16.2003.57
rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte
8 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2003.57
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2003.57
Lugano
8 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
giugno 2003 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di
CO 1
patr. dall'avv. __________ i, Lugano
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per
l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture
emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile
effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito
sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;
che con
sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità
tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante
nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);
che con
il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che con
scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare
osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto
l'autofallimento;
che a
dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione
della procedura ricorsuale;
che a
seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente
sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre
2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;
che in
tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per
desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si
prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente
restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato,
mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili,
non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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