15.2025.9
Minimo di esistenza. Spese di ricerca di un impiego. Premi della cassa malattia obbligatoria
18 marzo 2025Italiano5 min
ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 2'725.–
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Incarto n.
15.2025.9
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 gennaio 2025 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio
2025 nelle esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 promosse nei
confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon SZ)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni promosse dalla PI 1 e dalla Confederazione
Svizzera contro RI 1, il 14 gennaio 2025 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la
quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
3'007.05
Indennità di disoccupazione
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'425.00
Ricerca d’impiego
fr.
Fatti
100.00
Totale
fr.
2'725.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 2'725.–
(indicativamente fr. 282.05) con effetto immediato;
con
il ricorso in esame RI 1 allega che le proprie spese mensili "non comprimibili" comprendono anche, oltre a quelle
tre riconosciute nel verbale impugnato, spese supplementari di fr. 100.–
mensili per i trasporti pubblici e “spese sanitarie di base” di fr. 82.05
mensili;
che
la ricorrente ritiene pertanto sproporzionata l’eccedenza pignorabile stabilita
dall’UE in fr. 282.05 mensili, chiedendo di ridurla a fr. 100.–,
poiché comporta a suo dire l’impossibilità per lei di assumere le spese di trasporto per la ricerca di un impiego, così come il
rischio di perdere l’alloggio per mora e una limitazione concreta delle
possibilità di reinserimento professionale;
che
nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, l’UE rileva che la ricorrente non ha
dimostrato di pagare le spese supplementari di cui chiede l’inserimento nel suo
minimo vitale, in particolare le "spese
sanitarie di base" di fr. 82.05;
che
secondo un principio giurisprudenziale consolidato possono essere
considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili
il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid.
3/a; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);
che
nel caso in esame, effettivamente RI 1 non ha provato di pagare regolarmente il costo di fr. 82.05 mensili di cui chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, sicché il ricorso è al riguardo infondato;
che
l’UE ha giustamente ricordato al riguardo la facoltà concessa al debitore dall’art.
93 cpv. 4 LEF – espressamente richiamata nel verbale di pignoramento (a pag. 5)
– di chiedergli d’ingiungere al datore di lavoro di versargli (per la durata
del pignoramento) la somma necessaria a saldare i premi correnti e le
partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, ove siano da computare nel suo minimo vitale secondo il
diritto in materia di esecuzione;
che
Considerandi
ciò presuppone però che RI 1 trasmetta all’UE
le fatture ricevute dalla sua Cassa per i premi e partecipazioni
correnti, cioè maturati durante il pignoramento (in concreto dal gennaio 2025),
dell’assicurazione malattia obbligatoria (di base), o perlomeno fornisca all’UE
le coordinate della sua assicurazione;
che
laddove invoca un rischio di perdere il suo alloggio per mora, la ricorrente misconosce
che il costo di tale alloggio è stato debitamente computato nel suo minimo
vitale per fr. 1'450.– mensili, sicché dispone dei mezzi finanziari per
far fronte a tale spesa;
che
sempre nelle sue osservazioni al ricorso l’UE considera già computato nella
voce "ricerca impiego" nel verbale impugnato il costo di fr. 100.–
fatto valere dalla ricorrente per l’uso dei trasporti pubblici ai fini di
ricerca di un impiego;
che
la ricorrente, anche per tale posta, non ha dimostrato di sopportare
effettivamente spese di ricerca di lavoro, compresi gli spostamenti, superiori
ai fr. 100.– mensili già computati dall’UE;
che
di conseguenza il provvedimento impugnato resiste alla critica anche su questo
punto, di modo che il ricorso va integralmente respinto;
che
stante tale esito non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né
il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.