16.2003.92
incidente - risarcimento danni - attribuzione delle responsabilità - affidabilità teste - risultanze rapporto di polizia - valutazione prove da parte del giudice
30 settembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2003.92
Data decisione, Autorità:
30.09.2004, CCC
Titolo:
incidente - risarcimento danni - attribuzione delle responsabilità - affidabilità teste - risultanze rapporto di polizia - valutazione prove da parte del giudice
RISARCIMENTO DANNI
art. 61 cpv. 2 LCSTR
art. 86 LCSTR
Incarto n.
16.2003.92
Lugano
30 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
ottobre 2003 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 29 settembre 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2002.00062) promossa con istanza 14 novembre 2002 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'132.- oltre
interessi a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. La
presente vertenza trae origine da un incidente della circola–zione avvenuto l'8
dicembre 2001 in via __________ a __________o, all’altezza dell__________ __________
__________ __________. La collisione - che ha causato solo danni materiali - è
avvenuta tra il veicolo guidato da __________ RI 1 e quello condotto da __________
__________, assicurato per la RC presso la CO 1. Con istanza 14 novembre 2002 __________
RI 1 ha convenuto in giudizio quest'ultima per ottenere il pagamento di fr.
6'132.- oltre accessori, corrispondenti al danno complessivo che ella sostiene
aver subito a seguito della collisione (doc. C-E). Essa addebita infatti al
conducente __________ la causa dell'incidente per essersi immesso nella circolazione
uscendo da un posteggio posto a destra della carreggiata, senza prestare la
necessaria attenzione al suo veicolo che stava regolarmente circolando nella
sua corsia di marcia, ostacolando così il suo diritto di precedenza e
contravvenendo quindi all'art. 36 cpv. 4 LCS. La convenuta si è opposta
all’istanza, contestando la versione dei fatti e ritenendo l'istante
responsabile dell'accaduto per non essersi accorta della presenza dell’altro
veicolo fermo sulla carreggiata dinanzi a lei, siccome intenzionato a svoltare
a sinistra per accedere al suo posteggio privato. La convenuta contesta altresì
l’ammontare del danno fatto valere, in particolare la posta relativa alle spese
di noleggio del veicolo (doc. C), di riparazione del medesimo (doc. D) e
l’importo di fr. 500.- per la sostituzione di quattro pneumatici (doc. E);
trattandosi di danno totale lo stesso può essere quantificato al massimo in fr.
4'000.- come alla perizia __________ __________ SA (doc. 2).
2. Con
sentenza 29 settembre 2003 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e
in particolare sulla deposizione di __________ __________ che ha confermato la
versione del conducente __________ secondo la quale al momento della collisione
egli si trovava fermo sulla carreggiata poiché intenzionato a svoltare a
sinistra, escludendo invece che questo si sia immesso nella circolazione
proveniente da un posteggio posto alla sua destra, ha respinto l'istanza non
potendosi addebitare a quest'ultimo la causa dell’incidente. Eventuali
scorrettezze da questi commesse nella manovra di inversione di marcia e in
quella di preselezione non potendo in ogni caso giovare all'istante, mancando
un nesso causale tra le stesse e la collisione.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi
basato sulla testimonianza__________ nonostante le incongruenze e contraddizioni
tra la stessa e la versione dei fatti fornita dallo stesso coprotagonista __________.
Una corretta valutazione di tutte le prove documentali, in specie del rapporto
di polizia e della documentazione fotografica circa il punto di impatto dei due
veicoli, avrebbe dovuto condurre a una diversa conclusione, ovvero all'accoglimento
dell'istanza, l'incidente dovendo essere ascritto alla manovra di immissione
nella circolazione intrapresa dall’altro coprotagonista, senza prestare la
necessaria attenzione al suo veicolo, che già si trovava a circolare
regolarmente nella sua corsia di marcia.
Con
osservazioni 17 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione
prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) poiché l’art. 321 cpv.
1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni.
6. Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli
danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere
processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del
detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è
responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura
del risarcimento sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli
atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS), ovvero in funzione delle rispettive colpe.
Sulla
base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la
causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista,
che si sarebbe immesso nella circolazione senza prestare la necessaria
attenzione al suo veicolo, prioritario.
7. L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato
e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui
dispone, per giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata
dalle risultanze istruttorie.
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la
conclusione del Pretore secondo la quale l'incidente non può essere ascritto a
colpa dell’altero conducente non è arbitraria. Gli estremi dell'arbitrio sono
infatti dati unicamente in presenza di una sentenza che contiene una
valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze
istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche
solo in determinate prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 27), come è
il caso in concreto.
8. Sulla deposizione di __________ __________, sulla cui affidabilità
la ricorrente sembra esprimere dubbi, va rilevato che per costante
giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue
dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave
discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi
di fatto desumibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal
contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco
credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 34). In concreto, la
versione fornita dal teste sulla posizione del veicolo __________ al momento
della collisione e secondo la quale La macchina rossa (guidata da __________)…..era
ferma nella propria carreggiata senza oltrepassare la mezzaria. Era orientata
leggermente verso sinistra (cfr. verbale 24 giugno 2003), corrisponde
esattamente a quella fornita dal __________ medesimo agli agenti di polizia ai
quali ha dichiarato che al momento dell'urto io ero fermo (cfr. verbale
di interrogatorio 8 dicembre 2001), versione confermata dinanzi al Pretore al
quale ha dichiarato che avevo messo il segnale per svoltare a sinistra ed
ero fermo perché stavano arrivando della vetture da __________ (cfr.
verbale 24 giugno 2003). Le pretese discrepanze in merito alla manovra di
inversione di marcia da effettuata da Pombinho Mestre in precedenza, ovvero se
egli si sia o meno immesso nel vicolo cieco che conduce all'imbarcadero per poi
ritornare su via __________, possono rimanere indecise poiché ininfluenti ai
fini dell'accertamento della responsabilità dell'incidente, la ricorrente non
pretendendo, a giusta ragione, l'esistenza di un nesso causale tra questa
manovra di inversione di marcia e la successiva collisione con il suo veicolo.
Ad ogni buono conto, da un'eventuale discrepanza delle due versioni su questo
punto non può essere dedotta l'inattendibilità della deposizione testimoniale
di __________, ritenuto che questa coincide esattamente con quella del __________
sull'esclusione della sua manovra di immissione nella circolazione in
provenienza da un posteggio sito alla destra della carreggiata.
9. Per
quanto attiene alle risultanze del rapporto di polizia, in particolare alla
posizione finale dei due veicoli, che secondo la ricorrente escluderebbe la
manovra di svolta a sinistra del conducente __________ siccome il suo veicolo
si trovava in posizione avanzata rispetto all'imbocco della via di accesso al
suo posteggio, va rilevato che quest'accertamento non è determinante, avendo il
__________ affermato che a seguito dell'incidente, la mia auto è strisciata
qualche metro più in avanti (cfr. verbale di polizia 8 dicembre 2001),
spostamento confermato anche da Luis __________ secondo il quale ho sentito
l'urto, quindi ho girato la testa per guardare e ho visto i veicoli che
andavano avanti dopo il colpo (cfr. verbale 24 giugno 2003). Il fatto che
gli agenti non abbiano rilevato nessuna traccia sul campo stradale (cfr.
rapporto di polizia), non basta per escludere lo spostamento dei veicoli dopo
la collisione. Altrettanto irrilevante, e comunque non sufficiente a dimostrare
il preteso arbitrio del Pretore nella valutazione delle prove, è il fatto che
il veicolo guidato da __________ non si trovasse in posizione parallela
rispetto all'asse della strada ma leggermente di traverso. Da quest'accertamento
non si può infatti dedurre che sia stato lui a investire l'istante uscendo da
un posteggio laterale, ritenuto il medesimo così come __________ __________s,
hanno confermato che al momento dell'incidente il veicolo __________ era orientato
verso sinistra siccome intenzionato ad accedere al suo posteggio (cfr.
verbale d'udienza 24 giugno 2003).
10.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche il punto di impatto
dei due veicoli non permette di considerare arbitraria la conclusione del
Pretore, non potendosi desumere dal medesimo che sia stato il veicolo
assicurato presso la convenuta ad investire quello dell'istante e non il
contrario, tant'è che dalla documentazione fotografica il veicolo di
quest’ultima appare in posizione sopraelevata rispetto a quello dell’altro
protagonista. Del tutto irrilevanti sono poi gli apprezzamenti degli agenti di
polizia sulla dinamica dell'incidente, ritenuto che incombeva all'istante
l'onere della prova della responsabilità del coprotagonista, responsabilità che
il Pretore non ha ritenuto provata. Questa sua conclusione non può essere
considerata arbitraria, non essendo in contrasto con le risultanze istruttorie
e apparendo del tutto sostenibile nel suo complesso.
11. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e
ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
420.
–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare
alla controparte l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione a:
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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