16.2003.100
prestazioni di ingegnere - mandato - forza liberatoria della ricevuta a saldo di ogni pretesa senza menzione di altre pretese - ammontare ripetibili - importo non superiore alla TOA e quindi non arbit
23 novembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
16.2003.100
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, CCC
Titolo:
prestazioni di ingegnere - mandato - forza liberatoria della ricevuta a saldo di ogni pretesa senza menzione di altre pretese - ammontare ripetibili - importo non superiore alla TOA e quindi non arbitrario
INGEGNERE
RICEVUTA A SALDO
RICEVUTA O QUITANZA
art. 88 CO
art. 200 CPC-TI
Incarto n.
16.2003.100
Lugano
23 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
novembre 2003 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 2
contro
la sentenza 22 ottobre 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2002.00056) promossa con istanza 22 ottobre 2002 nei confronti di
CO 1 e
CO 2
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 4'181.10 oltre interessi a titolo di mercede per prestazioni d'ingegnere,
domanda parzialmente accolta dal giudice che ha pure accolto la pretesa di fr.
960.- fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti a titolo di
risarcimento danni,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
16 luglio 2001 __________ CO 1 e ____________________CO 2 hanno concluso un
contratto di appalto con l'impresa generale di costruzioni __________SA per la
ristrutturazione di uno stabile di loro proprietà situato sulla particella n.
1457 RFD __________. In questo contesto la progettazione delle strutture
portanti e la direzione lavori sono state affidate all'ing. __________RI 1RI 1
e al suo collaboratore __________ __________(doc. A). Il 22 novembre 2001 ____________________ha
allestito, all'indirizzo dell'ing. RI 1, la fattura relativa alle sue prestazioni
per il periodo dal 1° ottobre al 21 novembre 2001 (fr. 1'431.10, doc. D),
fattura completata il 15 marzo 2002 con un'ulteriore richiesta di pagamento di
fr. 300.- per il proprio dispendio di tempo in relazione a una trasferta effettuata
presso un suo fornitore in Italia con conto dei committenti il giorno 26
ottobre 2001 (doc. F). Il 22 marzo 2002 l'ing. RI 1 ha fatturato, oltre a
queste prestazioni di __________ __________(fr. 1'731.10), anche quelle
riferite all'attività da lui svolta nei mesi di febbraio e marzo 2002, per un
totale di fr. 2'450.- (doc. L). Con istanza 22 ottobre 2002 l'ing. RI 1 e __________hanno
convenuto in giudizio __________ CO 1 e __________CO 2 per ottenere la loro
condanna in solido al pagamento di fr. 4'181.10 oltre accessori a saldo delle
loro prestazioni professionali. I convenuti hanno preliminarmente contestato la
legittimazione attiva di __________non essendo vincolati al medesimo da nessun
tipo di contratto. In merito alle pretese dell'altro istante, essi contestano
di avere uno scoperto nei suoi confronti, avendogli pagato l'importo di fr.
1'450.- a saldo, come risulta dalla ricevuta sottoscritta dall'istante il 15
gennaio 2002 (doc. 7). In via riconvenzionale essi hanno fatto valere una pretesa
di fr. 960.- a titolo di risarcimento danni per gli errori commessi
dall'istante nell'allestimento dei piani, con particolare riferimento alla
differenza di 10 cm riscontrata nei raccordi con le terrazze e i pilastri sulla
facciata principale, errata misurazione che ha comportato un maggior esborso
per le lamiere di rivestimento del beton, corrispondente all'importo
rivendicato in causa. L'istante si è opposto alla domanda riconvenzionale.
2. Con
sentenza 22 ottobre 2003 il Pretore, dopo aver accertato __________, ha qualificato
il contratto concluso dalle parti quale contratto misto con elementi tipici del
contratto di appalto. In merito alla mercede reclamata dall'istante, il primo giudice
ha ritenuto liquidate le sue pretese per le prestazioni di ingegnere con il
pagamento di fr. 1'450.- effettuato dalla convenuta a saldo il 15 gennaio 2002,
anche perché la mercede complessiva versata all'istante corrisponde a quella
preventivata. Per quanto attiene all'importo rivendicato dall'istante a nome di
__________i, il Pretore l'ha accolto limitatamente alla somma di fr. 1'431.10,
mentre non ha riconosciuto l'ulteriore importo di fr. 300.- siccome riferito a
prestazioni effettuate a titolo gratuito. Il Pretore ha pure accolto la pretesa
riconvenzionale dei convenuti addebitando all'istante il pagamento dell'importo
di fr. 960.- a titolo di risarcimento dei danni subiti dai convenuti per un
errore dallo stesso commesso nell'allestimento dei piani. Procedendo a una
compensazione dei rispettivi crediti delle parti, il Pretore ha condannato i
convenuti in solido al pagamento di fr. 471.10 oltre interessi del 5% dal 24 aprile
2002, addebitando inoltre all'istante il pagamenti di fr. 600.- a titolo di
ripetibili parziali.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove deducendo dal contenuto della ricevuta 15 gennaio
2002 la prova dell'avvenuto pagamento delle sue prestazioni non solo passate ma
anche di quelle future non ancora eseguite e tantomeno fatturate. Contestata è
pure la conclusione del Pretore di ritenere provata la sua responsabilità con
riferimento al danno rivendicato dai convenuti. Da ultimo il ricorrente
contesta l'ammontare delle ripetibili riconosciute a controparte.
Con
osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca
l’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice con particolare
riferimento al significato da questi attribuito alla ricevuta 15 gennaio 2002
(doc. 7), dalla quale il Pretore ha dedotto l'accettazione da parte
dell'istante del pagamento di fr. 1'450.- a saldo di ogni e qualsiasi pretesa
derivante dal contratto concluso con i convenuti, quindi anche per l'attività
svolta successivamente e più precisamente fino al mese di marzo 2002.
La ricevuta costituisce la prova documentale dell'avvenuto pagamento
di un debito (Weber, Berner Kommentar, n. 20, 48 e 57 ad art. 88 CO; Loertscher,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 88 CO). Se la
stessa è stata allestita a saldo (Saldoquittung), come nel caso
concreto, con la sua sottoscrizione il creditore riconosce l'esecuzione della
prestazione da parte del debitore e che egli non ha ulteriori pretese da far
valere nei suoi confronti a dipendenza del contratto che li vincolava (DTF 127
III 444; Loertscher, ibidem; Weber, op. cit., n. 25 ad art. 88). Poiché la
ricevuta costituisce un mezzo di prova qualificato (art. 200 CPC), la forza
liberatoria attribuita alla stessa può essere contrastata solo da elementi concordanti
e sicuri, tali da creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella
prova (Weber, op. cit., n. 59, 62 e 64 ad art. 88 CO; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
ad art. 200, m. 1). Nella fattispecie, a fronte di un testo chiaro dal quale si
evince che il 15 gennaio 2002 l'istante ha accettato il pagamento di fr.
1'450.- a saldo lavori Ing. mapp. 1457 __________, DL, + prog, tutto
compreso (doc. 7), quindi a saldo di tutte le sue prestazioni in relazione
al cantiere dei convenuti senza alcun riferimento alle pretese del suo collaboratore
__________, l'istante non ha fornito nessun elemento concreto dal quale poter
dedurre che si trattava di una fatturazione parziale, anche perché la ricevuta
controversa è redatta in modo diverso dalle precedenti fatture intermedie
(allestite in modo dettagliato e inviate ai convenuti, cfr. doc. 2 e 3).
Inoltre la stessa è stata incassata sul posto di lavoro della convenuta la
quale, avrebbe affermato ecco, ti do tanto e poi la faccenda è chiusa così,
dopo che le parti avevano discusso di una liquidazione finale delle loro
pendenze (cfr. deposizione Flavio __________ verbale 15 maggio 2003). A
sostegno della conclusione pretorile secondo la quale il pagamento di fr.
1'450.- è stato accettato dall'istante a tacitazione di tutte le sue pretese in
relazione al contratto di ingegnere concluso con i convenuti, comprese quindi
anche le prestazioni successive al 15 gennaio 2002, vi è inoltre il fatto che
dopo questa data l'istante non ha fornito nuove o diverse prestazioni ma si è
limitato a seguire i lavori sul cantiere, attività questa che poteva benissimo
essere prevista e quantificata già al momento dell'allestimento della ricevuta,
ciò a maggior ragione alla luce delle indicazioni fornite dall'istante medesimo
secondo il quale le prestazioni effettuate dopo il 15 gennaio 2002 si
riferiscono all'ultimazione della stesura dei piani strutturali esecutivi
(armature balconi), all'esecuzione di diversi sopralluoghi di Direzione
Lavori durante la costruzione degli elementi strutturali quali solette interne
e balconi sud, correa del tetto e carpenteria metallica per il tetto eseguito
dalla ditta __________(cfr. doc. L). Così stando le cose e non avendo il
ricorrente evidenziato sufficienti indizi per mettere in dubbio quanto
attestato dalla ricevuta doc. 7, la conclusione pretorile secondo la quale con
la sottoscrizione della ricevuta 15 gennaio 2002 l'istante ha di fatto inteso
concludere il suo rapporto contrattuale con i convenuti, ancorché opinabile, non
può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile.
6. Per quanto attiene alla
pretesa di fr. 960.- fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti a titolo
di risarcimento danni, va innanzi tutto rilevato che il ricorrente non contesta
in questa sede di aver commesso errori nell'allestimento dei piani di sua competenza,
errore peraltro confermato dall’arch. __________che ha affermato di aver
ricevuto dall'istante il piano delle solette che conteneva errori di
misurazioni, dei quali si è accorto solo dopo l'esecuzione delle terrazze. Se è
vero che l'architetto ammette di aver esaminato troppo velocemente i piani
dell'ingegnere e di non essersi accorto che negli stessi c'era una
differenza di 10 cm nella larghezza delle terrazze, errore di
misurazione che ha implicato la necessità di restringere il serramento in
fase di disegno…….e modificare le lamiere (cfr. verbale 12 marzo 2003), è altrettanto
vero che i piani sono frutto del lavoro dell'istante, incaricato dai convenuti
di allestire i piani esecutivi e di fornire tutte le indicazioni per la
demolizione, l'adattamento o la ricostruzione delle strutture portanti (cfr.
contratto di appalto doc. A), che non può quindi sottrarsi alle sue
responsabilità richiamandosi semplicemente alle negligenze degli altri
professionisti (architetto e impresario) che non li hanno verificati, ciò che
avrebbe permesso di evidenziare i suoi errori di misurazione. A questo
proposito è utile rilevare che se a causa di un errore commesso dall'ingegnere
nell'allestimento dei suoi piani ne deriva un difetto nella costruzione,
difetto in concreto confermato da __________(cfr. deposizione del 12 marzo
2003) e quantificato nei doc. doc. 6 e 18, l'ingegnere ne risponde
personalmente (Gauch, Der Werkvertrag, 4.ed., n. 2738 e 2739). Il fatto che egli
non sia il solo responsabile del danno subito dai committenti nulla cambia
all'esito della vertenza, ritenuta la facoltà per quest'ultimi di scegliere se
agire contro l'uno o l'altro dei responsabili (Gauch, op. cit., n. 2741), senza
che questi possano addossarsi reciprocamente le rispettive responsabilità a
danno dei committenti. Ne discende che anche su questo punto la sentenza pretorile,
frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, deve essere confermata.
7.
Da ultimo il ricorrente rimprovera al Pretore di
aver riconosciuto ai convenuti fr. 600.- a titolo di ripetibili, importo che
egli considera eccessivo e sproporzionato. A questo proposito, ritenuto l’ampio
margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), questa Camera non ritiene
arbitrario il riconoscimento di quest'importo poiché il medesimo, calcolato in
funzione delle rispettive soccombenze delle parti, ancorché generoso, rientra
nei limiti massimi previsti dalla TOA. Anche su questo punto il ricorso deve
quindi essere respinto. Per una migliore comprensione della ripartizione delle
tasse, spese di giudizio e ripetibili è opportuno nondimeno che in futuro il
Pretore preveda, quando è in presenza di un'azione principale e di una
riconvenzionale, due dispositivi distinti e separati sulle spese di ogni azione
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, n. 15).
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il
ricorrente ha essenzialmente fornito una diversa versione dei fatti a lui più
favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita del primo
giudice sia errata o insostenibile, deve essere respinto.
Fatti
9. Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 10 novembre 2003 di __________RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 260.-
b) spese fr.
40.
-
fr.
300.
-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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