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Decisione

16.2004.111

ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile

9 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.111

Data decisione, Autorità:

09.11.2004, CCC

Titolo:

ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile

RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 327 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

16.2004.111

Lugano

9 novembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3

novembre 2004 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile

inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di

fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________

dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora

espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità

dell'istanza sollevata dai convenuti;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e

__________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle

prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto

della fattura 1° luglio 2004 (doc. B);

che

all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante,

contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto

dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità

dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio

di conciliazione in materia di locazione;

che con

decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra

le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto

l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile;

che con

atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1 sono insorti contro la predetta decisione

postulandone l'annullamento;

che in

virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le

sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo

decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di

stralcio

(Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in

concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato

ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della

lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per

cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

che

quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del

presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei

ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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