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Decisione

16.2004.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Per

quanto attiene alle ore di lavoro straordinario rivendicate dalla lavoratrice

sulla base dell'art. 321c CO, e che il pretore ha prudenzialmente quantificato

in 50 ore, va rilevato che secondo dottrina e giurisprudenza spetta al

lavoratore fornire la prova delle ore di lavoro supplementari effettuate (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 10 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 13 ad art. 321c CO). Qualora

il loro esatto numero non possa più essere dimostrato, il giudice può

stabilirlo secondo il suo prudente criterio in applicazione dell'art. 42

cpv. 2 CO (Streiff/von Kaenel, ibidem; Favre/Munoz/ Tobler, Le

contrat de travail annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 321c CO). Il ricorso a tale modo di procedere, ammesso dalla giurisprudenza

federale (cfr. DTF 128 III 276), non deve però condurre ad un rovesciamento

dell'onere della prova: spetta sempre al dipendente fornire, nel limite del

possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il numero di ore lavorative

supplementari che egli ha prestato per il proprio datore di lavoro. In tal

senso è però in linea di massima sufficiente che questi pervenga a far apparire

verosimile il fatto di aver lavorato regolarmente oltre l'orario previsto, non

essendo ragionevolmente esigibile la prova di ogni singola ora di lavoro

supplementare effettuata.

6. In

concreto, mentre non è oggetto di contestazione l'esecuzione di ore di lavoro

straordinario da parte della lavoratrice, quest'ultima dissente dalla loro

quantificazione, operata dal primo giudice sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. A

questo proposito la tesi della ricorrente secondo la quale il pretore avrebbe

dovuto ammettere almeno 57,5 ore siccome implicitamente riconosciute dalla

convenuta, non può essere condivisa siccome non trova nessun riscontro nelle

tavole processuali. Dalle stesse, in particolare dal doc. E, richiamato dalla

ricorrente, non risulta affatto che la convenuta abbia inteso effettuare una

compensazione tra queste ore e le pause caffè che la lavoratrice avrebbe

effettuato in esubero; da questo scritto si evince unicamente che le pause

caffè del mattino e del pomeriggio (1/2 ora al giorno) sono da considerarsi

come sospensione del lavoro a carico del lavoratore e non del datore di lavoro

quindi da un calcolo approssimativo risulta che ha fatto 57.5 ore in meno,

senza che da questa constatazione la convenuta abbia dedotto una qualsiasi

conseguenza, tantomeno quella della ventilata compensazione con le ore di lavoro

straordinario rivendicate dall'istante e da lei contestate. Mancando qualsiasi dimostrazione

da parte dell'istante circa il numero di ore di lavoro straordinario

effettuate, non può certo essere considerata arbitraria la conclusione del

pretore che gliene ha riconosciute una cinquantina, avendo questi agito entro i

limiti del suo potere di apprezzamento.

7. Secondo

l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente

o per negligenza al suo datore di lavoro. Questa responsabilità del lavoratore

è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale,

una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 4 ad art. 321e CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad

art. 321e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere

della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso

di causalità (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 321e CO;

Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO), spetta al lavoratore addurre

e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, ibidem;

Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3.ed., 2005, pag. 195). La misura della diligenza

dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di

lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle

cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini

del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere

(art. 321e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.

1.1 ad art. 321e CO). Tali circostanze possono essere prese in

considerazione per stabilire l'estensione del risarcimento (art. 99 cpv. 3 CO,

che rinvia agli art. 42 e 44 CO), nell'ambito della cui quantificazione il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Favre/Munoz/Tobler,

ibidem). La colpa può consistere sia in una violazione dei

doveri contrattuali del lavoratore che del suo dovere di fedeltà (Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.3 ad art. 321e CO).

8. Nel

Considerandi

caso di specie il pretore ha individuato una violazione dei doveri di diligenza

della lavoratrice per avere asportato i dati relativi ai conteggi delle ore dei

dipendenti della convenuta. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente

simile accertamento non è arbitrario. È vero che la convenuta non ha richiesto

l'elaborazione elettronica di questi dati, ovvero la loro stesura su supporto

informatico anziché cartaceo, nondimeno la stessa, per ammissione dell'istante,

le ha espressamente richiesto l'allestimento del conteggio delle ore degli

operai per gli anni 2001/2002 (cfr. istanza p.to 1), conteggi che, come ha confermato

__________ __________, non risultano essere stati messi a disposizione della

convenuta. E al proposito il teste ha affermato che per quanto riguarda i

conteggi, ricordo di averli chiesti e questi non arrivavano mai; si trattava di

conteggi vecchi che la signora RI 1 doveva allestire per un periodo in cui lei

non lavorava ancora. Malgrado le mie sollecitazioni io questi conteggi non li

ho mai ricevuti. Il personale non ha mai avuto a disposizione dei conteggi e

tutte le volte che un dipendente lasciava la ditta, occorreva fare un apposito

conteggio in merito ai rapporti di dare/avere (cfr. verbale 30 marzo 2004).

Questa deposizione, non contestata dall'istante, smentisce quindi la sua tesi

secondo la quale ella avrebbe assolto i suoi compiti consegnando alla convenuta

i conteggi richiesti in formato cartaceo. Ne discende che l'istante, non solo

non ha consegnato alla convenuta quanto richiesto ma, eliminando i documenti

elettronici contenenti queste registrazioni, tanto che __________ __________ ha

affermato che a un certo momento la signora Togni ha detto che il programma

del PC era suo e che non si potevano più inserire i dati perché erano stati

cancellati, ha violato i suoi doveri di fedeltà nei confronti della datrice

di lavoro Favre/ Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 321a CO).

9.

Per

quantificare il danno subìto dalla convenuta in seguito alla cancellazione da

parte dell'istante dei dati relativi ai conteggi orari dei suoi dipendenti, il

pretore si è basato sulla deposizione di __________ __________ -assunta in

sostituzione dell'istante- che ha confermato di essere stata incaricata di allestire

i conteggi di tutti i dipendenti perché non c'erano precisando che all'inizio

della mia attività ho dovuto riprendere i dati dei dipendenti, in particolare,

con una certa urgenza, i dati riguardanti 8 dipendenti e sono risalita agli

anni 2001/2002. Per eseguire questo lavoro ci ho impiegato circa un mese

dedicando circa il 70% del tempo giornaliero (verbali pag. 18). A

proposito di questa teste, ancorché sentita senza delazione di giuramento

poiché figlia dell'amministratrice unica della convenuta, va rilevato che la deposizione

non può essere considerata inattendibile, ciò che per altro neppure la

ricorrente sostiene. Infatti, per costante giurisprudenza, qualora l'attendibilità

di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per

l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a favore di una

parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente

se è accertata una grave discordanza fra i fatti così come descritti dal teste

e quelli desumibili da altre prove: in questo senso il giudice può fare astrazione

dal contenuto di una testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa

risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/ Trezzini, CPC, art. 90, n. 19),

ciò che non è il caso in concreto, le risultanze istruttorie non permettendo di

ritenere la teste inattendibile. Ne discende che la deposizione di __________ __________,

nella misura in cui permette al giudice di ritenere giustificato l'importo

fatto valere dalla convenuta a titolo di risarcimento danni, può senz’altro

essere tenuta in considerazione senza che debba essere suffragata da ulteriori

prove come preteso dalla ricorrente, la teste avendo chiaramente confermato di

aver dovuto rifare il lavoro affidato all'istante di aver impiegato il 70% del

suo tempo per la durata di un mese.

10.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 12 novembre 2004 di RI 1 è respinto.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. Assunta Togni verserà

alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– no.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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