16.2004.111
ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile
9 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.111
Data decisione, Autorità:
09.11.2004, CCC
Titolo:
ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 327 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.111
Lugano
9 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
novembre 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile
inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di
fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________
dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora
espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità
dell'istanza sollevata dai convenuti;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e
__________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle
prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto
della fattura 1° luglio 2004 (doc. B);
che
all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante,
contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto
dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità
dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio
di conciliazione in materia di locazione;
che con
decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra
le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto
l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile;
che con
atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1 sono insorti contro la predetta decisione
postulandone l'annullamento;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio
(Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che in
concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato
ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della
lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per
cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei
ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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