16.2004.113
appalto - convenuto assente all'udienza - nuove allegazioni in cassazione
16 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2004.113
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, CCC
Titolo:
appalto - convenuto assente all'udienza - nuove allegazioni in cassazione
CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.113
Lugano
16 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 25 ottobre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.22/2004) promossa
con istanza 25 agosto 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'200.– oltre accessori a titolo
di mercede derivante da contratto di appalto e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 agosto 2004 la ditta individuale __________CO 1,
titolare dell'omonimo garage a __________, ha convenuto in giudizio __________RI
1 per ottenere il pagamento di fr. 1'200.– a saldo della fattura emessa il 15
settembre 2003 per lavori di carrozzeria eseguiti per conto di quest'ultimo su
un autovettura di una terza person__________che egli aveva danneggiato
assumendosene la responsabilità;
che
con sentenza 25 ottobre 2004 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo
presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza condannando il convenuto al pagamento
di fr. 1'200.– oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2004 e fr. 70.– a titolo
di spese esecutive, importo per il quale ha pure rigettato in via definitiva
l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio;
che
con il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorso, con il quale il ricorrente rimprovera in sostanza al Giudice di
pace di aver accolto le pretese di parte istante unicamente sulla base della
fattura da questa allestita senza verificare che questa gli sia stata
effettivamente notificata e quindi accettata, è manifestamente infondato;
che
infatti, a prescindere dal fatto che il convenuto, assente alla discussione
dell'istanza, non ha contestato la documentazione e
le allegazioni dell’istante, le sue odierne contestazioni non possono essere
considerate, siccome proposte per la prima volta in questa sede ricorsuale, ciò
che è inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo cui è
vietata alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che,
quindi, l’incarico impartito dal convenuto al garagista di eseguire i lavori,
l’invio della fattura al convenuto e la ricezione della stessa da parte del
medesimo sono rimasti inconstestati;
che
pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle
risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto
sostanziale, non ha motivo per essere cassata, così che il ricorso dev'essere
respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 novembre 2004
Fatti
di __________ RI 1 è respinto.
2. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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