16.2004.110
lavoro, responsabilità del lavoratore
17 giugno 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
16.2004.110
Data decisione, Autorità:
17.06.2005, CCC
Titolo:
lavoro, responsabilità del lavoratore
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321a CO
art. 321e CO
art. 337d CO
Incarto n.
16.2004.110
Lugano
17 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
novembre 2004 presentato da
RI 1
patrocinata da PA
1
contro
la sentenza 19 ottobre 2004 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. CL.2003.160)
promossa con istanza 19 dicembre 2003 da
CO 1 (I)
patrocinata da PA
2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna diAP 1 al pagamento di fr. 5'249.90
oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2003 a titolo di stipendio di aprile 2003,
quota parte di tredicesima, giorni di vacanza non goduti e assegni familiare,
domanda estesa in sede di conclusioni a fr. 6'122.95 e alla quale si è opposta
la convenuta, che ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 7’480.- e
rivendicato in via riconvenzionale il pagamento di fr. 4'000.-;
sulle
quali il Pretore ha statuito il 19 ottobre 2004, accogliendo l’istanza
limitatamente a fr. 3'647.85 netti oltre interessi dal 1° maggio 2003 e la
domanda riconvenzionale nella misura di fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15
maggio 2003;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto: A. CO
1 è stata assunta da AP 1 come aiuto cucina tuttofare per il Ristorante __________"
a __________, con uno stipendio di fr. 3'200.- mensili lordi per tredici
mensilità, 4 settimane di vacanza l’anno e un periodo di prova di tre mesi. AP
1 ha accordato alla CO 1un aumento dello stipendio di fr. 140.- mensili. CO 1
ha disdetto il contratto il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003 e ha
chiesto di poter anticipare la fine del lavoro per usufruire delle ferie e
festivi maturati nel 2002 e 2003; il 28 marzo 2003 essa ha comunicato che
avrebbe preso le sue vacanze dal 9 al 30 aprile 2003, in difetto di un piano di
vacanze preciso da parte della datrice di lavoro. Terminato il rapporto di
lavoro, CO 1 e AP 1 non hanno trovato un accordo sul pagamento del salario
residuo, la datrice di lavoro rimproverando alla dipendente di aver trascurato
il lavoro negli ultimi tempi per preparare la sua nuova attività nel settore
della ristorazione con il collega __________, che l’aveva convinta a lasciare
il posto di lavoro alla stessa data, e di aver lasciato i locali sporchi e
trascurati.
B. Con
istanza 19 dicembre 2003 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5'249.90 di cui fr. 2'880.- corrispondenti
allo stipendio netto arretrato di aprile 2003, fr. 1'113.- pari alla quota
parte di tredicesima lorda, fr. 890.70 per giorni di vacanze non goduti e fr. 366.-
per gli assegni familiari. All'udienza dell’11 febbraio 2004 Atanor SA ha ammesso
la pretesa riferita allo stipendio di aprile 2003 agli assegni familiari e alla
quota parte di tredicesima ma ha posto in compensazione un suo credito di fr. 7'480.-
per imputazione del salario percepito presso un altro datore di lavoro nel
periodo di disdetta, indennità per abbandono del posto di lavoro ai sensi
dell’art. 337d CO, recupero di vacanze godute in eccesso e di mancate
trattenute assicurative, maggior costo del cuoco sostituto nel periodo di
disdetta previsto dal CCNL, risarcimento del danno per la disinfezione della
cucina, la perdita di merce e la perdita di incassi nel marzo 2003. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,
confermandosi nelle conclusioni nelle rispettive domande, l’istante aumentando
la pretesa a fr. 6'122.95, di cui fr. 3'246.20 per lo stipendio netto di aprile
2003 e gli assegni familiari, fr. 447.45 per la quota parte di tredicesima, fr.
1’670.- per vacanze non godute e fr. 759.20 per giorni festivi non goduti. __________
ha promosso davanti al medesimo Pretore un’azione per mercedi e salari nei
confronti di AP 1 (incarto CL.2003.159).
C. Statuendo
il 19 ottobre 2004, il Pretore ha accolto l’istanza di CO 1 nella misura di fr.
3'647.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003, ha rigettato in via
definitiva per tale importo l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell’UE di __________. La domanda riconvenzionale di AP 1 è stata parzialmente
accolta per fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003. Non sono state
prelevate tasse e spese, mentre la convenuta è stata condannata a versare
all’istante fr. 100.- per ripetibili dell’azione principale e fr. 400.- per
ripetibili dell'azione riconvenzionale.
D. AP 1
è insorta con un ricorso per cassazione del 2 novembre 2004 nel quale chiede di
annullare il giudizio impugnato e pronunciare la reiezione dell’istanza e
l’accoglimento integrale della propria domanda riconvenzionale. CO 1 propone
con le osservazioni 15 novembre 2004 di respingere il ricorso.
e ritenuto
in diritto: 1. Il
Pretore, accertato che la convenuta non contestava il diritto allo stipendio
dell’istante per aprile 2003, con i relativi assegni familiare, ha rilevato che
la quota parte della tredicesima mensilità era dovuta conformemente alle norme
del CCNL, come previsto contrattualmente e per tale voce ha accordato fr. 401.65
netti all’istante. Egli ha invece respinto la pretesa salariale per le vacanze
e i giorni festivi poiché la lavoratrice aveva indicato il proprio credito di
vacanze dal 10 al 30 aprile 2003 e che non vi erano indizi atti a ritenere un
orario lavorativo di 10 ore giornaliere invece delle 8.5 previste dal
contratto. Il Pretore ha in seguito esaminato i crediti fatti valere in via riconvenzionale
dalla convenuta, respingendoli tutti salvo la pretesa di recuperare le minori
trattenute del premio per perdita di guadagno, in fr. 279.-. In conclusione, il
primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 3'687.85 netti oltre interessi al
5% dal 1° maggio 2003 e alla convenuta fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15
maggio 2003.
2. La ricorrente
rimprovera al Pretore di aver rifiutato l’audizione testimoniale di __________,
già suo dipendente, che avrebbe potuto riferire sull’avvio della collaborazione
con l’istante e sui danni da lei subiti a causa del comportamento lesivo del
dovere di diligenza e di fedeltà di quest’ultima, e ne chiede l’assunzione da
parte di questa Camera, ai sensi dell’art. 322 CPC. La richiesta non può essere
accolta, già per il fatto che l’art. 322 CPC non è applicabile al ricorso per
cassazione (art. 331 CPC). Il rifiuto del Pretore di assumere la prova non costituisce
peraltro motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. e CPC, la deposizione
testimoniale non rivelandosi rilevante né utile ai fini del giudizio. Dagli
atti risulta infatti che la datrice di lavoro, intenzionata ad avviare una
collaborazione di lunga durata con il suo nuovo cuoco e l’aiuto cucina
tuttofare, ciò di cui dovrebbe riferire __________, ha concluso con l’istante
un contratto di durata indeterminata, con un periodo di prova di tre mesi (doc.
B) e con un termine di disdetta conforme al CCNL, vale a dire di un mese per la
fine di un mese. L’asserita intenzione di una collaborazione di lunga durata
della ricorrente non è quindi stata seguita dai fatti e risultava ignota alla
gerente dell'esercizio pubblico, che non aveva partecipato ai colloqui di
assunzione (deposizione __________, verbale 17 maggio 2004, pag. 7). D’altra
parte __________ non lavorava più alle dipendenze della ricorrente al momento in
cui l’istante si è licenziata, e non è dato di vedere quindi come la sua
deposizione possa dimostrare le affermazioni della ricorrente sul comportamento
scorretto dell’istante.
3. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
4. La
ricorrente critica il primo giudice per non aver considerato il comportamento
“irresponsabile” dell’istante, che ha violato il contratto ponendo le basi per
una sua attività concorrenziale la società __________ Sagl quando ancora
lavorava alle sue dipendenze, e ha causato numerosi danni, in particolare la
sparizione di merce pregiata (filetto di manzo e tonno) dall’esercizio pubblico,
l’anomalo calo del fatturato in seguito alla demotivazione e alla scarsa
devozione da lei mostrata dal mese di marzo 2003 unitamente al cuoco, che hanno
lasciato la cucina in uno stato di sporcizia inaccettabile, rendendo necessaria
una disinfestazione.
5. A
norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e
con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione
generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli
interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La
misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché
avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di
istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in
funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO),
ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore
posto nella stessa situazione ( Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non
adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 1 e 3
all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo
di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore
di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. n.
4 all'art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il
principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO,
la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi
contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato
fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Incombe al datore di lavoro
dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe
l’onere di provare l’assenza di ogni colpa.
6. In
concreto la ricorrente ravvisa una violazione del dovere di diligenza e fedeltà
della lavoratrice nel fatto di avere fondato con il collega __________ una
società concorrente, la __________ Sagl, quando ancora era vincolata dal
contratto di lavoro. Ora, costoro, entrambi assunti nel 2002, hanno fatto uso
della possibilità di disdire il contratto per la fine di un mese con un preavviso
di un mese, come previsto dal CCNL (doc. N CCNL 98, art. 6) e si sono
licenziati il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003, l’istante chiedendo
di usufruire dei giorni di vacanza dal 10 aprile 2003 (doc. E). Non si vede
come tale comportamento possa costituire una violazione contrattuale nel senso
auspicato dalla convenuta, già per il fatto che le parti non avevano pattuito
rapporti di lavoro di lunga durata (cfr. doc. B) e che la disdetta è stata
notificata conformemente al contratto e al CCNL.
Dall’istruttoria
è invero emerso che i due dipendenti, accompa__________", hanno visitato
nel mese di febbraio l’esercizio pubblico da loro poi ripreso (deposizione del
17 maggio 2004), ma nulla consente di ritenere che essi abbiano svolto attività
concorrenziale per la loro nuova società, fondata l’8 aprile 2003 quando ancora
lavoravano per la conve__________" di __________, ha riferito che il
contratto di locazione con la __________ è stato sottoscritto dal 1° maggio
2003 e che l’attività è iniziata solo il 5 maggio 2003, benché i locali potessero
essere usati già dal marzo 2003 (deposizione del 14 maggio 2004). In simili
circostanze la pretesa di imputare fr. 2'500.- come salario percepito alle
dipendenze della nuova società dal 9 al 30 aprile 2003 è del tutto infondata (cfr.
Wyler, op. cit., pag. 78 in
fine).
7. Né
si può sostenere che l’istante abbia abbandonato il posto di lavoro senza
motivo, così da dovere fr. 835.- per abbandono del posto di lavoro ai sensi
dell’art. 337d CO, come rivendicato dalla ricorrente. La dipendente si è
limitata a far valere il diritto alle vacanze, segnalando già il 12 marzo 2003
il desiderio di anticipare l’uscita del 30 aprile 2003 per usufruire della
totalità delle ferie e dei giorni festivi (doc. C) e comunicando il 28 marzo
2003 che avrebbe terminato il lavoro il 9 aprile 2003, non avendo la datrice di
lavoro presentato un piano di vacanze preciso (doc. E). L’assenza della
dipendente ai banchetti del 9, 10 e 11 aprile 2003, di cui si duole la datrice
di lavoro, non costituisce alcuna mancanza contrattuale, non risultando da un
lato che la presenza della collaboratrice fosse stata richiesta, come era
invece avvenuto per il cuoco, e dall’altro avendo la convenuta assunto per un
mese, nell’aprile 2003, un __________(deposizione __________, verbale del 14
maggio 2004), di modo che non è rimasta senza personale di cucina, avendo anche
avuto la possibilità di provare diversi candidati (deposizione __________, verbale
del 10 maggio 2004, pag. 4).
8. Afferma
la ricorrente che l’istante le causato tutta una serie di danni, di cui essa
chiede il risarcimento, e che il Pretore ha respinto. Le singole poste vanno
esaminate separatamente.
a) Per quanto
riguarda la sparizione di merce(un filetto di manzo e un tonno), come ha rilevato
con pertinenza il primo giudice, nulla dall’istruttoria lascia supporre che il
mancato ritrovamento della merce da parte del nuovo cuoco sia imputabile
all’istante. La merce era infatti conservata nei frigoriferi, in parte in
cucina e in parte in cantina, accessibili liberamente anche da terzi (deposizione
__________, verbale del 10 maggio 2004) durante le ore di apertura
dell’esercizio pubblico.
b) Quanto al
diminuzione del fatturato che la convenuta adduce di aver constatato nel mese
di marzo e aprile 2003 addebitandolo alla mancanza di dedizione e di motivazione
dell’istante e del suo collega, ormai interessati solo all’avvio della loro
nuova attività, a prescindere dal fatto che l’istante era solo l’aiuto cucina
tuttofare e non la gerente dell’esercizio pubblico, non risulta
dall’istruttoria che essa abbia trascurato in alcun modo la sua attività in
marzo e in aprile 2003 (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Il
calo del fatturato coincide invece con l’assenza per vacanze della gerente, la
quale non ha peraltro saputo spiegarsi la circostanza, affermando che il suo
sostituto era sicuramente persona preparata e valida (deposizione __________,
verbale del 17 maggio 2004). Sia come sia, la circostanza fatta valere non può
essere addebitata al personale di cucina, la qualità dei pasti essendo rimasta di
ottima qualità (deposizioni __________, verbale del 10 maggio 2004 e __________,
verbale del 14 maggio 2004) di modo che le contrarie affermazioni della
convenuta sono rimaste senza il benché minimo supporto probatorio.
c) Per quel
che riguarda il maggior costo dovuto per il nuovo cuoco,
la
pretesa della convenuta è infondata, poiché la scelta di assegnare un mandato a
tempo determinato a un cuoco con maggiori pretese salariali (doc. 13) rientra
nella legittima scelta del datore di lavoro, che non può tuttavia essere
imputata alla lavoratrice, aiuto cucina tuttofare che ha solo fatto uso del
diritto di licenziarsi nel rispetto dei termini contrattuali di disdetta. Né, contrariamente
a quello che la ricorrente adduce in questa sede, vi era emergenza, giacché
essa ha potuto scegliere il nuovo cuoco e il nuovo personale tra diversi
candidati (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Del resto, il
rischio d’impresa consistente nella necessità di sostituire il personale è
insito nel contratto di lavoro, a maggior ragione quando prevede, come in
concreto, un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese (doc. B).
Sono poi rimaste senza riscontri le affermazioni della convenuta sulla situazione
di grave sporcizia in cui si trovava la cucina al momento in cui ha iniziato a
lavorare il nuovo cuoco. Questi ha invero dichiarato di aver trovato i locali
sporchi (deposizione __________, verbale del 24 maggio 2004), ma ciò è stato
contraddetto dal cameriere dell’esercizio pubblico, secondo il quale la cucina "aveva
le necessarie pulizie" (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004).
d) Per quel
che concerne le spese di disinfestazione, è vero che la ditta __________ SA è
intervenuta il 10 aprile 2003 nell’esercizio pubblico per una disinfestazione
di blattelle germaniche (scarafaggi comuni, doc. 8), ma non risulta che l'intervento
sia dovuto a una negligenza grave dell’aiuto cucina, lo specialista della disinfestazione
avendo spiegato che gli insetti in questione possono trovarsi nei depositi di
merce degli esercizi pubblici indipendentemente dallo stato di igiene e di
pulizia (deposizione __________, verbale del 19 maggio 2004). Egli ha d’altra
parte aggiunto di non ricordare sue segnalazioni sull’igiene al gerente,
deducendone che la cucina si trovava in stato igienico più che perfetto.
e) Quanto alle
spese di intervento legale, intese a ottenere il rimborso dell’onorario fatturatole
dal legale al quale essa si è rivolta in assenza del suo amministratore unico
per appianare le divergenze insorte con l’istante, esse sono infondate. La
necessità dell’intervento di un legale, in ultima analisi, deriva dalla
struttura aziendale scelta dalla convenuta e non può – evidentemente – essere
posta a carico dei dipendenti, come per altro esposto con pertinenza dal
Pretore.
In
definitiva tutte le pretese riconvenzionali della convenuta, salvo quella di fr.
279.- già ammessa dal Pretore, sono infondate. La sentenza del Pretore, lungi
dall’essere arbitraria, resisterebbe anche a un riesame completo dei fatti e
del diritto, così che il ricorso per cassazione deve essere respinto.
9. Tasse,
spese e ripetibili seguono l’integrale soccombenza della ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 400.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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