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Decisione

15.2025.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 agosto 2025Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli beni ereditari, ma solo la quota stessa, sicché i beni non devono

figurare nel decreto di sequestro. La ricorrente aggiunge che l’ufficio

d’esecuzione deve notificare il sequestro ai coeredi e che perciò deve

identificarli, rivolgendosi alle competenti autorità, ciò ch’essa non può fare,

giacché non può chiedere l’emissione di un certificato ereditario. Chiede

d’invitare l’Ufficio a procedere come indicato in narrativa.

Nelle

osservazioni, l’UE ribatte che il decreto di sequestro non menziona né gli

eredi di PI 2, né i beni ereditari, e rileva che dalla documentazione prodotta

dalla sequestrante dopo l’emissione del provvedimento (varie comunicazione

degli Uffici del controllo abitanti di vari Comuni ticinesi e necrologio della

defunta) non risulta che il sequestrato sia parente della defunta. Conclude che

“non vi è pertanto un elemento che certifichi che l’escusso sia

effettivamente erede della signora […] e/o quali beni dovrebbero

appartenere alla successione”. L’Ufficio ribadisce testualmente quanto

indicato nel provvedimento. Si riconferma pertanto nello stesso. Precisa di non

aver informato del ricorso il sequestrato, giacché concernente l’esecuzione di

un sequestro.

4. L’ufficio

d’esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro; a tale scopo, alle autorità

esecutive spetta verificare che il decreto indichi tutti gli elementi previsti

dall’art. 274 cpv. 2 LEF e che non sia nullo (in particolare, siccome emesso da

un giudice o all’indirizzo di ufficio d’esecuzione incompetente per territorio

oppure siccome indicante beni manifestamente inesistenti o designati in modo non

sufficientemente preciso), come pure – per il rinvio dell’art. 275 LEF

valutare la sequestrabilità dei beni (art. 92 e segg. LEF), sequestrare i beni

nell’ordine previsto dalla legge (art. 95 LEF), adottare, se necessario,

provvedimenti cautelari (art. 98 e segg. LEF) e avviare, se del caso, la procedura

di (contestazione della) rivendicazione (art. 106 e segg. LEF) (v. CEF

15.2023.121 del 17 gennaio 2024, pagg. 3-4). (Ri)esaminare i presupposti

materiali del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1-3 LEF) spetta invece al giudice

del sequestro e dell’opposizione allo stesso (art. 278 LEF) (DTF 142 III 348

consid. 3.1 e 142 III 291 consid. 2.1; tra tante: CEF 15.2020.83 del 18 gennaio

2021, pag. 3).

4.1 Giusta

l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in

una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome

collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per

oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della

comunione (c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene;

ciò vale anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le

disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).

4.2 Fino

alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di ogni singolo

bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di principio, non può

essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto dell'esecuzione

forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua quota

(complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda proprio su

questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora voglia ottenere

il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa, come unico

(possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare la quota ereditaria

del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2).

4.3 Nella

fattispecie, poiché l’RI 1 voleva ottenere il sequestro dei diritti di PI 1 sull’eredità

di PI 2, il decreto, quale bene da sequestrare, indica correttamente

l’interessenza, e non singoli beni ereditari (sopra consid. 4.2), sicché non è

necessario – né possibile – “colmare le lacune del decreto di sequestro”

(sopra consid. 4). Il provvedimento impugnato è pertanto errato, nella misura

in cui rifiuta di eseguire il sequestro, per il motivo che nel decreto non

figurano “gli elementi minimi per identificare quali sono i beni da

sequestrare, rispettivamente l’indicazione del luogo e/o dell’eventuale terzo

Considerandi

detentore dei beni” e, di conseguenza, nella misura in cui allude al

cosiddetto sequestro investigativo. È d’altronde irrilevante che la

sequestrante non abbia “certificato” che “l’escusso sia effettivamente erede

della signora”. Tale circostanza attiene infatti all’esistenza di beni del debitore –

l’interessenza, appunto (sotto consid. 4.4) – che il creditore deve rendere

verosimile con l’istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ovvero uno

dei presupposti materiali del provvedimento supercautelare, il cui esame spetta

non alle autorità esecutive, bensì al giudice del sequestro e dell’opposizione

allo stesso (sopra consid. 4).

4.4

Ciò

detto, non si può ignorare che la comunione ereditaria, e con essa

l’interessenza, non sorge qualora ci sia un solo erede (art. 602 cpv. 1 CC a

contrario), e ch’essa si estingue, segnatamente, qualora cessino i

presupposti della sua esistenza (CEF 15.2024.20 dell’8 ottobre 2024, consid.

5.

), ad esempio, se, di due o più eredi, ne rimane solo uno. Ricordato che le

autorità esecutive devono verificare che il decreto di sequestro non sia nullo,

in particolare, siccome indicante beni manifestamente inesistenti (sopra

consid. 4), ci si potrebbe perciò domandare se l’ufficio d’esecuzione non debba

rifiutarsi di eseguire il provvedimento supercautelare, qualora l’inesistenza dell’interessenza

sia manifesta, ad esempio, qualora il funzionario sappia che la comunione era

già sciolta nel momento in cui il giudice ha emesso il decreto. In concreto, la

domanda può però restare senza risposta. Dal Certificato relativo allo stato

di famiglia registrato per PI 2 risulta infatti ch’ella ha lasciato due

figli, di cui uno è PI 1 e l’altra è __________ (come attestato anche

dall’applicativo MovPop, consultato d’ufficio dalla Camera: art. 20a cpv. 2 n.

2.

LEF e 19 cpv. 1 LPR). Ne viene che l’esistenza della comunione ereditaria, e

con essa dell’interessenza, pare assodata.

4.5

In

conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L’UE è perciò invitato

a eseguire il sequestro; poiché già sa ch’esso va eseguito “all’improvvista”

(tra tante: CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021, consid. 7), è inutile

rammentargli di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari (sopra consid.

4), prima di comunicare il verbale di sequestro al sequestrato (art. 276 cpv. 2

LEF), e, vertendo il provvedimento su un’interessenza, alla coerede (art. 6

cpv. 1, 1° periodo ODiC, per il rinvio dell’art. 275 LEF), il cui nome è

peraltro ormai noto (sopra consid. 4.4), sicché è sufficiente la consultazione

dell’applicativo MovPop per accertarne l’indirizzo.

5.

Per

le ragioni già esposte, la copia della presente decisione destinata a PI 1 gli

verrà notificata (insieme alla copia del ricorso: sopra consid. 2) in allegato

al verbale di sequestro, in modo ch’egli, se del caso, possa esercitare i suoi

diritti di difesa.

6.

La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di

provvedimenti supercautelari avanzata dalla ricorrente con lo scritto 21 agosto

2025.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il provvedimento del 16 giugno

2025.

è annullato e l’Ufficio d’esecuzione è invitato a procedere come indicato

ai soprastanti considerandi 4.5 e 5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– PI 1, __________,

__________, per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione, unitamente al ricorso,

in allegato al verbale di sequestro.

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.