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Decisione

15.2025.9

Minimo di esistenza. Spese di ricerca di un impiego. Premi della cassa malattia obbligatoria

18 marzo 2025Italiano5 min

ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 2'725.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2025.9

Lugano

18 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 gennaio 2025 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio

2025 nelle esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 promosse nei

confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon SZ)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni promosse dalla PI 1 e dalla Confederazione

Svizzera contro RI 1, il 14 gennaio 2025 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la

quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

3'007.05

Indennità di disoccupazione

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'425.00

Ricerca d’impiego­

fr.

Fatti

100.00

Totale

fr.

2'725.00

L’UE

ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 2'725.–

(indicativamente fr. 282.05) con effetto immediato;

con

il ricorso in esame RI 1 allega che le proprie spese mensili "non comprimibili" comprendono anche, oltre a quel­le

tre riconosciute nel verbale impugnato, spese supplementari di fr. 100.–

mensili per i trasporti pubblici e “spese sanitarie di base” di fr. 82.05

mensili;

che

la ricorrente ritiene pertanto sproporzionata l’eccedenza pignorabile stabilita

dall’UE in fr. 282.05 mensili, chiedendo di ridur­la a fr. 100.–,

poiché comporta a suo dire l’impossibilità per lei di assumere le spese di trasporto per la ricerca di un impiego, così come il

rischio di perdere l’alloggio per mora e una limitazione con­creta delle

possibilità di reinserimento professionale;

che

nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, l’UE rileva che la ricorrente non ha

dimostrato di pagare le spese supplementari di cui chiede l’inserimento nel suo

minimo vitale, in particolare le "spese

sanitarie di base" di fr. 82.05;

che

secondo un principio giurisprudenziale consolidato possono essere

considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spe­se indispensabili

il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid.

3/a; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);

che

nel caso in esame, effettivamente RI 1 non ha provato di pagare regolarmente il costo di fr. 82.05 mensili di cui chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, sicché il ricorso è al riguardo infondato;

che

l’UE ha giustamente ricordato al riguardo la facoltà concessa al debitore dall’art.

93 cpv. 4 LEF – espressamente richiamata nel verbale di pignoramento (a pag. 5)

– di chiedergli d’ingiungere al datore di lavoro di versargli (per la durata

del pignoramento) la somma necessaria a saldare i premi correnti e le

partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, ove siano da computare nel suo minimo vitale secondo il

diritto in materia di esecuzione;

che

Considerandi

ciò presuppone però che RI 1 trasmetta al­l’UE

le fatture ricevute dalla sua Cassa per i premi e partecipazioni

correnti, cioè maturati durante il pignoramento (in concreto dal gennaio 2025),

dell’assicurazione malattia obbligatoria (di base), o perlomeno fornisca all’UE

le coordinate della sua assicurazione;

che

laddove invoca un rischio di perdere il suo alloggio per mora, la ricorrente misconosce

che il costo di tale alloggio è stato debitamente computato nel suo minimo

vitale per fr. 1'450.– mensili, sicché dispone dei mezzi finanziari per

far fronte a tale spesa;

che

sempre nelle sue osservazioni al ricorso l’UE considera già computato nella

voce "ricerca impiego" nel verbale impugnato il costo di fr. 100.–

fatto valere dalla ricorrente per l’uso dei trasporti pubblici ai fini di

ricerca di un impiego;

che

la ricorrente, anche per tale posta, non ha dimostrato di sopportare

effettivamente spese di ricerca di lavoro, compresi gli spostamenti, superiori

ai fr. 100.– mensili già computati dall’UE;

che

di conseguenza il provvedimento impugnato resiste alla critica anche su questo

punto, di modo che il ricorso va integralmente respinto;

che

stante tale esito non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né

il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimen­to [LPR, RL 280.200]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.