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Decisione

16.2004.104

rRicorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto defini

22 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di estinzione del credito fiscale, costituisce valido titolo esecutivo per

l’importo posto in esecuzione;

che

di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 2 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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