16.2004.112
rigetto provvisorio - momento per far valere eccezioni e documenti - escusso assente al contraddittorio - istante può allegare documenti all'istanza
16 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.112
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - momento per far valere eccezioni e documenti - escusso assente al contraddittorio - istante può allegare documenti all'istanza
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 20 cpv. 4 LALEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2004.112
Lugano
16 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 25 ottobre 2004 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.316) promossa con istanza 21 luglio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 luglio 2004 CO 1CO 1 ha chiesto il rigetto
in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________RI 1se al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 4'320.20 oltre accessori,
importo corrispondente a un prestito concesso a quest'ultimo;
che a
valere quale titolo di rigetto provvisorio l'istante ha prodotto i
riconoscimenti di debito sottoscritti dal convenuto il 13 marzo 2002 per fr.
4'000.– (doc. C), il 18 giugno 2002 per fr. 1'500.– (doc. C) e il 5 novembre
2002 per fr. 1'300.– (doc. F) per un totale di fr. 6'800.- per i quali il
convenuto si era impegnato a restituire mediante pagamenti mensili, pagamenti
effettuati nella sola misura di fr. 2'740.–, donde la richiesta di restituzione
della differenza di fr. 4'060.– oltre a fr. 260.20 a titolo di interessi
maturati sino al 31 dicembre 2003, al tasso pattuito del 3,5%;
che
con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione al quale il
convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,
non potendosi considerare i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004, ha accolto
l’istanza;
che con
il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole della lesione del
suo diritto di essere sentito non avendo il Pretore considerato le
contestazioni esposte nei suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 mentre ha
considerato la documentazione allegata dall'istante, ciò che a suo dire configura
una disparità di trattamento;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
Considerandi
atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep. 1972 344, 1975 101, 1989 331;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che nella
fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’istante è possibile dedurre un
valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;
che nel
caso di specie l'escusso, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna
di queste eccezioni;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il Pretore di non
aver considerato i suoi scritti 25 agosto e 4 ottobre 2004 non configura
nessuna violazione del diritto procedurale e tantomeno una violazione del suo
diritto di essere sentito;
che
secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, disposto che il ricorrente pretende essere
stato violato dal primo giudice, è all’udienza di contraddittorio che le parti
devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni
d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non
fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta;
che
pertanto è solo in quella sede, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere
posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI,
ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni
proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che in questo senso si duole di
una disparità di trattamento rispetto alla parte istante, l'art. 20 cpv. 2
LALEF non vieta al procedente di trasmettere la documentazione che suffraga la
sua domanda di rigetto unitamente all’istanza senza dover partecipare al contraddittorio;
che
al contrario l'art. 20 cpv. 4 LALEF prevede espressamente la facoltà per il
giudice, se la parte non compare, di decidere in base agli atti prodotti e
sentita l'altra parte, se comparsa;
che
questa possibilità offerta alla parte istante non dev'essere confusa con il menzionato
obbligo imposto alla parte escussa di partecipare al contraddittorio, unica
sede in cui essa, come detto, ha la facoltà di addurre le sue tesi difensive e
di rendere verosimili le sue eccezioni producendo, se del caso, documentazione
a suffragio delle stesse, dal momento che ad essa viene a mancare l'opportunità
di un allegato scritto;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di __________RI 1se è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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