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Decisione

16.2003.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano in particolare l'accertamento pretorile secondo il

quale il convenuto avrebbe impartito una chiara direttiva sull'ottenimento da

parte della __________ __________ della copertura integrale delle spese di patrocinio

e della quale non si ha invece alcun riscontro nelle tavole processuali. Essi

negano inoltre l'esistenza del danno e criticano il riconoscimento al convenuto

di un importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

Con

osservazioni 24 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del

Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una

norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e

violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria

tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima

vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273

consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Secondo l'art. 398 CO il mandatario è responsabile nei confronti del

mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e

risponde del danno che cagiona per negligenza o intenzionalmente. In questo

senso il mandatario opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura

principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova

della necessaria diligenza. Si riscontra in particolare una violazione

dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il mandatario non

adempie i propri obblighi di informazione o non segue le istruzioni impartite

dal mandante. A questo proposito l'art. 397 CO prevede che se il mandante ha

dato istruzioni per la trattazione dell’affare, il mandatario non può

dipartirsene se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il consenso

del mandante o se si può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se

fosse stato messo al corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO; FJS 328, p.

2). La violazione di questo principio può comportare l'ammissione dell'inadempimento

o del non corretto adempimento del contratto da parte del mandatario (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 148 ss. ad art. 397 CO), e di conseguenza, in applicazione

dell'art. 398 CO, il suo obbligo al risarcimento del danno che ne deriva al

mandante (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 12 e 14

ad art. 397 CO).

6. Nel campo specifico della professione dell'avvocato, questi è

tenuto a svolgere il mandato affidatogli con attenzione, competenza e

diligenza, ritenuto che la violazione di questo dovere equivale a un

inadempimento del mandato, che legittima il mandante a richiedere il

risarcimento dei danni (cfr. per la responsabilità dell'avvocato DTF 127 III

357 consid. 1; Wessner, La responsabilité professionelle

de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag.

17). Certo l'avvocato gode di una certa autonomia nella

scelta dei mezzi e argomenti a tutela degli interessi del suo cliente, ma egli

è vincolato dalle istruzioni impartite da quest'ultimo in merito allo scopo che

si è prefisso (Testa, Die zivil-und standesrechtlichen Pflichten des

Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, pag. 40).

7. Controverso nel caso concreto è il fatto di sapere se sottoscrivendo

l'accordo 2 aprile 1998 con la __________ __________i, dal quale si evince che

il pagamento di fr. 3'500.- (nostra partecipazione spese legali) avveniva

a parziale copertura delle spese legali, l'avv. RA1abbia contravvenuto alle

chiare indicazioni ricevute dal mandante, violando così il contratto. A questo

proposito la conclusione affermativa alla quale è giunto il pretore non è

errata e tantomeno arbitraria. A sostegno della stessa vi è infatti lo scritto

23 marzo 1998 del legale medesimo, che in merito alla proposta transattiva

formulata dalla __________ __________ così si esprime: il signor __________ CO1

ha deciso di acconsentire alla liquidazione bonale della pratica indicata a

margine mediante il versamento della proposta indennità di fr. 20'000.-, sempre

che gli vengano rifusi i costi di patrocinio (come già concordato, di

principio) e che gli vengano rifusi pure i costi delle prestazioni richieste su

Vostra sollecitazione all'ing. __________ (doc. 9). Da questo

documento risulta chiaramente che nelle intenzioni del cliente, espressamente

riconosciute dal suo patrocinatore, vi era quella di accettare l'indennizzo

proposto dalla __________ a condizione che questa si assumesse pure tutte le

spese legali e peritali. Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti l'indicazione

del mandante era in questo senso chiara e vincolante (Fellmann, op. cit., n. 15

ad art. 397 CO) e non si trattava di una semplice raccomandazione, tant'è che

già in precedenza il convenuto aveva manifestato tale sua volontà di ottenere

la copertura di tutte le spese legali, in particolare con lo scritto 10 gennaio

1998 indirizzato alla __________ __________ (Rimangono in sospeso le spese

legali che, come promesso dall'ispettore __________, vengono assunte dalla

Spett. __________ __________, doc. F), la lettera 19 febbraio 2001 inviata

all'ing. __________, e gli scritti 7 dicembre 2001 (cfr. punto 10), 25 febbraio

2002 (la "__________" per bocca di __________ si era Lei offerta

di coprire tutti i costi che il sinistro mi aveva causato) e 24

giugno 2002 indirizzati all'avv. RI1 (__________aveva proposto a me, in

presenza tua e di __________ __________, e cioè che, in cambio dei

miseri ventimila franchi che mi corrispondevano, su un danno di oltre

centomila, avrebbero pagato tutte le spese legali e peritali, doc.

F).

Il

fatto quindi per il legale di aver sottoscritto per conto del convenuto la

convenzione 2 aprile 1998 con la quale la __________ __________ si impegnava a

versare l'importo di fr. 3'500.- a titolo di nostra partecipazione spese

legali (doc. F), equivale a una violazione delle istruzioni ricevute dal

cliente, violazione ancor più grave se si considera che questa è avvenuta

nell'ambito di una transazione, là dove per definizione la parte rinuncia

parzialmente all'esercizio di un proprio diritto (pretesa iniziale di fr.

91'000.-) per giungere a un compromesso (fr. 40'000.-, cfr. convenzione di liquidazione

2 aprile 1998, doc. F). In quest'ambito l'avvocato è tenuto a informare il

proprio cliente sulle condizioni dell'accordo e non può derogarvi senza il suo

consenso (Soldati, Il dovere di informazione dell'avvocato nei confronti del

cliente, in Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 224; JdT 1966 191) non

trattandosi, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, di un aspetto

secondario del mandato nell'ambito del quale l'avvocato gode di una certa

autonomia riservatagli, come detto, alla sola scelta degli argomenti e dei

mezzi di difesa a tutela degli interessi del cliente (Engel, Contrats de droit

suisse, 2. ed., 2000, pag. 492). Del tutto irrilevante è a questo proposito sia

la mancata tempestiva contestazione della transazione da parte del convenuto sia

la prassi nell'ambito delle liquidazioni assicurative, con particolare riferimento

alla pretesa solo parziale assunzione delle spese processuali.

8.

L'accettazione da parte del mandatario di una copertura solo parziale dei

costi di patrocinio, nonostante le chiare e diverse indicazioni ricevute dal

cliente (assunzione da parte della __________ __________ di tutte le spese

legali), costituisce, come correttamente concluso dal primo giudice, una

violazione del contratto che legittima il mandante a chiedere il risarcimento

dei danni (Testa, op. cit., pag. 43), ritenuto che l'onorario è comunque dovuto

salvo il caso in cui l'attività svolta dal mandatario si sia rilevata del tutto

inutile o inutilizzabile (Fellmann, op. cit., n. 496 ss ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 35 ad art. 398 CO; DTF 124 III 426). In merito alla determinazione

del danno, contestata dai ricorrenti, va rilevato che il pregiudizio può

corrispondere all'interesse del mandante alla corretta esecuzione del contratto

(Werro, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit., n. 334 e 337 ad

art. 398 CO) ovvero, nel caso concreto, all'integrale copertura delle spese di

patrocinio da parte della __________ __________, con conseguente esonero del

mandante da qualsiasi pagamento a questo titolo, in particolare dell'importo

residuo di fr. 2'296.30 rivendicato dagli istanti, che il Pretore ha

correttamente parificato al danno subito dal convenuto.

9.

Da ultimo i ricorrenti rimproverano al

Pretore di aver riconosciuto al convenuto, non patrocinato da un legale, il

diritto alle ripetibili e ne contestano l'ammontare. Ora, anche la parte non

patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, volta a compensare almeno

gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213; DTF

113 Ib 353). Per quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, va rilevato che

il convenuto ha dovuto partecipare a tre udienze, esprimersi sulla domanda di assunzione

suppletoria delle prove presentata dagli istanti il 24 gennaio 2003 e formulare

le proprie conclusioni scritte, ragione per cui, fermo restando l’ampio margine

di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria la decisione

sull'indennità riconosciuta al convenuto, che il Pretore ha stabilito in fr.

400.-. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto. Né la

risibile pretesa distinzione tra ripetibili e indennità, con l'assunto che il

convenuto non avrebbe chiesto l’indennità ma solo ripetibili, permette di

modificare il primo giudizio.

10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

11. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 16 maggio 2003 degli avvocati __________ RI1 e __________

RI2 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 120.–

b)

spese fr. 30.–

fr. 150.–

già anticipate dai

ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di

rifondere alla controparte fr. 150.– quale indennità per ripetibili di questa

sede.

3.

Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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