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Decisione

16.2003.57

rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte

8 novembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2003.57

Data decisione, Autorità:

08.11.2004, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte

STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

art. 352 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

16.2003.57

Lugano

8 novembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2

giugno 2003 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.

EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di

CO 1

patr. dall'avv. __________ i, Lugano

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda

respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per

l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture

emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile

effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito

sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;

che con

sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità

tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante

nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);

che con

il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC;

che con

scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare

osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto

l'autofallimento;

che a

dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione

della procedura ricorsuale;

che a

seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente

sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre

2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in

tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per

desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si

prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente

restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato,

mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili,

non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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