16.2003.52
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 settembre 2004Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.52
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, CCC
Titolo:
mandato avvocato - responsabilità mandatario per non essersi attenuto alle direttive del mandante - sottoscrizione di un accordo di liquidazione di un sinistro mediante copertura parziale anziché integrale delle spese legali - ripetibili a parte non patrocinata
MANDATO
RESPONSABILITÀ AVVOCATO
art. 397 CO
art. 398 CO
Incarto n.
16.2003.52
Lugano
16 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
maggio 2003 presentato da
RI1 e
RI2
entrambi patr. dallo
RA1
contro
la sentenza 22 aprile 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2002.18) promossa con istanza 5 luglio 2002 nei confronti di
CO1
con la
quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
2'296.30 oltre interessi a titolo di mercede derivante da contratto di mandato,
domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.
Nell'aprile 1997 __________ CO1i si è rivolto allo studio legale RI1&
RI2 affidando ai due titolari dello studio, avvocati __________ RI1 e __________RI2,
la tutela dei propri interessi nell'ambito di una controversia che lo opponeva
al Comune di __________ per una pretesa di risarcimento dei danni subiti alla
sua particella n. 2073 RFD __________ a seguito della perdita di un collettore
fognario di proprietà comunale. A conclusione del mandato, avvenuta nell'aprile
1998, gli avvocati RI1 e __________ RI2 hanno emesso la loro nota professionale
per complessivi fr. 4'775.30 (doc. C). Da questa somma hanno dedotto l'importo
di fr. 2'479.- percepito dalla __________ __________, compagnia presso la quale
era assicurato per la responsabilità civile il Comune di __________ e con la
quale era stato raggiunto un accordo transattivo mediante il quale CO1 riceveva
fr. 20'000.- a saldo delle sue pretese risarcitorie e fr. 3'500.- a titolo di
partecipazione alle spese legali e peritali (quest'ultime quantificate in fr.
1'021.- versati direttamente al perito). Per il recupero dell'importo residuo
di fr. 2'296.30 i due legali hanno promosso, il 5 luglio 2002, un'azione
giudiziaria nei confronti di __________ CO1. Il convenuto si è opposto alla pretesa
sostenendo che l'accordo transattivo concluso con la __________ __________ prevedeva
l'assunzione da parte di quest'ultima di tutte le spese legali e peritali,
ragione per la quale accettando il versamento di fr. 3'500.- da parte di
quest'ultima (di cui fr. 1'021.- per spese peritali), la pretesa dei legali
deve considerarsi saldata. Ad ogni buon conto egli contesta l'ammontare della
nota professionale dell'avv. RI1 ritenendola eccessiva e sproporzionata alle
prestazioni effettivamente fornite e per le quali egli riconosce un onorario massimo
corrispondente all'importo di fr. 2'479.- versato dalla __________ __________i.
2. Con
sentenza 22 aprile 2003 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di mandato nell'ambito del quale il convenuto avrebbe chiaramente
indicato la propria disponibilità ad accettare la proposta transattiva della __________
__________ con il versamento di fr. 20'000.- a saldo delle sue pretese
risarcitorie, a condizione che questa si assumesse anche tutte le spese legali
e peritali, ha intravisto una violazione del mandato nel fatto per l'avv. RI1
di aver accettato il versamento di fr. 3'500.- dalla __________ __________
quale partecipazione ai costi legali e peritali. Da questa violazione
contrattuale del mandatario per non essersi attenuto alle direttive del
mandante, il Pretore ha dedotto l'obbligo per gli istanti di assumersi il danno
cagionato e quantificato in fr. 2'296.30 (pari all'onorario residuo rivendicato
nei confronti del convenuto), con conseguente reiezione della loro istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame gli avvocati __________ RI1 e
__________ RI2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti
rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, intravedendo nell'agire dell'avv. RI1 una
violazione del mandato affidatogli con conseguente perdita del diritto all'onorario.
Fatti
I ricorrenti contestano in particolare l'accertamento pretorile secondo il
quale il convenuto avrebbe impartito una chiara direttiva sull'ottenimento da
parte della __________ __________ della copertura integrale delle spese di patrocinio
e della quale non si ha invece alcun riscontro nelle tavole processuali. Essi
negano inoltre l'esistenza del danno e criticano il riconoscimento al convenuto
di un importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Con
osservazioni 24 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273
consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Secondo l'art. 398 CO il mandatario è responsabile nei confronti del
mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e
risponde del danno che cagiona per negligenza o intenzionalmente. In questo
senso il mandatario opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura
principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova
della necessaria diligenza. Si riscontra in particolare una violazione
dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il mandatario non
adempie i propri obblighi di informazione o non segue le istruzioni impartite
dal mandante. A questo proposito l'art. 397 CO prevede che se il mandante ha
dato istruzioni per la trattazione dell’affare, il mandatario non può
dipartirsene se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il consenso
del mandante o se si può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se
fosse stato messo al corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO; FJS 328, p.
2). La violazione di questo principio può comportare l'ammissione dell'inadempimento
o del non corretto adempimento del contratto da parte del mandatario (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 148 ss. ad art. 397 CO), e di conseguenza, in applicazione
dell'art. 398 CO, il suo obbligo al risarcimento del danno che ne deriva al
mandante (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 12 e 14
ad art. 397 CO).
6. Nel campo specifico della professione dell'avvocato, questi è
tenuto a svolgere il mandato affidatogli con attenzione, competenza e
diligenza, ritenuto che la violazione di questo dovere equivale a un
inadempimento del mandato, che legittima il mandante a richiedere il
risarcimento dei danni (cfr. per la responsabilità dell'avvocato DTF 127 III
357 consid. 1; Wessner, La responsabilité professionelle
de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag.
17). Certo l'avvocato gode di una certa autonomia nella
scelta dei mezzi e argomenti a tutela degli interessi del suo cliente, ma egli
è vincolato dalle istruzioni impartite da quest'ultimo in merito allo scopo che
si è prefisso (Testa, Die zivil-und standesrechtlichen Pflichten des
Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, pag. 40).
7. Controverso nel caso concreto è il fatto di sapere se sottoscrivendo
l'accordo 2 aprile 1998 con la __________ __________i, dal quale si evince che
il pagamento di fr. 3'500.- (nostra partecipazione spese legali) avveniva
a parziale copertura delle spese legali, l'avv. RA1abbia contravvenuto alle
chiare indicazioni ricevute dal mandante, violando così il contratto. A questo
proposito la conclusione affermativa alla quale è giunto il pretore non è
errata e tantomeno arbitraria. A sostegno della stessa vi è infatti lo scritto
23 marzo 1998 del legale medesimo, che in merito alla proposta transattiva
formulata dalla __________ __________ così si esprime: il signor __________ CO1
ha deciso di acconsentire alla liquidazione bonale della pratica indicata a
margine mediante il versamento della proposta indennità di fr. 20'000.-, sempre
che gli vengano rifusi i costi di patrocinio (come già concordato, di
principio) e che gli vengano rifusi pure i costi delle prestazioni richieste su
Vostra sollecitazione all'ing. __________ (doc. 9). Da questo
documento risulta chiaramente che nelle intenzioni del cliente, espressamente
riconosciute dal suo patrocinatore, vi era quella di accettare l'indennizzo
proposto dalla __________ a condizione che questa si assumesse pure tutte le
spese legali e peritali. Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti l'indicazione
del mandante era in questo senso chiara e vincolante (Fellmann, op. cit., n. 15
ad art. 397 CO) e non si trattava di una semplice raccomandazione, tant'è che
già in precedenza il convenuto aveva manifestato tale sua volontà di ottenere
la copertura di tutte le spese legali, in particolare con lo scritto 10 gennaio
1998 indirizzato alla __________ __________ (Rimangono in sospeso le spese
legali che, come promesso dall'ispettore __________, vengono assunte dalla
Spett. __________ __________, doc. F), la lettera 19 febbraio 2001 inviata
all'ing. __________, e gli scritti 7 dicembre 2001 (cfr. punto 10), 25 febbraio
2002 (la "__________" per bocca di __________ si era Lei offerta
di coprire tutti i costi che il sinistro mi aveva causato) e 24
giugno 2002 indirizzati all'avv. RI1 (__________aveva proposto a me, in
presenza tua e di __________ __________, e cioè che, in cambio dei
miseri ventimila franchi che mi corrispondevano, su un danno di oltre
centomila, avrebbero pagato tutte le spese legali e peritali, doc.
F).
Il
fatto quindi per il legale di aver sottoscritto per conto del convenuto la
convenzione 2 aprile 1998 con la quale la __________ __________ si impegnava a
versare l'importo di fr. 3'500.- a titolo di nostra partecipazione spese
legali (doc. F), equivale a una violazione delle istruzioni ricevute dal
cliente, violazione ancor più grave se si considera che questa è avvenuta
nell'ambito di una transazione, là dove per definizione la parte rinuncia
parzialmente all'esercizio di un proprio diritto (pretesa iniziale di fr.
91'000.-) per giungere a un compromesso (fr. 40'000.-, cfr. convenzione di liquidazione
2 aprile 1998, doc. F). In quest'ambito l'avvocato è tenuto a informare il
proprio cliente sulle condizioni dell'accordo e non può derogarvi senza il suo
consenso (Soldati, Il dovere di informazione dell'avvocato nei confronti del
cliente, in Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 224; JdT 1966 191) non
trattandosi, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, di un aspetto
secondario del mandato nell'ambito del quale l'avvocato gode di una certa
autonomia riservatagli, come detto, alla sola scelta degli argomenti e dei
mezzi di difesa a tutela degli interessi del cliente (Engel, Contrats de droit
suisse, 2. ed., 2000, pag. 492). Del tutto irrilevante è a questo proposito sia
la mancata tempestiva contestazione della transazione da parte del convenuto sia
la prassi nell'ambito delle liquidazioni assicurative, con particolare riferimento
alla pretesa solo parziale assunzione delle spese processuali.
8.
L'accettazione da parte del mandatario di una copertura solo parziale dei
costi di patrocinio, nonostante le chiare e diverse indicazioni ricevute dal
cliente (assunzione da parte della __________ __________ di tutte le spese
legali), costituisce, come correttamente concluso dal primo giudice, una
violazione del contratto che legittima il mandante a chiedere il risarcimento
dei danni (Testa, op. cit., pag. 43), ritenuto che l'onorario è comunque dovuto
salvo il caso in cui l'attività svolta dal mandatario si sia rilevata del tutto
inutile o inutilizzabile (Fellmann, op. cit., n. 496 ss ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 35 ad art. 398 CO; DTF 124 III 426). In merito alla determinazione
del danno, contestata dai ricorrenti, va rilevato che il pregiudizio può
corrispondere all'interesse del mandante alla corretta esecuzione del contratto
(Werro, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit., n. 334 e 337 ad
art. 398 CO) ovvero, nel caso concreto, all'integrale copertura delle spese di
patrocinio da parte della __________ __________, con conseguente esonero del
mandante da qualsiasi pagamento a questo titolo, in particolare dell'importo
residuo di fr. 2'296.30 rivendicato dagli istanti, che il Pretore ha
correttamente parificato al danno subito dal convenuto.
9.
Da ultimo i ricorrenti rimproverano al
Pretore di aver riconosciuto al convenuto, non patrocinato da un legale, il
diritto alle ripetibili e ne contestano l'ammontare. Ora, anche la parte non
patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, volta a compensare almeno
gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213; DTF
113 Ib 353). Per quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, va rilevato che
il convenuto ha dovuto partecipare a tre udienze, esprimersi sulla domanda di assunzione
suppletoria delle prove presentata dagli istanti il 24 gennaio 2003 e formulare
le proprie conclusioni scritte, ragione per cui, fermo restando l’ampio margine
di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria la decisione
sull'indennità riconosciuta al convenuto, che il Pretore ha stabilito in fr.
400.-. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto. Né la
risibile pretesa distinzione tra ripetibili e indennità, con l'assunto che il
convenuto non avrebbe chiesto l’indennità ma solo ripetibili, permette di
modificare il primo giudizio.
10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
11. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 16 maggio 2003 degli avvocati __________ RI1 e __________
RI2 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 120.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 150.–
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di
rifondere alla controparte fr. 150.– quale indennità per ripetibili di questa
sede.
3.
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster