15.2025.75
Ricorso contro precetti esecutivi. Precetti annullati, siccome contenenti un’insufficiente indicazione delle cause dei crediti
22 agosto 2025Italiano11 min
i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori 6) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) dalla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.75
Lugano
22 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Bellotti,
presidente
Jaques
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 5 giugno 2025 di
RI 1, __________
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro i 46 precetti esecutivi emessi il 6 (i primi 39),
7 (gli ulteriori sei) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) in altrettante esecuzioni,
promosse nei confronti del ricorrente da
__________, AT - __________ (esecuzione n. __________9386)
__________, AT - __________ (n. __________0086)
__________, AT - __________ (n. __________0088)
__________, AT - __________ (n. __________0092)
__________, AT - __________ (n. __________0095)
__________, AT - __________ (n. __________0099)
__________, AT - __________ (n. __________0103)
__________, AT - __________ (n. __________0105)
__________, AT - __________ (n. __________0107)
__________, AT - __________ (n. __________108)
__________, AT - __________ (n. __________0113)
__________, AT - __________ (n. __________0115)
__________, AT - __________ (n. __________0117)
__________, AT - __________ (n. __________0119)
__________, AT - __________ (n. __________0121)
__________, AT - __________ (n. __________0137)
__________, AT - __________ (n. __________0140)
__________, AT - __________ (n. __________0142)
__________, AT - __________ (n. __________0144)
__________, AT - __________ (n. __________0146)
__________, AT - __________ (n. __________0147)
__________, AT - __________ (n. __________0149)
__________, AT - __________ (n. __________0171)
__________ ed __________, AT - __________ (n. __________0180)
__________, AT - __________ (n. __________0190)
__________, AT - __________ (n. __________0207)
__________, AT - __________ (n. __________0228)
__________, AT - __________ (n. __________0231)
__________, AT - __________ (n. __________0232)
__________, AT - __________ (n. __________0233)
__________, AT - __________ (n. __________0239)
__________, AT - __________ (n. __________0240)
__________, AT - __________ (n. __________0242)
__________, AT - __________ (n. __________0246)
__________, AT - __________ (n. __________0248)
__________, AT - __________ (n. __________0249)
__________ e __________, AT - __________ (n. __________0255)
__________, AT - __________ (n. __________0260)
__________, AT - __________ (n. __________0266)
__________, __________ (n. __________0396)
__________, AT - __________ (n. __________0401)
__________, AT - __________ (n. __________0406)
__________, AT - __________ (n. __________0409)
__________, AT - __________ (n. __________0411)
__________, AT - __________ (n. __________0464)
(tutti patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
__________, __________ (n. __________2959)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori 6) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), le 48 persone pure indicate nel
rubrum hanno escusso RI 1 per l’incasso di crediti d’importo compreso
tra fr. 18.80 e fr. 11’900.40 (quasi sempre) oltre agl’interessi. Tralasciando
l’esecuzione n. __________2959, sono stati posti in esecuzione:
– con due precetti
(esecuzioni n. __________0117 e __________0231), un solo credito, indicando
quale causa dello stesso una “Schadenersatzforderung”;
– con un precetto (n. __________0207)
tre pretese, menzionando quale causa una “Schadenersatzforderung”,
un’altra “Schadenersatzforderung” e “Prozesskosten”;
– con un precetto (n. __________0464)
tre crediti, indicando quale causa “Schadenersatz”, “Kapitalisierte
Zinsen bis 15.06.2016” e “Prozesskosten”;
– con tutti gli altri
precetti due pretese, menzionando quale causa “Schadenersatzforderung” e
“Prozesskosten”.
B. Con
ricorso del 5 giugno 2025 RI 1 si è aggravato contro i 46
precetti esecutivi, chiedendo, in via principale, di dichiarali nulli e, in via
subordinata, di annullarli.
C. Il
30 giugno 2025 il Presidente della Camera ha accolto l’istanza di concessione
dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa, stabilendo che fino alla
decisione sul ricorso non si potesse procedere ad atti e misure esecutivi.
D. Il
10 luglio 2025 RI 1 ha comunicato alla Camera di aver impugnato per errore
anche l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), chiedendo
pertanto di non considerarlo oggetto del ricorso.
E. Con
osservazioni del 17 luglio 2025 gli escutenti (salvo quello dell’esecuzione n. __________2959)
hanno postulato la reiezione del ricorso, con addebito delle spese della
procedura di ricorso all’insorgente, reiezione che ha postulato implicitamente
anche l’UE con le sue del 25 luglio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica degli atti impugnati il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Viste
la comunicazione e la richiesta di RI 1 del 10 luglio 2025, nella misura in cui
concerne l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), il ricorso
è diventato privo di oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 24c LPR).
3.
Nel
ricorso, RI 1 afferma che i precetti esecutivi non contengono alcuna pretesa
legittima nei suoi confronti e constata che al riguardo gli escutenti (rispettivamente
il loro patrocinatore, che avrebbe violato il suo obbligo di diligenza ex art.
12.
lett. a LLCA) non hanno fornito alcun mezzo di prova nel senso dell’art. 73
LEF, sebbene egli lo abbia richiesto sia all’UE, sia a loro. Rileva infatti, da
un lato, che tutti i precetti indicano quale causa del credito “Schadenersatz” e “Prozesskosten”, ma,
dall’altro, che nessuno di essi menziona quando, dove, con quali atti illeciti
e con quale colpa i crediti risarcitori possano essere nati, come pure che nessuno
di essi dimostra che i crediti per le spese processuali siano effettivamente sorti
né nomina l’autorità dinnanzi alla quale possano essere sorti. Ribadisce che
gli escutenti tentano di far valere pretese prive di fondamento giuridico. Il
ricorrente sostiene perciò che le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel
senso dell’art. 2 cpv. 2 CC, siccome finalizzate unicamente a metterlo in
cattiva luce, un danno a cui egli potrebbe sfuggire soltanto pagando gli
escutenti; aggiunge che la loro condotta costituisce una coazione nel senso
Dispositivo
dell’art. 181 CP. Per questi motivi ritiene che i provvedimenti siano nulli,
ciò che l’autorità di vigilanza deve accertare d’ufficio giusta l’art. 22 LEF,
oppure perlomeno annullabili. Chiede pertanto, in via
principale, di dichiarare i provvedimenti nulli e, in via subordinata, di
annullarli.
Nelle
osservazioni, per quanto qui d’interesse, gli escutenti asseriscono che tutte
le domande di esecuzione rispettano i requisiti di legge (art. 67 LEF) e, di
conseguenza, che anche tutti i precetti esecutivi li rispettano (art. 69 LEF).
Rilevano infatti che ogni atto indica nome, residenza e rappresentante del
creditore, nome e residenza del debitore, nonché importo, causa (“Schadenersatz”
e “Prozesskosten”) e “rapporto giuridico” (“Schuldverhältnis”) del
credito posto in esecuzione, “per quanto necessario in questo stadio della
procedura” (“soweit in diesem Verfahrensstadium erforderlich”). Fanno
inoltre notare di aver allegato a ciascuna domanda di esecuzione la decisione
che aveva condannato l’escusso al pagamento delle pretese in questione,
decisioni da cui risultano le somme creditorie, le relative cause, le parti e l’adempimento
dei presupposti della responsabilità; ritengono peraltro che detti presupposti
non debbano più essere esaminati, soprattutto perché le decisioni sono passate
in giudicato e già esecutive. I resistenti ammettono che le indicazioni nelle
domande di esecuzione e nei precetti sono sommarie, ma sostengono ch’esse sono
anche sufficienti. Scrivono che in effetti a questo punto del procedimento la
legge non prescrive una dettagliata motivazione o produzione di prove e inoltre
ch’è stata presentata tutta la documentazione necessaria in questo stadio della
procedura quale motivazione dei crediti. Postulano pertanto la reiezione del
ricorso.
4. La
domanda d’esecuzione deve menzionare, tra l’altro, il titolo del credito (ad
esempio un contratto, un riconoscimento di debito o una decisione) con la sua
data oppure, in difetto di titolo, la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4
LEF, DTF 141 III 173 consid. 2.2.2, 95 III 33 consid. 1, STF 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2), ritenuto che secondo il
Tribunale federale anche in questo caso si dovrebbe indicare la data (STF 5A_606/2016
del 24 novembre 2016 consid. 2.1 e 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2),
non tanto dell’esigibilità bensì della nascita della pretesa (DTF 141 III 173
consid. 2.2.2); il precetto esecutivo contiene le indicazioni della domanda
d’esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF), ovvero, dopo la ricezione della domanda
d’esecuzione, l’Ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto esecutivo riproducendovi
le indicazioni contenute nella medesima, alle quali è legato, di principio senza
effettuare modifiche o precisazioni (DTF 141 III 173 consid. 2.3). Tali
indicazioni servono a fornire all’escusso informazioni sul credito posto in
esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (decidere se pagare o se
interporre opposizione: DTF 121 III 18 consid. 2/a), in altre parole, onde
evitargli di dover interporre opposizione per poter ottenere tali informazioni
in un successivo procedimento giudiziario. Le indicazioni non servono invece
all’ufficio d’esecuzione, cui non compete esaminare il credito dal punto di
vista del diritto materiale (DTF 141 III 173 consid. 2.2.2), né all’escusso per
ragguagliarsi sui mezzi di prova in mano all’escutente, ciò che può essere
oggetto di una domanda di produzione secondo l’art. 73 cpv. 1 LEF (CEF
15.2025.58 del 28 maggio 2025, pag. 2). Le indicazioni sono
sufficienti se, insieme alle altre contenute nel precetto, permettono
all’escusso di riconoscere il credito posto in esecuzione; qualora la causa del
credito sia riconoscibile per l’escusso dall’insieme delle indicazioni secondo
il principio della buona fede (DTF 121 III 18 consid. 2/b), quella relativa
alla causa può consistere anche in una breve descrizione (DTF 149 III 268
consid. 4.3.3) o nel riferimento a un’esecuzione precedente, purché univoco
(DTF 58 III 1; citata CEF 15.2025.58, pag. 2 e gli altri riferimenti).
4.1 Nella
fattispecie, rilevato che i precetti esecutivi non indicano i titoli dei
crediti, ma solo le relative cause, e nessuna data di insorgenza dei medesimi, è
giocoforza constatare che le indicazioni ivi contenute (“Schadenersatz” e/o “Prozesskosten”,
in un caso, “Kapitalisierte Zinsen bis 15.06.2016” e “Schadenersatz”),
anche insieme alle altre riportate nei precetti (nome e residenza
dell’escutente, nome e residenza dell’escusso ecc.), non permettono all’escusso
di riconoscere con la sufficiente chiarezza i crediti posti in esecuzione,
secondo il principio della buona fede (sopra consid. 3; sull’insufficienza
della dicitura “Schadenersatz”: DTF 121 III 18 consid. 2/a i.f.; STF
5A_861/2013 del 15 aprile 2014, consid. 2.2; Kofmel/Ehrenzeller
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 43 ad art. 67 LEF).
Le descrizioni delle cause sono effettivamente insufficienti, poiché manca perlomeno
la menzione delle specifiche decisioni che hanno condannato RI 1 al pagamento
dei risarcimenti del danno e delle spese processuali, beninteso, sempreché
gli siano state notificate e, di conseguenza, che la loro menzione gli permetta
di riconoscere i crediti posti in esecuzione.
Inoltre, nelle loro osservazioni al ricorso gli escutenti citano le
varie decisioni solo genericamente e, pur sostenendo che l’escusso ne sia
al corrente e non abbia pagato i derivanti debiti malgrado sollecito, o che
egli sappia quali azioni gli vengano rimproverate già solo per la copertura
mediatica del caso “GOLDprofessionell”, non sostanziano elementi tali da
permettere di ritenere che l’escusso, alla luce delle sue conoscenze pregresse,
della sua situazione personale o delle ulteriori circostanze (segnatamente:
numero delle controversie pendenti nei suoi confronti, coinvolgimento in quelle
qui in discussione, distanza temporale fra le medesime e i precetti, eventuale corrispondenza
o trattative fra le parti antecedenti alla loro emissione), potesse comunque
identificare chiaramente le pretese oggetto di esecuzione. È peraltro
irrilevante che i medesimi abbiano allegato le decisioni alle domande di
esecuzione, giacché da un accertamento d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2
n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non le ha notificate all’escusso
insieme ai precetti (ammesso e non concesso che potesse farlo, ad ogni modo, gli
escutenti non avendolo chiesto), né la loro esistenza è menzionata sui precetti.
Siccome fondato, il ricorso va accolto e i precetti vanno pertanto annullati.
4.2 Poiché
i precetti esecutivi vanno annullati, è superfluo esaminare se vadano anche
dichiarati nulli, perché le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel senso
dell’art. 2 cpv. 2 CC, e/o perché la condotta degli escutenti costituisce una
coazione nel senso dell’art. 181 CP. Per il resto, questa Camera non è
competente a esaminare eventuali violazioni disciplinari del patrocinatore
degli escutenti.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, il ricorso è
accolto e, di conseguenza, i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, salvo
l’ultimo (esecuzione n. __________2959), sono annullati.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– avv. __________,
__________, __________.
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.