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Decisione

16.2004.112

rigetto provvisorio - momento per far valere eccezioni e documenti - escusso assente al contraddittorio - istante può allegare documenti all'istanza

16 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.112

Data decisione, Autorità:

16.11.2004, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - momento per far valere eccezioni e documenti - escusso assente al contraddittorio - istante può allegare documenti all'istanza

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 20 cpv. 2 LALEF

art. 20 cpv. 4 LALEF

art. 82 cpv. 2 LEF

Incarto n.

16.2004.112

Lugano

16 novembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4

ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 25 ottobre 2004 del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.316) promossa con istanza 21 luglio 2004 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 21 luglio 2004 CO 1CO 1 ha chiesto il rigetto

in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________RI 1se al PE n. __________

dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 4'320.20 oltre accessori,

importo corrispondente a un prestito concesso a quest'ultimo;

che a

valere quale titolo di rigetto provvisorio l'istante ha prodotto i

riconoscimenti di debito sottoscritti dal convenuto il 13 marzo 2002 per fr.

4'000.– (doc. C), il 18 giugno 2002 per fr. 1'500.– (doc. C) e il 5 novembre

2002 per fr. 1'300.– (doc. F) per un totale di fr. 6'800.- per i quali il

convenuto si era impegnato a restituire mediante pagamenti mensili, pagamenti

effettuati nella sola misura di fr. 2'740.–, donde la richiesta di restituzione

della differenza di fr. 4'060.– oltre a fr. 260.20 a titolo di interessi

maturati sino al 31 dicembre 2003, al tasso pattuito del 3,5%;

che

con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un

valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione al quale il

convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,

non potendosi considerare i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004, ha accolto

l’istanza;

che con

il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole della lesione del

suo diritto di essere sentito non avendo il Pretore considerato le

contestazioni esposte nei suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 mentre ha

considerato la documentazione allegata dall'istante, ciò che a suo dire configura

una disparità di trattamento;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di

Considerandi

atti di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in

ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (Rep. 1972 344, 1975 101, 1989 331;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

che nella

fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’istante è possibile dedurre un

valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;

che per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;

che nel

caso di specie l'escusso, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna

di queste eccezioni;

che

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il Pretore di non

aver considerato i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 non configura

nessuna violazione del diritto procedurale e tantomeno una violazione del suo

diritto di essere sentito;

che

secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, disposto che il ricorrente pretende essere

stato violato dal primo giudice, è all’udienza di contraddittorio che le parti

devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni

d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto

pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non

fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta;

che

pertanto è solo in quella sede, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere

posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI,

ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni

proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;

che

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che in questo senso si duole di

una disparità di trattamento rispetto alla parte istante, l'art. 20 cpv. 2

LALEF non vieta al procedente di trasmettere la documentazione che suffraga la

sua domanda di rigetto unitamente all’istanza senza dover partecipare al contraddittorio;

che

al contrario l'art. 20 cpv. 4 LALEF prevede espressamente la facoltà per il

giudice, se la parte non compare, di decidere in base agli atti prodotti e

sentita l'altra parte, se comparsa;

che

questa possibilità offerta alla parte istante non dev'essere confusa con il menzionato

obbligo imposto alla parte escussa di partecipare al contraddittorio, unica

sede in cui essa, come detto, ha la facoltà di addurre le sue tesi difensive e

di rendere verosimili le sue eccezioni producendo, se del caso, documentazione

a suffragio delle stesse, dal momento che ad essa viene a mancare l'opportunità

di un allegato scritto;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di __________RI 1se è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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