere anche in una breve descrizione (DTF 149 III 268

consid. 4.3.3) o nel riferimento a un’esecuzione precedente, purché univoco

(DTF 58 III 1; citata CEF 15.2025.58, pag. 2 e gli altri riferimenti).

4.1 Nella

fattispecie, rilevato che i precetti esecutivi non indicano i titoli dei

crediti, ma solo le relative cause, e nessuna data di insorgenza dei medesimi, è

giocoforza constatare che le indicazioni ivi contenute (“Schadenersatz” e/o “Prozesskosten”,

in un caso, “Kapitalisierte Zinsen bis 15.06.2016” e “Schadenersatz”),

anche insieme alle altre riportate nei precetti (nome e residenza

dell’escutente, nome e residenza dell’escusso ecc.), non permettono all’escusso

di riconoscere con la sufficiente chiarezza i crediti posti in esecuzione,

secondo il principio della buona fede (sopra consid. 3; sull’insufficienza

della dicitura “Schadenersatz”: DTF 121 III 18 consid. 2/a i.f.; STF

5A_861/2013 del 15 aprile 2014, consid. 2.2; Kofmel/Ehrenzeller

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 43 ad art. 67 LEF).

Le descrizioni delle cause sono effettivamente insufficienti, poiché manca perlomeno

la menzione delle specifiche decisioni che hanno condannato RI 1 al pagamento

dei risarcimenti del danno e delle spese processuali, beninteso, sempreché

gli siano state notificate e, di conseguenza, che la loro menzione gli permetta

di riconoscere i crediti posti in esecuzione.

Inoltre, nelle loro osservazioni al ricorso gli escutenti citano le

varie decisioni solo genericamente e, pur sostenendo che l’escusso ne sia

al corrente e non abbia pagato i derivanti debiti malgrado sollecito, o che

egli sappia quali azioni gli vengano rimproverate già solo per la copertura

mediatica del caso “GOLDprofessionell”, non sostanziano elementi tali da

permettere di ritenere che l’escusso, alla luce delle sue conoscenze pregresse,

della sua situazione personale o delle ulteriori circostanze (segnatamente:

numero delle controversie pendenti nei suoi confronti, coinvolgimento in quelle

qui in discussione, distanza temporale fra le medesime e i precetti, eventuale corrispondenza

o trattative fra le parti antecedenti alla loro emissione), potesse comunque

identificare chiaramente le pretese oggetto di esecuzione. È peraltro

irrilevante che i medesimi abbiano allegato le decisioni alle domande di

esecuzione, giacché da un accertamento d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2

n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non le ha notificate all’escusso

insieme ai precetti (ammesso e non concesso che potesse farlo, ad ogni modo, gli

escutenti non avendolo chiesto), né la loro esistenza è menzionata sui precetti.

Siccome fondato, il ricorso va accolto e i precetti vanno pertanto annullati.

4.2 Poiché

i precetti esecutivi vanno annullati, è superfluo esaminare se vadano anche

dichiarati nulli, perché le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel senso

dell’art. 2 cpv. 2 CC, e/o perché la condotta degli escutenti costituisce una

coazione nel senso dell’art. 181 CP. Per il resto, questa Camera non è

competente a esaminare eventuali violazioni disciplinari del patrocinatore

degli escutenti.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, il ricorso è

accolto e, di conseguenza, i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, salvo

l’ultimo (esecuzione n. __________2959), sono annullati.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– avv. __________,

__________, __________.

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.