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Decisione

16.2003.92

incidente - risarcimento danni - attribuzione delle responsabilità - affidabilità teste - risultanze rapporto di polizia - valutazione prove da parte del giudice

30 settembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione

prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) poiché l’art. 321 cpv.

1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni.

6. Secondo

l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli

danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere

processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del

detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è

responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura

del risarcimento sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli

atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS), ovvero in funzione delle rispettive colpe.

Sulla

base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la

causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista,

che si sarebbe immesso nella circolazione senza prestare la necessaria

attenzione al suo veicolo, prioritario.

7. L’attribuzione

della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione

delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento

(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato

e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui

dispone, per giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata

dalle risultanze istruttorie.

Nel

caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la

conclusione del Pretore secondo la quale l'incidente non può essere ascritto a

colpa dell’altero conducente non è arbitraria. Gli estremi dell'arbitrio sono

infatti dati unicamente in presenza di una sentenza che contiene una

valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze

istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche

solo in determinate prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 27), come è

il caso in concreto.

8. Sulla deposizione di __________ __________, sulla cui affidabilità

la ricorrente sembra esprimere dubbi, va rilevato che per costante

giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia

sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di

dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue

dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave

discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi

di fatto desumibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal

contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco

credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 34). In concreto, la

versione fornita dal teste sulla posizione del veicolo __________ al momento

della collisione e secondo la quale La macchina rossa (guidata da __________)…..era

ferma nella propria carreggiata senza oltrepassare la mezzaria. Era orientata

leggermente verso sinistra (cfr. verbale 24 giugno 2003), corrisponde

esattamente a quella fornita dal __________ medesimo agli agenti di polizia ai

quali ha dichiarato che al momento dell'urto io ero fermo (cfr. verbale

di interrogatorio 8 dicembre 2001), versione confermata dinanzi al Pretore al

quale ha dichiarato che avevo messo il segnale per svoltare a sinistra ed

ero fermo perché stavano arrivando della vetture da __________ (cfr.

verbale 24 giugno 2003). Le pretese discrepanze in merito alla manovra di

inversione di marcia da effettuata da Pombinho Mestre in precedenza, ovvero se

egli si sia o meno immesso nel vicolo cieco che conduce all'imbarcadero per poi

ritornare su via __________, possono rimanere indecise poiché ininfluenti ai

fini dell'accertamento della responsabilità dell'incidente, la ricorrente non

pretendendo, a giusta ragione, l'esistenza di un nesso causale tra questa

manovra di inversione di marcia e la successiva collisione con il suo veicolo.

Ad ogni buono conto, da un'eventuale discrepanza delle due versioni su questo

punto non può essere dedotta l'inattendibilità della deposizione testimoniale

di __________, ritenuto che questa coincide esattamente con quella del __________

sull'esclusione della sua manovra di immissione nella circolazione in

provenienza da un posteggio sito alla destra della carreggiata.

9. Per

quanto attiene alle risultanze del rapporto di polizia, in particolare alla

posizione finale dei due veicoli, che secondo la ricorrente escluderebbe la

manovra di svolta a sinistra del conducente __________ siccome il suo veicolo

si trovava in posizione avanzata rispetto all'imbocco della via di accesso al

suo posteggio, va rilevato che quest'accertamento non è determinante, avendo il

__________ affermato che a seguito dell'incidente, la mia auto è strisciata

qualche metro più in avanti (cfr. verbale di polizia 8 dicembre 2001),

spostamento confermato anche da Luis __________ secondo il quale ho sentito

l'urto, quindi ho girato la testa per guardare e ho visto i veicoli che

andavano avanti dopo il colpo (cfr. verbale 24 giugno 2003). Il fatto che

gli agenti non abbiano rilevato nessuna traccia sul campo stradale (cfr.

rapporto di polizia), non basta per escludere lo spostamento dei veicoli dopo

la collisione. Altrettanto irrilevante, e comunque non sufficiente a dimostrare

il preteso arbitrio del Pretore nella valutazione delle prove, è il fatto che

il veicolo guidato da __________ non si trovasse in posizione parallela

rispetto all'asse della strada ma leggermente di traverso. Da quest'accertamento

non si può infatti dedurre che sia stato lui a investire l'istante uscendo da

un posteggio laterale, ritenuto il medesimo così come __________ __________s,

hanno confermato che al momento dell'incidente il veicolo __________ era orientato

verso sinistra siccome intenzionato ad accedere al suo posteggio (cfr.

verbale d'udienza 24 giugno 2003).

10.

Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche il punto di impatto

dei due veicoli non permette di considerare arbitraria la conclusione del

Pretore, non potendosi desumere dal medesimo che sia stato il veicolo

assicurato presso la convenuta ad investire quello dell'istante e non il

contrario, tant'è che dalla documentazione fotografica il veicolo di

quest’ultima appare in posizione sopraelevata rispetto a quello dell’altro

protagonista. Del tutto irrilevanti sono poi gli apprezzamenti degli agenti di

polizia sulla dinamica dell'incidente, ritenuto che incombeva all'istante

l'onere della prova della responsabilità del coprotagonista, responsabilità che

il Pretore non ha ritenuto provata. Questa sua conclusione non può essere

considerata arbitraria, non essendo in contrasto con le risultanze istruttorie

e apparendo del tutto sostenibile nel suo complesso.

11. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e

ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 9 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

420.

già

anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare

alla controparte l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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