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Decisione

16.2004.110

lavoro, responsabilità del lavoratore

17 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

4. La

ricorrente critica il primo giudice per non aver considerato il comportamento

“irresponsabile” dell’istante, che ha violato il contratto ponendo le basi per

una sua attività concorrenziale la società __________ Sagl quando ancora

lavorava alle sue dipendenze, e ha causato numerosi danni, in particolare la

sparizione di merce pregiata (filetto di manzo e tonno) dall’esercizio pubblico,

l’anomalo calo del fatturato in seguito alla demotivazione e alla scarsa

devozione da lei mostrata dal mese di marzo 2003 unitamente al cuoco, che hanno

lasciato la cucina in uno stato di sporcizia inaccettabile, rendendo necessaria

una disinfestazione.

5. A

norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e

con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione

generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli

interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La

misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché

avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di

istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in

funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO),

ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore

posto nella stessa situazione ( Wyler,

Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non

adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 1 e 3

all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo

di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore

di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. n.

4 all'art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il

principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO,

la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi

contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato

fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Incombe al datore di lavoro

dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe

l’onere di provare l’assenza di ogni colpa.

6. In

concreto la ricorrente ravvisa una violazione del dovere di diligenza e fedeltà

della lavoratrice nel fatto di avere fondato con il collega __________ una

società concorrente, la __________ Sagl, quando ancora era vincolata dal

contratto di lavoro. Ora, costoro, entrambi assunti nel 2002, hanno fatto uso

della possibilità di disdire il contratto per la fine di un mese con un preavviso

di un mese, come previsto dal CCNL (doc. N CCNL 98, art. 6) e si sono

licenziati il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003, l’istante chiedendo

di usufruire dei giorni di vacanza dal 10 aprile 2003 (doc. E). Non si vede

come tale comportamento possa costituire una violazione contrattuale nel senso

auspicato dalla convenuta, già per il fatto che le parti non avevano pattuito

rapporti di lavoro di lunga durata (cfr. doc. B) e che la disdetta è stata

notificata conformemente al contratto e al CCNL.

Dall’istruttoria

è invero emerso che i due dipendenti, accompa__________", hanno visitato

nel mese di febbraio l’esercizio pubblico da loro poi ripreso (deposizione del

17 maggio 2004), ma nulla consente di ritenere che essi abbiano svolto attività

concorrenziale per la loro nuova società, fondata l’8 aprile 2003 quando ancora

lavoravano per la conve__________" di __________, ha riferito che il

contratto di locazione con la __________ è stato sottoscritto dal 1° maggio

2003 e che l’attività è iniziata solo il 5 maggio 2003, benché i locali potessero

essere usati già dal marzo 2003 (deposizione del 14 maggio 2004). In simili

circostanze la pretesa di imputare fr. 2'500.- come salario percepito alle

dipendenze della nuova società dal 9 al 30 aprile 2003 è del tutto infondata (cfr.

Wyler, op. cit., pag. 78 in

fine).

7. Né

si può sostenere che l’istante abbia abbandonato il posto di lavoro senza

motivo, così da dovere fr. 835.- per abbandono del posto di lavoro ai sensi

dell’art. 337d CO, come rivendicato dalla ricorrente. La dipendente si è

limitata a far valere il diritto alle vacanze, segnalando già il 12 marzo 2003

il desiderio di anticipare l’uscita del 30 aprile 2003 per usufruire della

totalità delle ferie e dei giorni festivi (doc. C) e comunicando il 28 marzo

2003 che avrebbe terminato il lavoro il 9 aprile 2003, non avendo la datrice di

lavoro presentato un piano di vacanze preciso (doc. E). L’assenza della

dipendente ai banchetti del 9, 10 e 11 aprile 2003, di cui si duole la datrice

di lavoro, non costituisce alcuna mancanza contrattuale, non risultando da un

lato che la presenza della collaboratrice fosse stata richiesta, come era

invece avvenuto per il cuoco, e dall’altro avendo la convenuta assunto per un

mese, nell’aprile 2003, un __________(deposizione __________, verbale del 14

maggio 2004), di modo che non è rimasta senza personale di cucina, avendo anche

avuto la possibilità di provare diversi candidati (deposizione __________, verbale

del 10 maggio 2004, pag. 4).

8. Afferma

la ricorrente che l’istante le causato tutta una serie di danni, di cui essa

chiede il risarcimento, e che il Pretore ha respinto. Le singole poste vanno

esaminate separatamente.

a) Per quanto

riguarda la sparizione di merce(un filetto di manzo e un tonno), come ha rilevato

con pertinenza il primo giudice, nulla dall’istruttoria lascia supporre che il

mancato ritrovamento della merce da parte del nuovo cuoco sia imputabile

all’istante. La merce era infatti conservata nei frigoriferi, in parte in

cucina e in parte in cantina, accessibili liberamente anche da terzi (deposizione

__________, verbale del 10 maggio 2004) durante le ore di apertura

dell’esercizio pubblico.

b) Quanto al

diminuzione del fatturato che la convenuta adduce di aver constatato nel mese

di marzo e aprile 2003 addebitandolo alla mancanza di dedizione e di motivazione

dell’istante e del suo collega, ormai interessati solo all’avvio della loro

nuova attività, a prescindere dal fatto che l’istante era solo l’aiuto cucina

tuttofare e non la gerente dell’esercizio pubblico, non risulta

dall’istruttoria che essa abbia trascurato in alcun modo la sua attività in

marzo e in aprile 2003 (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Il

calo del fatturato coincide invece con l’assenza per vacanze della gerente, la

quale non ha peraltro saputo spiegarsi la circostanza, affermando che il suo

sostituto era sicuramente persona preparata e valida (deposizione __________,

verbale del 17 maggio 2004). Sia come sia, la circostanza fatta valere non può

essere addebitata al personale di cucina, la qualità dei pasti essendo rimasta di

ottima qualità (deposizioni __________, verbale del 10 maggio 2004 e __________,

verbale del 14 maggio 2004) di modo che le contrarie affermazioni della

convenuta sono rimaste senza il benché minimo supporto probatorio.

c) Per quel

che riguarda il maggior costo dovuto per il nuovo cuoco,

la

pretesa della convenuta è infondata, poiché la scelta di assegnare un mandato a

tempo determinato a un cuoco con maggiori pretese salariali (doc. 13) rientra

nella legittima scelta del datore di lavoro, che non può tuttavia essere

imputata alla lavoratrice, aiuto cucina tuttofare che ha solo fatto uso del

diritto di licenziarsi nel rispetto dei termini contrattuali di disdetta. Né, contrariamente

a quello che la ricorrente adduce in questa sede, vi era emergenza, giacché

essa ha potuto scegliere il nuovo cuoco e il nuovo personale tra diversi

candidati (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Del resto, il

rischio d’impresa consistente nella necessità di sostituire il personale è

insito nel contratto di lavoro, a maggior ragione quando prevede, come in

concreto, un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese (doc. B).

Sono poi rimaste senza riscontri le affermazioni della convenuta sulla situazione

di grave sporcizia in cui si trovava la cucina al momento in cui ha iniziato a

lavorare il nuovo cuoco. Questi ha invero dichiarato di aver trovato i locali

sporchi (deposizione __________, verbale del 24 maggio 2004), ma ciò è stato

contraddetto dal cameriere dell’esercizio pubblico, secondo il quale la cucina "aveva

le necessarie pulizie" (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004).

d) Per quel

che concerne le spese di disinfestazione, è vero che la ditta __________ SA è

intervenuta il 10 aprile 2003 nell’esercizio pubblico per una disinfestazione

di blattelle germaniche (scarafaggi comuni, doc. 8), ma non risulta che l'intervento

sia dovuto a una negligenza grave dell’aiuto cucina, lo specialista della disinfestazione

avendo spiegato che gli insetti in questione possono trovarsi nei depositi di

merce degli esercizi pubblici indipendentemente dallo stato di igiene e di

pulizia (deposizione __________, verbale del 19 maggio 2004). Egli ha d’altra

parte aggiunto di non ricordare sue segnalazioni sull’igiene al gerente,

deducendone che la cucina si trovava in stato igienico più che perfetto.

e) Quanto alle

spese di intervento legale, intese a ottenere il rimborso dell’onorario fatturatole

dal legale al quale essa si è rivolta in assenza del suo amministratore unico

per appianare le divergenze insorte con l’istante, esse sono infondate. La

necessità dell’intervento di un legale, in ultima analisi, deriva dalla

struttura aziendale scelta dalla convenuta e non può – evidentemente – essere

posta a carico dei dipendenti, come per altro esposto con pertinenza dal

Pretore.

In

definitiva tutte le pretese riconvenzionali della convenuta, salvo quella di fr.

279.- già ammessa dal Pretore, sono infondate. La sentenza del Pretore, lungi

dall’essere arbitraria, resisterebbe anche a un riesame completo dei fatti e

del diritto, così che il ricorso per cassazione deve essere respinto.

9. Tasse,

spese e ripetibili seguono l’integrale soccombenza della ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese. RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 400.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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