15.2025.91
Ricorso contro il rifiuto di eseguire il decreto di sequestro. Procedura all’insaputa del sequestrato anche in sede di esecuzione del decreto; conseguenze sulla notificazione del ricorso e della decisione. Compiti dell’UE nell’esecuzione del decreto. Oggetto dell’esecuzione forzata in caso di CE
26 agosto 2025Italiano10 min
istanza dell’RI 1 diretta contro PI 1, con decreto del 13 giugno 2025 (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
15.2025.91
Lugano
26 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 giugno 2025 dell'
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento del 16 giugno 2025, con cui
l’Ufficio ha rifiutato di eseguire il sequestro decretato il 13 giugno 2025 dal
Giudice di pace del Circolo di Paradiso nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanza dell’RI 1 diretta contro PI 1, con decreto del 13 giugno 2025 (__________)
il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha disposto il sequestro dell’“interessenza
del debitore nella successione relitta della fu PI 2, nata il 27.02.1929,
deceduta il 07.06.2025 a __________”, il tutto fino a concorrenza di fr.
4’742.40.
B. Mediante
provvedimento del 16 giugno 2025, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha rifiutato di eseguire il sequestro. Ha infatti rilevato che nel decreto
non figurano “gli elementi minimi per identificare quali sono i beni da
sequestrare, rispettivamente l’indicazione del luogo e/o dell’eventuale terzo
detentore dei beni”, sicché non gli era possibile interrogare il debitore
sequestrato, per “colmare le lacune del decreto di sequestro”. Ha
aggiunto che, “in caso contrario, il sequestro perseguirebbe mere finalità
investigative e costituirebbe, di fatto, un pignoramento”, ciò che non è
ammissibile.
C. Con
ricorso del 18 giugno 2025, l’RI 1 si è aggravata contro il predetto
provvedimento, chiedendo di annullarlo e d’invitare l’UE a eseguire il
sequestro, ad accertare i nomi e gl’indirizzi degli altri eredi di PI 2, nonché
a notificare loro il sequestro, il tutto senza coinvolgere il sequestrato.
D. Nelle
sue osservazioni del 26 giugno 2025, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio
provvedimento.
E. Il
1° luglio 2025, l’UE ha trasmesso alla Camera il Certificato relativo allo
stato di famiglia registrato per PI 2.
F. Il 18 agosto 2025 la ricorrente ha sollecitato l’evasione della sua
impugnativa, a fronte di un asserito rischio che gli eredi dividano la
successione prima di una decisione di merito. Il 21 agosto 2025, la medesima ha
chiesto che questa Camera faccia ordine all’UE, in via superprovvisionale, di
eseguire immediatamente il decreto di sequestro.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 giugno 2025 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La procedura di emissione del decreto di sequestro è unilaterale sia in
prima, sia in seconda sede, sicché il reclamo contro il decreto che respinge
l’istanza di sequestro e la relativa decisione non vengono notificati alla
controparte (tra tante: CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1.2 e 8).
Per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sotto consid. 4.5),
anche la procedura di esecuzione del decreto, compresa l’eventuale fase di ricorso
contro il provvedimento che rifiuta di eseguire il sequestro, deve avvenire
all’insaputa del sequestrato. La copia del ricorso dell’RI 1 destinata a PI 1
gli verrà pertanto notificata, unitamente alla presente decisione, nelle
modalità indicate al consid. 5.
3.
Nel
ricorso, per quanto qui d’interesse, l’RI 1 sostiene che nel sequestro o nel
pignoramento di una quota ereditaria non possono essere sequestrati o pignorati
i singoli beni ereditari, ma solo la quota stessa, sicché i beni non devono
figurare nel decreto di sequestro. La ricorrente aggiunge che l’ufficio
d’esecuzione deve notificare il sequestro ai coeredi e che perciò deve
identificarli, rivolgendosi alle competenti autorità, ciò ch’essa non può fare,
giacché non può chiedere l’emissione di un certificato ereditario. Chiede
d’invitare l’Ufficio a procedere come indicato in narrativa.
Nelle
osservazioni, l’UE ribatte che il decreto di sequestro non menziona né gli
eredi di PI 2, né i beni ereditari, e rileva che dalla documentazione prodotta
dalla sequestrante dopo l’emissione del provvedimento (varie comunicazione
degli Uffici del controllo abitanti di vari Comuni ticinesi e necrologio della
defunta) non risulta che il sequestrato sia parente della defunta. Conclude che
“non vi è pertanto un elemento che certifichi che l’escusso sia
effettivamente erede della signora […] e/o quali beni dovrebbero
appartenere alla successione”. L’Ufficio ribadisce testualmente quanto
indicato nel provvedimento. Si riconferma pertanto nello stesso. Precisa di non
aver informato del ricorso il sequestrato, giacché concernente l’esecuzione di
un sequestro.
4.
L’ufficio
d’esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro; a tale scopo, alle autorità
esecutive spetta verificare che il decreto indichi tutti gli elementi previsti
dall’art. 274 cpv. 2 LEF e che non sia nullo (in particolare, siccome emesso da
un giudice o all’indirizzo di ufficio d’esecuzione incompetente per territorio
oppure siccome indicante beni manifestamente inesistenti o designati in modo non
sufficientemente preciso), come pure – per il rinvio dell’art. 275 LEF –
valutare la sequestrabilità dei beni (art. 92 e segg. LEF), sequestrare i beni
nell’ordine previsto dalla legge (art. 95 LEF), adottare, se necessario,
provvedimenti cautelari (art. 98 e segg. LEF) e avviare, se del caso, la procedura
di (contestazione della) rivendicazione (art. 106 e segg. LEF) (v. CEF
15.2023.121
del 17 gennaio 2024, pagg. 3-4). (Ri)esaminare i presupposti
materiali del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1-3 LEF) spetta invece al giudice
del sequestro e dell’opposizione allo stesso (art. 278 LEF) (DTF 142 III 348
consid. 3.1 e 142 III 291 consid. 2.1; tra tante: CEF 15.2020.83 del 18 gennaio
2021, pag. 3).
4.1
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in
una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome
collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per
oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della
comunione (c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene;
ciò vale anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le
disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).
4.2
Fino
alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di ogni singolo
bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di principio, non può
essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto dell'esecuzione
forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua quota
(complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda proprio su
questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora voglia ottenere
il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa, come unico
(possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare la quota ereditaria
del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2).
4.3
Nella
fattispecie, poiché l’RI 1 voleva ottenere il sequestro dei diritti di PI 1 sull’eredità
di PI 2, il decreto, quale bene da sequestrare, indica correttamente
l’interessenza, e non singoli beni ereditari (sopra consid. 4.2), sicché non è
necessario – né possibile – “colmare le lacune del decreto di sequestro”
(sopra consid. 4). Il provvedimento impugnato è pertanto errato, nella misura
in cui rifiuta di eseguire il sequestro, per il motivo che nel decreto non
figurano “gli elementi minimi per identificare quali sono i beni da
sequestrare, rispettivamente l’indicazione del luogo e/o dell’eventuale terzo
detentore dei beni” e, di conseguenza, nella misura in cui allude al
cosiddetto sequestro investigativo. È d’altronde irrilevante che la
sequestrante non abbia “certificato” che “l’escusso sia effettivamente erede
della signora”. Tale circostanza attiene infatti all’esistenza di beni del debitore –
l’interessenza, appunto (sotto consid. 4.4) – che il creditore deve rendere
verosimile con l’istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ovvero uno
dei presupposti materiali del provvedimento supercautelare, il cui esame spetta
non alle autorità esecutive, bensì al giudice del sequestro e dell’opposizione
allo stesso (sopra consid. 4).
4.4
Ciò
detto, non si può ignorare che la comunione ereditaria, e con essa
l’interessenza, non sorge qualora ci sia un solo erede (art. 602 cpv. 1 CC
a
contrario), e ch’essa si estingue, segnatamente, qualora cessino i
presupposti della sua esistenza (CEF 15.2024.20 dell’8 ottobre 2024, consid.
5.2), ad esempio, se, di due o più eredi, ne rimane solo uno. Ricordato che le
autorità esecutive devono verificare che il decreto di sequestro non sia nullo,
in particolare, siccome indicante beni manifestamente inesistenti (sopra
consid. 4), ci si potrebbe perciò domandare se l’ufficio d’esecuzione non debba
rifiutarsi di eseguire il provvedimento supercautelare, qualora l’inesistenza dell’interessenza
sia manifesta, ad esempio, qualora il funzionario sappia che la comunione era
già sciolta nel momento in cui il giudice ha emesso il decreto. In concreto, la
domanda può però restare senza risposta. Dal Certificato relativo allo stato
di famiglia registrato per PI 2 risulta infatti ch’ella ha lasciato due
figli, di cui uno è PI 1 e l’altra è __________ (come attestato anche
dall’applicativo MovPop, consultato d’ufficio dalla Camera: art. 20a cpv. 2 n.
2.
LEF e 19 cpv. 1 LPR). Ne viene che l’esistenza della comunione ereditaria, e
con essa dell’interessenza, pare assodata.
4.5
In
conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L’UE è perciò invitato
a eseguire il sequestro; poiché già sa ch’esso va eseguito “all’improvvista”
(tra tante: CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021, consid. 7), è inutile
rammentargli di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari (sopra consid.
4), prima di comunicare il verbale di sequestro al sequestrato (art. 276 cpv. 2
LEF), e, vertendo il provvedimento su un’interessenza, alla coerede (art. 6
cpv. 1, 1° periodo ODiC, per il rinvio dell’art. 275 LEF), il cui nome è
peraltro ormai noto (sopra consid. 4.4), sicché è sufficiente la consultazione
dell’applicativo MovPop per accertarne l’indirizzo.
5.
Per
le ragioni già esposte, la copia della presente decisione destinata a PI 1 gli
verrà notificata (insieme alla copia del ricorso: sopra consid. 2) in allegato
al verbale di sequestro, in modo ch’egli, se del caso, possa esercitare i suoi
diritti di difesa.
6.
La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di
provvedimenti supercautelari avanzata dalla ricorrente con lo scritto 21 agosto
2025.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il provvedimento del 16 giugno
2025.
è annullato e l’Ufficio d’esecuzione è invitato a procedere come indicato
ai soprastanti considerandi 4.5 e 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– PI 1, __________,
__________, per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione, unitamente al ricorso,
in allegato al verbale di sequestro.
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.