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Decisione

16.2004.10

legittimazione passiva - rappresentanza - convivente

28 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 di __________ RI 1 é accolto.

Di

conseguenza la sentenza 31 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2 é annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia fissata in fr. 580.- e le spese, tutte da

anticipare come di rito, sono poste a carico dell'istante la

quale verserà alla convenuta fr. 750.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 120.-

b) spese fr.

30.

-

fr.

150.

-

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della controparte la quale

verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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